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Document 32023R2835

    Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione

    C/2023/4051

    GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2835

    21.12.2023

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2835 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2023

    che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 190, paragrafo 3, l’articolo 193 bis, paragrafo 1, e l’articolo 223, paragrafo 2,

    visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (2), in particolare l’articolo 64, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (3), in particolare l’articolo 212, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative agli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il funzionamento corretto degli scambi dei prodotti nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo nel nuovo contesto giuridico, determinate norme devono essere adottate mediante tali atti. È opportuno che il presente regolamento e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834 (5) sostituiscano tali norme attualmente in vigore.

    (2)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India, nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/617/CE del Consiglio (6), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati dall’India sia pari a zero.

    (3)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan, nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, approvato con decisione 2004/618/CE del Consiglio (7), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati sia pari a zero.

    (4)

    Al fine di assicurare una buona gestione amministrativa delle importazioni di riso Basmati, è opportuno adottare, in materia di obbligo di un titolo d’importazione ed altre questioni, regole specifiche che completino o deroghino a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (8) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (9), in particolare per quanto riguarda la prova dello svolgimento di un’attività commerciale e della trasferibilità di un titolo.

    (5)

    Per garantire che gli importatori di cereali rispettino le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, è opportuno che sia loro richiesta una garanzia della qualità dei prodotti importati.

    (6)

    Per garantire un approvvigionamento adeguato del mercato dell’Unione mediante importazioni da paesi terzi, è opportuno che la Commissione abbia il potere di sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per i melassi di cui al codice NC 1703.

    (7)

    Per i prodotti del settore del luppolo importati da paesi terzi, un attestato di equivalenza certifica che rispettano norme di qualità equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell’Unione od ottenuti da tali prodotti. È importante che gli Stati membri effettuino controlli per garantire che i prodotti importati del settore del luppolo soddisfino i criteri stabiliti nell’attestato di equivalenza e informino la Commissione di qualsiasi risultanza che richieda la soppressione dell’autorità competente che ha emesso l’attestato dall’elenco delle autorità dei paesi terzi autorizzate a rilasciare tali documenti.

    (8)

    Per ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che i prodotti del settore del luppolo presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell’acquirente, destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica e destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all’uopo previsto siano importati senza un attestato di equivalenza, purché sul pacchetto figurino determinate diciture che garantiscano che il prodotto non sia immesso in libera pratica ma destinato unicamente a uno degli usi cui si applica la deroga.

    (9)

    Lo scambio di determinati prodotti agricoli tra l’UE e alcuni paesi terzi richiede spesso che, per le importazioni, i prodotti siano accompagnati da documenti che attestino l’espletamento di determinate formalità (le cosiddette «formalità non doganali») previste dalla normativa dell’UE sui prodotti agricoli, in questo momento prevalentemente in forma cartacea. La Commissione intende digitalizzare l’intero processo creando un sistema elettronico per le formalità non doganali della DG AGRI (ELAN) basato su TRACES.NT e collegato allo sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). ELAN definirà i processi digitali in futuro e consentirà agli utenti di emettere, archiviare e recuperare i documenti necessari. ELAN sarà suddiviso in 2 parti e la parte 2, denominata ELAN2-C, includerà, tra gli altri, anche diversi documenti contemplati dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione 2023/2834. A seguito della definizione di tali processi digitali, le disposizioni giuridiche dei due regolamenti saranno modificate di conseguenza.

    (10)

    Dal momento che il presente regolamento aggiorna le norme attualmente applicabili, sostituisce le norme esistenti e abolisce le norme obsolete di cui ai regolamenti (CE) n. 3330/94 (11), (CE) n. 2810/95 (12), (CE) n. 951/2006 (13), (CE) n. 972/2006 (14), (CE) n. 504/2007 (15), (CE) n. 1375/2007 (16), (CE) n. 402/2008 (17), (CE) n. 1295/2008 (18), (CE) n. 1312/2008 (19) e (UE) n. 642/2010 (20) della Commissione, è opportuno abrogare tali regolamenti.

    (11)

    È opportuno abrogare i regolamenti sulle restituzioni all’esportazione (CEE) n. 1361/76 (21), (CEE) n. 1842/81 (22), (CEE) n. 3556/87 (23), (CEE) n. 3846/87 (24), (CEE) n. 815/89 (25), (CE) n. 765/2002 (26), (CE) n. 1993/2005 (27), (CE) n. 1670/2006 (28), (CE) n. 1731/2006 (29), (CE) n. 1741/2006 (30), (CE) n. 433/2007 (31), (CE) n. 1359/2007 (32), (CE) n. 1454/2007 (33), (CE) n. 508/2008 (34), (CE) n. 903/2008 (35), (CE) n. 147/2009 (36), (CE) n. 612/2009 (37), (UE) n. 817/2010 (38), (UE) n. 1178/2010 (39) e (UE) n. 90/2011 (40) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 (41) della Commissione in quanto tale sistema è stato soppresso dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (42),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    SEZIONE 1

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per le importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo, in particolare per quanto riguarda:

    a)

    le importazioni di riso Basmati;

    b)

    la costituzione di una garanzia per le importazioni di mais vitreo, frumento (grano) tenero e frumento (grano) duro;

    c)

    la sospensione o la riduzione dei dazi all’importazioni per i melassi;

    d)

    i controlli sul luppolo importato e l’esenzione dall’attestato di equivalenza e dalle prescrizioni in materia di etichettatura per le importazioni di luppolo.

    SEZIONE 2

    RISO

    Articolo 2

    Norme specifiche per le importazioni di riso Basmati

    1.   La presente sezione si applica al riso Basmati semigreggio di cui ai codici 1006 20 17 e 1006 20 98, delle seguenti varietà:

    a)

    Basmati 217;

    b)

    Basmati 370;

    c)

    Basmati 386;

    d)

    Kernel (Basmati);

    e)

    Pusa Basmati;

    f)

    Ranbir Basmati;

    g)

    Super Basmati;

    h)

    Taraori Basmati (HBC-19);

    i)

    Tipo-3 (Dehradun).

    2.   Nonostante le aliquote dei dazi all’importazione stabilite nella tariffa doganale comune, il riso Basmati di cui al paragrafo 1 beneficia di un dazio zero all’importazione alle condizioni stabilite nella presente sezione quando accompagnato da un titolo d’importazione rilasciato a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.

    Articolo 3

    Norme applicabili

    Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

    Articolo 4

    Domande di titolo d’importazione

    La domanda di titolo d’importazione del riso Basmati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è corredata:

    a)

    della prova che il richiedente ha esportato dall’Unione o immesso in libera pratica nell’Unione un quantitativo minimo di 25 tonnellate di riso di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel corso di uno dei due anni civili precedenti;

    b)

    di un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’organismo competente del paese esportatore, reso pubblico dalla Commissione sul suo sito web. Tale certificato può essere conservato e reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.

    Articolo 5

    Trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d’importazione

    In deroga all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, i diritti derivanti dai titoli d’importazione per il riso Basmati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento non sono trasferibili.

    SEZIONE 3

    CEREALI

    Articolo 6

    Costituzione di una garanzia per l’importazione di mais vitreo

    In deroga all’articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, per il mais vitreo l’importatore costituisce, presso l’autorità doganale, una garanzia specifica, salvo nel caso in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

    Articolo 7

    Costituzione di una garanzia per l’importazione di frumento (grano) tenero e frumento (grano) duro

    1.   Per il frumento (grano) tenero di qualità alta, l’importatore costituisce, presso l’autorità doganale, una garanzia specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) o dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

    Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento (grano) tenero a norma dell’articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la garanzia specifica non è richiesta per l’intero periodo della sospensione.

    2.   Per il frumento (grano) duro, l’importatore costituisce, presso l’autorità doganale, una garanzia specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) o dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

    Tuttavia, se il dazio all’importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la garanzia specifica non è richiesta.

    SEZIONE 4

    ZUCCHERO

    Articolo 8

    Sospensione e riduzione dei dazi all’importazione per i melassi

    Se i prezzi cif rappresentativi dei melassi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e il dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 superano 8,21 EUR/100 kg, il dazio all’importazione è sospeso o ridotto all’importo constatato dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui a tale articolo.

    Qualora la sospensione dei dazi all’importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato dei melassi nell’Unione, si può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.

    SEZIONE 5

    LUPPOLO

    Articolo 9

    Controllo della conformità ai requisiti minimi di commercializzazione del luppolo importato

    1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno, i risultati dei controlli della conformità ai requisiti minimi di commercializzazione effettuati nel corso dell’anno precedente a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

    2.   Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto derivato dal luppolo non sono conformi alle indicazioni contenute nell’attestato di equivalenza che lo accompagnano è tenuto a informare la Commissione.

    La Commissione può decidere di escludere l’organismo che ha rilasciato l’attestato di equivalenza per tali prodotti dall’elenco di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

    3.   Le notifiche di cui al paragrafo 2 e le relazioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 sono effettuate tramite il sistema di notifica istituito dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (43) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (44).

    Articolo 10

    Esenzione dall’attestato di equivalenza e dai requisiti di etichettatura

    1.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, per l’importazione di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo non è subordinata né all’attestato di cui al suddetto articolo né alla conformità all’articolo 39 di detto regolamento di esecuzione l’immissione in libera pratica entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo importati per i seguenti scopi:

    a)

    presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell’acquirente,

    b)

    destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,

    c)

    destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all’uopo previsto.

    2.   Sull’imballaggio sono indicati la designazione, il peso e l’uso finale del prodotto.

    SEZIONE 6

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 11

    Abrogazioni

    Sono abrogati i seguenti regolamenti:

    a)

    i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010;

    b)

    i regolamenti (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)   GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

    (3)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834 del 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

    (6)  Decisione del Consiglio 2004/617/CE, dell’11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17).

    (7)  Decisione 2004/618/CE del Consiglio, dell’11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23).

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

    (10)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

    (11)  Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 52).

    (12)  Regolamento (CE) n. 2810/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, relativo alla classificazione tariffaria delle carcasse e mezzene di suino e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 24).

    (13)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24).

    (14)  Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).

    (15)  Regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione, dell’8 maggio 2007, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 7).

    (16)  Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5).

    (17)  Regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 3).

    (18)  Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

    (19)  Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

    (20)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

    (21)  Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all’esportazione di riso e di miscugli di riso (GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11).

    (22)  Regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche (GU L 183 del 4.7.1981, pag. 10).

    (23)  Regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione, del 26 novembre 1987, recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune (GU L 337 del 27.11.1987, pag. 57).

    (24)  Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

    (25)  Regolamento (CEE) n. 815/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, relativo alla concessione di restituzioni per l’orzo colorato (GU L 86 del 31.3.1989, pag. 34).

    (26)  Regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione, del 3 maggio 2002, relativo al prelievo di campioni e all’approvazione di determinate modalità per il controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all’esportazione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6).

    (27)  Regolamento (CE) n. 1993/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativo all’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 26).

    (28)  Regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33).

    (29)  Regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

    (30)  Regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

    (31)  Regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

    (32)  Regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21).

    (33)  Regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69).

    (34)  Regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all’esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 55).

    (35)  Regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 3).

    (36)  Regolamento (CE) n. 147/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009, recante delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all’esportazione e per determinati titoli d’esportazione nei settori dei cereali e del riso (GU L 50 del 21.2.2009, pag. 5).

    (37)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

    (38)  Regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 16).

    (39)  Regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1).

    (40)  Regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1).

    (41)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 29).

    (42)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

    (43)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

    (44)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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