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Document 32023R2612

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2612 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati ungulati e delle relative carni fresche

    C/2023/7867

    GU L, 2023/2612, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2612

    24.11.2023

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2612 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2023

    che modifica gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati ungulati e delle relative carni fresche

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o compartimento, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o compartimento, elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali che li riguardano figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato.

    (4)

    Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono, rispettivamente, l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini e di ungulati destinati a stabilimenti confinati, e le condizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di tali ungulati. L’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione (4), prevede una deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e consente, sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest’ultima, l’ingresso nell’Unione di ungulati diversi dagli equini identificati con un mezzo fisico di identificazione recante il codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166. È pertanto opportuno aggiungere nelle tabelle di cui alla parte 3 degli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 una condizione specifica «ID» che rifletta tale deroga.

    (5)

    Inoltre il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta motivata di inserimento nell’elenco per l’ingresso nell’Unione di bovini, ovini e caprini originari di tale paese terzo e delle dipendenze della Corona dell’Isola di Man, Guernsey e Jersey con la condizione specifica «ID». Alle voci relative alle zone GB-1 e GB-2 del Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey, è pertanto opportuno modificare la colonna 6 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includere tale condizione specifica.

    (6)

    Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

    (7)

    La tabella di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riporta l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati e comprende una colonna 7 in cui figura un «termine finale» per le partite e una colonna 8 in cui figura un «termine iniziale» per le partite. Nella colonna 8 di detta tabella, alla voce relativa alla zona BW-4 del Botswana, per motivi di chiarezza e tenuto conto della nota (1) presente nel titolo della colonna 7, il termine iniziale indicato nella colonna 8 dovrebbe essere soppresso.

    (8)

    Nella tabella di cui all’allegato XIII, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dal Botswana, le zone veterinarie di sorveglianza 18 e 14 dovrebbero essere soppresse, rispettivamente, dalle descrizioni delle zone BW-1 e BW-2 del Botswana. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le tabelle di cui all’allegato XIII, parti 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (9)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5).


    ALLEGATO

    Gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

    1)

    L’allegato II è così modificato

    a)

    la parte 1 è così modificata:

    i)

    le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

    «GB

    Regno Unito

    GB-1

    Bovini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    BRU, BTV, LEB, EVENTS

     

     

    Ovini e caprini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (3)

    OV/CAP-Y

    ID

    BRU, BTV, EVENTS

     

     

    Suini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    SUI-X, SUI-Y

     

    ADV

     

     

    Camelidi

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Cervidi

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Altri ungulati

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    RUM, RHINO, HIPPO

     

    BTV (2)

     

     

    GB-2

    Bovini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    BRU, TB, BTV, LEB, EVENTS

     

     

    Ovini e caprini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    OV/CAP-X,

    OV/CAP-X-NI (3)

    OV/CAP-Y

    ID

    BRU, BTV, EVENTS

     

     

    Suini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    SUI-X, SUI-Y

     

    ADV

     

     

    Camelidi

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Cervidi

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Altri ungulati

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    RUM, RHINO, HIPPO

     

    BTV (2)

     

     

    GG

    Guernsey

    GG-0

    Bovini

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    BOV-X

    ID

    EVENTI

     

     

    Ovini e caprini

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    OV/CAP-X

    ID

    BRU, EVENTS

     

     

    Suini

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    SUI-X

     

    ADV

     

     

    Altri ungulati

    Animali per ulteriore detenzione (1)

    RUM, RHINO, HIPPO»

     

     

     

     

    ii)

    la voce relativa all’Isola di Man è sostituita dalla seguente:

    «IM

    Isola di Man

    IM-0

    Bovini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    TB, BRU, LEB, EVENTS

     

     

    Ovini e caprini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    OV/CAP-X, OV/CAP-Y

    ID

    BRU, EVENTS»

     

     

    iii)

    la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:

    «JE

    Jersey

    JE-0

    Bovini

    Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    LEB, EVENTS»

     

     

    b)

    nella parte 3 è aggiunta la riga seguente:

    «ID

    Le partite di ungulati diversi dagli equini possono essere identificate individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

    a)

    il codice di identificazione dell’animale, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e il certificato sanitario che lo accompagna;

    b)

    il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166 o un altro codice in forma di codice a due lettere conformemente all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.»

    2)

    nell’allegato III, la parte 3 è sostituita dalla seguente:

    « Parte 3 – Condizioni specifiche di cui alla colonna 4 della tabella figurante nella parte 1

    ID

    Le partite di ungulati diversi dagli equini possono essere identificate individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

    a)

    il codice di identificazione dell’animale, che stabilisce un collegamento inequivocabile tra l’animale e il certificato sanitario che lo accompagna;

    b)

    il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166 o un altro codice in forma di codice a due lettere conformemente all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.»

    3)

    l’allegato XIII è così modificato:

    a)

    nella parte 1, la voce relativa alla zona BW-4 del Botswana è sostituita dalla seguente:

    «BW

    Botswana

    BW-4

    Bovini

    BOV

    Frollatura e disossamento

    Frattaglie escluse

     

    28.5.2013»

     

    b)

    nella parte 2, le descrizioni delle zone BW-1 e BW-2 del Botswana sono sostituite dalle seguenti:

    «Botswana

    BW-1

    Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8 e 9

    BW-2

    Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11 e 13»


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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