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Document 32023R2889
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2889 of 15 December 2023 approving non-minor amendments to the product specification for the protected geographical indication Marchfeldspargel
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2889 della Commissione, del 15 dicembre 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta Marchfeldspargel
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2889 della Commissione, del 15 dicembre 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta Marchfeldspargel
C/2023/9117
GU L, 2023/2889, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2889/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2889 |
22.12.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2889 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Marchfeldspargel»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di modifica di un disciplinare ricevute dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022. |
(2) |
Il 25 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto dall'Austria una domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Marchfeldspargel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2002 (4). |
(3) |
La Commissione ha esaminato la domanda dell'Austria conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, come applicabile prima del 7 dicembre 2021. |
(4) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come applicabile prima del 7 dicembre 2021, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(5) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa all'indicazione geografica protetta «Marchfeldspargel».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).
(3) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).
(4) Regolamento (CE) n. 564/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica alcuni elementi del disciplinare di due denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod) (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2889/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)