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Document 32023R2623

Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027

C/2023/5523

GU L, 2023/2623, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2623

22.11.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2623 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2023

che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica tale obbligo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come previsto all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), dello stesso regolamento, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 (3) della Commissione precisa le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023, a seguito di due raccomandazioni comuni presentate alla Commissione da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi (Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali) e da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo (Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali). Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è stato modificato nel 2021 (4), nel 2022 (5) e nel 2023 (6).

(3)

Il 3 maggio 2023 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune iniziale.

(4)

Il 2 maggio 2023 gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune iniziale.

(5)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le raccomandazioni comuni iniziali durante la sessione plenaria dell’8-12 maggio 2023 (7).

(6)

Il 6 luglio 2023 gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata.

(7)

Il 13 luglio 2023 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata.

(8)

Il gruppo di esperti per la pesca e l’acquacoltura ha esaminato le raccomandazioni comuni aggiornate nel corso della riunione del 28 luglio 2023, alla quale il Parlamento europeo ha partecipato in qualità di osservatore.

(9)

A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472, la Commissione ha esaminato le raccomandazioni comuni aggiornate alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP al fine di garantire che le raccomandazioni comuni aggiornate siano compatibili con le misure di conservazione pertinenti dell’Unione, compreso l’obbligo di sbarco.

(10)

La Commissione ha inoltre tenuto conto degli elementi seguenti: i) la prossima valutazione dovrebbe fornire maggiori informazioni sull’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell’obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato (8) che l’attuale processo di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria una nuova riflessione su come possa essere ulteriormente migliorato e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l’attuazione dell’obbligo di sbarco.

(11)

Nelle acque nordoccidentali dovrebbero applicarsi all’obbligo di sbarco le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza illustrate di seguito.

(12)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con nasse e trappole o reti a strascico nelle sottozone 6 e 7 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che sebbene le stime di sopravvivenza e i tassi di rigetto varino da una zona all’altra, gli studi sulla sopravvivenza sono stati condotti in modo solido ed evidenziano i vantaggi di una maggiore selettività attraverso misure tecniche (9). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(13)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti a strascico con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, e mediante reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm nella divisione CIEM 7e entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che la sopravvivenza è ragionevole e che gli studi presentati sono stati condotti in modo affidabile (10). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(14)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di razze effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 6 e 7. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene la sopravvivenza sia variabile a seconda dell’attrezzo e della stagione, il livello di cooperazione tra gli Stati membri è degno di nota e l’esenzione è stata il catalizzatore di questo lavoro (11). Inoltre, nella raccomandazione comune aggiornata gli Stati membri si sono impegnati a effettuare una meta-analisi della sopravvivenza al fine di valutare l’effetto complessivo dell’esenzione. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(15)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate nella divisione CIEM 7 con tramagli, reti da traino a divergenti, sfogliare, sciabiche danesi e sciabiche. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene i tassi di sopravvivenza siano variabili e più bassi nei segmenti che rappresentano le catture più elevate, con i tassi e i volumi di rigetti più elevati, sono in corso lavori nelle attività di pesca in questione per migliorare la selettività e le probabilità di sopravvivenza con attrezzi e tecnologie innovativi (12). Per consentire la prosecuzione di tali lavori e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(16)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che i quantitativi complessivi di pesce proposti sono trascurabili, che i tipi di attrezzi sono relativamente poco dannosi e che l’impatto dell’esenzione sarà probabilmente minimo (13). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(17)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di sgombro e aringa con ciancioli nella sottozona CIEM 6 nonché per le catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM 7e e 7f. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene non abbia potuto verificare se le condizioni osservate durante gli esperimenti presentati siano rappresentative delle condizioni sperimentate nell’ambito delle operazioni di pesca commerciale, le stime di sopravvivenza del 70 % per lo sgombro e l’aringa sono le migliori disponibili per la pesca con ciancioli (14). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(18)

Nelle acque sudoccidentali dovrebbero applicarsi le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza illustrate di seguito.

(19)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che i tassi di sopravvivenza variano da una flotta all’altra e che gli scivoli per i rigetti si sono dimostrati efficaci nel ridurre la mortalità dei rigetti (15). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per i pescherecci sui quali sono installati scivoli per i rigetti.

(20)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di razze, tranne le razze cuculo, effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene vi siano indicazioni che gli impatti variano a seconda dei tipi di attrezzi e delle specie, sono in corso una serie di studi scientifici per valutare la capacità di sopravvivenza delle diverse specie di razze (16). Per consentire la conclusione di tali studi, per garantire la coerenza con quanto disposto per le acque nordoccidentali e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(21)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di occhialone effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» e, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione sono limitate e che vi è incertezza circa le stime di sopravvivenza dei rigetti e i quantitativi di rigetti sconosciuti, a cui si aggiunge un calo degli sbarchi. La relazione dello CSTEP indica che sono necessari nuovi studi per stimare i tassi di sopravvivenza sulla base delle osservazioni in cattività nell’ambito di operazioni commerciali rappresentative (17). Per consentire la conclusione di tali studi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(22)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di acciuga, suro e sgombro nella pesca con ciancioli. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene non sia stato possibile valutare alcuni impatti, le stime di sopravvivenza contenute in studi precedenti si sono rivelate elevate per queste specie. Sono inoltre in corso studi scientifici (18). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(23)

Nelle acque nordoccidentali dovrebbero applicarsi all’obbligo di sbarco le esenzioni de minimis illustrate di seguito.

(24)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di merlano effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm, reti da traino pelagiche e sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene non fossero state presentate nuove informazioni a sostegno dell’esenzione, studi precedenti avevano dimostrato che l’uso di determinati dispositivi di selettività ha comportato perdite significative di catture commerciali (19). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(25)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che gli attrezzi da pesca oggetto di tale esenzione sono congegnati per catturare sogliole di taglia pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Inoltre, nella sua relazione, lo CSTEP ha indicato che i miglioramenti in materia di selettività comporterebbero probabilmente perdite commerciali. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(26)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» nelle divisioni CIEM da 7d a 7 h, 7 j e 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le informazioni fornite per quanto riguarda il livello di utilizzo o i dati di monitoraggio relativi al dispositivo di selettività sono limitate. Tuttavia, nella sua relazione, lo CSTEP ha anche valutato positivamente il fatto che l’esenzione sia legata all’uso di una modifica degli attrezzi che ha dimostrato di ridurre il livello delle catture indesiderate. Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1ogennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(27)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di eglefino effettuate da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche, da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm con determinate specifiche sulla composizione delle catture e da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, in combinazione con l’uso di un pannello Flemish. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene lo stock di eglefino nel Mar Celtico sia attualmente pescato in modo sostenibile, in alcune attività di pesca il tasso di rigetti è elevato. Lo CSTEP ha inoltre concluso che il miglioramento della selettività dovrebbe rimanere una priorità in tali attività di pesca e che sono già stati apportati miglioramenti in diverse attività di pesca (20). Per questi motivi e per i motivi di cui ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene pertanto che l’esenzione richiesta dovrebbe essere concessa dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, a condizione che le misure tecniche di cui all’allegato VI, parte B, punto 1.3.2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) restino in vigore oltre il 31 dicembre 2023.

(28)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di pesce tamburo effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, nonostante le informazioni limitate fornite per quanto riguarda le potenziali perdite derivanti dalla soppressione dell’esenzione, sono state fornite informazioni sulle prove di selettività e sono possibili miglioramenti della selettività in alcune attività di pesca. Inoltre, nelle sue precedenti valutazioni, lo CSTEP ha concluso che sarebbe difficile migliorare la selettività unicamente per il pesce tamburo (22). Vi è inoltre il rischio che il pesce tamburo diventi una specie a contingente limitante nella pesca demersale multispecifica. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(29)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico in condizioni specifiche. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione sono limitate e che sono possibili miglioramenti in materia di selettività. Tuttavia, nella sua relazione, lo CSTEP ha anche indicato che alcuni studi hanno dimostrato che i dispositivi di selettività hanno portato a riduzioni significative delle catture commercializzabili in alcune attività di pesca (23). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(30)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm, a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le informazioni presentate a sostegno di tale esenzione erano le stesse degli anni precedenti. Inoltre, nella sua precedente valutazione (24), lo CSTEP ha riconosciuto che sono state messe in atto misure volte a ridurre le catture indesiderate di sogliola. Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(31)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di argentina maggiore effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che è improbabile che l’esenzione abbia un impatto significativo sullo stock a causa del basso livello di rigetti (25). Inoltre, nelle sue precedenti valutazioni, lo CSTEP ha indicato che per alcune attività di pesca è difficile conseguire miglioramenti della selettività senza che le flotte interessate incorrano in costi sproporzionati (26). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(32)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede due esenzioni de minimis per le catture di suro e sgombro effettuate nella pesca demersale multispecifica da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che è molto difficile aumentare la selettività senza ridurre la resa (27). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(33)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di melù nell’ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le informazioni a sostegno dell’esenzione sono in gran parte le stesse degli anni precedenti, vale a dire la difficoltà di migliorare la selettività e i costi di manipolazione aggiuntivi (28). Lo CSTEP ha inoltre concluso che la descrizione delle operazioni a bordo della nave e le informazioni fornite a sostegno dell’affermazione che i costi di gestione delle catture indesiderate a bordo sono sproporzionati forniscono una giustificazione ragionevole per tale esenzione (29). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(34)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di suro, sgombro e merlano effettuate da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 7d. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione sono limitate. Tuttavia, nella sua relazione, lo CSTEP ha anche indicato che è difficile conseguire miglioramenti della selettività (30). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(35)

Nelle acque sudoccidentali dovrebbero applicarsi all’obbligo di sbarco le esenzioni de minimis illustrate di seguito.

(36)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che nonostante siano stati condotti numerosi studi sulla selettività, non sono state trovate soluzioni. Inoltre, nella sua relazione, lo CSTEP ha indicato che gli studi hanno generalmente dimostrato che le modifiche degli attrezzi testate sono inefficaci o comportano perdite inaccettabili di catture commercializzabili (31). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(37)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate con reti da traino pelagiche, sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione sono limitate. Tuttavia, nella sua relazione, lo CSTEP ha indicato che le informazioni fornite indicano un aumento dei tempi di cernita a bordo associati all’obbligo di sbarco (32). Inoltre, il tasso di rigetti e il volume delle catture indesiderate sono bassi. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(38)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che la selettività per le reti fisse per la sogliola è elevata (33). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(39)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che sebbene le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione siano limitate (34), le sue precedenti valutazioni sulle difficoltà a motivo della selettività e dei costi sproporzionati restano valide (35). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(40)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di suro effettuate con sfogliare, reti a strascico e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che è molto difficile aumentare la selettività senza ridurre la resa (36). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(41)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di suro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale («Copace»). Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione siano limitate, la sua valutazione precedente rimane valida. Inoltre, in tali valutazioni precedenti (37), lo CSTEP ha indicato che sarebbe ragionevole presumere che sia difficile conseguire la selettività per il suro in queste attività di pesca. Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(42)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede due esenzioni de minimis per le catture di sgombro effettuate con sfogliare, reti a strascico e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9 e per le catture di sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che è molto difficile aumentare la selettività senza ridurre la resa in queste attività di pesca (38). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che le esenzioni richieste debbano essere concesse dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(43)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di rombo giallo effettuate con sfogliare, reti a strascico e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che nonostante siano stati condotti numerosi esperimenti sulla selettività, non sono state trovate soluzioni. Inoltre, nelle sue precedenti valutazioni, lo CSTEP ha indicato che ridurre i tassi di rigetto attraverso miglioramenti della selettività è difficile in queste attività di pesca (39). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(44)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di rombo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che si può presumere che la selettività delle reti fisse per il rombo giallo sia elevata e che i costi per la manipolazione di volumi molto ridotti di rombo giallo siano significativi (40). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(45)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di rana pescatrice effettuate con reti da traino pelagiche, sfogliare, reti a strascico e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia mantenuta, ma escludendo le reti da traino pelagiche, in quanto non sono state dichiarate catture di rana pescatrice con questo attrezzo. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che gli studi sul miglioramento della selettività hanno indicato perdite relativamente elevate di catture commerciali (41). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(46)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di rana pescatrice effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che vi sono indicazioni che la selettività delle reti fisse per la rana pescatrice non può essere migliorata a causa delle caratteristiche morfologiche della specie e che i costi per la gestione dei volumi molto esigui di rana pescatrice sono significativi (42). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(47)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che sebbene le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione siano limitate, la sua valutazione precedente rimane valida. Inoltre, nelle sue precedenti valutazioni (43), lo CSTEP ha concluso che sarebbe difficile migliorare la selettività nell’ambito della pesca con reti da imbrocco. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(48)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di acciuga effettuate con sfogliare, reti a strascico e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che i dati sulle catture indicano che il livello di catture indesiderate nell’attività di pesca in questione è basso e che l’impatto dell’esenzione è probabilmente minimo (44). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(49)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede due esenzioni de minimis per le catture di occhialone effettuate con sfogliare, reti a strascico e sciabiche nella parte della divisione CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice e per le catture di sogliola effettuate con sfogliare, reti a strascico e sciabiche nella parte della divisione CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice. Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene le informazioni fornite a sostegno dell’esenzione siano limitate, la sua valutazione precedente rimane valida. Inoltre, in tali valutazioni precedenti (45), lo CSTEP ha indicato che l’analisi fornita sui costi sproporzionati ha dimostrato che, qualora le esenzioni non fossero concesse, si verificherebbe un aumento dei tempi di trattamento e cernita a bordo in funzione delle dimensioni dei pescherecci. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che le esenzioni richieste debbano essere concesse dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(50)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di melù effettuate con reti da traino pelagiche e reti da traino pelagiche a coppia nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che sebbene le nuove informazioni fornite a sostegno dell’esenzione siano limitate, l’impatto di tale esenzione risulta basso. Inoltre, le informazioni fornite a sostegno dell’affermazione che i costi di gestione delle catture indesiderate a bordo sono sproporzionati forniscono una giustificazione ragionevole per tale esenzione (46). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(51)

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 prevede un’esenzione de minimis per le catture di acciuga e suro effettuate con reti da traino pelagiche nella sottozona CIEM 8 e per le catture di suro effettuate con ciancioli nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che è molto difficile aumentare la selettività senza ridurre la resa (47). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che le esenzioni richieste debbano essere concesse dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

(52)

Le misure contenute nelle raccomandazioni comuni aggiornate sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché al regolamento (UE) 2019/472, in particolare all’articolo 13, e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

(53)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(54)

Esso dovrebbe applicarsi dal 1 o gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«pannello Flemish»: l’ultima parte conica della rete di una sfogliara

la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;

in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; e

la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;

2)

«pannello Seltra»: dispositivo di selettività che

è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;

è lungo almeno 3 metri;

è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

occupa l’intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

3)

«dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

4)

«Netgrid CEFAS»: dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal «Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science» per le catture di scampo nel Mare d’Irlanda;

5)

«rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl)»: rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo;

6)

«bordatura bloccapietre (flip-up rope)»: modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture;

7)

«pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)»: pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco;

8)

«zona di protezione del Mar Celtico»: acque all’interno delle divisioni CIEM 7f e 7 g e della parte della divisione 7 j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O;

9)

«Voracera»: palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale che pratica la pesca dell’occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

Articolo 2

Attuazione dell’obbligo di sbarco

Nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7) e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità al presente regolamento per il periodo 2024-2027.

CAPO II

ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

a)

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con nasse o trappole (codici degli attrezzi (48): FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

b)

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7;

c)

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nella sottozona CIEM 7 con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui ai paragrafi 2 e 3;

d)

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

2.   Tale esenzione si applica conformemente alle disposizioni di cui all’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241.

3.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate:

a)

nella divisione CIEM 7d alle catture effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:

aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW e

operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti;

b)

nella divisione CIEM 7e alle catture effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m.

2.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 6 e 7).

2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano una meta-analisi della sopravvivenza per valutare l’impatto dell’esenzione entro il 1o maggio 2027. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.

3.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate:

a)

nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g con tramagli (GTR, GTN, GEN, GN)

b)

nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

c)

nelle divisioni CIEM da 7a a 7 g da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di pannello di rilascio del benthos (benthic release panel);

d)

nelle divisioni CIEM da 7a a 7 g da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti;

e)

nella divisione CIEM 7d con sciabiche danesi (SDN);

f)

nelle divisioni CIEM da 7b a 7k con sciabiche (SSC).

2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole (FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7.

2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro (Scomber scombrus) e aringa (Clupea harengus) nella pesca con ciancioli nella sottozona CIEM 6, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le catture sono rilasciate prima che sia chiusa la percentuale del cianciolo definita ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «punto di recupero»);

b)

i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero;

c)

il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.

2.   Il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 % nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell’aringa

3.   Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 %.

4.   È vietato rilasciare catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.

5.   Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.

6.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM 7e e 7f, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all’articolo 15 del presente regolamento.

CAPO III

ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE SUDOCCIDENTALI

Articolo 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico e un sistema di scivoli installato a bordo (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).

2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

Articolo 10

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes), tranne le razze cuculo, effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9.

2.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 11

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone

1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato«voracera» e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione 9a, con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD).

2.   In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 12

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’acciuga, i suri/sugarelli e lo sgombro

L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus), suri/sugarelli (Trachurus spp) e sgombro (Scomber scombrus) nella pesca con ciancioli (PS), a condizione che la rete non sia completamente salpata a bordo.

CAPO IV

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 13

Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque nordoccidentali i seguenti quantitativi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, fatti salvi i paragrafi da 2 a 7:

1)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e;

2)

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g;

3)

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7 h, 7 j e 7k;

4)

per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k:

a)

da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare;

b)

da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm le cui catture non contengono più del 30 % di scampo;

c)

da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm in combinazione con l’uso di un pannello Flemish;

tale esenzione si applica a condizione che si applichino le misure di cui all’allegato VI, parte B, punto 1.3.2 del regolamento (UE) 2019/1241;

5)

per il pesce tamburo (Caproidae), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;

6)

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:

a)

nelle divisioni CIEM 7f, 7 g, nella parte della divisione 7 h a nord della latitudine 49° 30′ nord e nella parte della divisione 7 j a nord della latitudine 49° 30′ nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;

b)

nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2;

7)

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a;

8)

per le catture di argentina maggiore (Argentina silus), fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6;

9)

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tali specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

10)

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

11)

per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

12)

per lo sgombro (Scomber scombrus), i suri/sugarelli (Trachurus spp.) e il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito della pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM, PTM), che praticano la pesca dello sgombro, dei suri/sugarelli e dell’aringa nella divisione CIEM 7d.

CAPO V

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE SUDOCCIDENTALI

Articolo 14

Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque sudoccidentali i seguenti quantitativi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

1)

per il nasello (Merluccius), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

2)

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare e reti a strascico (OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

3)

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

4)

per i berici (Beryx spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD) nella sottozona CIEM 10;

5)

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

6)

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

7)

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

8)

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

9)

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

10)

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

11)

per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

12)

per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

13)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nella sottozona CIEM 8;

14)

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

15)

per l’occhialone (Pagellus bogaraveo), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;

16)

per la sogliola (Solea spp.), fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;

17)

per il melù (Micromesistius poutassou), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate nell’ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche (OTM) e reti da traino pelagiche a coppia (PTM), con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

18)

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), lo sgombro (Scomber scombrus) e i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche;

19)

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) e lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture e per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate utilizzando ciancioli (PS) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

CAPO VI

DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE

Articolo 15

Documentazione delle catture per le flotte pelagiche

I quantitativi di pesci rilasciati nell’ambito dell’esenzione prevista all’articolo 8 e i risultati del campionamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (49).

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione del 21 agosto 2020 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/2063 della Commissione, del 25 agosto 2021, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 6).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione, del 19 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023 (GU L 303 del 23.11.2022, pag. 12).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2023/828 della Commissione, del 2 febbraio 2023, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023 (GU L 104 del 19.4.2023, pag. 23).

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(21)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/fedda422-cdab-4d25-a259-ea2d9dde3af9

(23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(24)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/fedda422-cdab-4d25-a259-ea2d9dde3af9

(25)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/fedda422-cdab-4d25-a259-ea2d9dde3af9

(27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(28)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(29)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(30)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(31)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(32)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(33)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(34)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(35)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2124128/STECF+18-06+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/7abb0ef7-934a-4f9d-992a-3e4b13bb35a7

(36)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(37)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb

(38)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(39)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(40)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(41)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(42)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(43)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb

(44)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(45)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb

(46)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(47)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

(48)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento corrispondono a quelli figuranti nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, del 4 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(49)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell’Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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