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Document 32023R2794

    Regolamento (UE) 2023/2794 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo giallo nella zona 8c per i pescherecci battenti bandiera spagnola

    C/2023/8643

    GU L, 2023/2794, 13.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2794/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2794/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2794

    13.12.2023

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2794 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2023

    che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo giallo nella zona 8c per i pescherecci battenti bandiera spagnola

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo giallo nella zona 8c da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023.

    (3)

    È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di merluzzo giallo nelle acque della zona 8c di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    1.   Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

    2.   Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai pescherecci suddetti restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

    3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


    ALLEGATO

    N.

    18/TQ194

    Stato membro

    Spagna

    Stock

    POL/08C.

    Specie

    Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

    Zona

    8c

    Data di chiusura

    23 novembre 2023


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2794/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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