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Document 32023R2486

    Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

    C/2023/3851

    GU L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2486

    21.11.2023

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2486 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2023

    che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.

    (2)

    L’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impongono alla Commissione di adottare atti delegati al fine di fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, nonché di fissare, per ogni obiettivo ambientale interessato di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento, criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se l’attività economica arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

    (3)

    La comunicazione della Commissione, del 6 luglio 2021, «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» (3) ha annunciato l’introduzione dei criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Questi criteri di vaglio tecnico dovrebbero essere adottati in aggiunta a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (4).

    (4)

    I criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi ambientali relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero, al pari di quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139, ove possibile, seguire la classificazione delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La descrizione specifica delle attività economiche per le quali è opportuno fissare i criteri di vaglio tecnico dovrebbe includere i riferimenti indicativi ai codici NACE ad esse associabili, così da aiutare le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari a individuarle. I riferimenti dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell’attività fornita nella descrizione.

    (5)

    I criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero assicurare che l’attività economica ha un impatto positivo su uno di questi obiettivi. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto fare riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno di questi obiettivi. I criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, Do No Significant Harm) dovrebbero assicurare che l’attività economica non abbia un impatto negativo significativo sull’ambiente, ivi compreso sul clima. Di conseguenza è opportuno che i criteri specifichino le prescrizioni minime che l’attività economica deve soddisfare per essere considerata ecosostenibile.

    (6)

    I criteri di vaglio tecnico per determinare se un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale dovrebbero, secondo il caso, poggiare sul diritto vigente e sulle migliori pratiche, norme tecniche e metodologie dell’Unione, nonché su norme tecniche, pratiche e metodologie consolidate elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. Se un determinato settore strategico non dispone di norme tecniche, pratiche e metodologie, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero poggiare su norme tecniche consolidate elaborate da organismi privati riconosciuti a livello internazionale.

    (7)

    Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un’attività abilitante ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento. Per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale agli obiettivi ambientali proprio in virtù della sua natura.

    (8)

    I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine dovrebbero tradurre la necessità di conseguire il buono stato di tutti i corpi idrici e prevenire il deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato, e la necessità di conseguire il buono stato ecologico delle acque marine o prevenire il deterioramento delle acque marine che sono già in buono stato ecologico. È pertanto opportuno dare la preminenza alle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi.

    (9)

    Il quadro dell’Unione per la protezione delle acque (6) garantisce un approccio integrato alla gestione delle acque, nel rispetto dell’integrità degli ecosistemi nel loro insieme. È pertanto opportuno che i criteri di vaglio tecnico siano intesi a contrastare gli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, proteggere la salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, migliorare la gestione delle acque e l’efficienza idrica, garantire l’uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini, contribuire al buono stato ecologico delle acque marine e al raggiungimento e al mantenimento, in generale, di un buono stato o di un buon potenziale dei corpi idrici, compresi quelli superficiali e sotterranei. I criteri di vaglio tecnico per il trattamento delle acque reflue urbane in quanto attività che offre un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali dovrebbero essere riesaminati e, se necessario, riveduti, tenendo conto del pertinente diritto dell’Unione, compresa la direttiva 91/271/CEE del Consiglio (7).

    (10)

    Per quanto riguarda le soluzioni ispirate e sostenute dalla natura, che offrono benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a rafforzare la resilienza, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero mirare a proteggere dalle inondazioni o dalla siccità e a prevenirle, migliorando nel contempo la ritenzione idrica naturale, la biodiversità e la qualità delle acque.

    (11)

    La transizione verso un’economia circolare è un fattore che favorisce la sostenibilità ambientale e genera benefici significativi per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la protezione e la conservazione della biodiversità, la riduzione e il controllo dell’inquinamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. L’economia circolare nasce dalla necessità che le attività economiche promuovano l’uso efficiente delle risorse attraverso un loro adeguato riutilizzo e riciclaggio. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero pertanto assicurare che, nella fase di progettazione e produzione, l’operatore abbia cura di conservare il valore del prodotto nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il suo ciclo di vita. Durante la fase d’uso, il prodotto dovrebbe essere sottoposto a manutenzione per prolungarne la vita e ridurre al tempo stesso la quantità di rifiuti. Il prodotto dovrebbe essere smontato o trattato dopo il suo uso perché possa essere riutilizzato o riciclato per fabbricarne un altro. Questo approccio può ridurre la dipendenza dell’economia dell’Unione dai materiali importati da paesi terzi, in special modo le materie prime critiche. È pertanto opportuno dare la preminenza alle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi.

    (12)

    Quando si considera un prodotto nell’ottica della circolarità, le fasi della progettazione e della produzione sono determinanti per garantirne la durabilità, il potenziale riutilizzo e la riciclabilità. Queste fasi sono fondamentali anche per ridurre il contenuto di sostanze pericolose e sostituire le sostanze estremamente preoccupanti nei materiali e nei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. I criteri di vaglio tecnico per le attività di fabbricazione che contribuiscono in modo sostanziale alla transizione verso l’economia circolare dovrebbero pertanto stabilire specifiche di progettazione per la longevità, la riparabilità e il riutilizzo dei prodotti, così come specifiche relative all’impiego di materiali, sostanze e processi che consentano un riciclaggio di qualità del prodotto. L’uso di sostanze pericolose dovrebbe essere ridotto al minimo. Ove possibile, i criteri dovrebbero anche imporre l’uso di materiali riciclati per la fabbricazione del prodotto stesso.

    (13)

    Nel seguito dato alle comunicazioni della Commissione «Il Green Deal europeo» dell’11 dicembre 2019 (8), «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare» dell’11 marzo 2020 (9), «Strategia europea per la plastica» del 16 gennaio 2018 (10), e «Quadro strategico dell’UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili» del 30 novembre 2022 (11), i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione degli imballaggi di plastica dovrebbero essere integrati, riesaminati e, se necessario, rivisti tenendo conto del diritto pertinente dell’Unione, compresa la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le sue future revisioni.

    (14)

    In assenza di criteri di sostenibilità giuridicamente concordati sul ruolo della biomassa negli imballaggi di plastica, i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di imballaggi di plastica che apportano un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare vertono sull’uso delle materie prime da rifiuti organici. Tenuto conto degli sviluppi tecnologici e politici futuri, compreso il riesame della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e dell’eventuale contributo ad altri obiettivi ambientali, potrebbe essere necessario rivedere questi criteri.

    (15)

    Una buona gestione dei rifiuti è una componente fondamentale dell’economia circolare e contribuisce a evitare che i rifiuti abbiano un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana. La legislazione dell’Unione in materia (14) migliora la gestione dei rifiuti stabilendo una gerarchia del loro trattamento, in base alla quale va data precedenza alla prevenzione dei rifiuti, alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, seguiti da altri tipi di recupero, tra cui la valorizzazione energetica, e solo in ultima istanza lo smaltimento sotto forma, ad esempio, d’incenerimento senza recupero di energia o conferimento in discarica. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero pertanto mirare a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, aumentare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, evitare di declassarli e di smaltirli in discarica. Tenendo conto del fatto che i materiali adatti a essere reintrodotti nell’economia circolare, come i metalli e i sali inorganici, possono essere riciclati a partire dai prodotti di combustione, in particolare dalle ceneri pesanti generate dall’incenerimento dei rifiuti non pericolosi, è opportuno considerare l’introduzione dei criteri di vaglio tecnico per questa attività di riciclaggio.

    (16)

    Il settore della costruzione e della demolizione è responsabile del 37 % dei rifiuti prodotti nell’Unione (15). Nella transizione verso l’economia circolare è perciò importante garantire che i materiali utilizzati nel processo di costruzione e manutenzione degli edifici e di altre opere di ingegneria civile provengano principalmente da materie (prime secondarie) riutilizzate o riciclate, e siano a loro volta preparati per essere riutilizzati o riciclati quando l’opera costruita è demolita. È quindi opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione di quelli esistenti, la demolizione o lo smantellamento di edifici e altre strutture, la manutenzione di strade e autostrade e l’uso del calcestruzzo nei progetti di ingegneria civile. Occorre considerare la circolarità dei materiali e dell’opera costruita nella fase di progettazione e in tutte quelle successive, fino allo smantellamento. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto improntati ai principi della progettazione e della produzione circolari e all’uso circolare dei materiali utilizzati per la costruzione.

    (17)

    Un’ampia serie di nuovi servizi sostenibili, modelli di «prodotto come servizio» (product-as-service) e soluzioni digitali consente di migliorare la qualità della vita, creare posti di lavoro innovativi e incrementare le conoscenze e le competenze. Come si legge nella comunicazione «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva», l’economia circolare fornisce prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti e economicamente accessibili, che durano più a lungo e sono concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità. I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che i servizi innovativi sostenibili contribuiscono in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero pertanto riguardare le attività che prolungano la vita dei prodotti.

    (18)

    Le soluzioni digitali, compreso l’uso di passaporti digitali dei prodotti, possono fornire dati in tempo reale sull’ubicazione, sulle condizioni e sulla disponibilità di un articolo e aumentare la tracciabilità dei materiali, migliorando in tal modo la conservazione del valore in ogni decisione di progettazione, fabbricazione e consumo. Ciò, a sua volta, consente agli operatori economici di adottare modelli imprenditoriali circolari, compreso il modello «prodotto come servizio», separando in ultima analisi l’attività economica dall’uso delle risorse naturali e migliorandone l’impatto sull’ambiente. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le nuove soluzioni digitali capaci di rendere più trasparenti ed efficienti il monitoraggio e l’azione di contrasto nel settore ambientale, compreso il processo decisionale nella gestione integrata delle risorse idriche.

    (19)

    I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento dovrebbero tradurre la necessità di eliminare l’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari. L’inquinamento può causare malattie e, di conseguenza, morti premature. A risentire degli effetti più nocivi dell’inquinamento sulla salute umana sono in genere i gruppi più vulnerabili (16). L’inquinamento minaccia anche la biodiversità e contribuisce all’estinzione di intere specie. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021«Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» (17), i benefici economici della lotta all’inquinamento sono considerevoli e i benefici per la società superano di gran lunga i costi.

    (20)

    In linea con l’ambizione espressa dalla Commissione nella comunicazione del 14 ottobre 2020«Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (18), per contribuire a prevenire e a ridurre l’inquinamento occorre innanzitutto eliminare progressivamente le sostanze più nocive dai prodotti per uso professionale o di consumo, tranne nei casi in cui il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società, e sostituire o ridurre al minimo, per quanto possibile, la produzione e l’uso delle sostanze potenzialmente pericolose.

    (21)

    L’inquinamento causato da alcuni principi attivi farmaceutici può comportare rischi per l’ambiente e la salute umana, come rilevato nella comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2019«Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci» (19). I criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di principi attivi e di medicinali dovrebbero pertanto mirare a promuovere la produzione e l’uso di sostanze già presenti in natura o classificate come facilmente biodegradabili.

    (22)

    Tra le strade percorribili per proteggere l’ambiente dall’inquinamento e migliorarne lo stato vi sono la prevenzione e la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella fase di fine vita dei prodotti e il risanamento dell’ambiente inquinato. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti pericolosi che presentano un rischio maggiore per l’ambiente e la salute umana rispetto ai rifiuti non pericolosi, e criteri di vaglio tecnico per la decontaminazione delle discariche non conformi, delle discariche abbandonate o illegali e dei siti e delle aree contaminati.

    (23)

    I criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbero tradurre la necessità di proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità per conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o la necessità di proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni. La perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi sono tra le minacce principali che l’umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio (20).

    (24)

    La conservazione della biodiversità ha vantaggi economici diretti per molti settori dell’economia. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto essere tesi a mantenere o migliorare lo stato e le tendenze degli habitat terrestri, di acqua dolce e marini, degli ecosistemi e delle popolazioni delle relative specie di fauna e flora.

    (25)

    Il valore della biodiversità e dei servizi associati forniti dagli ecosistemi sani è importante per il turismo, in quanto contribuisce in modo significativo all’attrattiva e alla qualità delle destinazioni turistiche e, di conseguenza, alla loro competitività. È pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività ricettive turistiche puntando a garantire che esse rispettino principi e requisiti minimi adatti a proteggere e sostenere la biodiversità e gli ecosistemi e a contribuire alla loro conservazione.

    (26)

    I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrecano un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali dovrebbero mirare a garantire che il contributo a un obiettivo ambientale non pregiudichi gli altri. I criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» sono pertanto essenziali per assicurare che la classificazione delle attività ecosostenibili sia all’insegna dell’integrità ambientale. È opportuno specificarli per tutte le attività che comportano il rischio di arrecare un danno significativo a un determinato obiettivo ambientale. Tali criteri dovrebbero tenere conto, sviluppandole, delle prescrizioni pertinenti del diritto vigente dell’Unione.

    (27)

    I criteri di vaglio tecnico intesi ad assicurare che le attività che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero assicurare che le attività con potenzialità di contributo sostanziale agli obiettivi ambientali diversi dalla mitigazione dei cambiamenti climatici non comportino emissioni significative di gas a effetto serra.

    (28)

    I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute in tutti i settori economici. I criteri di vaglio tecnico volti a garantire che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero pertanto applicarsi a tutte queste attività economiche. Tali criteri dovrebbero garantire che siano individuati i rischi attuali e futuri rilevanti per ogni attività economica e che siano attuate soluzioni di adattamento allo scopo di ridurre al minimo o evitare eventuali perdite o ripercussioni sulla continuità operativa.

    (29)

    È opportuno precisare criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine per tutte le attività che possono esservi d’ostacolo. Tali criteri dovrebbero essere tesi ad evitare che le attività economiche nuocciano al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine, imponendo di individuare e affrontare i rischi di degrado ambientale conformemente a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque o alle strategie marine degli Stati membri.

    (30)

    I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla transizione verso un’economia circolare dovrebbero essere elaborati secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna attività economica affinché queste non conducano a inefficienze nell’uso delle risorse né comportino una dipendenza da modelli di produzione lineare, e affinché si riducano o si evitino i rifiuti e quelli inevitabili siano gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Questi criteri dovrebbero inoltre garantire che le attività economiche non pregiudichino l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare.

    (31)

    I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento dovrebbero rispecchiare le specificità settoriali allo scopo di affrontare le fonti e i tipi di inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, facendo riferimento, se del caso, alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

    (32)

    È opportuno precisare i criteri per «non arrecare un danno significativo» alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per tutte le attività che possono comportare rischi per lo stato o le condizioni di habitat, specie o ecosistemi, esigendo, ove pertinente, che siano effettuate valutazioni dell’impatto ambientale o altre opportune valutazioni e che siano applicate le relative conclusioni. Questi criteri dovrebbero garantire che, anche in assenza dell’obbligo di procedere a una valutazione dell’impatto ambientale o a un’altra opportuna valutazione, le attività non comportino la perturbazione, la cattura o l’uccisione di specie giuridicamente protette o il deterioramento di habitat giuridicamente protetti.

    (33)

    I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute su tutti i settori dell’economia che dovranno perciò essere adattati agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro. In futuro dovranno essere stabiliti i criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici per tutti i settori e le attività economiche cui si applicano i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi di cui al presente regolamento.

    (34)

    L’inclusione di nuove attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 amplierà la serie di informazioni da comunicare a norma dell’articolo 8 del medesimo regolamento. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (22), adottato in base all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, per tenere conto dell’ambito di applicazione ampliato. È anche opportuno introdurre modifiche mirate nel regolamento delegato (UE) 2021/2178 per ovviare ad alcune incoerenze tecniche e giuridiche individuate durante la sua applicazione.

    (35)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2178.

    (36)

    I quattro obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), e agli articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2020/852 sono strettamente interconnessi per quanto riguarda i mezzi con cui raggiungerli e i benefici che il raggiungimento di uno degli obiettivi può avere su altri. Le disposizioni che determinano se un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi sono pertanto strettamente correlate tra loro e alla necessità di ampliare gli obblighi di informativa stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2178. Occorre riunire dette disposizioni in un unico regolamento perché vi sia coerenza tra di esse ed entrino in vigore contemporaneamente, affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l’applicazione del regolamento (UE) 2020/852.

    (37)

    Affinché l’applicazione del regolamento (UE) 2020/852 evolva con gli sviluppi scientifici, tecnologici, strategici e del mercato, il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se del caso, modificato per quanto riguarda le attività che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico.

    (38)

    Il presente regolamento è coerente con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e garantisce che si compiano i progressi di adattamento di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. La Commissione ha valutato i criteri di vaglio tecnico intesi ad assicurare che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, per accertarsi che siano coerenti con gli obiettivi e i traguardi del regolamento (UE) 2021/1119, come imposto dall’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo.

    (39)

    È necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente per valutare se le rispettive attività economiche soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento e per comunicare l’esito di tale valutazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2178. La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita e le modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178 dovrebbero assicurare che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente di conformarsi agli obblighi di comunicazione a norma del suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Criteri di vaglio tecnico relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

    I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare

    I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Criteri di vaglio tecnico relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

    I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 4

    Criteri di vaglio tecnico relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 5

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178

    Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

    (1)

    all’articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;

    (2)

    all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

    «6.   Dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all’allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.

    Dal 1o gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

    7.   Dal 1o gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:

    a)

    la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;

    b)

    le informazioni qualitative di cui all’allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).

    Dal 1o gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.»

    (3)

    gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato V;

    (4)

    l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI;

    (5)

    l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

    (2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» [COM(2021) 390 final].

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    (6)  In particolare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84), la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19), la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19), la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37), e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

    (7)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

    (8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final].

    (9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

    (10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» [COM(2018) 28 final].

    (11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro strategico dell’UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili» [COM(2022) 682 final].

    (12)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (13)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (14)  Cfr. in particolare l’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (15)  Banca dati di Eurostat Statistics Explained, che presenta i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

    (16)  Relazione n. 22/2018 dell’Agenzia europea dell’ambiente, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.

    (17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo » [COM(2021) 400 final].

    (18)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» [COM(2020) 667 final].

    (19)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, «Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci» [COM(2019) 128 final].

    (20)  Forum economico mondiale, The Global Risks Report 2020, 2020.

    (21)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (22)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

    (23)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

    Indice

    1.

    Attività manifatturiere 11

    1.1.

    Fabbricazione e installazione (e relativi servizi) delle tecnologie di controllo delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua 11

    2.

    Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione 12

    2.1.

    Fornitura di acqua 12

    2.2.

    Trattamento delle acque reflue urbane 15

    2.3.

    Sistemi di drenaggio urbani sostenibili 16

    3.

    Gestione del rischio di catastrofi 18

    3.1.

    Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità 18

    4.

    Informazione e comunicazione 21

    4.1.

    Fornitura di soluzioni basate sui dati IT/OT (tecnologie dell’informazione/ tecnologie operative) per la riduzione delle perdite 21

    1.    Attività manifatturiere

    1.1.   Fabbricazione e installazione (e relativi servizi) delle tecnologie di controllo delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua

    Descrizione dell’attività

    L’attività economica fabbrica e installa (o fornisce servizi associati) tecnologie di controllo delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Un’attività economica di questa categoria è un’attività abilitante a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

    1.

    L’attività fabbrica e installa tecnologie di controllo delle perdite nei sistemi per la fornitura di acqua nuovi o esistenti, oppure fornisce i relativi servizi di manutenzione, riparazione o servizi professionali, al fine di mantenere a un livello minimo la pressione nei distretti di misura del sistema per la fornitura di acqua. Le tecnologie di controllo delle perdite comprendono in particolare valvole di controllo della pressione, trasmettitori di pressione, flussimetri, dispositivi di comunicazione e opere speciali di genio civile, compresi i pozzetti per la manutenzione delle valvole di controllo della pressione.

    2.

    I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l’obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all’articolo 2, punti 22) e 23), del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE (1) e in linea con un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in conformità di tale direttiva, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

    Se è effettuata una valutazione dell’impatto ambientale, a norma della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che contenga una valutazione dell’impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un’ulteriore valutazione dell’impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    L’attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:

    a)

    il riutilizzo e l’utilizzo di materie prime secondarie e di componenti riutilizzati nella fabbricazione dei prodotti;

    b)

    la progettazione concepita per un’elevata durabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e adattabilità dei prodotti fabbricati;

    c)

    una gestione dei rifiuti che privilegia il riciclaggio rispetto allo smaltimento nel processo di fabbricazione;

    d)

    informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose, e relativa tracciabilità, durante tutto il ciclo di vita dei prodotti fabbricati.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.    Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione

    2.1.   Fornitura di acqua

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, ampliamento, gestione e rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua destinata al consumo umano basati sull’estrazione di risorse naturali da fonti idriche superficiali o sotterranee.

    L’attività economica comprende l’estrazione delle risorse idriche, il trattamento necessario per rendere la qualità dell’acqua conforme alla legislazione applicabile e la distribuzione alla popolazione e agli operatori del settore alimentare tramite sistemi di tubazioni.

    L’attività economica non comprende l’irrigazione e l’estrazione di risorse idriche per la desalinizzazione di acque marine o salmastre.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36.00 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

    1.

    Per la gestione di un sistema esistente che fornisce ai consumatori acqua sana e di qualità sufficiente e contribuisce all’efficienza delle risorse idriche, l’attività soddisfa i criteri seguenti:

    a)

    il sistema per la fornitura di acqua è conforme alla direttiva (UE) 2020/2184, alla decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione (3) e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale direttiva;

    b)

    il livello delle perdite nel sistema è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI, Infrastructure Leakage Index) (4) e il valore soglia è pari o inferiore a 2,0, oppure è calcolato con un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all’articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo calcolo deve essere applicato a una porzione specificata della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione), vale a dire a livello di zona di fornitura di acqua, distretto di misura (DMA, District Metered Area) o area a pressione controllata (PMA, Pressure Managed Area);

    c)

    i sistemi per la fornitura di acqua comprendono la misurazione a livello dei consumatori, dove l’acqua è erogata a un punto di consegna contrattuale del sistema di distribuzione dell’acqua potabile dei consumatori stessi.

    2.

    Per la costruzione e la gestione di un nuovo sistema per la fornitura di acqua o per l’espansione di uno esistente che fornisce acqua a nuove aree o migliora la fornitura alle aree esistenti, l’attività soddisfa i criteri seguenti:

    a)

    il sistema per la fornitura di acqua è conforme alla direttiva (UE) 2020/2184, comprese le prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 8, di tale direttiva, alla decisione di esecuzione (UE) 2022/679 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale direttiva;

    b)

    il livello delle perdite nel sistema nuovo o ampliato è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI) e il valore soglia è pari o inferiore a 1,5, oppure è calcolato con un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all’articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184. Questo calcolo deve essere applicato alla porzione della parte interessata e specificata della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, vale a dire a livello di zona di fornitura, distretto di misura (DMA) o area a pressione controllata (PMA);

    c)

    i sistemi per la fornitura di acqua comprendono la misurazione a livello dei consumatori, dove l’acqua è erogata a un punto di consegna contrattuale del sistema di distribuzione dell’acqua potabile dei consumatori stessi.

    3.

    Per il rinnovo dei sistemi di fornitura di acqua esistenti, l’attività soddisfa i criteri seguenti:

    a)

    l’attività colma di almeno il 20 % il divario tra l’attuale livello medio delle perdite nell’arco di tre anni, calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI) e un ILI di 1,5, oppure tra l’attuale livello medio delle perdite nell’arco di tre anni, calcolato utilizzando un altro metodo appropriato, e il valore soglia stabilito conformemente all’articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184. L’attuale livello medio delle perdite nell’arco di tre anni è calcolato sulla porzione della parte interessata e specificata della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, ossia per la rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) rinnovata nei distretti di misura (DMA) o nelle aree a pressione controllata (PMA);

    b)

    un piano con gli obiettivi e le tempistiche per eseguire la misurazione a livello dei consumatori è elaborato dal fornitore di acqua e approvato dalle autorità competenti.

    4.

    Il sistema per la fornitura di acqua ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per l’estrazione di acqua. Tali estrazioni sono incluse nel registro delle estrazioni conformemente alla direttiva 2000/60/CE. È stata effettuata una valutazione del potenziale effettivo di estrazione, al fine di garantire che il tasso medio annuo di estrazione a lungo termine non superi le risorse idriche sotterranee disponibili o che non sia impedito al corpo idrico superficiale da cui è estratta l’acqua di conseguire un buono stato ecologico e un buon potenziale ecologico e che le estrazioni non deteriorino lo stato del corpo idrico.

    La gestione del sistema per la fornitura di acqua non comporta il deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati né impedisce il raggiungimento di un buono stato e di un buon potenziale ecologico dei corpi idrici in conformità della direttiva 2000/60/CE (5).

    Le informazioni relative alle estrazioni, al registro delle estrazioni, allo stato dei corpi idrici e alle pressioni e agli impatti su di essi sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico o, per le attività in paesi terzi, in un piano equivalente di gestione dell’uso e della protezione delle acque.

    L’attività non comporta la costruzione di nuovi sistemi di fornitura o l’espansione di sistemi di fornitura esistenti qualora possano interessare uno o più corpi idrici che non presentano un buono stato o potenziali per motivi quantitativi.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Non pertinente

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Non pertinente

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.2.   Trattamento delle acque reflue urbane

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, espansione, ammodernamento, gestione e rinnovo delle infrastrutture per le acque reflue urbane, compresi gli impianti di trattamento, le reti fognarie, le strutture di gestione delle acque meteoriche, i collegamenti alle infrastrutture per le acque reflue, gli impianti decentrati di trattamento delle acque reflue, compresi i sistemi individuali e altri sistemi adeguati, e le strutture di scarico per i liquami trattati. L’attività può includere trattamenti innovativi e avanzati, compresa la rimozione dei microinquinanti.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.9 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

    1.

    Il sistema di trattamento delle acque reflue non comporta il deterioramento del buono stato e del buon potenziale ecologico di nessun corpo idrico interessato e contribuisce in modo significativo a che i corpi idrici interessati raggiungano il buono stato o il buon potenziale, conformemente alla direttiva 2000/60/CE (6).

    Le informazioni relative allo stato dei corpi idrici, alle attività che possono avere un impatto sullo stato e alle misure adottate per evitare o ridurre al minimo tale impatto sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico o, per le attività in paesi terzi, in un piano equivalente di gestione dell’uso e della protezione delle acque. Il sistema di trattamento delle acque reflue soddisfa i requisiti di scarico stabiliti dalle autorità locali competenti. Il sistema di trattamento delle acque reflue contribuisce altresì al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico delle acque marine conformemente alla direttiva 2008/56/CE, ove applicabile.

    2.

    Il sistema di trattamento delle acque reflue è provvisto di un sistema di raccolta e di un sistema di trattamento secondario. Il sistema di trattamento delle acque reflue è conforme ai pertinenti requisiti dimensionali per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla direttiva 91/271/CEE, in particolare agli articoli da 3 a 8, all’articolo 13 e all’allegato I della medesima.

    3.

    Se ha una capacità pari o superiore a 100 000 abitanti equivalenti (a.e.) (7) o un carico giornaliero con richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) superiore a 6 000  kg, il sistema di trattamento delle acque reflue stabilizza i fanghi mediante digestione anaerobica o una tecnologia con un fabbisogno energetico netto uguale o inferiore (considerando sia la produzione che il consumo di energia).

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    È stata effettuata una valutazione delle emissioni dirette di gas serra del sistema delle acque reflue centralizzato, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento. I risultati sono comunicati agli investitori e ai clienti su richiesta (8).

    Per la digestione anaerobica dei fanghi di depurazione è in atto un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell’impianto.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Non pertinente

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Gli scarichi nelle acque recipienti soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure quanto prescritto dalle disposizioni nazionali che stabiliscono i livelli massimi ammissibili di inquinanti dagli scarichi nelle acque recipienti.

    Sono state attuate misure per evitare e mitigare tracimazioni dannose di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico.

    I fanghi di depurazione sono utilizzati in conformità della direttiva 86/278/CEE (9) del Consiglio o secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale in materia di spandimento dei fanghi sul suolo o di qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e al suo interno.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.3.   Sistemi di drenaggio urbani sostenibili

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, espansione, gestione e rinnovo di impianti di sistemi di drenaggio urbano che riducono l’inquinamento e i rischi di alluvione dovuti agli scarichi del deflusso urbano e migliorano la qualità e la quantità delle acque urbane sfruttando i processi naturali, come l’infiltrazione e la ritenzione.

    L’attività comprende sistemi di drenaggio urbano sostenibili che favoriscono l’infiltrazione, l’evaporazione e altri trattamenti delle acque di dilavamento (tra cui serbatoi di raccolta delle acque meteoriche, interventi di assetto e gestione dei siti, pavimentazioni permeabili, dreni filtranti, canali vegetati, fasce filtranti, stagni, zone umide, pozzi perdenti, bacini e trincee di infiltrazione, tetti verdi, aree di bioritenzione e dispositivi di pretrattamento delle acque di dilavamento, tra cui filtri a sabbia o dispositivi di rimozione del limo (10)) e altri sistemi innovativi.

    L’attività non comprende soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità al di fuori dell’ambiente urbano (cfr. sezione 3.1 del presente allegato).

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36.00, E37.00 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività comporta la ritenzione delle acque meteoriche in una zona specifica o un miglioramento della qualità dell’acqua in base ai criteri seguenti:

    a)

    la costruzione e la gestione del sistema di drenaggio urbano sostenibile sono integrati nel sistema urbano di drenaggio e di trattamento delle acque reflue, come dimostrato da un piano di gestione del rischio di alluvioni o da altri strumenti di pianificazione urbana pertinenti. L’attività contribuisce in modo sostanziale al conseguimento del buono stato e del buon potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei o alla prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che presentano già un buono stato e un buon potenziale ed è effettuata per garantire la conformità alla direttiva 2000/60/CE (11) e alla direttiva 2008/56/CE;

    b)

    sono fornite informazioni sulla percentuale relativa a una determinata zona, ad esempio una zona residenziale o commerciale, in cui le acque meteoriche non sono drenate direttamente ma trattenute all’interno della zona stessa;

    c)

    la progettazione del sistema di drenaggio urbano sostenibile ottiene almeno uno degli effetti seguenti:

    i)

    una percentuale quantificata di acque meteoriche nel bacino idrografico del sistema di drenaggio è trattenuta e scaricata a intervalli nei corpi idrici riceventi;

    ii)

    una percentuale quantificata di inquinanti, tra cui petrolio, metalli pesanti, sostanze chimiche pericolose e microplastiche, è rimossa dal deflusso urbano prima di essere scaricata nei corpi idrici riceventi;

    iii)

    il picco di deflusso, avente un periodo di ritorno in linea con i requisiti dei piani di gestione del rischio di alluvioni o di altre disposizioni locali in vigore, è ridotto di una percentuale quantificata.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Non pertinente

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    In funzione dell’origine dell’acqua ricevuta e del diverso carico inquinante, ad esempio acque meteoriche, acque meteoriche di dilavamento dai tetti, acque meteoriche di dilavamento dalle strade, o deflussi superficiali, i sistemi di drenaggio urbani sostenibili le trattano prima di scaricarle o infiltrarle in altri comparti ambientali.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    L’introduzione di specie esotiche invasive è evitata o la loro diffusione è gestita conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

    3.    Gestione del rischio di catastrofi

    3.1.   Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità

    Descrizione dell’attività

    Pianificazione, costruzione, estensione ed esecuzione di misure di gestione su larga scala delle alluvioni o della siccità basate sulla natura e di misure di ripristino degli ecosistemi acquatici costieri, di transizione o interni che contribuiscono a prevenire e proteggere da inondazioni o siccità e a migliorare la ritenzione idrica naturale, la biodiversità e la qualità dell’acqua.

    Tali misure di gestione delle alluvioni o della siccità su vasta scala basate sulla natura sono applicate nelle zone periurbane, rurali e costiere e sono coordinate a livello di bacino idrografico, regionale o locale, ad esempio a livello comunale.

    L’attività economica comprende:

    a)

    misure relative ai fiumi o ai laghi, tra le quali:

    i)

    sviluppo della vegetazione ripariale o delle pianure alluvionali o ripristino delle pianure alluvionali, compreso il ripristino del collegamento di un fiume o di un lago con la sua pianura alluvionale o il miglioramento della connettività fuori canale/laterale per ripristinare la capacità di ritenzione della pianura alluvionale e la funzione del suo ecosistema;

    ii)

    ridefinizione dei corsi d’acqua mediante la creazione di un nuovo corso meandriforme, il ricollegamento di meandri interrotti o il ricollegamento di un lago o gruppo di laghi a un fiume;

    iii)

    ripristino della connettività longitudinale e laterale di un fiume (comprese le lanche) mediante l’eliminazione delle barriere obsolete, comprese dighe e sbarramenti o piccole barriere trasversali o longitudinali al fiume;

    iv)

    sostituzione della protezione artificiale delle sponde fluviali o lacustri con soluzioni basate sulla natura per la stabilizzazione delle sponde o del letto come misure di ripristino fluviale o lacustre;

    v)

    misure volte a migliorare la diversificazione della profondità e della larghezza dei fiumi o dei laghi per aumentare la varietà di habitat.

    b)

    misure relative alle zone umide, tra cui:

    i)

    installazione di fossati per la riumidificazione, rimozione degli impianti di drenaggio, sostituzione con impianti di controllo dello scarico o ripristino delle dighe per consentire l’allagamento;

    ii)

    costruzione di zone umide di fitodepurazione per la ritenzione e il trattamento delle acque, sia sul terreno che lungo i corpi idrici non vegetati, in contesti rurali e urbani;

    iii)

    bacini di espansione e stagni umidi;

    c)

    misure costiere, tra cui:

    i)

    conservazione o ripristino delle zone umide costiere, comprese le foreste di mangrovie o le praterie sottomarine, che fungono da barriera naturale;

    ii)

    misure consistenti in cambiamenti morfologici e nell’eliminazione delle barriere per ridurre al minimo la necessità di ripascimento artificiale delle spiagge e migliorare le condizioni degli ecosistemi costieri, giustificate sulla base di uno studio sull’equilibrio dei sedimenti;

    iii)

    rafforzamento e ripristino delle dune, compreso l’impianto di vegetazione dunale;

    iv)

    conservazione o ripristino delle scogliere costiere;

    v)

    ripascimento del litorale;

    d)

    misure di gestione a livello di bacino idrografico, tra cui:

    i)

    misure di gestione del territorio, compreso l’imboschimento dei bacini idrografici per l’estrazione, delle aree di salvaguardia di sorgenti o pozzi e delle zone a monte del bacino idrografico in generale;

    ii)

    ripristino dell’infiltrazione naturale per la ricarica delle acque sotterranee, agevolando o aumentando la capacità di ritenzione e infiltrazione del suolo;

    iii)

    ricarica delle falde in condizioni controllate (MAR) (13).

    L’attività non comprende soluzioni su piccola scala basate sulla natura per ridurre le alluvioni e la siccità, comprese le soluzioni verdi e blu applicate in un contesto urbano, come tetti verdi, canali vegetati, superfici permeabili e bacini di infiltrazione per la gestione delle acque meteoriche urbane o sistemi di drenaggio urbano sostenibili (cfr. sezione 2.3 del presente allegato).

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE F42.91 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

    1.

    L’attività è una misura quantificabile e definita nel tempo volta a conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio di alluvioni conformemente a un piano di gestione del rischio di alluvioni coordinato a livello di bacino idrografico ed elaborato a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento e del Consiglio (14). Per quanto riguarda la riduzione del rischio di siccità, l’attività è una misura quantificabile e definita nel tempo finalizzata al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE conformemente a un piano di gestione del bacino idrografico o a un piano di gestione della siccità nell’ambito del piano di gestione del bacino idrografico.

    Per le attività svolte in paesi terzi, l’attività consiste in una misura di riduzione del rischio di alluvione o di siccità nell’ambito di un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque a livello di bacino idrografico, o nell’ambito di un piano di gestione integrata delle zone costiere lungo una costa. Tali piani perseguono gli obiettivi della gestione dei rischi di alluvioni e siccità al fine di ridurre le conseguenze negative, secondo il caso, per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica.

    2.

    I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua, alla prevenzione dello stress idrico e alla prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati sono individuati e affrontati per conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all’articolo 2, punti 22) e 23), del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE e in linea con un piano di gestione del bacino idrografico elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

    I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione dell’ambiente marino sono individuati e affrontati al fine di conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE.

    3.

    L’attività comprende azioni di ripristino o conservazione della natura che dimostrano benefici collaterali specifici per gli ecosistemi, che contribuiscono al conseguimento di un buono stato o potenziale delle acque conformemente alla direttiva 2000/60/CE, di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE e degli obiettivi di ripristino e conservazione della natura specificati nella comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, sulla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (15). L’attività contiene obiettivi chiari e vincolanti per il ripristino o la conservazione della natura in un arco di tempo chiaramente definito e descrive le misure per conseguirli. I portatori di interessi a livello locale sono coinvolti sin dall’inizio della fase di pianificazione e progettazione. L’attività si basa sui principi delineati dallo standard mondiale dell’IUCN per le soluzioni basate sulla natura.

    Per le attività svolte in paesi terzi, l’attività tiene conto delle strategie e dei piani d’azione nazionali sulla biodiversità per la definizione degli obiettivi di conservazione e ripristino della natura e per la descrizione delle misure per conseguirli.

    4.

    È in atto un programma di monitoraggio per valutare l’efficacia di un sistema di soluzioni basate sulla natura nel miglioramento dello stato del corpo idrico interessato, nel conseguimento degli obiettivi di conservazione e ripristino e nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Il programma è riesaminato secondo l’approccio periodico previsto dai piani di gestione dei bacini idrografici (compresi i piani di gestione della siccità, se del caso) e dai piani di gestione del rischio di alluvioni.

    Per le attività svolte in paesi terzi, il programma è riesaminato almeno una volta per periodo di programmazione e in ogni caso ogni 10 anni. Il programma è conforme e allineato alle disposizioni giuridiche e regolamentari vigenti e definisce con chiarezza le responsabilità e gli obblighi giuridici. Il programma coinvolge attivamente le comunità locali e altri portatori di interessi.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    L’attività non comporta il degrado di ambienti terrestri o marini che presentano elevate scorte di carbonio (16).

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione e tengono conto delle migliori tecniche disponibili. Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (17). I gestori ricorrono alla demolizione selettiva per consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’uso di pesticidi è ridotto al minimo, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ad eccezione dei casi in cui è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie. L’attività riduce al minimo l’uso di fertilizzanti e non utilizza letame.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    Occorre inoltre garantire quanto segue:

    a)

    nell’UE, in relazione ai siti Natura 2000: l’attività non ha incidenze significative sui siti Natura 2000 tenuto conto dei loro obiettivi di conservazione, sulla base di un’opportuna valutazione effettuata in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (19);

    b)

    nell’UE, in qualunque zona: l’attività non pregiudica il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni di specie protette a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). L’attività non pregiudica nemmeno il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat interessati e protetti dalla direttiva 92/43/CEE;

    c)

    nell’UE: l’introduzione di specie esotiche invasive è evitata o la loro diffusione è gestita conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014;

    d)

    al di fuori dell’UE: l’attività è svolta conformemente al diritto applicabile in materia di conservazione degli habitat e delle specie e di gestione delle specie esotiche invasive.

    4.    Informazione e comunicazione

    4.1.   Fornitura di soluzioni basate sui dati IT/OT (tecnologie dell’informazione/tecnologie operative) per la riduzione delle perdite

    Descrizione dell’attività

    L’attività fabbrica, sviluppa, installa e diffonde soluzioni tecnologiche basate sui dati di tipo informatico (IT) o operativo (OT) o fornisce i relativi servizi di manutenzione, riparazione e professionali, inclusa consulenza tecnica per la progettazione o il monitoraggio (21), per controllare, gestire, ridurre e attenuare le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E36, F42.99 e J62, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Un’attività economica di questa categoria è un’attività abilitante a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

    1.

    L’attività economica fabbrica, sviluppa, installa, e diffonde una o più delle seguenti soluzioni tecnologiche basate sui dati di tipo informatico (IT) o operativa (OT) o fornisce i relativi servizi di manutenzione, riparazione e professionali, inclusa consulenza tecnica per la progettazione o il monitoraggio, per controllare, gestire, ridurre e attenuare le perdite nei sistemi nuovi o esistenti per la fornitura di acqua:

    a)

    sistemi di monitoraggio, tra cui suite/strumenti IT/OT olistici o componenti aggiuntivi/estensioni di tali strumenti, che consentano di individuare, tracciare e localizzare le perdite di acqua;

    b)

    soluzioni IT/OT, o componenti aggiuntivi/estensioni di tali strumenti, che consentano di controllare, gestire e attenuare le perdite di acqua;

    c)

    soluzioni IT/OT, o componenti aggiuntivi/estensioni di tali strumenti, che garantiscano l’interoperabilità dei sistemi nei distretti di misura dell’acqua in caso di installazione di nuovi sistemi di monitoraggio o soluzioni IT/OT.

    2.

    I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati per conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all’articolo 2, punti 22) e 23), del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE (22) e in linea con un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Sono in atto misure per la gestione e il riciclaggio dei rifiuti a fine vita, anche attraverso accordi contrattuali di disattivazione con i fornitori di servizi di riciclaggio, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o nella documentazione ufficiale di progetto. Queste misure assicurano che i componenti e i materiali siano separati e trattati in modo da massimizzare il riciclaggio e il riutilizzo conformemente alla gerarchia dei rifiuti, ai principi alla base della normativa UE e alle norme applicabili, in particolare attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie, dei componenti elettronici e delle materie prime essenziali ivi contenute. Queste misure includono anche il controllo e la gestione dei materiali pericolosi.

    Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio o trattamento adeguato, compresa l’eliminazione di tutti i liquidi e il trattamento selettivo, sono svolte ai sensi dell’allegato VII della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Le apparecchiature utilizzate soddisfano le prescrizioni stabilite dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) per i server e i prodotti per l’archiviazione dei dati.

    Le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni in peso nei materiali omogenei non superino i valori massimi indicati nello stesso allegato.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente


    (1)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) sia valutato l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati e 2) sia evitato qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico.

    (2)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione, del 19 gennaio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 124 del 27.4.2022, pag. 41).

    (4)  L’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI) è calcolato come perdite reali annue correnti/perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d’acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione a cui funziona la rete.

    (5)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) sia valutato l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati e 2) sia evitato qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico.

    (6)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) sia valutato l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati e 2) sia evitato qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico.

    (7)  Abitante equivalente (a.e.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

    (8)  Ad esempio conformemente alle linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue (versione del 27.6.2023, disponibile all’indirizzo: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

    (9)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

    (10)  Quali definiti nel documento Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector disponibile nell’archivio delle pubblicazioni del JRC (europa.eu).

    (11)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) sia valutato l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati e 2) sia evitato qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico.

    (12)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

    (13)  La ricarica dell’acquifero in condizioni controllate è il processo di ricarica intenzionale di un acquifero con acqua proveniente da una località diversa per il successivo ripristino o per ottenere benefici ambientali.

    (14)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);

    (15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita [COM(2020) 380 final].

    (16)   «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (17)   «Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione», settembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/.

    (18)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

    (19)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (20)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

    (21)  Le «soluzioni basate sui dati IT o OT» comprendono prodotti collegabili, sensori, software di analisi e di altro tipo, nonché tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per la trasmissione, l’archiviazione e la visualizzazione dei dati e la gestione del sistema.

    (22)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) sia valutato l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati e 2) sia evitato qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico.

    (23)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

    (24)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

    (25)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).


    Appendice A

    Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici

    I.   Criteri

    I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell’appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

    a)

    esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l’andamento dell’attività economica nella sua durata prevista;

    b)

    se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

    c)

    una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

    La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

    a)

    per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

    b)

    per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (1) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

    Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle ultime conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (3) o a pagamento più recenti.

    Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l’operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento»), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l’attuazione di tali soluzioni.

    Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l’operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell’inizio delle operazioni.

    Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura (4) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (5).

    II.   Classificazione dei pericoli legati al clima (6)

     

    Temperatura

    Venti

    Acque

    Massa solida

    Cronici

    Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)

    Cambiamento del regime dei venti

    Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Erosione costiera

    Stress termico

     

    Variabilità idrologica o delle precipitazioni

    Degradazione del suolo

    Variabilità della temperatura

     

    Acidificazione degli oceani

    Erosione del suolo

    Scongelamento del permafrost

     

    Intrusione salina

    Soliflusso

     

     

    Innalzamento del livello del mare

     

     

     

    Stress idrico

     

    Acuti

    Ondata di calore

    Ciclone, uragano, tifone

    Siccità

    Valanga

    Ondata di freddo/gelata

    Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)

    Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Frana

    Incendio di incolto

    Tromba d’aria

    Alluvione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)

    Subsidenza

     

     

    Collasso di laghi glaciali

     


    (1)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

    (2)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici su impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

    (4)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 27.6.2023) https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_it).

    (5)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» [COM(2013) 249 final].

    (6)  L’elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.


    Appendice C

    Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento per quanto riguarda l’uso e la presenza di sostanze chimiche

    L’attività non comporta la fabbricazione, l’immissione in commercio o l’uso di:

    a)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;

    b)

    mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

    c)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

    d)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;

    e)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di un articolo, elencate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;

    f)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che sono state identificate a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun’altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate (5).

    In aggiunta l’attività non comporta la fabbricazione, la presenza nel prodotto o nel risultato finale, o l’immissione sul mercato di altre sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne se gli operatori hanno valutato e documentato che non è disponibile sul mercato nessun’altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate (6).


    (1)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

    (2)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (5)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze di cui alla lettera f) una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.

    (6)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, presenza nel prodotto o nel risultato finale, o immissione sul mercato delle sostanze di cui al presente paragrafo una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.


    Appendice D

    Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o a un esame (1) conformemente alla direttiva 2011/92/UE (2).

    Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell’ambiente.

    Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione (3) e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione (4).


    (1)  La procedura attraverso la quale l’autorità competente determina se i progetti elencati nell’allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale (di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva).

    (2)  Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell’International Finance Corporation (IFC) «Assessment and Management of Environmental and Social Risks».

    (3)  In conformità della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Per le attività situate in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti, che mirano alla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche e che richiedono di condurre 1) una procedura di esame per determinare se, per una determinata attività, sia necessaria un’opportuna valutazione dei possibili impatti su habitat e specie protetti; 2) un’opportuna valutazione qualora l’esame ne accerti la necessità, ad esempio lo standard di prestazione 6 dell’International Finance Corporation (IFC) «Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources».

    (4)  Tali misure sono state individuate per garantire che il progetto, il piano o l’attività non abbia incidenze significative sugli obiettivi di conservazione dell’area protetta.


    ALLEGATO II

    Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

    Indice

    1.

    Attività manifatturiere 28

    1.1.

    Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 28

    1.2.

    Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 32

    2.

    Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione 39

    2.1.

    Recupero del fosforo dalle acque reflue 39

    2.2.

    Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano 40

    2.3.

    Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi 42

    2.4.

    Trattamento dei rifiuti pericolosi 44

    2.5.

    Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio 46

    2.6.

    Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita 47

    2.7.

    Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi 49

    3.

    Edilizia e attività immobiliari 51

    3.1.

    Costruzione di nuovi edifici 51

    3.2.

    Ristrutturazione di edifici esistenti 55

    3.3.

    Demolizione di edifici e di altre strutture 59

    3.4.

    Manutenzione di strade e autostrade 61

    3.5.

    Uso del calcestruzzo nell’ingegneria civile 63

    4.

    Informazione e comunicazione 67

    4.1.

    Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell’informazione/tecnologie operative) basate sui dati 67

    5.

    Servizi 71

    5.1.

    Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione 71

    5.2.

    Vendita di parti di ricambio 73

    5.3.

    Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita 74

    5.4.

    Vendita di beni di seconda mano 76

    5.5.

    Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all’uso circolare e ai risultati 79

    5.6.

    Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo 81

    1.    Attività manifatturiere

    1.1.   Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

    Descrizione dell’attività

    Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C22.22 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    uso di materie prime circolari: fino al 2028 almeno il 35 % dell’imballaggio, in peso, è costituito di materiale riciclato post-consumo in caso di imballaggi non sensibili al contatto e almeno il 10 % in caso di imballaggi sensibili al contatto (1). A decorrere dal 2028 almeno il 65 % dell’imballaggio, in peso, è costituito di materiale riciclato post-consumo in caso di imballaggi non sensibili al contatto e almeno il 50 % in caso di imballaggi sensibili al contatto;

    b)

    progettazione concepita per il riutilizzo: l’imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo (2) e rispetta le prescrizioni per l’uso delle materie prime circolari stabilite al punto 1.a, ossia gli obiettivi del 35 % e del 10 % per le materie prime riciclate d’applicazione a decorrere dal 2028 e gli obiettivi del 65 % e del 50 % d’applicazione a decorrere dal 2032. Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto che:

    i)

    offre una struttura di governance definita e tiene traccia del numero di riempimenti, riutilizzi, scarti, tasso di raccolta, quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e unità di vendita o unità equivalenti;

    ii)

    stabilisce norme sui prodotti di imballaggio contemplati e sui formati di imballaggio, nonché sulla raccolta degli imballaggi riutilizzabili, compresi gli incentivi per i consumatori;

    iii)

    garantisce accesso e condizioni aperte ed eque per tutti gli operatori economici che desiderano aderirvi, compresa una distribuzione proporzionale dei costi e dei benefici per tutti i partecipanti al sistema (3);

    c)

    uso di materie prime da rifiuti organici: almeno il 65 % dell’imballaggio, in peso, è costituito di materie prime da rifiuti organici sostenibili (4). I rifiuti organici di origine agricola utilizzati per la fabbricazione di imballaggi in materie plastiche soddisfano i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. I rifiuti organici di origine forestale utilizzati per la fabbricazione di imballaggi in materie plastiche soddisfano i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva.

    2.

    L’imballaggio prodotto è riciclabile nella pratica e su larga scala. L’imballaggio dimostra di essere riciclabile nella pratica e su larga scala perché soddisfa tutti i criteri specificati di seguito (5).

    2.1.

    L’unità di imballaggio (6) è progettata per essere riciclabile, affinché possa essere raccolta separatamente e riciclata a fine vita e il materiale riciclato che ne deriva sia di qualità tale da poter essere riutilizzato in applicazioni di imballaggio. Non sono utilizzati coloranti, additivi o elementi di progettazione dell’imballaggio che contaminano il flusso di riciclaggio una volta che l’imballaggio diventa rifiuto e che riducono sostanzialmente la qualità dei materiali riciclati che ne derivano. Nel migliore dei casi, l’unità di imballaggio è costituita dallo stesso materiale (soluzione monomateriale) o, come minimo, i materiali presenti nell’imballaggio sono compatibili con i flussi di riciclaggio e i processi di cernita esistenti. Se tutti i componenti dell’imballaggio non sono compatibili con i flussi e i processi di riciclaggio esistenti, l’imballaggio deve consentire la separazione dei suoi componenti non riciclabili, manualmente da parte dei consumatori oppure nell’ambito dei processi di cernita e riciclaggio esistenti.

    2.2.

    Inoltre l’imballaggio è valutato come riciclabile su larga scala se soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    la raccolta, la cernita e il riciclaggio hanno dimostrato di funzionare nella pratica e su larga scala: il materiale di imballaggio in plastica dell’unità di imballaggio raggiunge il tasso-obiettivo minimo di riciclaggio (7) per i rifiuti di imballaggio in materie plastiche fissato dalla direttiva 94/62/CE nella giurisdizione nazionale in cui l’imballaggio è immesso sul mercato, indipendentemente dalle dimensioni della giurisdizione, o negli Stati membri che rappresentano collettivamente almeno 100 milioni di abitanti;

    b)

    la raccolta, la cernita e il riciclaggio hanno dimostrato di essere sulla buona strada per riuscire a funzionare nella pratica e su larga scala: i processi di cernita e riciclaggio sono disponibili al livello di maturità tecnologica 9 definito dalla norma ISO 16290:2013 (8).

    3.

    Nella produzione del materiale di imballaggio, alla materia prima non sono aggiunte le sostanze specificate di seguito che presentano caratteristiche di pericolosità:

    a)

    sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono identificate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

    b)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

    c)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze mutagene di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    d)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    e)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze che causano interferenza con il sistema endocrino per la salute umana di categoria 1 o per l’ambiente di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    f)

    sostanze classificate che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    g)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    h)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze persistenti, mobili e tossiche in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    i)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze molto persistenti e molto mobili in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    j)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, eccetto gli enzimi;

    k)

    sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    l)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1, 2, 3 o 4 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    m)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze pericolose per lo strato di ozono in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    n)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze aventi tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    o)

    sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze aventi tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    4.

    Le materie plastiche compostabili nelle applicazioni di imballaggio sono utilizzate solo per borse in plastica in materiale ultraleggero, bustine di tè, caffè o altre bevande, capsule per tè, caffè o altre bevande ed etichette adesive apposte su frutta e verdura.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Per la plastica fabbricata a partire da materie prime chimiche riciclate, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica fabbricata, esclusi i crediti calcolati derivanti dalla produzione di combustibili, sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica in forma primaria equivalente fabbricata a partire da combustibili fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione (10) o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (11) o ISO 14064-1:2018 (12). Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

    Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica fabbricata con materie prime da rifiuti organici sostenibili sono inferiori alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita della plastica in forma primaria equivalente fabbricata a partire da combustibili fossili. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione (UE) 2013/179 della Commissione (13) o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    Per i prodotti fabbricati a partire da materie plastiche in forma primaria, le emissioni derivanti dalla fabbricazione di tali materie plastiche sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:

    a)

    le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (14), per le emissioni nelle acque ove si applicano le pertinenti soglie di emissione;

    b)

    le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (15) per le emissioni nell’atmosfera di nuove installazioni (o per le installazioni esistenti entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC), se si applicano le condizioni pertinenti;

    c)

    il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la produzione di polimeri (16) per i processi di produzione in condizioni non contemplate dalle suddette conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT);

    d)

    il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – solide e non (17);

    e)

    il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – ammoniaca, acidi e fertilizzanti (18);

    f)

    il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (19);

    g)

    il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la produzione di specialità chimiche inorganiche (20).

    Non si verificano effetti incrociati significativi.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    1.2.   Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche

    Descrizione dell’attività

    Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso industriale, professionale e di consumo.

    Questa attività comprende la fabbricazione di batterie portatili ricaricabili e non ricaricabili (21). L’attività non comprende la fabbricazione di altre categorie di batterie.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C26 e C27, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Se l’attività economica fabbrica apparecchiature elettriche ed elettroniche conformi a tutti i criteri del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) applicabili a tale specifica categoria di prodotti, conformemente al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), il gestore dell’attività fornisce la prova della conformità a tutti i requisiti elencati, conformemente ai criteri di verifica previsti dal marchio Ecolabel UE.

    2.

    Se non esistano criteri del marchio Ecolabel UE specifici di prodotto o il gestore dell’attività non li abbia utilizzati, l’attività economica di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche soddisfa tutti i criteri seguenti applicabili al prodotto:

    2.1.

    Progettazione concepita per una lunga durata

    2.1.1.

    Se il prodotto contiene software che richiede aggiornamenti tutte le versioni dei componenti software, dei supporti software e dei software/firmware, compresi gli aggiornamenti, sono messe a disposizione degli utilizzatori per la durata del prodotto come stabilito dalla direttiva 2009/125/CE e dagli atti di esecuzione adottati a norma della medesima. La disponibilità di aggiornamenti dei software, se non è regolamentata, è pari ad almeno otto anni. La funzionalità e la durata del prodotto non sono ridotte dagli aggiornamenti dei software o dalla mancanza di aggiornamenti dei software.

    2.1.2.

    I prodotti che contengono batterie portatili garantiscono che tali batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale in qualsiasi momento della vita del prodotto, senza richiedere l’uso di utensili speciali (a meno che non siano forniti gratuitamente con il prodotto), attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio, tranne quando le batterie sono progettate in modo tale da poter essere rimosse e sostituite soltanto da professionisti indipendenti nei casi seguenti:

    a)

    apparecchi appositamente progettati per funzionare in primo luogo in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua e destinati a essere lavabili o risciacquabili, se necessario a garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio;

    b)

    dispositivi medici professionali di diagnostica per immagini e di radioterapia, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

    c)

    se è necessario assicurare la continuità dell’alimentazione e occorre un collegamento permanente tra il prodotto e la rispettiva batteria portatile per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio o, nel caso di prodotti la cui funzione principale sia la raccolta e la fornitura di dati, per motivi di protezione dei dati.

    2.1.3.

    Il software non è utilizzato per incidere negativamente sulla circolarità del prodotto, compresa la sostituzione di una batteria portatile, e la corretta sostituzione della batteria non pregiudica il funzionamento del prodotto.

    2.2.

    Progettazione concepita a fini di riparazione e garanzia

    2.2.1

    Se è istituito un sistema di punteggio di riparazione specifico per prodotto conformemente al diritto dell’Unione, il gestore dell’attività garantisce che i prodotti rientrino nella classe di riparabilità più alta (25).

    2.2.2.

    Il gestore dell’attività dà accesso alle informazioni ai riparatori professionisti (26) per tutta la durata del prodotto. Le informazioni comprendono, se del caso, gli elementi seguenti:

    a)

    l’identificazione inequivocabile dell’apparecchiatura;

    b)

    uno schema per lo smontaggio o una vista esplosa;

    c)

    l’elenco degli attrezzi e delle apparecchiature necessari per la riparazione e le prove;

    d)

    i dettagli tecnici dei componenti e le indicazioni diagnostiche, quali valori di misurazione teorici minimi e massimi;

    e)

    gli schemi elettrici e delle connessioni;

    f)

    i codici diagnostici di guasto e di errore, compresi i codici specifici del fabbricante;

    g)

    i dati relativi ai guasti segnalati registrati nel prodotto;

    h)

    il manuale tecnico delle istruzioni per la riparazione, compresi gli schemi semplici delle schede elettroniche, con la marcatura delle singole fasi;

    i)

    le istruzioni relative al software e al firmware, compreso il software per la reimpostazione;

    j)

    le informazioni sulle modalità di accesso ai dati dei guasti segnalati registrati sul dispositivo, ove applicabile, ad eccezione delle informazioni personali identificabili come quelle relative al comportamento dell’utente e alla posizione.

    2.2.3.

    Le parti di ricambio principali (27), siano esse nuove o usate, quali motori, batterie, schede di circuiti e qualsiasi parte o componente essenziale per il buon funzionamento del prodotto, sono a disposizione dei riparatori professionisti e degli utilizzatori finali, dopo l’immissione dell’ultima unità del modello sul mercato, per un anno aggiuntivo rispetto alle prescrizioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio di cui alla direttiva 2009/125/CE e agli atti di esecuzione adottati a norma della medesima. Se la disponibilità delle parti di ricambio per i prodotti in questione non è regolamentata, le parti di ricambio principali restano disponibili per almeno otto anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello.

    2.2.4.

    Se la riparazione del prodotto non presenta rischi significativi per la salute e la sicurezza, il gestore dell’attività fornisce e mette a disposizione del pubblico per la durata del prodotto istruzioni chiare di smontaggio e riparazione (ad esempio, su supporto cartaceo, digitale o video) che consentono di disassemblare il prodotto senza distruggerlo per sostituire componenti o parti essenziali a fini di aggiornamento o riparazione. Nel caso in cui sussistano seri motivi di sicurezza connessi alla riparazione del prodotto, il gestore garantisce l’accesso a riparatori professionisti indipendenti certificati. Il sito web del gestore indica la procedura in base alla quale i riparatori professionisti possono registrarsi per accedere alle informazioni pertinenti o condividere le informazioni su un sito web accessibile al pubblico gratuitamente.

    2.2.5.

    Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai consumatori, il gestore dell’attività fornisce una garanzia commerciale della durata minima di tre anni conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), senza costi aggiuntivi.

    2.3.

    Progettazione concepita per il riutilizzo e la rifabbricazione

    2.3.1.

    Se il prodotto è in grado di memorizzare i dati, e i dati sono cifrati, è necessaria una funzione software che reimposta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e cancella per impostazione predefinita la chiave di cifratura.

    2.3.2.

    Se il prodotto può trasferire i dati memorizzati, questi possono essere trasferiti facilmente e integralmente a un altro prodotto assicurandone la riservatezza e la sicurezza.

    2.4.

    Progettazione concepita per lo smantellamento

    2.4.1.

    Le informazioni sulla gestione del prodotto a fine vita sono disponibili al pubblico per la durata del prodotto, comprese tutte le informazioni richieste a norma della direttiva 2012/19/UE. Per ciascun tipo di prodotto nuovo immesso per la prima volta sul mercato dell’Unione, il gestore dell’attività condivide gratuitamente le informazioni pertinenti con i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio mediante la piattaforma Information for Recyclers (29) o attraverso un altro canale pertinente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE. Le informazioni sullo smantellamento comprendono la sequenza delle diverse fasi, gli attrezzi o le tecnologie necessari ad accedere al componente desiderato.

    2.4.2.

    Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono schede di circuiti stampati, unità disco rigido (HDD, hard disk drive), motori elettrici, magneti permanenti, polvere fluorescente o qualsiasi altro componente considerato ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche dalla legislazione dell’Unione, le informazioni sulla gestione del prodotto a fine vita di cui al punto 2.4.1 includono l’indicazione delle materie prime critiche (30) solitamente contenute nei componenti, informazioni sulla posizione dei componenti e sulle operazioni necessarie per rimuoverli separatamente.

    2.4.3.

    L’attività fornisce informazioni di tracciabilità sulle sostanze identificate come estremamente preoccupanti e sulle sostanze che rispondono ai criteri per le sostanze estremamente preoccupanti, applicando almeno uno dei due sistemi di informativa seguenti:

    a)

    le informazioni di prodotto sulle sostanze sono rese disponibili al pubblico nella banca dati SCIP (31) per i prodotti che contengono > 0,1 % (in peso) di una sostanza identificata come estremamente preoccupante o in uno strumento pubblico apposito fornito dall’impresa;

    b)

    le informazioni di prodotto sulle sostanze sono rese pubbliche, secondo la norma IEC 62474 (32) (per le apparecchiature elettriche ed elettroniche) e la futura IEC 82474-1 (33) (progetto a doppio logo).

    2.5.

    Progettazione concepita per la riciclabilità

    L’attività economica fabbrica prodotti di comprovata riciclabilità superiore. La valutazione della riciclabilità si basa sulla norma EN 45555:2019 (34) o su qualsiasi norma EN specifica di prodotto che si basa sulla norma EN 45555:2019. L’attività economica soddisfa i requisiti seguenti:

    a)

    si utilizzano polimeri singoli o miscele di polimeri riciclabili;

    b)

    gli involucri di plastica non contengono metallo fuso o incollato;

    c)

    i materiali che non possono essere riciclati insieme sono facilmente accessibili e possono essere separati;

    d)

    il miglioramento della riciclabilità non compromette la durabilità del sistema stesso;

    e)

    le parti del prodotto contenenti sostanze, miscele e componenti che devono essere rimossi durante la decontaminazione sono facilmente identificabili, ad esempio mediante una marcatura per la raccolta differenziata fornita dal fabbricante, e visibili sul prodotto;

    f)

    le schede di circuiti stampati, le unità disco rigido (HDD, hard disk drive), i motori elettrici, i magneti permanenti, la polvere fluorescente o qualsiasi altro componente considerato ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche dalla legislazione dell’Unione sono facilmente accessibili nel prodotto e rimovibili;

    g)

    le parti che riducono la riciclabilità in base allo scenario di riferimento per il trattamento dei prodotti a fine vita, come la plastica contenente determinati riempitivi o ritardanti di fiamma, sono facilmente accessibili e rimovibili;

    h)

    le tecniche di giunzione, fissaggio o sigillatura non impediscono la rimozione facile e sicura dei componenti specificati nella direttiva 2012/19/UE o nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (35), se presenti.

    2.6.

    Sostituzione proattiva delle sostanze pericolose

    2.6.1.

    L’attività economica fabbrica prodotti che consentono la sostituzione proattiva delle sostanze pericolose.

    2.6.2.

    Il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti incluse nell’allegato XIV del regolamento 1907/2006/CE.

    2.6.3.

    Le deroghe alle restrizioni relative alle sostanze pericolose sono limitate ai casi seguenti:

    a)

    piombo in saldature ad alta temperatura di fusione disciplinato dalla voce di esenzione 7 a) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE;

    b)

    componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica disciplinato dalle voci di esenzione di cui al punto 7 c) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

    2.6.4.

    Le sostanze pericolose specificate nella tabella seguente non sono introdotte o raggruppate nei sottoinsiemi e nei componenti specificati in misura pari o superiore al limite di concentrazione specificato.

    Gruppo di sostanze

    Portata della restrizione

    Limiti di concentrazione (se del caso)

    i)

    Stabilizzanti, coloranti e contaminanti polimerici

    I composti stabilizzanti organostannici seguenti non sono presenti nei cavi esterni:

     

    ossido dibutilstannico

     

    diacetato dibutilstannico

     

    dilaurato dibutilstannico

     

    maleato dibutilstannico

     

    ossido diottilstannico

     

    dilaurato diottilstannico

     

    Gli involucri esterni non contengono i coloranti seguenti: i coloranti azoici in grado di legarsi alle arilammine cancerogene di cui all’appendice 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006, o i composti coloranti inclusi nell’elenco delle sostanze dichiarabili IEC 62474.

    Non pertinente

    ii)

    Stabilizzanti, coloranti e contaminanti polimerici

    Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) non sono presenti in concentrazioni pari o superiori al limite di concentrazione individuale e cumulativo totale in nessuna superficie esterna di plastica o gomma artificiale.

    Si accerta la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA:

    IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006:

     

    Benzo[a]pirene Benzo[e]pirene

     

    Benzo[a]antracene

     

    Crisene

     

    Benzo[b]fluorantene

     

    Benzo[j]fluorantene

     

    Benzo[k]fluorantene

     

    Dibenzo[a,h]antracene

     

    Ulteriori IPA soggetti a restrizioni:

     

    Acenaftene

     

    Acenaftilene

     

    Antracene

     

    Benzo[ghi]perilene

     

    Fluorantene

     

    Fluorene

     

    Indeno[1,2,3-cd]pirene

     

    Naftalene

     

    Fenantrene

     

    Pirene

    Il limite di concentrazione individuale degli IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 1 mg/kg

    Il limite di concentrazione cumulativo totale dei 18 IPA elencati non è superiore a 10 mg/kg

    iii)

    Biocidi

    Biocidi destinati a svolgere una funzione antibatterica

    Deroga per i materiali venduti negli ospedali e per scopi sanitari

    Non pertinente

    v)

    Affinanti per vetro

    Non è ammesso l’uso dell’arsenico e dei suoi composti nella fabbricazione del vetro delle unità display LCD e del vetro protettivo degli schermi.

    0,0050 % in peso

    vi)

    Materie plastiche a base di cloro

    Le parti in plastica > 25 g non contengono polimeri clorurati.

    Nota: per questo sottorequisito la guaina dei cavi di plastica non è considerata «parte in plastica».

    Non pertinente

    2.6.5.

    I prodotti non contengono alogeni oltre i limiti rilevabili in linea con le misurazioni specificate nelle norme vigenti per tutti i loro componenti: cavi (EN IEC 60754-3), parti in plastica (EN 50642), componenti elettronici (EN IEC 61249-2-21 o JS709C), materiali di consumo (EN IEC 61249-2-21 e IPC J-STD-004B).

    2.6.6.

    I prodotti non contengono fluoro.

    2.6.7.

    Il tetrabromobisfenolo A (TBBPA) è ammesso come componente reattivo solo nelle schede di circuiti stampati.

    2.7.

    Informazioni ai clienti:

    2.7.1.

    Il gestore dell’attività fornisce ai clienti informazioni sulle opzioni di utilizzo del prodotto tenendo conto dei benefici ambientali, in particolare del prolungamento della durata dei prodotti associato alle diverse modalità del prodotto.

    2.7.2.

    Il gestore dell’attività fornisce ai clienti informazioni sulle opzioni di riacquisto, vendita e ritiro del prodotto, sui punti di raccolta e sui punti di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulle opzioni di riutilizzo. Per le batterie portatili sono fornite informazioni sui punti di raccolta e sui punti di raccolta differenziata per i rifiuti di batterie.

    2.7.3.

    Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il gestore dell’attività marchia adeguatamente il prodotto con il simbolo che indica la raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’allegato IX della direttiva 2012/19/UE. Il gestore dell’attività fornisce al consumatore le informazioni pertinenti sui costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile del prodotto, come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva.

    2.8.

    Responsabilità del produttore:

    2.8.1.

    Il gestore dell’attività, all’atto dell’immissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato degli Stati membri, istituisce un regime individuale di responsabilità estesa del produttore o partecipa a regimi collettivi di responsabilità estesa del produttore in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato, in linea con la direttiva 2012/19/UE. I contributi finanziari ai regimi collettivi si basano sull’ecomodulazione e coprono i costi della raccolta differenziata e del trattamento dei RAEE.

    2.8.2.

    Per le batterie portatili, il produttore istituisce sistemi di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie portatili, che comprendono punti di raccolta in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se contiene refrigeranti, il prodotto fabbricato è conforme al rendimento del potenziale di riscaldamento globale «GWP» di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (36). L’attività non fabbrica prodotti contenenti esafluoruro di zolfo (SF6).

    Se del caso, il prodotto fabbricato non ottiene un punteggio inferiore alla terza classe di efficienza energetica più elevata tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti (37), conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    Per la fabbricazione di batterie portatili, le batterie sono conformi alle norme di sostenibilità applicabili all’immissione sul mercato delle batterie nell’Unione, comprese le restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle batterie, tra cui il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39).

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.    Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione

    2.1.   Recupero del fosforo dalle acque reflue

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, ammodernamento, gestione e rinnovo di impianti per il recupero del fosforo dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (fase acquosa e fanghi) e dai materiali (ceneri) a seguito dell’ossidazione termica (incenerimento) dei fanghi di depurazione.

    L’attività economica comprende solo gli impianti e i processi che rendono possibile il recupero del fosforo e non le fasi precedenti, come gli impianti di trattamento delle acque reflue o di incenerimento.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00, E38.32 e F42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Per il processo integrato nell’impianto di trattamento delle acque reflue, che riguarda normalmente sali di fosforo come la struvite-fosfato di ammonio e magnesio (NH4MgPO4 6H2O), il processo di recupero del fosforo recupera almeno il 15 % del carico di fosforo in entrata. Ai fini del calcolo di tale soglia è preso in considerazione solo il materiale raccolto, come la struvite.

    2.

    Per il recupero a valle dopo ossidazione termica dei fanghi di depurazione con recupero chimico del fosforo o dopo ossidazione termica dei fanghi di depurazione con recupero termo-chimico del fosforo, il processo recupera almeno l’80 % del carico di fosforo in entrata dal rispettivo materiale di partenza, come le ceneri dei fanghi di depurazione.

    3.

    Il fosforo estratto dal sistema è utilizzato come materiale costituente in un prodotto fertilizzante conforme al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (40) o alla legislazione nazionale sui concimi, qualora sia più rigorosa, oppure in un altro campo di applicazione in cui il fosforo recuperato svolge funzioni specifiche, conformemente alle rispettive disposizioni.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Sono monitorati i parametri principali di prestazione, tra cui un bilancio di massa per il pentossido di fosforo (P2O5) e i parametri ambientali fondamentali rispetto alla natura e alla quantità delle emissioni e dei flussi di rifiuti generati.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.2.   Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, ampliamento, gestione e rinnovo di impianti per la produzione di acque affinate (41), di impianti per la raccolta di acqua piovana e meteorica e di impianti per la raccolta e il trattamento delle acque grigie (42).

    Tali risorse idriche alternative sono utilizzate per sostituire l’acqua proveniente dall’estrazione o dai sistemi di approvvigionamento di acqua potabile e possono essere utilizzate per il ravvenamento delle falde acquifere, l’irrigazione, il riutilizzo industriale, le attività ricreative e qualsiasi altro uso urbano.

    L’attività economica comprende solo gli impianti e i processi che consentono il riutilizzo dell’acqua, come gli impianti per il ravvenamento delle falde acquifere o gli impianti di stoccaggio delle acque superficiali, e non include le fasi precedenti, quali le fasi primarie e secondarie nell’impianto di trattamento delle acque reflue o le fasi successive, necessarie per il riutilizzo finale di tali risorse idriche alternative, come i sistemi di irrigazione.

    L’attività economica non comprende la desalinizzazione (cfr. allegato II, sezione 5.13, del regolamento delegato (UE) 2021/2139).

    Questa attività economica non comprende la fornitura di acqua ai fini del consumo umano (cfr. punto 2.1 dell’allegato I).

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E37.00 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Per la produzione di acque affinate, l’attività è conforme ai criteri seguenti:

    a)

    le acque affinate sono adatte al riutilizzo. Per l’uso in agricoltura, le acque affinate sono conformi alle prescrizioni dell’UE, come quelle di cui al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), e alla legislazione nazionale. Per usi diversi dall’irrigazione agricola, la qualità finale delle acque affinate è idonea allo scopo e conforme alla legislazione e alle norme nazionali vigenti;

    b)

    il progetto di riutilizzo dell’acqua è stato autorizzato dall’autorità competente, nel quadro della gestione integrata delle risorse idriche, tenendo conto in via prioritaria di misure fattibili di gestione della domanda e di efficienza idrica, in consultazione con le autorità di gestione delle risorse idriche. Ciò può essere dimostrato dalla sua inclusione in un piano di gestione delle risorse idriche o in un piano di gestione della siccità. Per il riutilizzo in agricoltura, le valutazioni dei rischi ambientali, compresi quelli relativi allo stato quantitativo dei corpi idrici, sono prese integralmente in considerazione nei piani di gestione dei rischi previsti dal regolamento (UE) 2020/741.

    2.

    Per gli impianti di raccolta dell’acqua piovana e meteorica, l’attività è conforme ai criteri seguenti:

    a)

    la risorsa (acqua piovana o meteorica) è separata alla fonte e non comprende le acque reflue;

    b)

    l’acqua è idonea all’uso dopo un trattamento adeguato in funzione al livello di contaminazione e all’uso successivo;

    c)

    l’impianto è incluso in uno strumento di pianificazione urbana o di autorizzazione, come il piano direttore o il piano regolatore comunale.

    3.

    Per gli impianti di raccolta e trattamento delle acque grigie, l’attività è conforme ai criteri seguenti:

    a)

    la risorsa (acqua grigia) è separata alla fonte;

    b)

    l’acqua è idonea al riutilizzo dopo un trattamento adeguato in funzione del livello di contaminazione e dell’uso successivo;

    c)

    la prestazione è attestata da una certificazione dell’edificio o è disponibile nei documenti tecnici di progettazione.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Per la produzione di acque affinate è stata effettuata una valutazione delle emissioni dirette di gas serra derivanti dal trattamento per il riutilizzo (44). I risultati sono comunicati agli investitori e ai clienti su richiesta.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Per gli usi previsti dal regolamento (UE) 2020/741, l’attività è conforme a tale regolamento o alla legislazione nazionale applicabile, se più rigorosa. Il ravvenamento delle falde acquifere e l’infiltrazione di acque di dilavamento superficiale sono conformi alla direttiva 2006/118/CE o alla legislazione nazionale applicabile, se più rigorosa.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.3.   Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi

    Descrizione dell’attività

    La raccolta differenziata e il trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi (45) finalizzati alla preparazione per il riutilizzo (46) o al riciclaggio (47), compresi la costruzione, la gestione e l’ammodernamento delle strutture coinvolte nella raccolta e nel trasporto di tali rifiuti, quali le isole ecologiche e le stazioni di trasferimento dei rifiuti, come mezzo per il recupero di materiali.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.11, E38.12 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Tutti i rifiuti raccolti e trasportati in maniera differenziata che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

    2.

    I rifiuti separati alla fonte costituiti da i) carta e cartone, ii) tessili (48), iii) rifiuti organici, iv) legno, v) vetro, vi) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o vii) qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso sono raccolti in maniera differenziata (ossia in singole frazioni) e non miscelati con altri flussi di rifiuti.

    Per i rifiuti non pericolosi separati alla fonte diversi dalle frazioni di cui sopra, la raccolta in frazioni miscelate avviene solo se è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) o c), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

    Diversi tipi di rifiuti pericolosi possono essere collocati insieme in un contenitore per rifiuti pericolosi o una soluzione analoga, a condizione che ciascun tipo di rifiuto sia adeguatamente imballato per tenere separati i rifiuti nel contenitore e che i rifiuti pericolosi siano divisi nei diversi tipi di rifiuti dopo la raccolta domestica.

    3.

    Per i flussi di rifiuti urbani, l’attività soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    l’attività svolge la raccolta dei rifiuti solidi urbani principalmente attraverso sistemi di raccolta porta a porta o punti di raccolta controllati, al fine di garantire un elevato livello di raccolta differenziata e bassi tassi di contaminazione;

    b)

    l’attività svolge la raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito di sistemi pubblici di gestione dei rifiuti in cui i produttori di rifiuti sono tenuti a pagare sulla base della quantità di rifiuti generati, almeno per il flusso di rifiuti residuali, oppure nell’ambito di altri tipi di strumenti economici che incentivano la separazione dei rifiuti alla fonte (50);

    c)

    l’attività svolge la raccolta differenziata dei rifiuti al di fuori dei sistemi pubblici di gestione dei rifiuti che istituiscono sistemi di deposito e rimborso o altri tipi di strumenti economici volti a incentivare direttamente la separazione dei rifiuti alla fonte.

    4.

    L’attività monitora e valuta costantemente la quantità e la qualità dei rifiuti raccolti sulla base di indicatori fondamentali di prestazione predefiniti al fine di soddisfare tutti i criteri seguenti:

    a)

    adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche e i regimi di responsabilità estesa del produttore;

    b)

    comunicare periodicamente le informazioni utili ai produttori di rifiuti e al pubblico in generale, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche e i regimi di responsabilità estesa del produttore;

    c)

    individuare la necessità di azioni correttive e intervenire qualora gli indicatori fondamentali di prestazione si discostino dagli obiettivi o dagli indici di riferimento applicabili, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, quali le autorità pubbliche, i regimi di responsabilità estesa del produttore e i partner della catena del valore.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    1.

    L’attività utilizza veicoli per la raccolta dei rifiuti conformi almeno alle norme EURO V (51).

    2.

    I rifiuti pericolosi sono raccolti separatamente dai rifiuti non pericolosi per evitare la contaminazione incrociata. Sono adottate misure adeguate per garantire che, durante la raccolta differenziata e il trasporto, i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

    3.

    Una raccolta e una manipolazione adeguate prevengono la fuoriuscita di rifiuti pericolosi durante la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la consegna all’impianto di trattamento autorizzato a trattare i rifiuti pericolosi.

    4.

    I rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati conformemente alle norme internazionali e dell’Unione in vigore nel corso della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio temporaneo.

    5.

    L’operatore che raccoglie i rifiuti pericolosi rispetta gli obblighi in materia di conservazione dei registri, anche per quanto riguarda la quantità, la natura, l’origine, la destinazione, la frequenza di raccolta, la modalità di trasporto e il metodo di trattamento stabiliti nella normativa applicabile dell’Unione e nazionale.

    6.

    Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

    a)

    le principali categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) a fine vita di cui all’allegato III della direttiva 2012/19/UE sono raccolte in maniera differenziata;

    b)

    la raccolta e il trasporto mantengono l’integrità dei RAEE ed evitano la fuoriuscita di sostanze pericolose, come le sostanze che riducono lo strato di ozono, i gas fluorurati a effetto serra o il mercurio presente all’interno delle lampade fluorescenti.

    7.

    L’operatore della raccolta e della logistica istituisce un sistema di gestione dei rischi ambientali, sanitari e di sicurezza.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    2.4.   Trattamento dei rifiuti pericolosi

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, ammodernamento e gestione di impianti dedicati al trattamento dei rifiuti pericolosi come mezzo per le operazioni di recupero di materiali.

    Questa attività economica riguarda le operazioni di recupero di materiali sia in situ che ex situ di rifiuti classificati come rifiuti pericolosi conformemente all’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (52) della Commissione e all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Sono compresi i flussi seguenti:

    a)

    rigenerazione o recupero dei solventi;

    b)

    rigenerazione degli acidi e delle basi;

    c)

    rigenerazione o recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;

    d)

    recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;

    e)

    recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;

    f)

    rigenerazione di lubrificanti e di altri oli industriali usati (esclusi quelli destinati ad essere utilizzati come combustibile o per incenerimento).

    L’attività economica non comprende il riutilizzo di sostanze che non sono considerate rifiuti, come i sottoprodotti o i residui delle attività di produzione, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

    L’attività economica non comprende il recupero di materiali provenienti da batterie, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), veicoli fuori uso (ELV), materiali inorganici provenienti da processi di incenerimento, come ceneri, scorie o polveri. L’attività economica non comprende il trattamento e il recupero dei rifiuti nucleari.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.22, E38.32, F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Le attività consistono nel recupero di materie prime secondarie (comprese le sostanze chimiche e le materie prime critiche) da rifiuti pericolosi separati alla fonte.

    2.

    I materiali recuperati sostituiscono le materie prime primarie, comprese le materie prime critiche, o le sostanze chimiche nei processi di produzione (53).

    3.

    I materiali recuperati sono conformi alle specifiche del settore, alle norme armonizzate o ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto applicabili, nonché alla pertinente normativa applicabile dell’Unione e nazionale.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    L’attività non aumenta le emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alla produzione basata sulle materie prime primarie equivalenti.

    Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (54) o la norma ISO 14064-1:2018 (55). Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    Si utilizzano le tecniche pertinenti per la protezione delle acque e delle risorse marine, come indicato nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (56).

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Tutte le sostanze e le miscele recuperate sono conformi alla normativa pertinente applicabile, come il regolamento (CE) n. 1907/2006, il regolamento (UE) 2019/1021, il regolamento (CE) n. 1272/2008 e la direttiva 2008/98/CE.

    L’attività utilizza le tecniche pertinenti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, come indicato nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (57). L’attività rispetta i limiti di emissione associati (BAT-AEL).

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.5.   Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio

    Descrizione dell’attività

    Costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata mediante digestione anaerobica o compostaggio, con conseguente produzione e utilizzo di biogas, biometano, digestato, compost o sostanze chimiche.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.21 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    I rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica o il compostaggio sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata. Se i rifiuti organici sono raccolti in sacchetti biodegradabili, tali sacchetti sono conformi alla norma di certificazione EN 13432: 2000 (58).

    2.

    In questi impianti di digestione anaerobica, i rifiuti organici separati alla fonte provenienti dalla raccolta differenziata costituiscono almeno il 70 % della materia prima in entrata, in peso, come media annua. La codigestione può riguardare fino al 30 % delle materie prime utilizzate per la produzione di bioenergia avanzata elencate nell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, che possono non includere materie prime contaminate provenienti dalla frazione di biomassa di rifiuti urbani e industriali misti. La materia prima in entrata non comprende le materie prime escluse dall’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, per la categoria di materiali costituenti (CMC) 3 (Compost) conformemente alla lettera c) di tale categoria e per la categoria di materiali costituenti (CMC) 5 (Digestato diverso da quello di colture fresche) conformemente alla lettera c) di tale categoria.

    3.

    L’attività produce una delle categorie seguenti:

    a)

    compost o digestato conforme al regolamento (UE) 2019/1009, in particolare ai requisiti di cui all’allegato II sulle categorie di materiali costituenti (CMC), con specifico riferimento alla CMC 3 (Compost) e alla CMC 5 (Digestato diverso da quello di colture fresche) o delle norme nazionali in materia di fertilizzanti o ammendanti, con requisiti uguali o più rigorosi rispetto a quelli di cui al regolamento 2019/1009;

    b)

    sostanze chimiche attraverso la conversione di rifiuti organici in carbossilati, acidi carbossilici o polimeri mediante fermentazione con colture miste.

    4.

    La garanzia di qualità del processo di produzione è effettuata utilizzando il modulo D1 di cui al regolamento (UE) 2019/1009.

    5.

    Il compost e il digestato conformi al regolamento (UE) 2019/1009 o a norme nazionali equivalenti non sono collocati in discarica.

    Il digestato è preferibilmente sottoposto a compostaggio dopo la digestione anaerobica per massimizzare i benefici per il suolo in cui è successivamente applicato e ridurre al minimo alcuni potenziali problemi agroambientali come il rilascio di ammoniaca e nitrati.

    6.

    Nel caso in cui sia effettuata la digestione anaerobica, il biogas prodotto è utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, trasformato in biometano per essere utilizzato come combustibile, iniettato direttamente nella rete del gas e usato a fini energetici in sostituzione del gas naturale, impiegato come materia prima industriale per produrre altre sostanze chimiche oppure convertito in idrogeno per essere utilizzato come combustibile.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    È in atto un piano di monitoraggio e di emergenza per ridurre al minimo le perdite di metano nell’impianto.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Per gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di compostaggio che trattano più di 75 tonnellate al giorno, l’attività è conforme alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (59) o a una regolamentazione nazionale equivalente o più rigorosa, al fine di ridurre le emissioni nell’atmosfera, migliorare le prestazioni ambientali complessive, selezionare i rifiuti in entrata e monitorare o controllare i principali parametri in materia di processi e rifiuti.

    Le emissioni nell’aria e nell’acqua sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti, rispettivamente, per il trattamento anaerobico e aerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (60).

    Per la digestione anaerobica, il contenuto di azoto del digestato utilizzato come fertilizzante o ammendante è comunicato all’acquirente o all’ente incaricato del prelievo del digestato, a norma del regolamento (UE) 2019/1009 oppure con un livello di tolleranza ± 25 %.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.6.   Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, gestione e ammodernamento di impianti per lo smantellamento e la decontaminazione di prodotti complessi a fine vita, dei beni mobili e dei loro componenti per il recupero dei materiali o la preparazione per il riutilizzo dei componenti.

    L’attività economica comprende lo smantellamento di prodotti e beni mobili a fine vita e dei loro componenti di qualsiasi tipo, quali automobili, navi e apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per il recupero di materiali.

    L’attività economica non riguarda il trattamento delle batterie provenienti dalla raccolta differenziata o rimosse durante le attività di smantellamento e decontaminazione, né la demolizione di edifici e di altre strutture (cfr. sezione 3.3 del presente allegato).

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.31, E38.32 e E42.99, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività economica comprende lo smantellamento e la decontaminazione, in impianti all’avanguardia, di rifiuti raccolti separatamente provenienti da prodotti complessi a fine vita, quali automobili, apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) o navi, al fine di:

    a)

    raccogliere parti e componenti adatti al riutilizzo;

    b)

    separare frazioni di rifiuti non pericolosi e pericolosi adatte al recupero di materiali, compreso il recupero di materie prime critiche;

    c)

    rimuovere le sostanze, le miscele e i componenti pericolosi, affinché siano contenuti in un flusso identificabile (61) o rappresentino una parte identificabile di un flusso nell’ambito del processo di trattamento, al fine di inviarli agli impianti autorizzati per il trattamento adeguato, incluso lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;

    d)

    allegare la documentazione dei materiali inviati per un ulteriore trattamento o riutilizzo.

    2.

    L’attività economica di smantellamento e di decontaminazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 8 della direttiva 2012/19/UE e agli allegati VII e VIII della medesima. L’attività economica di smantellamento e di decontaminazione dei veicoli fuori uso (ELV) soddisfa le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/53/CE e all’allegato I della medesima.

    3.

    Per lo smantellamento e la decontaminazione delle navi da demolire, l’impianto è incluso nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (62). Per la costruzione di un nuovo impianto o l’ammodernamento di un impianto esistente che non è ancora incluso nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, l’impianto deve soddisfare tutti i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (63) e richiedere di essere inserito nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.

    4.

    Per lo smantellamento e la decontaminazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di veicoli fuori uso (ELV), i rifiuti provengono da punti di raccolta che soddisfano le prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa nazionale e dell’Unione (64).

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    1.

    L’impianto è attrezzato per gestire e immagazzinare in modo sicuro ed ecocompatibile le sostanze, le miscele e i componenti pericolosi rimossi durante le operazioni di decontaminazione.

    2.

    Per i veicoli fuori uso (ELV), l’impianto soddisfa le prescrizioni per i siti di stoccaggio e trattamento, e per le operazioni di decontaminazione e trattamento di cui all’allegato I della direttiva 2000/53/CE.

    3.

    Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l’impianto soddisfa le prescrizioni per un trattamento adeguato di cui all’articolo 8 della direttiva 2012/19/UE, in particolare le prescrizioni per il trattamento selettivo per materiali e componenti dei RAEE di cui all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE e per le operazioni di stoccaggio e trattamento di cui all’allegato VIII della direttiva 2012/19/UE.

    L’impianto è conforme ai requisiti normativi pertinenti per le attività di depurazione stabiliti nelle norme EN 50625-1:2014 (65), EN 50625-2-1:2014 (66), EN 50625-2-2:2015 (67), EN 50625-2-3:2017 (68) ed EN 50625-2-4:2017 (69).

    L’attuazione di tali misure può essere dimostrata anche mediante il rispetto delle prescrizioni normative equivalenti a quelle stabilite nelle norme EN di cui sopra.

    Per il trattamento dei RAEE contenenti fluorocarburi volatili (VFC) e idrocarburi volatili (VHC) e dei RAEE contenenti mercurio, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (70).

    4.

    Per quanto riguarda il riciclaggio delle navi, l’impianto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1257/2013 ed è incluso nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma di tale regolamento. L’impianto soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 7 di tale regolamento per quanto riguarda la preparazione di un piano di riciclaggio della nave, che è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.7.   Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, ammodernamento e gestione di impianti per la cernita o il recupero dei flussi di rifiuti non pericolosi in materie prime secondarie di qualità elevata mediante un processo di trasformazione meccanica.

    L’attività economica non comprende la cernita e il recupero di frazioni combustibili derivanti da rifiuti residuali misti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti, ad esempio in impianti di trattamento meccanico e biologico.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.32 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.   Origine del materiale delle materie prime

    Le materie prime di rifiuti non pericolosi provengono da una o più delle fonti seguenti:

    a)

    rifiuti raccolti e trasportati in maniera differenziata, anche in frazioni miscelate (71);

    b)

    frazioni di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di smantellamento e di decontaminazione di prodotti a fine vita;

    c)

    rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da demolizioni selettive o altrimenti separati alla fonte;

    d)

    frazioni di rifiuti non pericolosi derivanti dalla cernita di rifiuti indifferenziati destinati al riciclaggio, se la prestazione dell’impianto soddisfa precisi criteri di qualità e i rifiuti provengono da zone che rispettano gli obblighi di raccolta differenziata di cui alla direttiva 2008/98/CE.

    2.   Recupero di materiali

    L’attività raggiunge o supera i tassi esistenti di recupero di materiali specifici per impianto da parte delle autorità competenti stabiliti nei piani di gestione dei rifiuti, nelle autorizzazioni o nei contratti applicabili o nei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Lo strumento attua indicatori fondamentali di prestazione definiti internamente per monitorare le prestazioni o il raggiungimento dei tassi di recupero applicabili.

    Per i materiali per i quali la raccolta differenziata è obbligatoria, l’attività converte almeno il 50 %, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi raccolti separatamente in materie prime secondarie idonee per la sostituzione di materie prime primarie nei processi di produzione.

    3.   Corretta gestione dei rifiuti

    L’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi ha applicato le migliori tecniche disponibili (BAT) basate sulla BAT 2 per migliorare la prestazione ambientale complessiva dell’impianto indicata nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (72), tra cui:

    a)

    una procedura di caratterizzazione dei rifiuti e una rigorosa procedura di accettazione dei rifiuti per quanto riguarda la qualità dei rifiuti in entrata;

    b)

    il sistema di tracciabilità e l’inventario dei rifiuti per consentire di individuare l’ubicazione e la quantità dei rifiuti nell’impianto;

    c)

    un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con i requisiti di qualità o le norme applicabili, utilizzando ad esempio le norme EN o ISO già esistenti;

    d)

    le pertinenti misure o procedure di segregazione dei rifiuti per garantire che, dopo la separazione, i rifiuti siano tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale;

    e)

    le misure pertinenti per garantire la compatibilità dei rifiuti prima della loro miscelazione o raggruppamento;

    f)

    l’impianto ha installato la tecnologia e i processi di cernita e recupero di materiali per soddisfare le specifiche tecniche, le norme di qualità o i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto pertinenti. L’attività utilizza tecnologie all’avanguardia adatte alle frazioni di rifiuti trattate, compresa la separazione ottica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici, la separazione per densità, la separazione magnetica o la separazione dimensionale.

    4.   Qualità delle materie prime secondarie

    L’attività converte o consente la conversione dei rifiuti in materie prime secondarie, comprese le materie prime critiche, idonee alla sostituzione delle materie prime primarie nei processi di produzione.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (73), l’attività attua le tecniche pertinenti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e rispetta i pertinenti limiti di emissione associati (BAT-AEL).

    Negli impianti di riciclaggio della plastica è installato un sistema di filtrazione dello scarico prima del lavaggio in grado di eliminare almeno il 75 % delle microplastiche > 5 μm.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    3.    Edilizia e attività immobiliari

    3.1.   Costruzione di nuovi edifici

    Descrizione dell’attività

    Sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici, al fine di vendere l’unità immobiliare al momento della consegna o in un momento successivo, nonché la costruzione di edifici residenziali o non residenziali completi, in conto proprio per la vendita o a pagamento o su base contrattuale.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41.1, F41.2 e F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Tutti i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti sono trattati conformemente alla normativa dell’Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo completa del protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, in particolare istituendo sistemi di cernita e verifiche pre-demolizione (74). Almeno il 90 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento (75), è preparato per il riutilizzo (76) o riciclato (77). Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. Il gestore dell’attività dimostra la conformità alla soglia del 90 % comunicando l’indicatore Level(s) 2.2 (78) secondo il formato di comunicazione di Level 2 per i diversi flussi di rifiuti.

    2.

    Il potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential) del ciclo di vita dell’edificio risultante dalla costruzione è stato calcolato per ogni fase del ciclo di vita ed è comunicato agli investitori e ai clienti su richiesta (79).

    3.

    I progetti e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità integrando principi di progettazione improntati all’adattabilità e allo smantellamento, come indicato rispettivamente negli indicatori Level(s) 2.3 e 2.4. Il rispetto di questo requisito è dimostrato dalla comunicazione degli indicatori Level(s) 2.3 (80) e 2.4 (81) di Level 2.

    4.

    L’uso di materie prime primarie nella costruzione degli edifici è ridotto al minimo mediante l’uso di materie prime secondarie (82). Il gestore dell’attività garantisce che le tre categorie di materiali più pesanti utilizzate per la costruzione degli edifici, misurate in massa in chilogrammi, rispettino i seguenti quantitativi totali massimi di materie prime primarie utilizzate:

    a)

    per il totale cumulato di calcestruzzo (83), pietra naturale o agglomerato, al massimo il 70 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    b)

    per il totale cumulato di mattoni, piastrelle e ceramica, al massimo il 70 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    c)

    per i materiali a base biologica (84), al massimo l’80 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;

    d)

    per il totale cumulato di vetro, isolante a formulazione minerale, al massimo il 70 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;

    e)

    per la plastica non a base biologica, al massimo il 50 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;

    f)

    per i metalli, al massimo il 30 % del materiale totale proviene da materie prime primarie;

    g)

    per il gesso, al massimo il 65 % del materiale proviene da materie prime primarie.

    Le soglie sono calcolate sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di ciascuna categoria di materiali utilizzata nelle opere di costruzione, misurato in base alla massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che il prodotto contenga il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria. La conformità a questo criterio è dimostrata dalla rendicontazione effettuata conformemente all’indicatore 2.1 di Level(s) (85).

    5.

    Il gestore dell’attività usa strumenti elettronici per descrivere le caratteristiche dell’edificio «come costruito», compresi i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto (86). Le informazioni sono conservate in formato digitale e messe a disposizione degli investitori e dei clienti su richiesta. Inoltre il gestore garantisce la conservazione a lungo termine di tali informazioni oltre la vita utile dell’edificio, utilizzando i sistemi di gestione delle informazioni forniti dagli strumenti nazionali, quali il catasto o il registro pubblico.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    L’edificio non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

    Il fabbisogno di energia primaria (87), che definisce la prestazione energetica dell’edificio risultante dalla costruzione, non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (88). La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica dell’edificio «come costruito».

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    Fatta eccezione per gli impianti all’interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell’edificio o da un’etichetta di prodotto esistente nell’Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’appendice E dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:

    a)

    il flusso d’acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto;

    b)

    il flusso d’acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto;

    c)

    i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;

    d)

    gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d’acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

    Per evitare l’impatto del cantiere, l’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti (89) emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 dell’aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1 A e 1B per m3 dell’aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516 (90) o ISO 16000-3:2011 (91) o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti (92).

    Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un’indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400 (93).

    Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    La nuova costruzione non è realizzata su:

    a)

    terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, come indicato nell’indagine LUCAS dell’UE (94);

    b)

    terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l’habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea (95) o nella lista rossa dell’IUCN (96);

    c)

    terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell’inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO (97).

    3.2.   Ristrutturazione di edifici esistenti

    Descrizione dell’attività

    Opere edilizie e di ingegneria civile o loro preparazione.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41 e F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Tutti i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti sono trattati conformemente alla normativa dell’Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo completa del protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, in particolare istituendo sistemi di cernita e verifiche pre-demolizione (98). Almeno il 70 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento (99), è preparato per il riutilizzo (100) o riciclato (101). Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Il gestore dell’attività dimostra la conformità alla soglia del 70 % comunicando l’indicatore Level(s) 2.2 (102) secondo il formato di comunicazione di Level 2 per i diversi flussi di rifiuti.

    2.

    Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita (103) dei lavori di ristrutturazione dell’edificio è stato calcolato per ciascuna fase del ciclo di vita, a partire dal momento della ristrutturazione, ed è comunicato agli investitori e ai clienti su richiesta.

    3.

    I progetti e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità integrando principi di progettazione improntati all’adattabilità e allo smantellamento, come indicato rispettivamente negli indicatori Level(s) 2.3 e 2.4. Il gestore dell’attività dimostra la conformità a tale requisito comunicando gli indicatori Level(s) 2.3 (104) e 2.4 (105) di Level 2.

    4.

    È conservato almeno il 50 % dell’edificio originale. Tale percentuale deve essere calcolata sulla base della superficie esterna lorda conservata a partire dall’edificio originario utilizzando la metodologia di misurazione nazionale o regionale applicabile, o in alternativa utilizzando la definizione di «IPMS 1» di cui agli standard internazionali per la misurazione degli immobili (IPMS) (106).

    5.

    L’uso di materie prime primarie nella ristrutturazione degli edifici è ridotto al minimo mediante l’uso di materie prime secondarie (107). Il gestore dell’attività garantisce che le tre nuove categorie di materiali più pesanti che sono state aggiunte all’edificio durante la fase di ristrutturazione, misurate in massa in chilogrammi, rispettino le soglie seguenti per quanto riguarda il quantitativo massimo di materia prima primaria utilizzata:

    a)

    per il totale cumulato di calcestruzzo (108), pietra naturale o agglomerato, al massimo l’85 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    b)

    per il totale cumulato di mattoni, piastrelle e ceramica, al massimo l’85 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    c)

    per i materiali a base biologica (109), al massimo il 90 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    d)

    per il totale cumulato di vetro, isolante a formulazione minerale, al massimo l’85 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    e)

    per la plastica non a base biologica, al massimo il 75 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    f)

    per i metalli, al massimo il 65 % del materiale proviene da materie prime primarie;

    g)

    per il gesso, al massimo l’83 % del materiale proviene da materie prime primarie.

    Le soglie sono calcolate sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di ciascuna categoria di materiali utilizzata nelle opere di costruzione, misurato in base alla massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che tale prodotto contiene il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria. La conformità a questo criterio è dimostrata dalla rendicontazione effettuata conformemente all’indicatore 2.1 di Level(s) (110).

    6.

    Il gestore dell’attività utilizza strumenti elettronici per descrivere le caratteristiche dell’edificio «come costruito», compresi i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio utilizzando la norma EN ISO22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto (111). Le informazioni sono conservate in formato digitale e messe a disposizione degli investitori e dei clienti su richiesta. Inoltre il gestore dell’attività garantisce la conservazione a lungo termine di tali informazioni oltre la vita utile dell’edificio, utilizzando i sistemi di gestione delle informazioni forniti dagli strumenti nazionali, quali il catasto o il registro pubblico.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    L’edificio non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    Fatta eccezione per i lavori di ristrutturazione all’interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell’edificio o da un’etichetta di prodotto esistente nell’Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’appendice E dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139:

    a)

    il flusso d’acqua massimo dei rubinetti di lavandini e lavelli è di 6 litri/minuto;

    b)

    il flusso d’acqua massimo delle docce è di 8 litri/minuto;

    c)

    i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;

    d)

    gli orinatoi usano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d’acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti (112) emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 dell’aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1 A e 1B per m3 dell’aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme EN 16516 o ISO 16000-3:2011 (113) o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti.

    Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    3.3.   Demolizione di edifici e di altre strutture

    Descrizione dell’attività

    La demolizione di edifici, strade e piste, ferrovie, ponti, gallerie, impianti per il trattamento delle acque reflue, impianti per il trattamento delle risorse idriche, condotte, pozzi e pozzi di trivellazione, impianti di generazione di energia, impianti chimici, dighe e bacini, miniere e cave, strutture offshore, opere in prossimità della costa, porti, opere per la costruzione di vie di navigazione e per la formazione e la bonifica di terreni (114).

    Per i progetti associati alle attività «Costruzione di nuovi edifici» o «Ristrutturazione di edifici esistenti» (cfr. sezioni 3.1. e 3.2. del presente allegato), qualora i lavori di demolizione e di costruzione o ristrutturazione siano aggiudicati nell’ambito dello stesso contratto, si applicano i criteri di vaglio tecnico per le attività di costruzione o ristrutturazione.

    L’attività economica non comprende la demolizione di edifici e di altre strutture effettuata nell’ambito dell’attività «Bonifica di siti e aree contaminati» (cfr. sezione 2.4 dell’allegato III).

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE F43.1 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Prima di avviare l’attività di demolizione, sono discussi e concordati con il cliente almeno i seguenti aspetti della lista di controllo del concetto di progettazione di livello 1 della lista di controllo dell’indicatore Level(s) 2.2 (115):

    a)

    definizione di indicatori fondamentali di prestazione e livello di ambizione dell’obiettivo;

    b)

    individuazione dei vincoli specifici del progetto che possono compromettere il livello di ambizione dell’obiettivo (quali tempo, lavoro e spazio) e del modo per ridurre al minimo tali vincoli;

    c)

    dettagli della procedura di verifica pre-demolizione;

    d)

    un piano generale per la gestione dei rifiuti che dia priorità allo smantellamento selettivo, alla decontaminazione e alla separazione alla fonte dei flussi di rifiuti. Qualora non sia data priorità a tali azioni, è fornita una spiegazione per giustificare il motivo per cui lo smantellamento selettivo, la decontaminazione o la separazione alla fonte dei flussi di rifiuti non sono tecnicamente fattibili nel progetto. I costi o le considerazioni finanziarie non sono una giustificazione accettabile per il mancato rispetto di tale requisito.

    2.

    Il gestore dell’attività effettua una verifica prima della demolizione in linea con il protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (116).

    3.

    Tutti i rifiuti da demolizione prodotti durante l’attività di demolizione sono trattati conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo completa del protocollo UE di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (117).

    4.

    Almeno il 90 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento (118), è preparato per il riutilizzo (119) o riciclato (120). Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Il gestore dell’attività dimostra la conformità alla soglia del 90 % comunicando l’indicatore Level(s) 2.2 (121) secondo il formato di comunicazione di Level 3 per i diversi flussi di rifiuti. In alternativa, almeno il 95 % della frazione minerale (122) e il 70 % della frazione non minerale dei rifiuti non pericolosi di demolizione sono raccolti in maniera differenziata e preparati per il riutilizzo o il riciclaggio.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Il proprietario dell’edificio o il contraente garantisce che, durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli in schiuma o di pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra, idrofluorocarburi saturi e insaturi e sostanze che riducono l’ozono, definiti nel regolamento (UE) n. 517/2014 e nel regolamento (UE) n. 1005/2009, le emissioni siano per quanto possibile evitate, manipolando le schiume o i gas in esse contenuti in modo da garantire il riutilizzo o la distruzione dei pannelli in schiuma o dei gas in esse contenuti. Il recupero dei gas contenuti nelle schiume è effettuato da personale adeguatamente formato.

    Qualora il recupero di tali schiume non sia tecnicamente fattibile, l’operatore redige la documentazione comprovante l’impossibilità del recupero nel caso specifico. La documentazione è conservata per cinque anni ed è resa disponibile su richiesta.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di demolizione.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    3.4.   Manutenzione di strade e autostrade

    Descrizione dell’attività

    Manutenzione di strade, strade urbane e autostrade, altri passaggi per veicoli e pedoni, lavori di superficie su strade, strade urbane, autostrade, ponti, gallerie e piste, vie di rullaggio e piazzali degli aeroporti, definita come l’insieme delle operazioni intraprese per mantenere e ripristinare la funzionalità (123) e il livello di servizio delle strade (124). Per i ponti e le gallerie, l’attività economica prevede solo la manutenzione della strada che passa sul ponte o attraverso la galleria. Non prevede la manutenzione del ponte o della galleria stessa.

    L’attività economica prevede la manutenzione ordinaria, che può essere programmata su base periodica. L’attività economica prevede anche la manutenzione preventiva e il ripristino, definiti come lavori intrapresi per preservare o ripristinare la funzionalità e prolungare la vita utile (125) di una strada esistente. L’operazione di manutenzione è principalmente dedicata alla gestione della pavimentazione e riguarda solo i seguenti elementi principali della strada: strato di collegamento, strato superficiale e il piano stradale in cemento armato. Le strade che rientrano nell’ambito di questa attività economica sono costituite da asfalto, calcestruzzo o una loro combinazione.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE F42.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Se i principali elementi stradali (strato di collegamento, strato superficiale e piano stradale in cemento armato) sono demoliti o rimossi, il 100 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti non pericolosi generati in loco è preparato per il riutilizzo (126) o è riciclato (127), esclusi quelli destinati al riempimento (128). Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.

    2.

    Se gli elementi stradali (strato di collegamento, strato superficiale e il piano stradale in cemento armato) sono posati ex novo dopo demolizione o rimozione, incluse le eventuali strade costruite temporaneamente allo scopo di compiere i lavori di manutenzione, almeno il 50 % (in massa in chilogrammi) degli elementi stradali strutturali utilizzati consiste in materiali riutilizzati o riciclati o in sottoprodotti industriali non pericolosi.

    3.

    I materiali riutilizzati o riciclati non sono trasportati a distanze superiori a 2,5 volte la distanza tra il cantiere e l’impianto di produzione più vicino di materie prime primarie equivalenti, al fine di evitare che l’uso di materiali riutilizzati o riciclati comporti emissioni di CO2 superiori all’uso delle materie prime primarie.

    4.

    Se posato ex novo, lo strato di collegamento ha una vita utile non inferiore a 20 anni (129).

    5.

    L’uso di materie prime primarie per l’arredo stradale è ridotto al minimo mediante l’uso di materie prime secondarie (130). Il gestore dell’attività garantisce che per i metalli, come i sistemi di ritenuta in acciaio, al massimo il 30 % del materiale proviene da materie prime primarie. La soglia è calcolata sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di ciascuna categoria di materiali utilizzata nelle opere di costruzione, misurato in base alla massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che il prodotto contenga il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    È presentato un piano di mitigazione della congestione del traffico da attuare durante i lavori di manutenzione.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. Nella scelta dei tipi di superficie stradale si privilegiano le superfici stradali a bassa rumorosità, conformemente al criterio generale B7 «Prescrizioni minime per la progettazione di pavimentazioni a bassa rumorosità» dei criteri dell’UE per gli appalti pubblici verdi di progettazione, costruzione e manutenzione stradale (131), e le si considerano prioritarie per tutte le strade che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/49/CE.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    3.5.   Uso del calcestruzzo nell’ingegneria civile

    Descrizione dell’attività

    L’uso del calcestruzzo per la nuova costruzione, la ricostruzione o la manutenzione (132) di opere di ingegneria civile, ad eccezione delle superfici in calcestruzzo sugli elementi seguenti: strade, autostrade e altri passaggi per veicoli e pedoni, ponti, gallerie e piste, vie di rullaggio e piazzali degli aeroporti, che rientrano nell’attività economica «Manutenzione di strade e autostrade» (cfr. sezione 3.4 del presente allegato).

    Un’attività economica di questa categoria potrebbe essere associata a diversi codici NACE, in particolare ai codici F42.12, F42.13, F42.2 o F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    Tutti i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti sono trattati conformemente alla normativa dell’Unione in materia di rifiuti e alla lista di controllo completa del protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, in particolare istituendo sistemi di cernita (133). Almeno il 90 % (in massa in chilogrammi) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi quelli destinati al riempimento (134), è preparato per il riutilizzo (135) o riciclato (136). Sono esclusi i materiali allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Il gestore dell’attività dimostra la conformità alla soglia del 90 % comunicando l’indicatore Level(s) 2.2 secondo il formato di comunicazione di Level 2 per i diversi flussi di rifiuti.

    2.

    I progetti e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità integrando principi di progettazione improntati all’adattabilità e allo smantellamento, come indicato rispettivamente negli indicatori Level(s) 2.3 e 2.4. Il rispetto di questo requisito è dimostrato dalla comunicazione degli indicatori Level(s) 2.3 (137) e 2.4 (138) di Level 2.

    3.

    L’uso di materie prime primarie è ridotto al minimo mediante l’uso di materie prime secondarie (139). per il calcestruzzo, al massimo il 70 % del materiale proviene da materie prime primarie. Questo criterio si applica al calcestruzzo gettato in opera, ai prodotti prefabbricati e a tutti i materiali costitutivi, compresi gli eventuali rinforzi. La soglia è calcolata sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di materiale utilizzato, misurato in massa espressa in chilogrammi. Se le informazioni sul contenuto riciclato di un prodotto da costruzione non sono disponibili, si calcola che il prodotto contenga il 100 % di materia prima primaria. Per rispettare la gerarchia dei rifiuti e quindi favorire il riutilizzo rispetto al riciclaggio, si calcola che i prodotti da costruzione riutilizzati, compresi quelli contenenti materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ, siano privi di materia prima primaria.

    4.

    Le materie prime secondarie non sono trasportate a distanze superiori a 2,5 volte la distanza tra il cantiere e l’impianto di produzione più vicino per le materie prime primarie equivalenti, al fine di evitare che l’uso di materiali riutilizzati o riciclati comporti emissioni di CO2 superiori all’uso di materie prime primarie.

    5.

    Il gestore dell’attività usa strumenti elettronici per descrivere le caratteristiche dell’edificio «come costruito», compresi i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto (140). Le informazioni sono conservate in formato digitale e messe a disposizione degli investitori e dei clienti su richiesta. Inoltre il gestore garantisce la conservazione a lungo termine di tali informazioni oltre la vita utile dell’edificio, utilizzando i sistemi di gestione delle informazioni forniti dagli strumenti nazionali, quali il catasto o il registro pubblico.

    6.

    Ponti, gallerie, dighe e canali sono ispezionati regolarmente da un ispettore nazionale autorizzato e i dati sono usati per prevedere il fabbisogno di manutenzione.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Il bene costruito non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

    Le emissioni di gas a effetto serra (141) derivanti dai processi di produzione del calcestruzzo utilizzato in questa attività sono:

    a)

    per il clinker di cemento grigio, inferiori a 0,816 (142) tCO2e per tonnellata di clinker di cemento grigio;

    b)

    per il cemento da clinker grigio o il legante idraulico alternativo, inferiori a 0,530 (143) tCO2e per tonnellata di cemento o legante alternativo prodotto.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    I componenti e i materiali utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    I componenti e i materiali utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti (144) emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 dell’aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1 A e 1B per m3 dell’aria nella camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/EN 16516 (145) o ISO 16000-3:2011 (146) o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti (147).

    Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un’indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400.

    Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.

    Se del caso, data la sensibilità dell’area interessata, in particolare in termini di dimensioni della popolazione e della fauna, il rumore e le vibrazioni derivanti dalla costruzione, dall’uso e dalla manutenzione delle infrastrutture sono mitigati mediante pianificazione acustica, introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure adeguate conformemente alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (148).

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    Occorre inoltre garantire quanto segue:

    a)

    nell’UE, in relazione ai siti Natura 2000: l’attività non ha incidenze significative sui siti Natura 2000 tenuto conto dei loro obiettivi di conservazione, sulla base di un’opportuna valutazione svolta in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

    b)

    nell’UE, in qualunque zona: l’attività non pregiudica il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni di specie protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. L’attività non pregiudica nemmeno il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat interessati e protetti dalla direttiva 92/43/CEE;

    c)

    al di fuori dell’UE: l’attività è svolta conformemente al diritto applicabile in materia di conservazione degli habitat e delle specie.

    4.    Informazione e comunicazione

    4.1.   Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell’informazione/tecnologie operative) basate sui dati

    Descrizione dell’attività

    L’attività fabbrica, sviluppa, installa, diffonde, esegue la manutenzione, ripara o fornisce servizi professionali, inclusa consulenza tecnica per la progettazione o il monitoraggio di

    a)

    software (149) e sistemi di tecnologia dell’informazione (IT) o di tecnologia operativa (OT) (150), comprese le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (IA), ad esempio per l’apprendimento automatico, sviluppati ai fini del monitoraggio a distanza e della manutenzione predittiva, compresi i sistemi per:

    i)

    raccogliere, trattare, trasferire e archiviare a distanza i dati provenienti da apparecchiature, prodotti o infrastrutture durante il loro utilizzo o funzionamento;

    ii)

    analizzare i dati e generare spunti sulle prestazioni operative e sulle condizioni dell’apparecchiatura, del prodotto o dell’infrastruttura;

    iii)

    fornire manutenzione a distanza e raccomandazioni sulle misure necessarie per evitare guasti operativi e mantenere l’apparecchiatura, il prodotto o l’infrastruttura in condizioni di funzionamento ottimali, prolungarne la vita utile e ridurre l’uso delle risorse e i rifiuti;

    b)

    software di tracciabilità e rintracciabilità e sistemi IT o OT sviluppati ai fini dell’identificazione, della tracciabilità e della rintracciabilità di materiali, prodotti e beni nelle rispettive catene del valore (compresi i passaporti digitali dei materiali e dei prodotti), con l’obiettivo chiave di sostenere la circolarità dei flussi di materiali e dei prodotti o altri obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852;

    c)

    software di valutazione del ciclo di vita a supporto della valutazione del ciclo di vita e della relativa comunicazione in merito a prodotti, apparecchiature o infrastrutture;

    d)

    software di progettazione e ingegneria a supporto della progettazione ecocompatibile di prodotti, apparecchiature e infrastrutture, incluse la gestione dei rifiuti e l’uso efficiente delle risorse;

    e)

    software di gestione dei fornitori a supporto degli appalti verdi di materiali, prodotti e servizi a basso impatto ambientale, ma escludendo il funzionamento dei mercati virtuali su cui avviene lo scambio di tali beni;

    f)

    software di gestione delle prestazioni nel ciclo di vita a supporto del monitoraggio e della valutazione delle prestazioni dei prodotti, delle apparecchiature o delle infrastrutture in termini di circolarità, durante il loro ciclo di vita.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C26, C27, J58.29, J61, J62 e J63.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Un’attività economica di questa categoria è un’attività abilitante a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività fabbrica, sviluppa, installa e diffonde una o più delle seguenti soluzioni IT/OT basate sui dati che offrono le capacità elencate di seguito, ne esegue la manutenzione, la riparazione o fornisce servizi professionali, inclusa consulenza tecnica per la loro progettazione o il monitoraggio. Tra le suddette soluzioni rientrano i sensori (ad esempio, di potenza, temperatura, vibrazioni, immagine, suono, viscosità), le apparecchiature di raccolta e comunicazione dei dati, gli archivi di dati (edge o cloud) e il software. Se queste capacità fanno parte di un software o di un’offerta più ampia di software o di IT/OT, si considerano solo le aggiunte software specifiche che attuano le capacità.

    2.

    I sistemi di monitoraggio a distanza e di manutenzione predittiva sono capaci di svolgere integralmente almeno due delle funzioni di cui alle lettere da a) a d):

    a)

    avvertire l’utente in caso di valori anomali dei sensori e valutare lo stato del prodotto, dell’apparecchiatura o dell’infrastruttura, rilevare l’usura o i problemi elettrici e trarre conclusioni sull’esatta natura delle condizioni operative anomale mediante metodi analitici avanzati;

    b)

    valutare la durata di vita residua prevista di un prodotto, di un’apparecchiatura o di un’infrastruttura e raccomandare misure per prolungare la durata di vita residua;

    c)

    prevedere un guasto imminente di un prodotto, di un’apparecchiatura o di un’infrastruttura e raccomandare misure per prevenirlo;

    d)

    fornire raccomandazioni sul ciclo successivo d’uso di valore più alto, come il riutilizzo, il recupero dei componenti attraverso la raccolta di parti per la rifabbricazione, o il riciclaggio, tenendo conto di una combinazione di fattori relativi alle condizioni del prodotto.

    Non si considerano i sistemi IT/OT volti a i) monitorare la sostituzione dei materiali di consumo (151), quali l’inchiostro per stampante, ii) monitorare e svolgere la manutenzione a distanza delle centrali elettriche ad alta intensità di gas a effetto serra (superiore a 100 gCO2e/kWh), o iii) monitorare e gestire a distanza qualsiasi tipo di motore a combustibile fossile.

    3.

    I software e i sistemi IT/OT di tracciabilità e rintracciabilità sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a d):

    a)

    fornire l’identificazione, la tracciabilità e la rintracciabilità di materiali, prodotti e beni attraverso le catene del valore al fine di rendere accessibili i dati strutturati (quali il contenuto dei materiali, le sostanze, le informazioni ambientali) necessari per le valutazioni del ciclo di vita o le dichiarazioni dei materiali conformemente alle norme pertinenti, quali la raccomandazione 2021/2279 della Commissione, la norma ISO 14067:2018 (152) o ISO 14040:2006 (153), e condividere tali dati con i partner della catena del valore, i consumatori e altri operatori economici nel rispetto delle norme pertinenti in materia di modellizzazione dei dati, interoperabilità, riservatezza dei dati e sicurezza dei dati;

    b)

    fornire e condividere documenti e dati che consentano in modo diretto la riparazione e la manutenzione di prodotti e apparecchiature, quali istruzioni per la riparazione, materiale di prova, schemi elettrici e delle connessioni, codici diagnostici di guasto e di errore, istruzioni per lo smontaggio;

    c)

    sostenere la logistica del ricircolo, compreso il ritiro dei prodotti per la rifabbricazione, la riqualificazione o il riciclaggio, gestendo le fasi e le operazioni del processo di ritiro, quali l’inserimento di ordini di ritiro, il tracciamento dei dati relativi alle operazioni di vendita, la scomposizione del prodotto in materiali da immettere nuovamente in flussi circolari di materiali e ottimizzando le decisioni per prevenire il downcycling e massimizzare il recupero delle risorse. I passaporti digitali dei prodotti che soddisfano i requisiti minimi del diritto dell’Unione non sono considerati allineati alla tassonomia;

    d)

    sostenere l’ottimizzazione e l’intensificazione dell’uso dei prodotti attraverso modelli commerciali circolari, quali la fornitura di un prodotto-come-servizio o la condivisione tra pari.

    4.

    I software di valutazione del ciclo di vita sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a c):

    a)

    sostenere la valutazione del ciclo di vita di prodotti, apparecchiature o infrastrutture con metodi e algoritmi attuati tramite software, conformemente a norme pertinenti quali la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, la norma ISO 14067:2018 (154) o ISO 14040:2006 (155);

    b)

    fornire i dati necessari per l’analisi del ciclo di vita, quali i valori standard delle emissioni di carbonio e altri impatti ambientali per i prodotti e i materiali di uso frequente o le fasi di produzione;

    c)

    formulare raccomandazioni per migliorare la progettazione di un prodotto, di un’apparecchiatura o di un’infrastruttura in modo da ridurne al minimo l’impronta di carbonio e dei materiali.

    5.

    I software di progettazione e ingegneria sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a e):

    a)

    aiutare gli utilizzatori a formulare, documentare e gestire la circolarità specifica del prodotto e altri obiettivi e requisiti di progettazione ambientale, quali la progettazione per la rifabbricazione, la progettazione per la funzionalità, l’impatto ambientale minimo derivante dall’uso o dal funzionamento del prodotto, i rifiuti minimi durante la produzione o la costruzione e la produzione su misura per eliminare l’eccesso di specifiche e ridurre i materiali in entrata;

    b)

    aiutare gli utilizzatori a ricercare vari tipi di progettazione dei prodotti al fine di valutarli e ottimizzarli rispetto a specifici obiettivi circolari o altri obiettivi ambientali, o di trovare il miglior compromesso tra obiettivi di progettazione contrastanti, come la solidità rispetto all’uso dei materiali, materiali più ecologici rispetto alle tempistiche o ai costi di installazione o al costo dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio a valle;

    c)

    convalidare un progetto mediante analisi e simulazione in base a obiettivi e specifiche di circolarità o di natura ambientale di altro tipo;

    d)

    sostenere il processo di progettazione dei prodotti assistita da elaboratore, compresa la progettazione meccanica, elettrica o elettronica, con dati e informazioni sull’impatto che hanno le decisioni di progettazione e costruzione sulla circolarità e sulle prestazioni ambientali;

    e)

    sostenere la selezione di materiali e componenti a basso impatto ambientale fornendo dati sui materiali e i componenti disponibili sul mercato e sui relativi costi.

    6.

    I software di gestione dei fornitori sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a e):

    a)

    informare l’utilizzatore sui fornitori e sulle forniture di prodotti circolari, prodotti immediati, componenti e materiali progettati per i sistemi a circuito chiuso, il riutilizzo, la rifabbricazione o il cambio di destinazione. Le informazioni fornite vanno oltre le prescrizioni in materia di informazioni minime previste dal diritto dell’Unione vigente (156);

    b)

    sostenere la gestione e il monitoraggio della conformità dei fornitori alle norme e alle certificazioni relative alla fornitura di tali materiali, prodotti e componenti;

    c)

    sostenere lo scambio con i fornitori dei dati necessari per verificare le prestazioni ambientali dei materiali, dei prodotti e dei componenti forniti;

    d)

    sostenere il commercio e l’incontro tra fornitori e acquirenti di prodotti, materiali e componenti circolari, progettati in modo ecocompatibile o comunque rispettosi dell’ambiente;

    e)

    sostenere la logistica del ricircolo.

    7.

    I software di gestione delle prestazioni nel ciclo di vita sono capaci di svolgere integralmente almeno una delle funzioni di cui alle lettere da a) a e):

    a)

    sostenere il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni di circolarità (157) di un prodotto, di un’apparecchiatura o di un’infrastruttura durante tutto il suo ciclo di vita;

    b)

    confrontare le prestazioni di circolarità con gli obiettivi iniziali di progettazione della circolarità, analizzando gli scostamenti e le loro cause;

    c)

    sostenere la pianificazione e la documentazione delle misure necessarie per prolungare la vita utile del prodotto, dell’apparecchiatura o dell’infrastruttura, quali la manutenzione, la riqualificazione o altri servizi;

    d)

    sostenere la valutazione d’impatto di tali misure sulle prestazioni di circolarità;

    e)

    fornire all’utilizzatore i dati necessari per prendere decisioni sull’uso futuro del prodotto, dell’apparecchiatura o dell’infrastruttura, quali la riqualificazione, il cambiamento d’uso, la disattivazione e il riciclaggio.

    8.

    Tutte le soluzioni IT/OT basate sui dati dovrebbero soddisfare i criteri seguenti:

    a)

    sono adottate tecniche a sostegno del riutilizzo e dell’uso di materie prime secondarie e componenti riutilizzati, e le soluzioni sono progettate per essere molto durature, riciclabili, facili da smontare, adattabili e aggiornabili;

    b)

    sono in atto misure per la gestione e il riciclaggio dei rifiuti a fine vita, anche attraverso accordi contrattuali di disattivazione con i fornitori di servizi di riciclaggio, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o nella documentazione ufficiale di progetto. Queste misure assicurano che i componenti e i materiali siano separati e trattati in modo da massimizzare il riciclaggio e il riutilizzo conformemente alla gerarchia dei rifiuti, ai principi alla base della normativa UE e alle norme applicabili, in particolare attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie, dei componenti elettronici e delle materie prime essenziali ivi contenute. Queste misure includono anche il controllo e la gestione dei materiali pericolosi;

    c)

    le apparecchiature sono sottoposte a preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l’eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell’allegato VII della direttiva 2012/19/UE.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Le apparecchiature in cui è installato il software soddisfano le prescrizioni stabilite dalla direttiva 2009/125/CE per i server e i prodotti per l’archiviazione dei dati.

    Le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni, in peso, nei materiali omogenei non superino i valori massimi indicati nello stesso allegato.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    5.    Servizi

    5.1.   Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione

    Descrizione dell’attività

    Riparazione (158), riqualificazione (159) e rifabbricazione (160) di beni che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica).

    L’attività economica non comprende la sostituzione di materiali di consumo (161), quali inchiostro per stampante, cartucce per toner, lubrificanti per parti mobili o batterie.

    L’attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l’industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

    Le attività economiche di questa categoria non hanno codici NACE specifici nella classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività economica consiste nel prolungare la durata di vita dei prodotti mediante la riparazione, la riqualificazione o la rifabbricazione di prodotti che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica).

    2.

    L’attività economica soddisfa i criteri seguenti:

    a)

    le parti sostituite, i prodotti riqualificati o i prodotti rifabbricati sono oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispettano le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore (162) (compresa l’opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l’esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali;

    b)

    l’attività economica attua un piano di gestione dei rifiuti che garantisce che i materiali del prodotto, in particolare le materie prime critiche e i componenti che non sono stati riutilizzati nello stesso prodotto siano riutilizzati altrove o, qualora il riutilizzo non sia possibile (a causa di danni, degradazione o sostanze pericolose), siano riciclati oppure, soltanto nel caso in cui il riutilizzo e il riciclaggio non sono fattibili, siano smaltiti conformemente alla normativa dell’Unione e nazionale applicabile. Per la rifabbricazione, il piano di gestione dei rifiuti è accessibile al pubblico.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se l’attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 gCO2e/kWh.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    Le parti di ricambio installate mediante riparazione, riqualificazione o rifabbricazione sono conformi a tutte le pertinenti norme dell’Unione in materia di restrizione dell’uso di sostanze pericolose, di natura generica o specificamente inerenti alla categoria di prodotti, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2011/65/UE e la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (163).

    Per le attività di riparazione o riqualificazione, tali prescrizioni non si applicano ai componenti originali che sono stati conservati nel prodotto.

    Per gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, garantendo, allo stesso tempo, che non si verifichino effetti incrociati significativi.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    5.2.   Vendita di parti di ricambio

    Descrizione dell’attività

    Vendita di parti di ricambio (164).

    L’attività economica non comprende la sostituzione di materiali di consumo, quali inchiostro per stampante, cartucce per toner, lubrificanti per parti mobili o batterie, e la manutenzione.

    L’attività economica si riferisce alle parti di ricambio utilizzate in prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione, C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore e C31 Fabbricazione di mobili.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici G46 e G47, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività economica consiste nella vendita di parti di ricambio oltre gli obblighi giuridici.

    2.

    L’attività economica soddisfa i criteri seguenti:

    a)

    ciascuna parte di ricambio venduta è oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispetta le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore (165) (compresa l’opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l’esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali;

    b)

    ciascuna parte di ricambio venduta per prodotto sostituisce, o intende sostituire in futuro, una parte esistente al fine di ripristinare o aggiornare la funzionalità del prodotto, in particolare in caso di rottura della parte esistente.

    3.

    Se l’attività economica comporta la consegna di prodotti imballati ai clienti (persona fisica o persona giuridica), anche quando l’attività è esercitata come commercio elettronico (166), l’imballaggio primario e secondario del prodotto soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    l’imballaggio è costituito per almeno il 65 % da materiale riciclato. Se l’imballaggio è realizzato con carta o cartone, la restante materia prima primaria è certificata dal Forest Stewardship Council (FSC), dal Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale (PEFC International) o da sistemi riconosciuti equivalenti. Non sono utilizzati rivestimenti con materie plastiche o metalli. Per gli imballaggi in materie plastiche si utilizzano solo monomateriali senza rivestimenti e non si utilizzano polimeri contenenti alogeni. È fornita una dichiarazione di conformità che specifica la composizione del materiale dell’imballaggio e le percentuali di materie prime riciclate e primarie;

    b)

    l’imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo (167). Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o aperto

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se l’attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 gCO2e/kWh.

    L’attività sviluppa una strategia per contabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai trasporti lungo la catena del valore, tra cui spedizioni e resi, nella misura in cui sono tracciabili.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    Le parti di ricambio vendute sono conformi a tutte le pertinenti norme dell’UE sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose, di natura generica o specificamente inerenti alla categoria di prodotti, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2011/65/UE e la direttiva (UE) 2017/2102.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    5.3.   Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita

    Descrizione dell’attività

    Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti a fine vita (168).

    L’attività economica non comprende le attività di riparazione svolte durante la fase di utilizzo del prodotto.

    L’attività economica si riferisce ai prodotti e ai loro componenti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C18 Stampa e riproduzione su supporti registrati, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione, C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l’industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma, C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, C30.1 Costruzione di navi e imbarcazioni, C30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario, C30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi, C30.9 Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a., C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

    Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato nella classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività prepara per il riutilizzo i prodotti o i componenti di prodotti che sono diventati rifiuti in modo che possano essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

    2.

    Le materie prime di scarto dell’attività provengono da rifiuti raccolti in maniera differenziata e trasportati in frazioni separate o mescolate alla fonte (169).

    3.

    L’attività ha attuato procedure di accettazione, sicurezza e ispezione conformi ai criteri seguenti:

    a)

    è in atto una procedura per verificare l’idoneità alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio e l’applicazione di un piano di gestione dei rifiuti accessibile al pubblico, volto a garantire che i prodotti a fine vita scartati non adatti alla preparazione per il riutilizzo (a causa di danni, degradazione o sostanze pericolose) siano riciclati oppure, soltanto nel caso in cui il riutilizzo e il riciclaggio non siano fattibili, siano smaltiti;

    b)

    la procedura, che può essere basata su un’ispezione esterna visiva o manuale sulla base di criteri prestabiliti, è adeguata alla categoria dei prodotti a fine vita scartati che sono preparati per il riutilizzo;

    c)

    è fornita una formazione adeguata affinché i gestori del riutilizzo siano qualificati a svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo dei prodotti a fine vita scartati in questione.

    4.

    L’attività utilizza strumenti e apparecchiature adatti alla preparazione per il riutilizzo dei prodotti a fine vita scartati.

    5.

    L’attività dispone di un sistema per comunicare il tasso di recupero e, se del caso, gli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio stabiliti dalla normativa dell’Unione o nazionale.

    6.

    L’attività soddisfa i criteri seguenti:

    a)

    il risultato dell’attività è costituito da prodotti o componenti di prodotti adatti al riutilizzo senza altro pretrattamento;

    b)

    i beni venduti sono oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispettano le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore (170) (compresa l’opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l’esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali.

    7.

    Per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l’attività economica è autorizzata a trattare i rifiuti e attua un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001:2015 (171), il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (172) o equivalente e un sistema di gestione della qualità che utilizza la norma ISO 9001:2015 (173).

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se l’attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 gCO2e/kWh.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    L’attività attua le procedure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    5.4.   Vendita di beni di seconda mano

    Descrizione dell’attività

    Vendita di beni di seconda mano utilizzati per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica), eventualmente dopo riparazione, riqualificazione o rifabbricazione.

    L’attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C18 Stampa e riproduzione su supporti registrati, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l’industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma, C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici G46 e G47, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività economica consiste nella vendita del prodotto di seconda mano che era stato utilizzato per lo scopo previsto da un cliente (persona fisica o giuridica), anche previa pulizia, riparazione, riqualificazione o rifabbricazione.

    2.

    Il prodotto venduto è oggetto di un contratto di vendita, se del caso, e rispetta le disposizioni in materia di conformità del prodotto, responsabilità del venditore (174) (compresa l’opzione di un termine di responsabilità o di prescrizione più breve per i prodotti di seconda mano), onere della prova, rimedi per difetto di conformità, modalità per l’esercizio di tali rimedi, riparazione o sostituzione dei beni e garanzie commerciali.

    3.

    Se il prodotto è stato riparato, riqualificato o rifabbricato prima della rivendita, l’attività attua un piano di gestione dei rifiuti che garantisce che i materiali e i componenti del prodotto che non sono stati riutilizzati nello stesso prodotto siano riutilizzati altrove, o qualora il riutilizzo non sia possibile (ad esempio a causa di danni, degradazione o sostanze pericolose), siano riciclati oppure, soltanto nel caso in cui il riutilizzo e il riciclaggio non siano fattibili, siano smaltiti. Per la rifabbricazione, il piano di gestione dei rifiuti è accessibile al pubblico.

    4.

    Se l’attività economica comporta la consegna di prodotti imballati ai clienti (persona fisica o persona giuridica), anche quando l’attività è esercitata come commercio elettronico (175), l’imballaggio primario e secondario del prodotto soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    l’imballaggio è costituito per almeno il 65 % da materiale riciclato. Se l’imballaggio è realizzato con carta o cartone, la restante materia prima primaria è certificata dal Forest Stewardship Council (FSC), dal Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale (PEFC International) o da sistemi riconosciuti equivalenti. Non sono utilizzati rivestimenti con materie plastiche o metalli. Per gli imballaggi in materie plastiche si utilizzano solo monomateriali senza rivestimenti e non si utilizzano polimeri contenenti alogeni. È fornita una dichiarazione di conformità che specifica la composizione del materiale dell’imballaggio e le percentuali di materie prime riciclate e primarie;

    b)

    l’imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo (176). Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o aperto

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se l’attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 gCO2e/kWh.

    L’attività sviluppa una strategia per contabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai trasporti lungo la catena del valore, tra cui spedizioni e resi, nella misura in cui sono tracciabili.

    Se il prodotto venduto è inizialmente fabbricato dalle attività associate ai codici NACE C29 ed è un veicolo, un componente per la mobilità, un sistema, un’entità tecnica indipendente, una parte o una parte di ricambio ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, quando è venduto sul mercato secondario dopo il 2025 e prima del 2030 si applicano i criteri seguenti:

    a)

    i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 classificati come veicoli leggeri rispettano i limiti delle emissioni specifiche di CO2, definite dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (177), inferiori a 50 gCO2/km (veicoli leggeri a basse e zero emissioni);

    b)

    veicoli appartenenti alla categoria L (178) con emissioni di CO2 dallo scarico pari a 0 g CO2e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (179);

    c)

    veicoli di categoria N2 e N3, e di categoria N1 classificati come veicoli pesanti, non adibiti al trasporto di combustibili fossili, con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate che rientrano nella definizione di «veicolo pesante a emissioni zero» di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242;

    d)

    veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 non adibiti al trasporto di combustibili fossili con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate che rientrano nella definizione di «veicolo pesante a emissioni zero» di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 o di «veicolo pesante a basse emissioni» di cui all’articolo 3, punto 12), dello stesso regolamento.

    Se il prodotto, inizialmente fabbricato dalle attività associate ai codici NACE C29, è un veicolo, un componente per la mobilità, un sistema, un’entità tecnica indipendente, una parte o una parte di ricambio ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 è venduto sul mercato secondario dopo il 2030, le emissioni specifiche di CO2, quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 sono pari a zero.

    Il prodotto venduto che è inizialmente fabbricato dalle attività associate ai i codici NACE C26 o C27 è conforme alla direttiva 2009/125/CE e ai regolamenti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    Se il prodotto venduto è inizialmente fabbricato dalle attività associate ai codici NACE C29 ed è un veicolo, un componente per la mobilità, un sistema, un’entità tecnica indipendente, una parte o una parte di ricambio ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, è conforme ai requisiti della più recente fase applicabile dell’omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli pesanti stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 o ai requisiti della più recente fase applicabile dell’omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli leggeri in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007 o ai loro atti successivi. Per i veicoli stradali di categoria M e N, gli pneumatici, esclusi quelli ricostruiti, sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe popolata più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull’efficienza energetica del veicolo) nelle due classi popolate più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio e come è possibile verificare nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL, European Product Registry for Energy Labelling). Gli pneumatici sono conformi agli atti che succedono al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 595/2009.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    5.5.   Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all’uso circolare e ai risultati

    Descrizione dell’attività

    Fornire ai clienti (persona fisica o giuridica) l’accesso a prodotti attraverso modelli di servizi che sono orientati all’uso, in cui il prodotto è ancora al centro ma rimane di proprietà del fornitore ed è in leasing, condiviso, noleggiato o messo in comune, oppure sono orientati ai risultati, in cui si predefinisce il pagamento e si fornisce il risultato concordato (ossia pagamento per unità di servizio).

    L’attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l’industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici G46, G47 e N.77, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività fornisce al cliente (persone fisiche o giuridiche) l’accesso ai prodotti e il loro utilizzo, garantendo che i prodotti rimangano di proprietà dell’impresa che presta il servizio, ad esempio un produttore, uno specialista o un rivenditore al dettaglio. I termini e le condizioni contrattuali garantiscono il rispetto di tutti i sottocriteri seguenti:

    a)

    il prestatore del servizio ha l’obbligo di riprendere il prodotto usato al termine dell’accordo contrattuale;

    b)

    il cliente ha l’obbligo di restituire il prodotto usato al termine dell’accordo contrattuale;

    c)

    il prestatore del servizio rimane il proprietario del prodotto;

    d)

    il cliente paga per l’accesso al prodotto e il suo uso, o per il risultato dell’accesso al prodotto e del suo uso.

    2.

    L’attività prolunga la durata del prodotto o ne aumenta l’intensità d’uso nella pratica.

    3.

    Se l’attività economica comporta la consegna di prodotti imballati ai clienti (persona fisica o persona giuridica), anche quando l’attività è esercitata come commercio elettronico (180), l’imballaggio primario e secondario del prodotto soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    l’imballaggio è costituito per almeno il 65 % da materiale riciclato. Se l’imballaggio è realizzato con carta o cartone, la restante materia prima primaria è certificata dal Forest Stewardship Council (FSC), dal Programma per l’approvazione dei sistemi di certificazione forestale (PEFC International) o da sistemi riconosciuti equivalenti. Non sono utilizzati rivestimenti con materie plastiche o metalli. Per gli imballaggi in materie plastiche si utilizzano solo monomateriali senza rivestimenti; non si utilizzano polimeri contenenti alogeni. È fornita una dichiarazione di conformità che specifica la composizione del materiale dell’imballaggio e le percentuali di materie prime riciclate e primarie;

    b)

    l’imballaggio è stato progettato per essere riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo (181). Il sistema di riutilizzo è istituito in modo da garantire la possibilità di riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o aperto

    4.

    Per quanto riguarda gli articoli di abbigliamento, se comporta il lavaggio e la pulitura a secco di articoli di abbigliamento usati, l’attività economica è conforme a un marchio di qualità ecologica ISO di tipo 1 o equivalente.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se l’attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 gCO2e/kWh.

    L’attività sviluppa una strategia per contabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai servizi a monte e a valle della catena del valore, tra cui:

    a)

    prodotti intermedi e materie prime;

    b)

    il trasporto lungo la catena del valore, anche per spedizioni e resi;

    c)

    manutenzione e operazioni, compresi lavaggi e puliture;

    d)

    fine vita, compresa la gestione dei rifiuti.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente

    5.6.   Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo

    Descrizione dell’attività

    Lo sviluppo e la gestione di mercati virtuali (182) e di piattaforme di annunci (183) per il commercio (vendita o scambio) di prodotti, materiali o componenti di seconda mano destinati al riutilizzo, in cui i mercati virtuali e le piattaforme fungono da intermediari per far incontrare gli acquirenti alla ricerca di un servizio o di un prodotto e i venditori o i fornitori di tali prodotti o servizi.

    L’attività economica comprende mercati virtuali e piattaforme di annunci che facilitano le vendite da azienda ad azienda (B2B), da azienda a consumatore (B2C) e da consumatore a consumatore (C2C). L’attività comprende servizi quali il collegamento tra acquirente e venditore, il pagamento o la consegna.

    L’attività economica non comprende il commercio all’ingrosso o al dettaglio di beni di seconda mano.

    L’attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C10 Industrie alimentari, C11 Produzione di bevande, C13 Industrie tessili, C14 Confezione di articoli di abbigliamento, C15 Confezione di articoli in pelle e simili, C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta C18 Stampa e riproduzione su supporti registrati, C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, C23.3 Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta, C23.4 Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica, C24 Attività metallurgiche, C25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, C25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, C25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta, C25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo, C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore, C28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, C28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, esclusi i macchinari per l’industria del tabacco, C28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio, C28.95 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone, C28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma, C31 Fabbricazione di mobili e C32 Altre industrie manifatturiere.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici J58.29, J61, J62 e J63.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Un’attività economica di questa categoria è un’attività abilitante a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare

    1.

    L’attività economica consiste nello sviluppo e nella gestione di mercati o piattaforme di annunci classificati per promuovere la vendita o il riutilizzo di prodotti, componenti o materiali di seconda mano.

    L’attività consente il commercio (vendita o scambio) per il riutilizzo di beni di seconda mano, come specificato nella descrizione dell’attività, che sono già stati utilizzati per lo scopo previsto da un consumatore o da un’organizzazione, con o senza riparazione.

    2.

    In caso di uso di server e prodotti di archiviazione dati:

    a)

    le apparecchiature utilizzate sono conformi alle specifiche per i server e i prodotti di archiviazione dati stabilite a norma della direttiva 2009/125/CE;

    b)

    le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d’uso di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni, in peso, nei materiali omogenei non superino i valori indicati nello stesso allegato;

    c)

    è in atto un piano di gestione dei rifiuti per favorire in via prioritaria il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, ad esempio accordi contrattuali con i partner in materia di riciclaggio;

    d)

    a fine vita le apparecchiature sono sottoposte a preparazione per il riutilizzo, a operazioni di recupero o di riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l’eliminazione di tutti i liquidi, e a un trattamento selettivo ai sensi dell’allegato VII della direttiva 2012/19/UE.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se si avvale di centri dati, l’attività applica per quanto possibile le pratiche pertinenti indicate come «pratiche attese» nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri di dati o nel documento CEN-Cenelec CLC TR50600-99-1 «Data centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for energy management» (184) e ha attuato tutte le pratiche previste cui è stato assegnato il valore massimo di 5 conformemente alla versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri di dati.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Non pertinente


    (1)   «Imballaggio sensibile al contatto»: imballaggio destinato a essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), dal regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176), dal regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1), dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43), dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), o dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

    (2)  I termini «riutilizzabile» e «sistema di riutilizzo» sono definiti e attuati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell’Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

    (3)  La Commissione riesaminerà queste condizioni una volta adottata la revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (4)  Le materie prime da rifiuti organici sostenibili si riferiscono ai rifiuti organici industriali e ai rifiuti organici urbani; in assenza di criteri di sostenibilità stabiliti per legge, è esclusa la biomassa primaria.

    (5)  La Commissione riesaminerà queste condizioni una volta adottata la revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (6)   «Unità di imballaggio»: l’unità nel suo complesso, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto e la presentazione dei prodotti, comprese le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita.

    (7)   «Tasso di riciclaggio» è la percentuale di rifiuti prodotti che è riciclata.

    (8)  ISO 16290:2013, Space systems – Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment (versione del 27.6.2023) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16290:ed-1:v1:en).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (10)  Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

    (11)  Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del 27.6.2023) https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (12)  Norma ISO 14064-1:2018, Gas ad effetto serra – parte 1: Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (versione inglese del 27.6.2023) https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (13)  Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

    (14)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 23).

    (15)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (GU L 318 del 12.12.2022, pag. 157).

    (16)  Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers (versione del 27.6.2023) https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf)

    (17)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del 27.6.2023) https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

    (18)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del 27.6.2023) https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

    (19)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (versione del 27.6.2023) https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf).

    (20)  The Best Available Techniques Reference Document (BREF) for the production of speciality inorganic chemicals (SIC), (versione del 27.6.2023) https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).

    (21)  Con «batteria portatile» si intende qualsiasi batteria sigillata, di peso inferiore o pari a 5 kg e non progettata per fini industriali. Una batteria portatile non è né una batteria per veicoli elettrici né una batteria per autoveicoli.

    (22)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

    (23)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

    (24)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

    (25)   «Classe di riparabilità»: classe che esprime la capacità del prodotto di essere riparato, sulla base di un metodo stabilito conformemente al diritto dell’Unione [spazio riservato: articolo XX dell’atto sull’etichettatura energetica].

    (26)   «Riparatore professionista»: l’operatore o l’impresa che fornisce servizi professionali di riparazione e manutenzione di prodotti nell’ambito di questa attività.

    (27)  Le parti di ricambio principali sono quelle utilizzate per riparare o riqualificare un prodotto difettoso. Per i prodotti soggetti alle prescrizioni sulla disponibilità delle parti di ricambio di cui alla direttiva 2009/125/CE e agli atti di esecuzione adottati a norma della medesima, le parti di ricambio principali da considerare sono quelle elencate nell’allegato dell’atto di esecuzione più recente per ciascun gruppo di prodotti.

    (28)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

    (29)  Piattaforma I4R (versione del 27.6.2023): disponibile all’indirizzo https://i4r-platform.eu/about/).

    (30)  Per materie prime critiche s’intendono gli elementi che figurano nell’elenco delle materie prime critiche per l’UE (stabilito dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità [COM(2020) 474 final] o da altra legislazione pertinente dell’Unione.

    (31)  Versione 16 giugno 2023; Disponibile all’indirizzo https://echa.europa.eu/scip-database.

    (32)  IEC 62474 – Dichiarazione dei materiali per i prodotti di e per l’industria elettrotecnica.

    (33)  IEC 82474- Material declaration — Part 1: General requirements

    (34)  EN 45555:2019 Metodi generali per valutare la riciclabilità e il recupero dei prodotti connessi all’energia.

    (35)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

    (36)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

    (37)  Il requisito riguarda le tre migliori classi di efficienza energetica popolate, in cui almeno alcuni prodotti sono presenti sul mercato. Per capire quali sono le migliori classi di efficienza energetica popolate, in cui almeno alcuni prodotti sono presenti sul mercato, la banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica fornisce una panoramica dei prodotti disponibili sul mercato (sulla base di dati ufficiali).

    (38)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

    (39)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

    (40)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

    (41)   «Acque affinate»: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE e che sono state sottoposte a un ulteriore trattamento in un impianto di affinamento.

    (42)   «Acque grigie»: le acque reflue non trattate che non sono state contaminate da alcuno scarico dei servizi igienici. Le acque grigie comprendono le acque reflue provenienti da vasche da bagno, docce, lavabi, lavatrici e lavatoi da bucato.

    (43)  Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

    (44)  Ad esempio seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue (versione del 27.6.2023): https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf)

    (45)   «Rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più delle caratteristiche pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). Sono inclusi i flussi quali le frazioni di rifiuti domestici pericolosi, gli oli usati, le batterie, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non decontaminati, i veicoli fuori uso non decontaminati, i rifiuti medici ecc. Una classificazione completa dei rifiuti pericolosi figura nell’elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE della Commissione).

    (46)   «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

    (47)   «Riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

    (48)  Sono compresi i tessuti, gli abiti/articoli di abbigliamento, le calzature e gli accessori, quali cinture o cappelli.

    (49)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (50)  Cfr. la sezione 3.1 (Economic incentives) del documento «Guidance for separate collection of municipal waste» della Commissione europea, disponibile all’indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb444830-94bf-11ea-aac4-01aa75ed71a1.

    (51)  Conformemente al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

    (52)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

    (53)  I processi di produzione si riferiscono a qualsiasi tipo di attività economica che produce un materiale, un prodotto o un bene; i materiali recuperati si riferiscono al risultato del processo di recupero.

    (54)  ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 27.6.2023): https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:en).

    (55)  ISO 14064-1:2018, Gas ad effetto serra — parte 1: Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (versione del 27.6.2023): https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14064:-1:en).

    (56)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38).

    (57)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (58)  EN 13432:2000 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi.

    (59)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (60)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (61)  Una sostanza, una miscela o un componente è identificabile se può essere monitorato al fine di verificare che il trattamento sia sicuro per l’ambiente.

    (62)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

    (63)  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

    (64)  A livello dell’Unione, le prescrizioni applicabili ai RAEE sono stabilite dalla direttiva 2012/19/UE e quelle applicabili ai veicoli fuori uso dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

    (65)  EN 50625-1:2014 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – parte 1: requisiti generali per il trattamento.

    (66)  EN 50625-2-1:2014 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – parte 2-1: requisiti di trattamento per le lampade.

    (67)  EN 50625-2-2:2015 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – parte 2-2: requisiti per il trattamento dei RAEE contenenti CRT (tubi catodici) e schermi piatti.

    (68)  EN 50625-2-3:2017 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – parte 2-3: requisiti di trattamento per le apparecchiature per lo scambio di temperatura e altri RAEE contenenti fluorocarburi volatili (VFC) e/o idrocarburi volatili (VHC).

    (69)  EN 50625-2-4:2017 Requisiti per la raccolta, la logistica e il trattamento dei RAEE – parte 2-4: requisiti di trattamento per i pannelli fotovoltaici.

    (70)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (71)  Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) e alla legislazione e i piani di gestione dei rifiuti nazionali.

    (72)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (73)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (74)   «Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione», allegato F (versione del 27.6.2023): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=it).

    (75)   «Riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

    (76)   «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

    (77)   «Riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

    (78)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-IT-TRA-00.pdf. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

    (79)  Il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kg CO2e/m2 (di superficie coperta interna utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione dello scenario e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (BS EN 15978:2011). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è quale definita nel quadro comune dell’UE Level(s) per l’indicatore 1.2. Seguendo il formato di comunicazione dell’indicatore Level(s) 1.2, l’indicatore è comunicato come GWP – fossile, GWP – biogenico, GWP dell’uso del suolo e del cambiamento d’uso del suolo, nonché la somma di questi (GWP – complessivo). Se esiste uno strumento di calcolo nazionale, o se è necessario per fornire informazioni o per ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell’UE Level(s) (cfr. Indicatore Level(s) 1.2): Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/1.2.ENV-2020-00029-02-01-IT-TRA-00.pdf.

    (80)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.3: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-IT-TRA-00.pdf.

    (81)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.4: progettazione a fini di smantellamento, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti, (versione 1.1). https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.4.ENV-2020-00027-01-03-IT-TRA-00_v1.1_clean.pdf.

    (82)  Ai fini dell’atto delegato, con «materie prime secondarie» s’intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all’articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell’articolo 6 della medesima.

    (83)  S’intende qui il calcestruzzo e i suoi materiali costitutivi (ad esempio gli aggregati). Sono esclusi i rinforzi in acciaio in quanto si tratta di materiali diversi ascrivibili ai metalli.

    (84)  I materiali a base biologica sono fatti usando risorse biologiche (animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, compresi i rifiuti organici), quali definiti in COM(2018) 673. Sono inclusi i materiali a base biologica convenzionali prodotti tradizionalmente con biomassa (come legno, sughero, gomma naturale, carta, tessuti, materiali da costruzione in legno) e materiali recenti come le sostanze chimiche a base biologica o le bioplastiche.

    (85)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.1: computo estimativo, distinta dei materiali e durata di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.1.ENV-2020-00027-01-00-IT-TRA-00.pdf. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Bill of Quantities, materials and lifespans excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) purchases of material quantities and costs (versione 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

    (86)  Norma ISO 22057:2022, Sostenibilità negli edifici e nelle opere di ingegneria civile – Modelli di dati per l’uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per i prodotti da costruzione nel Building Information Modelling (BIM) (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/72463.html).

    (87)  La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m2 all’anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente e come indicato nell’attestato di prestazione energetica.

    (88)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

    (89)  Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.

    (90)  CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

    (91)  ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell’aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

    (92)  Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

    (93)  Serie ISO 18400, Qualità del suolo – Campionamento.

    (94)  JRC ESDCA, LUCAS: Land Use and Coverage Area frame Survey, (versione del 27.6.2023): https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).

    (95)  IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del 27.6.2023): https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).

    (96)  IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species (versione del 27.6.2023): https://www.iucnredlist.org).

    (97)  Terreni aventi un’estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Termini e definizioni. (versione del 27.6.2023): http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).

    (98)   «Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione», allegato F (versione del 27.6.2023): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=it).

    (99)   «Riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini».

    (100)   «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

    (101)   «Riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

    (102)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-IT-TRA-00.pdf. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

    (103)  Il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kg CO2e/m2 (di superficie coperta interna utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione dello scenario e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (BS EN 15978:2011). Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è quale definita nel quadro comune dell’UE Level(s) per l’indicatore 1.2. Se esiste uno strumento di calcolo nazionale, o se è necessario per fornire informazioni o per ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell’UE Level(s) (cfr. Indicatore Level(s) 1.2): Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/1.2.ENV-2020-00029-02-01-IT-TRA-00.pdf.

    (104)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.3: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-IT-TRA-00.pdf.

    (105)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.4: progettazione a fini di smantellamento, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti, (versione 1.1). https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.4.ENV-2020-00027-01-03-IT-TRA-00_v1.1_clean.pdf.

    (106)  International Property Measurement Standards: All Buildings. Pubblicato dall’International Property Measurement Standards Coalition (IPMSC), https://ipmsc.org/.

    (107)  Ai fini dell’atto delegato, con «materie prime secondarie» s’intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all’articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell’articolo 6 della medesima.

    (108)  S’intende qui il calcestruzzo e i suoi materiali costitutivi (ad esempio gli aggregati). Sono esclusi i rinforzi in acciaio in quanto si tratta di materiali diversi ascrivibili ai metalli.

    (109)  I materiali a base biologica sono fatti usando risorse biologiche (animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, compresi i rifiuti organici), quali definiti in COM(2018) 673. Sono inclusi i materiali a base biologica convenzionali prodotti tradizionalmente con biomassa (come legno, sughero, gomma naturale, carta, tessuti, materiali da costruzione in legno) e materiali recenti come le sostanze chimiche a base biologica o le bioplastiche.

    (110)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.1: computo estimativo, distinta dei materiali e durata di vita, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.1.ENV-2020-00027-01-00-IT-TRA-00.pdf. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Bill of Quantities, materials and lifespans excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) purchases of material quantities and costs (versione 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

    (111)  Norma ISO 22057:2022, Sostenibilità negli edifici e nelle opere di ingegneria civile – Modelli di dati per l’uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per i prodotti da costruzione nel Building Information Modelling (BIM) (versione inglese dell’aprile 2022), https://www.iso.org/standard/72463.html.

    (112)  Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti (compresi i relativi adesivi e sigillanti), isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.

    (113)  ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell’aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/51812.html).

    (114)  Cfr. le attività elencate dallo standard internazionale di gestione dei costi (ICMS): Global Consistency in Presenting Construction LIFE Cycle Costs and Carbon Emissions, terza edizione, tabella 1: Progetti ICMS con i relativi codici, https://icmscblog.files.wordpress.com/2021/11/icms_3rd_edition_final.pdf.

    (115)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf

    (116)  Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell’UE, maggio 2018: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/attachments/1/translations/it/renditions/native. Per comunicare le stime dei rifiuti di demolizione di cui in Level 2, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

    (117)  Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell’UE, maggio 2018: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/attachments/1/translations/it/renditions/native. Per comunicare le stime dei rifiuti da costruzione e demolizione di livello 3, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents. A tal fine, ogni tipo di rifiuto da demolizione è contrassegnato dal corrispondente codice a sei cifre dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Nell’includere il tipo di trattamento dei rifiuti nel foglio di calcolo Excel (ossia preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio, il recupero di materiali, il recupero di energia o lo smaltimento), è fornita la prova che gli operatori economici che ricevono i rifiuti hanno la capacità tecnica di effettuare tale trattamento. Tali prove possono consistere in un link alle pagine web dell’impresa ove ciò sia documentato o in una dichiarazione firmata da un rappresentante dell’impresa. Se il trattamento avviene nel sito di demolizione, come il riutilizzo in loco o il riciclaggio, una prova accettabile può essere una dichiarazione firmata da un rappresentante dell’impresa.

    (118)   «Riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini».

    (119)   «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

    (120)   «Riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

    (121)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.2: rifiuti e materiali da costruzione e demolizione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf

    (122)  Cfr. allegato III del regolamento 849/2010 della Commissione per una classificazione dei rifiuti minerali non pericolosi della costruzione e della demolizione, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0849&from=EN.

    (123)   «Funzionalità»: le condizioni alle quali l’uso di un bene costruito è ancora considerato sicuro.

    (124)   «Livello di servizio»: misura qualitativa o quantitativa volta a valutare la capacità dell’infrastruttura di rispondere alla domanda di utilizzo cui è sottoposta.

    (125)   «Vita utile»: il periodo effettivo di servizio, ossia dalla data di costruzione fino alla data di ricostruzione o demolizione.

    (126)   «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

    (127)   «Riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

    (128)   «Riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini».

    (129)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Criteri dell’UE per gli appalti pubblici verdi di progettazione, costruzione e manutenzione stradale (SWD(2016) 203), pag. 17, colonna «Comprehensive criteria» (versione 27.6.2023): https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf).

    (130)  Ai fini dell’atto delegato, con «materie prime secondarie» s’intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all’articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell’articolo 6 della medesima.

    (131)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Criteri dell’UE per gli appalti pubblici verdi di progettazione, costruzione e manutenzione stradale (SWD(2016) 203), pag. 15, colonna «Comprehensive criteria» (versione 27.6.2023): https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf).

    (132)   «Manutenzione di opere di ingegneria civile»: l’insieme delle operazioni intraprese per mantenere e ripristinare la funzionalità e il livello di servizio delle strade.

    (133)   «Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione», allegato F (versione del 27.6.2023): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=it).

    (134)   «Riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini».

    (135)   «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Include, ad esempio, la preparazione per il riutilizzo di alcune parti degli edifici quali elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.

    (136)   «Riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

    (137)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.3: progettazione a fini di adattabilità e ristrutturazione, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-IT-TRA-00.pdf.

    (138)  Cfr. Indicatore Level(s) 2.4: progettazione a fini di smantellamento, Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti, (versione 1.1). https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.4.ENV-2020-00027-01-03-IT-TRA-00_v1.1_clean.pdf.

    (139)  Ai fini dell’atto delegato, con «materie prime secondarie» s’intendono le materie che sono state preparate per il riutilizzo o riciclate conformemente all’articolo 3 della direttiva quadro sui rifiuti e hanno cessato di essere rifiuti a norma dell’articolo 6 della medesima.

    (140)  Norma ISO 22057:2022, Sostenibilità negli edifici e nelle opere di ingegneria civile – Modelli di dati per l’uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per i prodotti da costruzione nel Building Information Modelling (BIM) (versione inglese dell’aprile 2022), https://www.iso.org/standard/72463.html.

    (141)  Calcolate conformemente al regolamento (UE) 2019/331.

    (142)  Valore che rispecchia il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, determinato sulla base di informazioni verificate sull’efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti, comunicate a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.

    (143)  Valore che riflette il valore mediano degli impianti nel 2016 e nel 2017 (t CO2 equivalente/t) sulla base dei dati raccolti per il clinker di cemento grigio nel contesto della definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, moltiplicato per il rapporto tra clinker e cemento (0,65) determinato sulla base di informazioni verificate sull’efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti, comunicate a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.

    (144)  Applicabile a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti, compresi i relativi adesivi e sigillanti, isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa.

    (145)  CEN/TS 16516:2013, Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

    (146)  ISO 16000-3:2011, Aria in ambienti confinati – parte 3: Determinazione della formaldeide e di altri composti carbonilici nell’aria in ambienti confinati e nella camera di prova – Metodo di campionamento attivo.

    (147)  Le soglie di emissione di composti organici volatili cancerogeni si riferiscono a un periodo di prova di 28 giorni.

    (148)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale – Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

    (149)   «Software» comprende i software in loco e basati sul cloud.

    (150)   «Sistemi IT o OT» comprendono prodotti collegabili, sensori, software di analisi e di altro tipo e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per la trasmissione, l’archiviazione e la visualizzazione dei dati e la gestione del sistema.

    (151)   «Materiali di consumo»: beni non durevoli destinati a essere utilizzati, esauriti o sostituiti. Possono essere necessari per il funzionamento di un prodotto di consumo o essere utilizzati nella fabbricazione, senza essere inseriti nel prodotto finito.

    (152)  Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (153)  Norma ISO 14040:2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/37456.html).

    (154)  Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (155)  Norma ISO 14040:2006, Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/37456.html).

    (156)  Le informazioni minime comprendono quelle prescritte dal quadro normativo dell’Unione in materia di etichettatura energetica, le informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) di cui alla direttiva 2008/98/CE o le informazioni su sicurezza o garanzie.

    (157)  Le «prestazioni di circolarità» devono essere valutate sulla base degli elementi seguenti: i) durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, facilità di manutenzione e ricondizionamento dei prodotti; ii) presenza di sostanze che inibiscono la circolarità dei prodotti e materiali; iii) uso di energia o efficienza energetica dei prodotti; iv) uso delle risorse o efficienza delle risorse dei prodotti; v) contenuto riciclato nei prodotti; vi) facilità di smontaggio, rifabbricazione e riciclaggio dei prodotti e materiali; vii) impatto ambientale dei prodotti nel ciclo di vita, segnatamente l’impronta ambientale e l’impronta di carbonio; viii) prevenzione e riduzione dei rifiuti, inclusi quelli di imballaggio.

    (158)   «Riparazione»: il processo attraverso il quale il prodotto difettoso è riportato in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l’uso previsto, come servizio o nell’ottica di rivenderlo una volta riparato.

    (159)   «Riqualificazione»: sottoporre a prova e, se necessario, riparare, pulire o modificare un prodotto usato per aumentarne o ripristinarne le prestazioni o la funzionalità o per soddisfare le norme tecniche o le prescrizioni normative applicabili, ottenendo un prodotto perfettamente funzionante e utilizzabile almeno per lo scopo al quale era stato inizialmente destinato e per mantenere la conformità alle norme tecniche o alle prescrizioni normative applicabili originariamente concepita nella fase di progettazione.

    (160)   «Rifabbricazione»: processo industriale standardizzato che si svolge in contesti industriali o di fabbrica, nel corso del quale i prodotti sono riportati alle condizioni e alle prestazioni originali («come nuovi») o a condizioni e prestazioni migliori, generalmente immessi sul mercato con una garanzia commerciale.

    (161)  Beni, componenti o materiali che devono essere sostituiti regolarmente poiché usurati o consumati.

    (162)  La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

    (163)  Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8).

    (164)   «Parte di ricambio»: parte separata del prodotto che può sostituire una parte del prodotto avente una funzione identica o simile. Il prodotto non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità di un prodotto è ripristinata o aggiornata quando la parte è sostituita da un ricambio in linea con la direttiva 2011/65/UE. Le parti di ricambio possono essere parti usate.

    (165)  La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

    (166)  Per «commercio elettronico» si può intendere in generale la vendita o l’acquisto di beni o servizi, tra imprese, famiglie, privati cittadini o organizzazioni private, mediante transazioni elettroniche condotte via Internet o altre reti informatizzate (comunicazione online), cfr. Eurostat Statistics Explained Glossary, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.

    (167)  I termini «riutilizzabile» e «sistema di riutilizzo» sono definiti e applicati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell’Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

    (168)  La preparazione per il riutilizzo è un’operazione o una serie di operazioni attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Si tratta dell’opzione di trattamento al vertice della gerarchia dei rifiuti (dopo la prevenzione dei rifiuti).

    (169)  Nell’Unione l’attività è in linea con l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) o con la normativa settoriale dell’Unione relativa ai rifiuti, nonché con la legislazione e i piani di gestione dei rifiuti nazionali.

    (170)  La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

    (171)  ISO 14001:2015, Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/60857.html).

    (172)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

    (173)  ISO 9001:2015, Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti (versione inglese del 27.6.2023): https://www.iso.org/standard/62085.html).

    (174)  La conformità del prodotto e il periodo di responsabilità del venditore sono stabiliti conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/771.

    (175)  Per «commercio elettronico» si può intendere in generale la vendita o l’acquisto di beni o servizi, tra imprese, famiglie, privati cittadini o organizzazioni private, mediante transazioni elettroniche condotte via Internet o altre reti informatizzate (comunicazione online), cfr. Eurostat Statistics Explained Glossary, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.

    (176)  I termini «riutilizzabile» e «sistema di riutilizzo» sono definiti e applicati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell’Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

    (177)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

    (178)  Come definita all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

    (179)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

    (180)  Per «commercio elettronico» si può intendere in generale la vendita o l’acquisto di beni o servizi, tra imprese, famiglie, privati cittadini o organizzazioni private, mediante transazioni elettroniche condotte via Internet o altre reti informatizzate (comunicazione online), cfr. Eurostat Statistics Explained Glossary, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.

    (181)  I termini «riutilizzabile» e «sistema di riutilizzo» sono definiti e applicati conformemente alle prescrizioni che disciplinano il riutilizzo degli imballaggi disposte dal diritto dell’Unione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, comprese le eventuali norme tecniche relative al numero di rotazioni in un sistema di riutilizzo.

    (182)   «Mercati virtuali» (marketplace): piattaforme che mettono in collegamento acquirenti e venditori e agevolano le transazioni attraverso tecnologie abilitanti o servizi, come il portale per i pagamenti o servizi logistici.

    (183)   «Piattaforme di annunci»: piattaforme che mettono in collegamento acquirenti e venditori.

    (184)  Pubblicato il 1o luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), (versione del 27.6.2023): https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).


    Appendice A

    Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici

    I.   Criteri

    I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell’appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

    a)

    esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l’andamento dell’attività economica durante il ciclo di vita previsto;

    b)

    se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

    c)

    una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

    La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

    a)

    per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

    b)

    per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (1) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

    Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle ultime conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (3) o a pagamento più recenti.

    Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l’operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento»), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l’attuazione di tali soluzioni.

    Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l’operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell’inizio delle operazioni.

    Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali; e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura (4) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (5).

    II.   Classificazione dei pericoli legati al clima (6)

     

    Temperatura

    Venti

    Acque

    Massa solida

    Cronici

    Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)

    Cambiamento del regime dei venti

    Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Erosione costiera

    Stress termico

     

    Variabilità idrologica o delle precipitazioni

    Degradazione del suolo

    Variabilità della temperatura

     

    Acidificazione degli oceani

    Erosione del suolo

    Scongelamento del permafrost

     

    Intrusione salina

    Soliflusso

     

     

    Innalzamento del livello del mare

     

     

     

    Stress idrico

     

    Acuti

    Ondata di calore

    Ciclone, uragano, tifone

    Siccità

    Valanga

    Ondata di freddo/gelata

    Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)

    Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Frana

    Incendio di incolto

    Tromba d’aria

    Alluvione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)

    Subsidenza

     

     

    Collasso di laghi glaciali

     


    (1)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

    (2)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici relative a impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

    (4)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 27.6.2023): https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_it/).

    (5)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» [COM(2013) 249 final].

    (6)  L’elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.


    Appendice B

    Criteri DNSH generici per l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine

    I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l’obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all’articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE (1) e a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

    Se è effettuata una valutazione dell’impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE ed essa comprende una valutazione dell’impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un’ulteriore valutazione dell’impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.

    L’attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine o non deteriora le acque marine che sono già in buono stato ecologico, come definito all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE (2), tenendo conto della decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per questi descrittori.


    (1)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato di corpi idrici potenzialmente interessati sia valutato e 2) qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico sia evitato o, qualora ciò non sia possibile, 3) sia giustificato dalla mancanza di alternative più vantaggiose per l’ambiente che non siano sproporzionatamente costose/tecnicamente irrealizzabili, e sia fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

    (2)  La definizione di cui all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE prevede in particolare che il buono stato ecologico sia determinato sulla base dei descrittori qualitativi stabiliti nell’allegato I della medesima.


    Appendice C

    Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento per quanto riguarda l’uso e la presenza di sostanze chimiche

    L’attività non comporta la fabbricazione, l’immissione in commercio o l’uso di:

    a)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;

    b)

    mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;

    c)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009;

    d)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;

    e)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di un articolo, elencate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;

    f)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che sono state identificate a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun’altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate (1).

    In aggiunta l’attività non comporta la fabbricazione, la presenza nel prodotto o nel risultato finale, o l’immissione sul mercato di altre sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne se gli operatori hanno valutato e documentato che non è disponibile sul mercato nessun’altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate (2).


    (1)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze di cui alla lettera f) una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.

    (2)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, presenza nel prodotto o nel risultato finale, o immissione sul mercato delle sostanze di cui al presente paragrafo una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.


    Appendice D

    Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o a un esame (1) conformemente alla direttiva 2011/92/UE (2).

    Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell’ambiente.

    Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione (3) e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione (4).


    (1)  La procedura attraverso la quale l’autorità competente determina se i progetti elencati nell’allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale (di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva).

    (2)  Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell’IFC: valutazione e gestione dei rischi ambientali e sociali.

    (3)  Conformemente alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per le attività situate in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti, che mirano alla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche e che richiedono di condurre 1) una procedura di esame per determinare se, per una determinata attività, sia necessaria una valutazione adeguata dei possibili impatti su habitat e specie protetti; 2) un’opportuna valutazione qualora l’esame ne accerti la necessità, ad esempio lo standard di prestazione 6 dell’IFC: conservazione della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali vive.

    (4)  Tali misure sono state individuate per garantire che il progetto, il piano o l’attività non abbia incidenze significative sugli obiettivi di conservazione dell’area protetta.


    ALLEGATO III

    Criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

    Indice

    1.

    Attività manifatturiere 89

    1.1.

    Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche 89

    1.2.

    Fabbricazione di medicinali 94

    2.

    Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione 99

    2.1.

    Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 99

    2.2.

    Trattamento dei rifiuti pericolosi 101

    2.3.

    Bonifica di discariche non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali 104

    2.4.

    Bonifica di siti e aree contaminati 108

    1.    Attività manifatturiere

    1.1.   Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche

    Descrizione dell’attività

    Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C21.1 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

    1.

    L’attività è conforme a tutti i requisiti di seguito specificati relativi alla sostituzione dei prodotti.

    1.1.

    L’API soddisfa uno dei requisiti seguenti:

    a)

    l’API è una sostanza presente in natura come le vitamine, gli elettroliti, gli aminoacidi, i peptidi, le proteine, i nucleotidi, i carboidrati e i lipidi e, in linea con gli orientamenti dell’Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano (1), è generalmente considerato degradabile nell’ambiente (2);

    b)

    se l’API non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), l’API, i suoi metaboliti umani principali e i suoi principali prodotti di trasformazione nell’ambiente soddisfano una delle condizioni seguenti:

    i)

    sono classificati come rapidamente biodegradabili in base ad almeno uno dei metodi di prova previsti dalla prova 301 (A-F) relativa alla biodegradabilità rapida di cui alle linee guida dell’OCSE per le prove sulle sostanze chimiche (3), in conformità del valore minimo necessario per la biodegradabilità rapida definito in tali linee guida;

    ii)

    sulla base della prova specifica Test No. 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems (OCSE 308) (4) delle linee guida dell’OCSE per le prove sulle sostanze chimiche (5), si può concludere che siano mineralizzati rispetto ai criteri di persistenza definiti negli orientamenti dell’Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano.

    1.2.

    L’API è considerato un sostituto adeguato di un altro API disponibile sul mercato, all’interno dello stesso settore terapeutico o della classe di sostanza, che è disponibile in commercio o lo era negli ultimi 5 anni e non soddisfa i requisiti di cui al punto 1.1.

    Il rispetto di questo requisito è dimostrato mediante un’analisi accessibile al pubblico, verificata da una terza parte indipendente.

    1.3.

    Il procedimento di fabbricazione dell’API non comporta l’uso di sostanze, in quanto tali o in miscele, che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando il gestore abbia valutato e documentato che sul mercato non sono disponibili altre sostanze o tecnologie alternative adeguate e che sono utilizzate in condizioni controllate (6).

    2.

    L’attività è conforme ai requisiti in materia di emissione di inquinanti illustrati di seguito.

    2.1.

    Se l’attività rientra nel relativo ambito di applicazione, i valori limite di emissione sono inferiori al punto intermedio degli intervalli dei BAT-AEL (7) stabiliti:

    a)

    nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica per le emissioni nell’atmosfera provenienti da nuove installazioni (o da installazioni esistenti nei quattro anni che seguono la pubblicazione delle conclusioni sulle BAT), se si applicano le condizioni pertinenti (8);

    b)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC) (9) per l’attività di fabbricazione in condizioni non contemplate dalle conclusioni sulle BAT di cui sopra;

    c)

    nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (10);

    d)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – solide e non (11);

    e)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – ammoniaca, acidi e fertilizzanti (12);

    f)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di specialità chimiche inorganiche (13); per l’attività di fabbricazione in condizioni non contemplate dalle conclusioni sulle BAT di cui sopra.

    Gli impianti che rientrano nell’intervallo o negli intervalli dei BAT-AEL che ambiscono a raggiungere il punto intermedio non causano alcun effetto incrociato significativo. Le installazioni cui è stata concessa una deroga conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE non si considerano rispondenti ai criteri di vaglio tecnico per il periodo di deroga.

    2.2.

    Se è disponibile una metodologia di misurazione in continuo per un determinato inquinante, il gestore applica sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS), sistemi di monitoraggio continuo della qualità degli effluenti (CEQMS) e altre misure che garantiscono la verifica periodica del non deterioramento dell’ambiente.

    2.3.

    Il gestore applica la separazione dei rifiuti di solventi per il recupero di solventi a partire dai flussi concentrati, ove tecnicamente applicabile.

    Si evitano i solventi di cui alla tabella 1 della linea guida ICH guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents dell’Agenzia europea per i medicinali (14).

    La perdita massima di solventi dal totale degli input non supera il 3 %. L’efficienza di recupero complessiva dei composti organici volatili (COV) è almeno del 99 %.

    Mediante campagne di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR), il gestore verifica almeno ogni tre anni che le emissioni fuggitive di COV siano inferiori alle soglie definite di seguito in parti per milione in volume (ppmv). Si raccomandano investimenti per l’impiego di apparecchiature ad alta integrità, a condizione che, per i casi di cui alla BAT 23, lettera b), delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (WGC), queste siano installate in impianti esistenti, portando la soglia di pressione a 200 bar. Il programma di verifica minimo può essere ridotto nei casi in cui la quantificazione delle emissioni totali di COV provenienti dall’impianto sia periodicamente qualificata mediante correlazione tracciante (TC) o tecniche ottiche basate sull’assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale), la tecnica SOF (flusso di occultazione solare) o altre misure con prestazioni equivalenti.

    Le emissioni diffuse di sostanze o miscele classificate come CMR 1 A o 1B provenienti da apparecchiature che presentano problemi di trafilamento non superano una concentrazione di 100 ppmv (15).

    Le campagne LDAR presentano le caratteristiche descritte nella BAT19 delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica, che comprendono la rilevazione, la riparazione e la manutenzione delle perdite di trafilamento entro 30 giorni dalla rilevazione e una soglia di trafilamento pari o inferiore a 5 000 ppmv per le sostanze o miscele diverse da quelle classificate come CMR 1 A o 1B, e che sono oggetto di riesame e aggiornamento per il miglioramento continuo dell’installazione. Le perdite di solvente e l’efficienza di recupero dei COV sono controllate sulla base di un piano di gestione dei solventi che utilizza un bilancio di massa per la verifica di conformità, a norma del capo V della direttiva 2010/75/UE.

    2.4.

    Le acque reflue, i rifiuti e altri scarti (compresi i sottoprodotti solidi, liquidi o gassosi della fabbricazione) sono smaltiti in modo sicuro, tempestivo e igienico. I contenitori o i condotti per i materiali di rifiuto sono chiaramente identificati. I dati analitici che dimostrano la conversione di tali sostanze e dei loro residui in rifiuti non pericolosi sono disponibili presso l’impianto e tenuti aggiornati.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se l’attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 CO2e/kWh.

    Per quanto riguarda la soglia del refrigerante, il potenziale di riscaldamento globale nel raffrescamento della sostanza non è superiore a 150.

    Se i principi attivi farmaceutici (API) o le sostanze farmaceutiche sono fabbricati a partire da sostanze elencate nell’allegato II, punti da 3.10 a 3.16, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le emissioni di gas serra non superano i limiti stabiliti nei rispettivi criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

    La sostituzione non comporta un aumento delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita. Le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (16) o la norma ISO 14064-1:2018 (17). Le emissioni di gas serra quantificate durante il ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    1.   Trattamento delle acque reflue:

    l’esecuzione dei processi di trattamento delle acque reflue effettuati dall’impianto di fabbricazione o per suo conto non comporta alcun deterioramento dei corpi idrici e delle risorse marine.

    Se rientrano nel corrispondente ambito di applicazione, le attività soddisfano i requisiti delle direttive 91/271/CEE, 2008/105/CE, 2006/118/CE, 2010/75/UE, 2000/60/CE, (UE) 2020/2184, 76/160/CEE, 2008/56/CE e 2011/92/UE.

    L’attività attua le migliori pratiche specificate nella migliore pratica di gestione ambientale per il settore della pubblica amministrazione (18) elaborata dal Centro comune di ricerca.

    Qualora il trattamento delle acque reflue sia effettuato da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane per conto dell’impianto di fabbricazione, si garantisce che:

    a)

    il carico di inquinanti rilasciati dall’impianto di fabbricazione non abbia alcun effetto negativo sul processo di trattamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

    b)

    il carico e le caratteristiche degli inquinanti non comportino rischi o danni per la salute del personale che lavora negli impianti di trattamento delle acque reflue;

    c)

    l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sia progettato e attrezzato in modo adeguato a ridurre le sostanze inquinanti rilasciate;

    d)

    il carico totale degli inquinanti in causa scaricati nel corpo idrico non sia più consistente che in una situazione in cui le emissioni dell’installazione restano conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti;

    e)

    non sia compromessa l’utilizzabilità dei fanghi di depurazione per il (ri)ciclo dei nutrienti.

    Per le installazioni nelle cui autorizzazioni ambientali sono stati inseriti limiti aggiuntivi per gli inquinanti o condizioni più rigorose rispetto agli obblighi della normativa di cui sopra, si applicano tali condizioni più rigorose.

    2.   Protezione del suolo e delle acque sotterranee:

    sono in atto misure adeguate a prevenire le emissioni nel suolo ed è effettuata una verifica periodica per evitare perdite, fuoriuscite, incidenti o inconvenienti durante l’uso delle attrezzature e durante lo stoccaggio.

    3.   Consumo d’acqua:

    i gestori valutano l’impronta idrica dei processi di produzione chimica in linea con la norma ISO 14046: 2014 (19) e garantiscono che non contribuiscono alla carenza idrica. Sulla base di tale valutazione i gestori forniscono una dichiarazione in cui attestano di non contribuire alla carenza idrica, che è verificata da una terza parte indipendente.

    4.   L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    L’attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:

    a)

    il riutilizzo e l’utilizzo di materie prime secondarie e di componenti riutilizzati nella fabbricazione dei prodotti;

    b)

    la progettazione concepita per un’elevata durabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e adattabilità dei prodotti fabbricati;

    c)

    una gestione dei rifiuti che privilegia il riciclaggio rispetto allo smaltimento nel processo di fabbricazione;

    d)

    informazioni sugli ingredienti del prodotto lungo la catena di approvvigionamento.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    1.2.   Fabbricazione di medicinali

    Descrizione dell’attività

    Fabbricazione di medicinali

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE C21.2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

    1.

    L’attività è conforme a una delle seguenti serie di requisiti di cui al punto 1.1 o al punto 1.2 relativi alla sostituzione dei prodotti. In ogni caso l’attività è conforme ai requisiti di cui al punto 1.3.

    1.1.

    Il medicinale è conforme ai requisiti seguenti di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

    1.1.1.

    Il medicinale soddisfa uno dei requisiti seguenti:

    a)

    i componenti della formulazione del medicinale sono sostanze presenti in natura come le vitamine, gli elettroliti, gli aminoacidi, i peptidi, le proteine, i nucleotidi, i carboidrati e i lipidi e, in linea con gli orientamenti dell’Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano (20), sono generalmente considerati degradabili nell’ambiente (21);

    b)

    se i componenti della formulazione del medicinale non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a), tali componenti, i loro metaboliti umani principali e i loro principali prodotti di trasformazione nell’ambiente soddisfano una delle condizioni seguenti:

    i)

    sono classificati come rapidamente biodegradabili in base ad almeno uno dei metodi di prova previsti dalla prova 301 (A-F) relativa alla biodegradabilità rapida di cui alle linee guida dell’OCSE per le prove sulle sostanze chimiche (22), in conformità del valore minimo necessario per la biodegradabilità rapida definito in tali linee guida;

    ii)

    sulla base della prova specifica Test No. 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems (OCSE 308) (23) delle linee guida dell’OCSE per le prove sulle sostanze chimiche (24), si può concludere che siano mineralizzati rispetto ai criteri di persistenza definiti negli orientamenti dell’Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano.

    1.1.2.

    Il medicinale è considerato un sostituto adeguato di un altro medicinale disponibile sul mercato, all’interno dello stesso settore terapeutico o della classe di sostanza, che è disponibile in commercio o lo era negli ultimi 5 anni e non soddisfa i requisiti di cui al punto 1.1.1.

    Il rispetto di questo requisito è dimostrato mediante un’analisi accessibile al pubblico, verificata da una terza parte indipendente.

    1.2.

    Il fabbricante dimostra che non esistono ingredienti per la produzione di un medicinale alternativo idoneo a essere considerato un sostituto adeguato all’interno dello stesso settore terapeutico o della classe di sostanza e che soddisfi i requisiti di cui al punto 1.1.1. L’attività è conforme a tutti i requisiti di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.6.

    1.2.1.

    Il fabbricante effettua un’analisi per dimostrare che non esiste un sostituto adeguato del medicinale prodotto, pubblica i risultati principali dell’analisi e dimostra di aver avviato iniziative per sviluppare un sostituto.

    1.2.2.

    In linea con gli orientamenti dell’Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano, il rapporto PEC/PNEC per il medicinale ottenuto nella valutazione del rischio ambientale è inferiore a 1.

    1.2.3.

    I sistemi di confezionamento e distribuzione consentono di adeguare la quantità venduta alla quantità richiesta dal o dai trattamenti, tenendo conto della legislazione nazionale applicabile.

    1.2.4.

    Per ridurre al minimo l’eccesso di dosaggio dell’API, sono fornite informazioni al pubblico sulla dose e sul metodo di dosaggio, come foglietti illustrativi o siti web aggiornati in base allo stato dell’arte.

    1.2.5.

    I sistemi di confezionamento e distribuzione consentono di utilizzare il sistema di dosaggio più efficiente disponibile secondo lo stato dell’arte e tenendo conto del tipo di somministrazione, ad esempio domestica o effettuata da operatori sanitari. Il fabbricante pubblica i principali risultati di tale analisi.

    1.2.6.

    Il fabbricante contribuisce a mitigare l’impatto ambientale dello smaltimento scorretto dei medicinali inutilizzati, anche fornendo agli utilizzatori a valle informazioni su come smaltirli in modo adeguato.

    1.3.

    Il processo di fabbricazione non comporta l’uso di sostanze, in quanto tali o in miscele, che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando il gestore abbia valutato e documentato che sul mercato non sono disponibili altre sostanze o tecnologie alternative e che sono utilizzate in condizioni controllate (25).

    2.

    L’attività è conforme ai requisiti in materia di emissione di inquinanti illustrati di seguito.

    2.1.

    Se l’attività rientra nel corrispondente ambito di applicazione, i valori limite di emissione sono inferiori al punto intermedio degli intervalli dei BAT-AEL (26) stabiliti:

    a)

    le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (27) per le emissioni nell’atmosfera provenienti da nuove installazioni (o da installazioni esistenti nei quattro anni che seguono la pubblicazione delle conclusioni sulle BAT), se si applicano le condizioni pertinenti;

    b)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche organiche fini (OFC) (28); per l’attività di fabbricazione in condizioni non contemplate dalle conclusioni sulle BAT di cui sopra;

    c)

    nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (29);

    d)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – solide e non (30);

    e)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di sostanze chimiche inorganiche in grandi quantità – ammoniaca, acidi e fertilizzanti (31);

    f)

    nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di specialità chimiche inorganiche per l’attività di fabbricazione in condizioni non contemplate dalle conclusioni sulle BAT di cui sopra (32).

    Gli impianti che rientrano nell’intervallo o negli intervalli dei BAT-AEL che ambiscono a raggiungere il punto intermedio non causano alcun effetto incrociato significativo.

    Le installazioni cui è stata concessa una deroga conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE non si considerano rispondenti ai criteri di vaglio tecnico per il periodo di deroga.

    2.2.

    Se è disponibile una metodologia di misurazione in continuo per un determinato inquinante, il gestore applica sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS), sistemi di monitoraggio continuo della qualità degli effluenti (CEQMS) e altre misure che garantiscono la verifica periodica del non deterioramento dell’ambiente.

    2.3.

    Il gestore applica la separazione dei rifiuti di solventi per il recupero di solventi a partire dai flussi concentrati, ove tecnicamente applicabile.

    Nei medicinali si evitano i solventi di cui alla tabella 1 della linea guida ICH guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents dell’Agenzia europea per i medicinali (33).

    La perdita massima di solventi dal totale degli input non supera il 3 %. L’efficienza di recupero complessiva dei composti organici volatili (COV) è almeno del 99 %.

    Mediante campagne di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR), il gestore verifica almeno ogni tre anni che le emissioni fuggitive di COV siano inferiori alle soglie definite di seguito in parti per milione in volume (ppmv). Si raccomandano investimenti per l’impiego di apparecchiature ad alta integrità, a condizione che, per i casi di cui alla BAT 23, lettera b), delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (WGC), queste siano installate in impianti esistenti, portando la soglia di pressione a 200 bar. Il programma di verifica minimo può essere ridotto nei casi in cui la quantificazione delle emissioni totali di COV provenienti dall’impianto sia periodicamente qualificata mediante correlazione tracciante (TC) o tecniche ottiche basate sull’assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale), la tecnica SOF (flusso di occultazione solare) o altre misure con prestazioni equivalenti.

    Le emissioni diffuse di sostanze o miscele classificate come CMR 1 A o 1B provenienti da apparecchiature che presentano problemi di trafilamento non superano una concentrazione di 100 ppmv (34).

    Le campagne LDAR presentano le caratteristiche descritte nella BAT19 delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica, che comprendono la rilevazione, la riparazione e la manutenzione delle perdite di trafilamento entro 30 giorni dalla rilevazione e una soglia di trafilamento pari o inferiore a 5 000 ppmv per le sostanze o miscele diverse da quelle classificate come CMR 1 A o 1B, e che sono oggetto di riesame e aggiornamento per il miglioramento continuo dell’installazione. Le perdite di solvente e l’efficienza di recupero dei COV sono controllate sulla base di un piano di gestione dei solventi che utilizza un bilancio di massa per la verifica di conformità, a norma del capo V della direttiva 2010/75/UE.

    2.4.

    Le acque reflue, i rifiuti e altri scarti (compresi i sottoprodotti solidi, liquidi o gassosi della fabbricazione) sono smaltiti in modo sicuro, tempestivo e igienico. I contenitori o i condotti per i materiali di rifiuto sono chiaramente identificati. I dati analitici che dimostrano la conversione di tali sostanze e dei loro residui in rifiuti non pericolosi sono disponibili presso l’impianto e tenuti aggiornati.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se l’attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica, le emissioni dirette di gas serra dell’attività sono inferiori a 270 CO2e/kWh.

    Per quanto riguarda la soglia del refrigerante, il potenziale di riscaldamento globale nel raffrescamento della sostanza non è superiore a 150.

    Se i medicinali sono fabbricati a partire da sostanze elencate nell’allegato II, punti da 3.10 a 3.16, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le emissioni di gas serra non superano i limiti stabiliti nei rispettivi criteri di vaglio tecnico DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

    La sostituzione non comporta un aumento delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita. Le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 (35) o la norma ISO 14064-1:2018 (36). Le emissioni di gas serra quantificate durante il ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    1.   Trattamento delle acque reflue:

    l’esecuzione dei processi di trattamento delle acque reflue effettuati dall’impianto di fabbricazione o per suo conto non comporta alcun deterioramento dei corpi idrici e delle risorse marine.

    Se rientrano nel corrispondente ambito di applicazione, le attività soddisfano i requisiti delle direttive 91/271/CEE, 2008/105/CE, 2006/118/CE, 2010/75/UE, 2000/60/CE, (UE) 2020/2184, 76/160/CEE, 2008/56/CE e 2011/92/UE.

    L’attività attua le migliori pratiche specificate nella migliore pratica di gestione ambientale per il settore della pubblica amministrazione (37) elaborata dal Centro comune di ricerca.

    Se il trattamento delle acque reflue è effettuato da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane per conto dell’impianto di fabbricazione, si garantisce che:

    a)

    il carico di inquinanti rilasciati dall’impianto di fabbricazione non abbia alcun effetto negativo sul processo di trattamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

    b)

    il carico e le caratteristiche degli inquinanti non comportino rischi o danni per la salute del personale che lavora negli impianti di trattamento delle acque reflue;

    c)

    l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sia progettato e attrezzato in modo adeguato a ridurre le sostanze inquinanti rilasciate;

    d)

    il carico totale degli inquinanti in causa scaricati nel corpo idrico non sia più consistente che in una situazione in cui le emissioni dell’installazione restano conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti;

    e)

    non sia compromessa l’utilizzabilità dei fanghi di depurazione per il (ri)ciclo dei nutrienti.

    Per le installazioni nelle cui autorizzazioni ambientali sono stati inseriti limiti aggiuntivi per gli inquinanti o condizioni più rigorose rispetto agli obblighi della normativa di cui sopra, si applicano tali condizioni più rigorose.

    2.   Protezione del suolo e delle acque sotterranee:

    sono in atto misure adeguate a prevenire le emissioni nel suolo ed è effettuata una verifica periodica per evitare perdite, fuoriuscite, incidenti o inconvenienti durante l’uso delle attrezzature e durante lo stoccaggio.

    3.   Consumo d’acqua:

    i gestori valutano l’impronta idrica dei processi di produzione chimica in linea con la norma ISO 14046: 2014 (38) e garantiscono che non contribuiscono alla carenza idrica. Sulla base di tale valutazione i gestori forniscono una dichiarazione in cui attestano di non contribuire alla carenza idrica, che è verificata da una terza parte indipendente.

    4.   L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    L’attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:

    a)

    il riutilizzo e l’utilizzo di materie prime secondarie e di componenti riutilizzati nella fabbricazione dei prodotti;

    b)

    la progettazione concepita per un’elevata durabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e adattabilità dei prodotti fabbricati;

    c)

    una gestione dei rifiuti che privilegia il riciclaggio rispetto allo smaltimento nel processo di fabbricazione;

    d)

    informazioni sugli ingredienti del prodotto lungo la catena di approvvigionamento.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.    Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione

    2.1.   Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

    Descrizione dell’attività

    Raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi (39) prima del trattamento, del recupero o dello smaltimento dei materiali, compresi la costruzione, la gestione e l’ammodernamento degli impianti coinvolti nella raccolta e nel trasporto di questi rifiuti, come le stazioni di trasferimento dei rifiuti pericolosi, al fine di darvi un trattamento adeguato.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E38.12 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

    1.

    I rifiuti pericolosi sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata rispetto ai rifiuti non pericolosi per evitare la contaminazione incrociata. Sono adottate misure adeguate a garantire che durante la raccolta differenziata e il trasporto i rifiuti pericolosi non siano mescolati né diluiti con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali.

    2.

    Una raccolta e una gestione adeguate prevengono la fuoriuscita di rifiuti pericolosi durante la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il conferimento all’impianto di trattamento autorizzato a trattare i rifiuti pericolosi conformemente alla legislazione nazionale.

    3.

    Se un determinato rifiuto classificato come pericoloso possiede anche, ai fini del trasporto, lo status di merce pericolosa ai sensi dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) (40), il trasporto è conforme alle pertinenti prescrizioni stabilite dall’ADR.

    4.

    L’attività utilizza veicoli per la raccolta dei rifiuti conformi almeno alla norma EURO V (41).

    5.

    Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati conformemente alle norme internazionali e dell’Unione in vigore.

    6.

    Il gestore della raccolta dei rifiuti pericolosi rispetta gli obblighi di tenuta dei registri, anche per quanto riguarda la quantità, la natura, l’origine, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento stabiliti dalla legislazione dell’Unione e nazionale applicabili.

    7.

    Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

    a)

    i RAEE appartenenti alle categorie principali di cui all’allegato III della direttiva 2012/19/UE sono raccolti in maniera differenziata;

    b)

    la raccolta e il trasporto preservano l’integrità dei RAEE e prevengono la fuoriuscita di sostanze pericolose quali le sostanze che riducono lo strato di ozono, i gas fluorurati a effetto serra o il mercurio contenuto nelle lampade fluorescenti;

    c)

    il gestore della raccolta e della logistica istituisce un sistema di gestione dei rischi ambientali, sanitari e di sicurezza.

    La conformità ai requisiti normativi in materia di raccolta e logistica di cui alle norme CLC/EN 50625-1: 2014 (42) e CLC/TS 50625-4: 2017 (43) o a requisiti normativi equivalenti a quelli stabiliti nelle norme CLC/EN 50625-1 e CLC/TS 50625-4 costituisce una prova della conformità al requisito secondo cui la raccolta e il trasporto preservano l’integrità dei RAEE e delle batterie e prevengono la fuoriuscita di sostanze pericolose.

    8.

    Quando i rifiuti sono stoccati, l’attività è conforme ai requisiti stabiliti nella BAT 4 delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (44).

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    I rifiuti raccolti in maniera differenziata non sono mischiati negli impianti di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti con altri rifiuti o materiali con proprietà diverse.

    I rifiuti riciclabili (45) non sono smaltiti, inceneriti o coinceneriti.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.2.   Trattamento dei rifiuti pericolosi

    Descrizione dell’attività

    Costruzione, cambio di destinazione, ammodernamento e gestione di impianti dedicati per il trattamento dei rifiuti pericolosi, compresi l’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili (46) (operazioni D10), il trattamento biologico dei rifiuti pericolosi (operazioni D8) e il trattamento fisico-chimico (operazioni D9) (47).

    L’attività non comprende:

    a)

    le operazioni di smaltimento (di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE) dei rifiuti pericolosi quali lo smaltimento in discarica o il deposito permanente;

    b)

    l’incenerimento di rifiuti pericolosi riciclabili e l’incenerimento di rifiuti non pericolosi;

    c)

    il trattamento e lo smaltimento di animali tossici vivi o morti e di altri rifiuti contaminati;

    d)

    il trattamento e lo smaltimento dei residui nucleari radioattivi.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare al codice E38.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

    1.

    Per tutti i processi di trattamento dei rifiuti, l’attività soddisfa i criteri seguenti:

    1.1.

    A seconda del tipo, l’attività è conforme ai requisiti stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (48) o per l’incenerimento dei rifiuti (49).

    Gli impianti cui è stata concessa una deroga conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE non si considerano conformi ai criteri di vaglio tecnico.

    1.2.

    Durante le procedure di preaccettazione sono raccolte almeno le informazioni seguenti:

    a)

    la data prevista di arrivo all’impianto di trattamento dei rifiuti;

    b)

    le informazioni di contatto del produttore dei rifiuti, il settore di provenienza dei rifiuti e la natura del processo di produzione dei rifiuti, compresa la variabilità del processo;

    c)

    la quantità stimata che si prevede di conferire al gestore, per consegna e per anno;

    d)

    la descrizione dei rifiuti, compresi la composizione, le proprietà pericolose, il codice di identificazione e il percorso di trattamento adeguato degli stessi.

    1.3.

    Durante le procedure di accettazione sono presenti gli elementi seguenti:

    a)

    una struttura di ricezione dotata di un laboratorio per l’analisi dei campioni in loco e di procedure operative standard di analisi documentate, con la possibilità di subappaltare le analisi a laboratori esterni accreditati su contratto;

    b)

    una procedura di campionamento documentata coerente con le norme pertinenti, come la norma EN 14899: 2005 (50);

    c)

    un’analisi documentata dei parametri fisico-chimici pertinenti al trattamento;

    d)

    un’area dedicata allo stoccaggio in quarantena dei rifiuti nonché procedure scritte per la gestione dei rifiuti non accettati.

    In virtù della propria professione o esperienza, il personale incaricato delle procedure di preaccettazione e accettazione è in grado di affrontare tutte le questioni necessarie per il trattamento dei rifiuti presso l’impianto di trattamento. Le procedure sono destinate alla preaccettazione e all’accettazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento dei rifiuti solo laddove sia disponibile un percorso di trattamento adeguato e sia stato determinato il percorso di smaltimento o di recupero del prodotto del trattamento.

    Per le attività di «dosaggio o miscelatura» (di cui all’allegato I, punto 5.1, lettera c), della direttiva 2010/75/UE), il gestore non utilizza la diluizione per ridurre la concentrazione di una o più sostanze pericolose presenti nei rifiuti con l’obiettivo di declassificare la miscela di rifiuti che ne deriva e di trasformarla in «rifiuti non pericolosi» da trattare successivamente in impianti non dedicati al trattamento dei rifiuti pericolosi. La diluizione non è utilizzata come «sostituto» del trattamento adeguato dei rifiuti.

    2.

    Per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi o pastosi, qualsiasi trattamento finalizzato al trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento definitivo, ad esempio nelle discariche di rifiuti pericolosi, è concepito per soddisfare i requisiti seguenti:

    a)

    limitare al 6 % la concentrazione massima di carbonio organico totale (TOC) in ciascun rifiuto in ingresso in discarica;

    b)

    limitare a 1 000  mg/kg di materia secca il contenuto di carbonio organico disciolto (DOC) dei rifiuti in uscita dopo una prova di lisciviazione con L/S = 10 l/kg sulla base della norma UE EN 12457-2: 2002 (51).

    3.

    Per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico sono adottate misure per evitare la diluizione e la dispersione di sostanze pericolose e per evitare il rilascio nell’aria di carichi elevati dovuto a un trattamento finale inadeguato dei rifiuti con potere calorifico. Qualsiasi impianto di trattamento precedente i trattamenti termici finali (incenerimento o coincenerimento) deve essere progettato con l’obiettivo di limitare il contenuto di sostanze pericolose (e soddisfare altri criteri correlati) per ciascun rifiuto in ingresso trattato nell’impianto di trattamento fisico-chimico, in modo da rispettare i livelli di accettazione all’ingresso degli impianti di trattamento termico finale.

    4.

    Per il trattamento dei rifiuti liquidi acquosi, la trattabilità biologica delle acque reflue risultante dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa in un impianto di trattamento biologico delle acque reflue è valutata sulla base del criterio seguente:

    eliminazione del carbonio organico disciolto (DOC) > 70 % in sette giorni (> 80 % in caso di utilizzo di inoculo adattato) conformemente alla norma EN ISO 9888 (Zahn Wellens) (52) o ad altre norme e metodologie industriali comunemente accettate ed equivalenti utilizzate per valutare la bioeliminazione e le relative prestazioni.

    5.

    Per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP), tutti i rifiuti contenenti le sostanze POP elencate nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 sono controllati e tracciati come rifiuti pericolosi a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE. Si applicano i requisiti specifici di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e agli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2008/98/CE. In caso di movimenti transfrontalieri si applicano i requisiti di cui al capo I del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).

    Il sistema di tracciabilità in atto negli impianti, basato sulle migliori pratiche di cui sopra, consente di monitorare:

    a)

    l’effettiva separazione di ciascuna parte di un prodotto o di ciascun rifiuto, come i rifiuti di apparecchiature, contenente POP o da essi contaminato al di sopra dei livelli definiti nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021;

    b)

    l’effettiva distruzione o trasformazione irreversibile dei rifiuti POP conformemente all’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, e all’allegato V del regolamento (UE) 2019/1021.

    6.

    Per il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio (54), tutti gli impianti che possono trattare rifiuti costituiti da mercurio o da composti di mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (quali definiti all’articolo 11 della convenzione di Minamata), attuano il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/852 o un sistema di tracciabilità analogo. Sulla base di tale sistema di tracciabilità, gli impianti che trattano rifiuti contenenti mercurio monitorano l’effettivo trasferimento in sicurezza del mercurio e dei composti di mercurio nella destinazione finale appropriata.

    7.

    Per il trattamento (senza combustione) dei rifiuti sanitari, l’impianto attua le migliori pratiche definite nel manuale dell’OMS sulla gestione sicura dei rifiuti provenienti da attività sanitarie (55).

    Un impianto di trattamento senza combustione di rifiuti sanitari dispone di una procedura di accettazione specifica, monitora e può dimostrare che i tipi di rifiuti sanitari seguenti non sono ammessi al trattamento:

    a)

    rifiuti citotossici;

    b)

    residui farmaceutici;

    c)

    rifiuti chimici;

    d)

    rifiuti radioattivi.

    Le tecnologie utilizzate sono certificate da un organismo di certificazione indipendente.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Non pertinente

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    Si utilizzano le tecniche pertinenti per la protezione delle acque e delle risorse marine, come indicato nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (56).

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Non pertinente

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    2.3.   Bonifica di discariche non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali

    Descrizione dell’attività

    Bonifica di discariche non a norma (57) e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali (58) che sono stati chiusi e non accettano altri rifiuti oltre a quelli eventualmente inerti o biostabilizzati da utilizzare come materiale di copertura della discarica (nella misura consentita dall’autorizzazione ambientale per il progetto di bonifica).

    L’attività può comprendere una delle seguenti strategie e sottoattività di bonifica generalmente attuate nell’ambito di progetti volti a eliminare, controllare, circoscrivere o ridurre le emissioni di inquinanti (59) provenienti da discariche non a norma e da depositi di rifiuti abbandonati o illegali:

    a)

    bonifica, mediante interventi di isolamento ambientale, di discariche o depositi di rifiuti non a norma o illegali presenti nel sito attuale, compresi:

    i)

    l’isolamento fisico, la concentrazione, la stabilizzazione strutturale e la protezione della discarica o del deposito di rifiuti non a norma o illegale, inclusa l’applicazione di barriere idrauliche, impermeabilizzazioni, sistemi di drenaggio e strati di copertura;

    ii)

    l’installazione, la gestione e la manutenzione di sistemi di drenaggio e di raccolta e trattamento separati dei percolati e delle acque di dilavamento prima dello scarico;

    iii)

    l’installazione, la gestione e la manutenzione di sistemi di raccolta, abbattimento e controllo dei gas di discarica, compresi pozzi, tubazioni e sistemi di combustione in torcia;

    iv)

    l’applicazione di terra di rivestimento e di copertura vegetale a scopo di rinaturazione;

    b)

    bonifica, mediante interventi di scavo e rimozione, di discariche o depositi di rifiuti non a norma o illegali con successivo trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti da scavo, compresi:

    i)

    lo scavo selettivo dei rifiuti depositati sul sito, il carico e il trasporto degli stessi verso impianti esistenti autorizzati di trattamento, recupero o smaltimento con gestione differenziata dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi;

    ii)

    la cernita e il recupero di materiali e combustibili da rifiuti da scavo non pericolosi, compresi l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti e attrezzature dedicati per la durata del progetto di bonifica;

    c)

    bonifica mediante decontaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee nel luogo di inquinamento, compresi gli interventi seguenti:

    i)

    scavo selettivo, carico, trasporto, stoccaggio temporaneo, riempimento del suolo, con gestione separata dei suoli non contaminati e dei suoli contaminati;

    ii)

    trattamento del suolo o dell’acqua contaminati, in situ o ex situ, utilizzando in particolare metodi fisici, chimici o biologici, compresi l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti dedicati per la durata del progetto di bonifica;

    iii)

    applicazione di barriere idrauliche, barriere attive e passive intese a limitare/prevenire la migrazione di inquinanti.

    L’attività comprende anche tutte le seguenti sottoattività necessarie per la preparazione, la pianificazione, il monitoraggio e il seguito delle suddette misure di bonifica:

    a)

    indagini preparatorie, compresi le attività di raccolta dati e rilevazione (in particolare geologica o idrologica), gli studi di fattibilità tecnica e gli studi di impatto ambientale necessari per definire il progetto di bonifica;

    b)

    preparazione del sito, compresi lavori di movimento terra e di spianamento, costruzione o rinforzo di pareti o recinzioni perimetrali, strade di accesso primario e strade interne, demolizione di edifici o altre strutture nella discarica;

    c)

    monitoraggio e controllo delle misure di bonifica, inclusi:

    i)

    il campionamento del suolo, dell’acqua, dei sedimenti, del biota o di altri materiali;

    ii)

    le analisi di laboratorio dei campioni per individuare la natura e la concentrazione degli inquinanti;

    iii)

    l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti e attrezzature di monitoraggio quali pozzi di osservazione all’interno e all’esterno del perimetro della discarica;

    d)

    attuazione di altre misure di protezione dell’ambiente e di prevenzione e riduzione dell’inquinamento al fine di rispettare le condizioni stabilite nell’autorizzazione ambientale per il progetto di bonifica, comprese le misure per la salvaguardia della sicurezza delle operazioni in loco e della salute dei lavoratori, ad esempio per il controllo degli incendi, la protezione dalle alluvioni e la gestione dei rifiuti pericolosi.

    L’attività non comprende:

    a)

    la chiusura permanente, il risanamento e gli interventi successivi alla chiusura di discariche esistenti o nuove conformi alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio (60) oppure, per le attività situate in paesi terzi, aventi una legislazione nazionale equivalente o altrimenti allineate alle norme industriali internazionali riconosciute (61);

    b)

    la trasformazione dei gas di discarica per l’utilizzo come vettore energetico o come materia prima industriale;

    c)

    la riqualificazione del sito sottoposto a decontaminazione per altri usi economici, quali aree ricreative, residenziali o commerciali, o l’installazione di pannelli fotovoltaici (FV);

    d)

    le misure compensative per l’inquinamento causato dalla discarica o dal sito di scarico, quali lo sviluppo e la gestione di sistemi alternativi di fornitura di acqua per la popolazione colpita che vive nella zona circostante.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici E39, E38.2, E38.32 e F42.9, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

    1.

    L’attività soddisfa tutti i criteri seguenti:

    a)

    l’attività di bonifica non è intrapresa dal gestore (62) che ha causato l’inquinamento o da un produttore di rifiuti o da una persona che agisce per conto di tale gestore o produttore al fine di conformarsi alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (63) o, per le attività situate in paesi terzi, a una normativa nazionale equivalente o a norme internazionali che applicano il principio «chi inquina paga» al risanamento dell’inquinamento ambientale causato da attività economiche;

    b)

    gli agenti contaminanti pertinenti sono eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti con metodi fisici, chimici, biologici o di altro tipo in modo che la discarica e l’area contaminata (terreno, corpo idrico o altra area), tenuto conto del suo uso al momento del danno o dell’uso dell’area approvato per il futuro, non presentino più un rischio significativo di causare gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente specificati nelle norme nazionali di regolamentazione o, qualora tali norme non siano disponibili, in una valutazione interna dei rischi che tenga conto delle caratteristiche e dell’estensione dell’area interessata (terreno, corpo idrico o altra area), del tipo, delle proprietà (persistenza, mobilità e tossicità) e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o dei microrganismi, delle possibili vie di migrazione e della probabilità di dispersione (64).

    2.

    L’attività è preparata e svolta in linea con le migliori pratiche del settore e presenta tutti gli elementi seguenti:

    a)

    la discarica o il deposito di rifiuti non a norma o illegale da decontaminare è stato chiuso e non accetta altri rifiuti oltre a quelli eventualmente inerti o biostabilizzati da utilizzare come materiale di copertura della discarica (nella misura consentita dall’autorizzazione ambientale per il progetto di bonifica);

    b)

    sono svolte indagini preparatorie comprendenti rilevazioni specifiche per il sito e la raccolta di dati fisici, chimici o microbiologici in linea con le migliori pratiche del settore e le migliori tecniche disponibili al fine di determinare:

    i)

    l’ubicazione, le caratteristiche e l’estensione della discarica e dell’area inquinata;

    ii)

    le condizioni geologiche e idrologiche sottostanti;

    iii)

    le probabili quantità, composizione e fonti dei rifiuti collocati in discarica;

    iv)

    l’inquinamento del suolo e l’inquinamento delle acque che ne deriva, nonché i rischi per la salute umana e l’ambiente;

    c)

    i risultati di tali indagini di riparazione costituiscono gli elementi di partenza di uno studio di fattibilità che definisce gli obiettivi, i traguardi e la portata della bonifica e valuta le opzioni di riparazione alternative;

    d)

    le opzioni di riparazione sono analizzate conformemente ai requisiti indicati nell’allegato II della direttiva 2004/35/CE e negli allegati I e III della direttiva 1999/31/CE oppure, per le attività situate in paesi terzi, nella legislazione nazionale equivalente o in norme internazionali comunemente accettate (65) e sono descritte in uno studio di fattibilità realizzato per il progetto di bonifica della discarica che dimostri in modo convincente che l’opzione di riparazione scelta è complessivamente la soluzione migliore per conseguire gli obiettivi e i traguardi di bonifica definiti;

    e)

    il progetto di bonifica della discarica, compreso il relativo piano di monitoraggio e controllo, è approvato dall’autorità competente e reso oggetto di consultazione con i portatori di interessi locali conformemente alle prescrizioni giuridiche nazionali;

    f)

    tutti i materiali e i combustibili recuperati a partire dai rifiuti collocati in discarica soddisfano le pertinenti norme di qualità o le specifiche dell’utilizzatore per le operazioni di recupero previste e non rappresentano un rischio per l’ambiente o la salute umana;

    g)

    qualsiasi rifiuto pericoloso estratto o prodotto in altro modo a partire dall’attività di bonifica è oggetto di raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento adeguati da parte di un operatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni giuridiche nazionali;

    h)

    non sono utilizzati metodi di bonifica del suolo e delle acque sotterranee basati esclusivamente sulla riduzione delle concentrazioni di inquinanti mediante diluizione o annacquamento;

    i)

    è attuato un piano di controllo e monitoraggio comprendente misure volte a controllare l’impatto delle attività di bonifica e a verificare il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di bonifica, per almeno 10 anni in caso di scavo e rimozione della discarica o del sito di scarico e per almeno 30 anni in caso di isolamento ambientale della discarica o del sito di scarico, salvo il caso in cui la legislazione nazionale o l’autorità di regolamentazione competente per il progetto di bonifica specifico definisca una durata diversa sufficiente a garantire il controllo a lungo termine dei rischi.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Se il corpo della discarica contiene quantità considerevoli di rifiuti biodegradabili, sono predisposti un sistema di cattura e abbattimento dei gas di discarica e un piano di monitoraggio delle perdite di gas di discarica in conformità dei requisiti operativi e tecnici di cui alla direttiva 1999/31/CE oppure, per le attività situate in paesi terzi, in conformità della legislazione nazionale equivalente o di norme industriali internazionali comunemente accettate (66).

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    Le misure di riparazione proteggono le risorse idriche e marine e applicano le migliori pratiche e tecnologie industriali (67) al fine di:

    a)

    ridurre la produzione di percolati provenienti dalla discarica ed evitare il deflusso o l’infiltrazione di percolati nel suolo circostante e qualsiasi potenziale pericolo per le acque sotterranee e per le acque superficiali;

    b)

    raccogliere separatamente e trattare adeguatamente le acque di dilavamento e i percolati prima dello scarico;

    c)

    tracciare e analizzare i tassi di produzione del percolato e la concentrazione e la composizione del percolato nel periodo successivo alla chiusura attraverso adeguati sistemi e processi di controllo e di monitoraggio;

    d)

    raccogliere separatamente e trattare adeguatamente il suolo inquinato all’interno e nei dintorni della discarica al fine di bloccare la via di accesso dalla discarica ai corpi idrici in caso di suolo fortemente impregnato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Se il progetto di bonifica prevede lo scavo e la rimozione della discarica o del sito di scarico esistente, la gestione dei rifiuti da scavo avviene secondo il principio della gerarchia dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio rispetto ad altri tipi di recupero dei materiali, all’incenerimento e allo smaltimento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e non aumenti i rischi per l’ambiente o per la salute umana.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    Se del caso, l’introduzione di specie esotiche invasive è evitata o la loro diffusione è gestita conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014.

    2.4.   Bonifica di siti e aree contaminati

    Descrizione dell’attività

    L’attività comprende:

    a)

    la decontaminazione o la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee dell’area inquinata, in situ o ex situ, in particolare mediante metodi fisici, chimici o biologici;

    b)

    la decontaminazione o la bonifica di impianti o siti industriali contaminati;

    c)

    la decontaminazione o la bonifica delle acque superficiali e delle relative sponde a seguito di inquinamento accidentale, ad esempio mediante la raccolta di inquinanti o mediante metodi fisici, chimici o biologici;

    d)

    la pulizia delle fuoriuscite di petrolio e di altri tipi di inquinanti presenti su o all’interno di:

    i)

    acque superficiali, compresi fiumi, laghi, acque costiere o acque di transizione;

    ii)

    acque sotterranee quali definite nella direttiva 2000/60/CE;

    iii)

    acque marine quali definite nella direttiva 2008/56/CE;

    iv)

    sedimenti (per tutti i tipi di acque superficiali);

    v)

    ecosistemi acquatici;

    vi)

    edifici;

    vii)

    terreni;

    viii)

    ecosistemi terrestri;

    e)

    la riduzione significativa di sostanze, miscele o prodotti pericolosi, quali l’amianto o la pittura a base di piombo;

    f)

    altre attività specializzate nel controllo dell’inquinamento;

    g)

    la pulizia a seguito di calamità naturali, quali alluvioni o terremoti;

    h)

    la bonifica di siti minerari dismessi o di ex siti minerari non associati ai proventi dell’estrazione;

    i)

    operazioni di contenimento, barriere idrauliche, barriere attive e passive intese a limitare o prevenire la migrazione di inquinanti.

    L’attività comprende anche tutte le attività necessarie per la preparazione, la pianificazione, il controllo e il monitoraggio della decontaminazione o bonifica, quali:

    a)

    indagini preparatorie, compresi le attività di raccolta dati e rilevazione (in particolare geologica o idrologica), gli studi di fattibilità tecnica e gli studi di impatto ambientale necessari per definire il progetto di bonifica;

    b)

    monitoraggio e controllo delle misure di bonifica, inclusi:

    i)

    il campionamento del suolo, dell’acqua, dei sedimenti, del biota o di altri materiali;

    ii)

    le analisi di laboratorio dei campioni per individuare la natura e la concentrazione degli inquinanti;

    iii)

    l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti e attrezzature di monitoraggio quali pozzi di osservazione all’interno e all’esterno del sito da sottoporre a bonifica;

    c)

    la demolizione di edifici o altre strutture contaminati, lo smantellamento di macchinari e attrezzature di grandi dimensioni (ossia la disattivazione) e la rimozione dell’impermeabilizzazione e del calcestruzzo di superficie;

    d)

    il movimento terra o il dragaggio, compresi lo scavo, lo smaltimento in discarica, lo spianamento, la costruzione o il rinforzo di pareti o recinzioni perimetrali, strade di accesso primario e strade interne e qualsiasi altra attività necessaria alla gestione della decontaminazione;

    e)

    l’attuazione di altre misure di protezione dell’ambiente e di prevenzione e controllo dell’inquinamento al fine di rispettare le condizioni stabilite nell’autorizzazione ambientale per il progetto di bonifica, compresi le misure per la salvaguardia della sicurezza delle operazioni in loco e della salute dei lavoratori (ad esempio per il controllo degli incendi, la protezione dalle alluvioni, la gestione dei rifiuti pericolosi), la protezione dei lavoratori, il controllo dell’accesso al sito, la gestione delle specie invasive prima o durante la decontaminazione o la bonifica e le operazioni di rinforzo effettuate prima o durante la decontaminazione.

    Detta attività economica non comprende:

    a)

    il controllo degli organismi nocivi in agricoltura;

    b)

    la depurazione dell’acqua a fini di fornitura;

    c)

    la decontaminazione o la bonifica di impianti e siti nucleari;

    d)

    il trattamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi o non pericolosi non correlati al problema di contaminazione del sito;

    e)

    il risanamento morfologico;

    f)

    la bonifica di discariche non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali non correlati al sito in fase di bonifica (cfr. punto 2.3 del presente allegato);

    g)

    i servizi di emergenza (cfr. l’allegato II, punto 14.1, del regolamento delegato (UE) 2021/2139);

    h)

    la pulizia degli spazi all’aperto e il lavaggio delle strade.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici 39, 33.20, 43.11, 43.12, 71.12, 71.20, 74.90 e 81.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

    1.

    Le attività di bonifica non sono svolte dal gestore (68) che ha causato l’inquinamento o da una persona che agisce per conto di tale gestore al fine di rispettare i requisiti della direttiva 2004/35/CE o, per le attività situate in paesi terzi, le disposizioni in materia di responsabilità ambientale basate sul principio «chi inquina paga» ai sensi del diritto nazionale.

    2.

    Gli agenti contaminanti in causa sono eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti con metodi meccanici, chimici, biologici o di altro tipo in modo che l’area contaminata (terreno, corpo idrico o altra area), tenuto conto del suo uso al momento del danno o dell’uso dell’area approvato per il futuro, non presenti più un rischio significativo di causare gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente (69) indicati in uno dei documenti seguenti:

    a)

    le norme nazionali di regolamentazione;

    b)

    se tali norme non sono disponibili, una valutazione interna del rischio specifica per il sito che tenga conto delle caratteristiche e dell’estensione dell’area interessata (terreno, corpo idrico o altra area), del tipo, delle proprietà (persistenza, mobilità e tossicità) e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o dei microrganismi, delle possibili vie di migrazione e della probabilità di dispersione (70).

    3.

    L’attività di bonifica è svolta in linea con le migliori pratiche del settore e presenta tutti gli elementi seguenti:

    a)

    l’attività operativa originaria o i difetti dell’impianto e dell’apparecchiatura ausiliaria che hanno provocato la contaminazione sono cessati o sono stati trattati in modo da non essere più una fonte di possibile contaminazione futura (ad eccezione dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza o di altre fonti diffuse non identificabili);

    b)

    sono svolte indagini preparatorie comprendenti rilevazioni specifiche per il sito e la raccolta di dati fisici, chimici o microbiologici in linea con le migliori pratiche del settore e le migliori tecniche disponibili al fine di determinare gli elementi seguenti utilizzati per definire gli obiettivi ambientali della bonifica e valutare le opzioni di riparazione:

    i)

    l’ubicazione, le caratteristiche e l’estensione del sito contaminato;

    ii)

    le condizioni geologiche e idrologiche sottostanti;

    iii)

    le probabili quantità, composizione e fonti della contaminazione;

    iv)

    l’inquinamento del suolo e l’inquinamento delle acque che ne deriva, nonché i rischi per la salute umana e l’ambiente;

    c)

    le opzioni di riparazione sono analizzate in linea con l’allegato II della direttiva 2004/35/CE (71) e le misure di riparazione più adeguate sono definite in un apposito piano di bonifica, che include i requisiti e il piano di monitoraggio;

    d)

    qualsiasi rifiuto pericoloso o non pericoloso o volume di suolo contaminato estratto o prodotto in altro modo dall’attività di bonifica è raccolto, trasportato, trattato, recuperato o smaltito adeguatamente da un operatore autorizzato, in conformità delle disposizioni di legge, avendo cura di non mescolare il suolo escavato contaminato con quello non contaminato;

    e)

    i metodi di bonifica non comprendono la riduzione delle concentrazioni di inquinanti mediante diluizione o annacquamento, a meno che nel piano di bonifica non sia fornita una motivazione esauriente basata su motivi diversi da considerazioni di costo;

    f)

    le attività di controllo, monitoraggio o manutenzione sono svolte in una fase di gestione successiva alla chiusura della durata di almeno 10 anni, a meno che il diritto nazionale o il piano di bonifica e monitoraggio non definiscano una durata diversa sufficiente a garantire il controllo dei rischi a lungo termine (cfr. il punto 4).

    4.

    Il piano specifico di bonifica e monitoraggio è approvato dall’autorità competente conformemente alle prescrizioni giuridiche nazionali, previa consultazione dei portatori di interessi locali.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    L’attività non comporta il degrado di terreni che presentano elevate scorte di carbonio (72).

    Nel piano di bonifica sono incluse le misure volte a ridurre le emissioni di gas serra di ambito 1 e di ambito 2 (73) del processo di rimozione o trattamento completo.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Almeno il 70 % (in peso) dei materiali non pericolosi da costruzione, demolizione o altri rifiuti (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti europeo istituito con decisione 2000/532/CE) generati nel sito in fase di bonifica è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (74), a meno che nel piano di bonifica approvato non sia fornita una chiara giustificazione basata su motivi tecnici o ambientali diversi da considerazioni di costo.

    6)

    Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice D del presente allegato.

    Occorre garantire quanto segue:

    a)

    nell’UE, in relazione ai siti Natura 2000: l’attività non ha incidenze significative sui siti Natura 2000 tenuto conto dei loro obiettivi di conservazione, sulla base di un’opportuna valutazione svolta in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE;

    b)

    nell’UE, in qualunque zona: l’attività non pregiudica il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni di specie protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. L’attività non pregiudica nemmeno il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat interessati e protetti dalla direttiva 92/43/CEE;

    c)

    l’introduzione di specie esotiche invasive è evitata o la loro diffusione è gestita conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014.


    (1)  Agenzia europea per i medicinali, Guidelines on the environmental risk assessment of medicinal products for human use, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.ema.europa.eu/en/environmental-risk-assessment-medicinal-products-human-use-scientific-guideline.

    (2)  I metaboliti principali sono i metaboliti umani di cui è probabile l’escrezione nell’ambiente. Sono identificati negli studi clinici (e non clinici) sul metabolismo dei medicinali disponibili nelle domande di autorizzazione all’immissione in commercio. L’identificazione di tali metaboliti deve avvenire secondo la norma EMA/CPMP/ICH/286/1995, pag. 8. I principali prodotti di trasformazione dei metaboliti umani principali del composto progenitore (API) sono quelli nei quali il contenuto di carbonio organico disciolto (DOC) o di carbonio organico totale (TOC) supera del 10 % quello presente nel composto progenitore.

    (3)   OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test 301 (A-F), Ready Biodegradability, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/1948209.pdf. La prova OCSE 301 (A-F) è utilizzata per identificare le sostanze considerate a rapida e completa biodegradazione, ossia mineralizzate in condizioni ambientali aerobiche.

    (4)  Risultati degli studi di livello superiore (OCSE 308), in cui le cosiddette emivite indicano il tempo dopo il quale si raggiunge il 50 % di biodegradazione dell’API. Si applicano le emivite accettabili per dimostrare una biodegradazione sufficientemente rapida, vale a dire la non persistenza, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XIII, cui si fa riferimento anche negli orientamenti dell’Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano.

    (5)   OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test No. 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-308-aerobic-and-anaerobic-transformation-in-aquatic-sediment-systems_9789264070523-en.

    (6)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze di cui alle lettere f) e g) una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.

    (7)  I requisiti di cui al presente punto riguardano gli inquinanti responsabili delle principali questioni ambientali individuate in ogni documento BREF o nei BAT-AEL di cui alle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione relative alle conclusioni sulle BAT. Se i BAT-AEL differenziano tra «impianti esistenti» e «impianti nuovi», i gestori dimostrano la conformità ai BAT-AEL per gli impianti nuovi. Quando non vi è un intervallo di BAT-AEL, bensì un valore unico, i livelli di emissione sono inferiori a tale valore. Quando l’intervallo dei BAT-AEL è espresso come segue: «<x-y unità» (ossia il BAT-AEL inferiore dell’intervallo è espresso come «inferiore a»), il punto intermedio è calcolato utilizzando x e y. I periodi di calcolo della media sono identici a quelli di cui ai BAT-AEL dei documenti BREF sopra citati.

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica (GU L 318 del 12.12.2022, pag. 157).

    (9)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals, disponibile all’indirizzo https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf.

    (10)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 23).

    (11)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

    (12)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

    (13)  Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals (versione del 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).

    (14)  Agenzia europea per i medicinali, ICH guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents. Step 5, 2022, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-33.pdf.

    (15)  Se si applica l’esenzione di cui al criterio 1.3.

    (16)  Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (17)  Norma ISO 14064-1:2018, Gas ad effetto serra – parte 1: Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione, versione inglese del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.iso.org/standard/66453.html.

    (18)  Centro comune di ricerca, Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector, 2019, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6063f857-7789-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en.

    (19)  Norma ISO 14046:2014 Gestione ambientale – Impronta Idrica (Water Footprint) – Principi, requisiti e linee guida, versione inglese del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.iso.org/standard/43263.html.

    (20)  Agenzia europea per i medicinali, Guidelines on the environmental risk assessment of medicinal products for human use, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.ema.europa.eu/en/environmental-risk-assessment-medicinal-products-human-use-scientific-guideline.

    (21)  I metaboliti principali sono i metaboliti umani di cui è probabile l’escrezione nell’ambiente. Sono identificati negli studi clinici (e non clinici) sul metabolismo dei medicinali disponibili nelle domande di autorizzazione all’immissione in commercio. L’identificazione di tali metaboliti deve avvenire secondo la norma EMA/CPMP/ICH/286/1995, pag. 8. I principali prodotti di trasformazione dei metaboliti umani principali del composto progenitore (API) sono quelli nei quali il contenuto di carbonio organico disciolto (DOC) o di carbonio organico totale (TOC) supera del 10 % quello presente nel composto progenitore.

    (22)   OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test 301 (A-F), Ready Biodegradability, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/1948209.pdf. La prova OCSE 301 (A-F) è utilizzata per identificare le sostanze considerate a rapida e completa biodegradazione, ossia mineralizzate in condizioni ambientali aerobiche.

    (23)  Risultati degli studi di livello superiore (OCSE 308), in cui le cosiddette emivite indicano il tempo dopo il quale si raggiunge il 50 % di biodegradazione dell’API. Si applicano le emivite accettabili per dimostrare una biodegradazione sufficientemente rapida, vale a dire la non persistenza, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XIII, cui si fa riferimento anche negli orientamenti dell’Agenzia europea per i medicinali relativi alla valutazione del rischio ambientale dei medicinali per uso umano.

    (24)   OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test No. 308: Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-308-aerobic-and-anaerobic-transformation-in-aquatic-sediment-systems_9789264070523-en.

    (25)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze di cui alle lettere f) e g) una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.

    (26)  I requisiti di cui al presente punto riguardano gli inquinanti responsabili delle principali questioni ambientali individuate in ogni documento BREF o nei BAT-AEL di cui alle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione relative alle conclusioni sulle BAT. Se i BAT-AEL differenziano tra «impianti esistenti» e «impianti nuovi», i gestori dimostrano la conformità ai BAT-AEL per gli impianti nuovi. Quando non vi è un intervallo di BAT-AEL, bensì un valore unico, i livelli di emissione sono inferiori a tale valore. Quando l’intervallo dei BAT-AEL è espresso come segue: «<x-y unità» (ossia il BAT-AEL inferiore dell’intervallo è espresso come «inferiore a»), il punto intermedio è calcolato utilizzando x e y. I periodi di calcolo della media sono identici a quelli di cui ai BAT-AEL dei documenti BREF sopra citati.

    (27)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427.

    (28)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (versione del 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf).

    (29)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/902.

    (30)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others industry (versione del 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

    (31)  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (versione del 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

    (32)  Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals (versione del 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).

    (33)  Agenzia europea per i medicinali, ICH guideline Q3C (R8) on impurities: guideline for residual solvents. Step 5, 2022, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/international-conference-harmonisation-technical-requirements-registration-pharmaceuticals-human-use_en-33.pdf.

    (34)  Se si applica l’esenzione di cui al criterio 1.3.

    (35)  Norma ISO 14067:2018, Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) – Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione inglese del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.iso.org/standard/71206.html).

    (36)  Norma ISO 14064-1:2018, Gas ad effetto serra – parte 1: Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (versione inglese del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.iso.org/standard/66453.html).

    (37)  Centro comune di ricerca, Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector, 2019, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6063f857-7789-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en.

    (38)  Norma ISO 14046:2014 Gestione ambientale – Impronta Idrica (Water Footprint) – Principi, requisiti e linee guida, versione inglese del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.iso.org/standard/43263.html.

    (39)  Per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti che presentano una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Sono inclusi i flussi quali le frazioni di rifiuti domestici pericolosi, gli oli usati, le batterie, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non decontaminati, i veicoli fuori uso non decontaminati, alcuni rifiuti medici, come i rifiuti infetti e citotossici ecc. Una classificazione completa dei rifiuti pericolosi figura nell’elenco europeo dei rifiuti (istituito con decisione 2000/532/CE della Commissione).

    (40)  Versione del 27.6.2023: disponibile all’indirizzo https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage.

    (41)  In conformità del regolamento (UE) 2018/858.

    (42)  CLC/EN 50625-1: 2014 Requisiti per la Raccolta, la logistica ed il trattamento dei RAEE – parte 1: Requisiti generali per il trattamento.

    (43)  Requisiti per la raccolta, la logistica ed il trattamento dei RAEE – parte 4: Specifiche per la raccolta e la logistica associate ai RAEE.

    (44)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (45)   «Rifiuti riciclabili» sono i rifiuti che possono essere riciclati in conformità dell’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE.

    (46)   «Rifiuti non riciclabili» sono i rifiuti che non possono essere riciclati in conformità dell’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE.

    (47)  Come stabilito nell’allegato I della direttiva 2008/98/CE.

    (48)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (49)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 55).

    (50)  EN 14899:2005, Caratterizzazione dei rifiuti – Campionamento dei rifiuti – Schema quadro di riferimento per la preparazione e l’applicazione di un piano di campionamento.

    (51)  EN 12457-2:2002 Caratterizzazione dei rifiuti – Lisciviazione – Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi – parte 2: Prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni).

    (52)  EN ISO 9888:1999 Qualità dell’acqua – Valutazione della biodegradabilità aerobica ultima di composti organici in mezzo acquoso – Prova statica (metodo Zahn-Wellens), versione inglese del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo: https://www.iso.org/standard/28121.html.

    (53)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

    (54)  Rifiuti contenenti mercurio: rifiuti costituiti da mercurio o composti di mercurio, contenenti mercurio o composti di mercurio, o contaminati da mercurio o composti di mercurio.

    (55)  OMS, Safe management of wastes from health-care activities, 2a edizione, 2014, versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/268779/Safe-management-of-wastes-from-health-care-activities-Eng.pdf.

    (56)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

    (57)  Il termine «discarica» è definito nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1) come «area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo)», con riferimento sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi.

    Una discarica «non a norma» è una discarica che non soddisfa i requisiti operativi e tecnici definiti nella pertinente legislazione dell’UE o nazionale.

    (58)  Un «deposito di rifiuti» è un sito utilizzato per lo smaltimento di rifiuti non dotato di sistemi di riduzione dell’inquinamento.

    (59)   «Emissione»: il rilascio nell’ambiente, a seguito dell’attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi (ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

    (60)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

    (61)  Ad esempio, a livello internazionale, gli orientamenti operativi per le discariche pubblicati dall’Associazione internazionale per i rifiuti solidi (ISWA).

    (62)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2004/35/CE.

    (63)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

    (64)  Cfr. direttiva 2004/35/CE, allegato II, punto 2. Salvo il caso in cui la legislazione nazionale imponga norme altrettanto o più rigorose, per le attività di bonifica svolte al di fuori dell’UE si fa riferimento alle linee guida dell’UNEP sulla gestione dei siti contaminati.

    (65)  Cfr. direttiva 2004/35/CE, allegato II, punto 1.3.1. Per le attività di bonifica svolte al di fuori dell’UE, si fa riferimento alle linee guida dell’UNEP sulla gestione dei siti contaminati e alle norme e ai documenti di orientamento per la gestione delle discariche pubblicati dall’Associazione internazionale per i rifiuti solidi, compresi gli orientamenti internazionali per la valutazione delle discariche (2011), la tabella di marcia per la chiusura dei siti di scarico di rifiuti (2016) e gli orientamenti operativi per le discariche (2014, 2019).

    (66)  Per le attività di bonifica svolte al di fuori dell’UE, si fa riferimento alle linee guida dell’UNEP sulla gestione dei siti contaminati e alle norme e ai documenti di orientamento per la gestione delle discariche pubblicati dall’Associazione internazionale per i rifiuti solidi, compresi gli orientamenti internazionali per la valutazione delle discariche (2011), la tabella di marcia per la chiusura dei siti di scarico di rifiuti (2016) e gli orientamenti operativi per le discariche (2014, 2019).

    (67)  Per le attività di bonifica svolte al di fuori dell’UE, si fa riferimento alle linee guida dell’UNEP sulla gestione dei siti contaminati e alle norme e ai documenti di orientamento per la gestione delle discariche pubblicati dall’Associazione internazionale per i rifiuti solidi, compresi gli orientamenti internazionali per la valutazione delle discariche (2011), la tabella di marcia per la chiusura dei siti di scarico di rifiuti (2016) e gli orientamenti operativi per le discariche (2014, 2019).

    (68)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2004/35/CE.

    (69)  Cfr. direttiva 2004/35/CE, allegato II, punto 2.

    (70)  Cfr. direttiva 2004/35/CE, allegato II, punto 2. Salvo il caso in cui la legislazione nazionale imponga norme più rigorose, per le attività in paesi terzi si applicano le linee guida dell’UNEP sulla gestione dei siti contaminati (UNEP/MC/COP.3/8/Rev.1) — Guidance_Contaminated_Sites_EN.pdf (mercurio convention.org).

    (71)  Cfr. direttiva 2004/35/CE, allegato II, punto 1.3.1.

    Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali (quali le linee guida dell’UNEP sulla gestione dei siti contaminati (UNEP/MC/COP.3/8/Rev.1) – -Guidance_Contaminated_Sites_EN.pdf (mercuryconvention.org)] che prevedono interventi di bonifica basati su un processo e su un approccio di valutazione alternativi, descritti in modo trasparente e finalizzati alla definizione di una strategia adeguata che comprenda, in un apposito piano di bonifica, misure di riparazione primarie (compresi i requisiti di monitoraggio), misure di riparazione complementari e misure di riparazione compensative.

    (72)   «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue, i terreni erbosi, le mangrovie e le praterie di piante marine ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

    (73)   «Emissioni di gas serra di ambito 1»: le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti da fonti possedute o controllate dal gestore. «Emissioni di gas serra di ambito 2»: le emissioni indirette di gas a effetto serra derivanti dalla generazione dell’energia elettrica consumata dal gestore.

    (74)   «Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione», settembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/.


    Appendice A

    Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici

    I.   Criteri

    I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell’appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

    a)

    esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l’andamento dell’attività economica nella sua durata prevista;

    b)

    se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

    c)

    una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

    La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

    a)

    per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

    b)

    per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (1) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

    Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle ultime conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (3) o a pagamento più recenti.

    Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l’operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento»), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l’attuazione di tali soluzioni.

    Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l’operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell’inizio delle operazioni.

    Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura (4) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (5).

    II.   Classificazione dei pericoli legati al clima (6)

     

    Temperatura

    Venti

    Acque

    Massa solida

    Cronici

    Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)

    Cambiamento del regime dei venti

    Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Erosione costiera

    Stress termico

     

    Variabilità idrologica o delle precipitazioni

    Degradazione del suolo

    Variabilità della temperatura

     

    Acidificazione degli oceani

    Erosione del suolo

    Scongelamento del permafrost

     

    Intrusione salina

    Soliflusso

     

     

    Innalzamento del livello del mare

     

     

     

    Stress idrico

     

    Acuti

    Ondata di calore

    Ciclone, uragano, tifone

    Siccità

    Valanga

    Ondata di freddo/gelata

    Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)

    Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Frana

    Incendio di incolto

    Tromba d’aria

    Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)

    Subsidenza

     

     

    Collasso di laghi glaciali

     


    (1)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

    (2)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici su impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

    (4)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 27.6.2023: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_it).

    (5)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» [COM(2013) 249 final].

    (6)  L’elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.


    Appendice B

    Criteri DNSH generici per l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine

    I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l’obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all’articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE (1) e a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

    Se è effettuata una valutazione dell’impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE ed essa comprende una valutazione dell’impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un’ulteriore valutazione dell’impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.

    L’attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine o non deteriora le acque marine che sono già in buono stato ecologico, come definito all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE (2), tenendo conto della decisione (UE) 2017/848 in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per questi descrittori.


    (1)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati sia valutato e 2) qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico sia evitato o, qualora ciò non sia possibile, 3) sia giustificato dalla mancanza di alternative più vantaggiose per l’ambiente che non siano sproporzionatamente costose/tecnicamente irrealizzabili, e sia fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

    (2)  La definizione di cui all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE prevede in particolare che il buono stato ecologico sia determinato sulla base dei descrittori qualitativi stabiliti nell’allegato I della medesima.


    Appendice D

    Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o a un esame (1) conformemente alla direttiva 2011/92/UE (2).

    Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell’ambiente.

    Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un’opportuna valutazione (3) e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione (4).


    (1)  La procedura attraverso la quale l’autorità competente determina se i progetti elencati nell’allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale (di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva).

    (2)  Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell’International Finance Corporation (IFC) «Assessment and Management of Environmental and Social Risks».

    (3)  Conformemente alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per le attività situate in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti, che mirano alla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche e che richiedono di condurre 1) una procedura di esame per determinare se, per una determinata attività, sia necessaria un’opportuna valutazione dei possibili impatti su habitat e specie protetti; 2) un’opportuna valutazione qualora l’esame ne accerti la necessità, ad esempio lo standard di prestazione 6 dell’International Finance Corporation (IFC) «Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources».

    (4)  Tali misure sono state individuate per garantire che il progetto, il piano o l’attività non abbia incidenze significative sugli obiettivi di conservazione dell’area protetta.


    ALLEGATO IV

    Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

    Indice

    1.

    Attività di protezione e ripristino ambientale 116

    1.1.

    Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie 116

    2.

    Attività ricettive 120

    2.1.

    Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili 120

    1.    Attività di protezione e ripristino ambientale

    1.1.   Conservazione, compreso il ripristino, di habitat (1) , ecosistemi (2) e specie

    Descrizione dell’attività

    Avvio, sviluppo e realizzazione per conto proprio, a pagamento o su base contrattuale di attività di conservazione, comprese le attività di ripristino, volte a mantenere o migliorare lo stato e le tendenze degli habitat terrestri, di acqua dolce e marini, degli ecosistemi e delle popolazioni delle relative specie di fauna e flora.

    L’attività economica comprende:

    a)

    le attività di conservazione in situ, definite dalla convenzione sulla diversità biologica (3) come la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e la conservazione e il recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

    b)

    le attività di ripristino, definite come attività volte ad aiutare, attivamente o passivamente, i) un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi (4), ii) un tipo di habitat a recuperare il miglior stato possibile e la sua estensione naturale o superficie di riferimento favorevole, iii) un habitat di una specie (5) a recuperare quantità e qualità sufficienti o iv) le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti.

    L’attività economica non comprende la conservazione ex situ di componenti della diversità biologica, ad esempio in orti botanici, giardini zoologici, acquari o banche di sementi.

    Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato, ma rientrano in parte nel codice NACE R91.04 di cui alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività si riferiscono alla classe 6 della classificazione statistica delle attività di protezione ambientale (CEPA) stabilita dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    1.   Condizioni generali

    1.1.

    L’attività contribuisce ad almeno uno degli obiettivi seguenti:

    a)

    mantenimento del buono stato di ecosistemi, specie, habitat o habitat di specie;

    b)

    ricostituzione o ripristino di ecosistemi, habitat o habitat di specie al fine di consentire loro di recuperare il buono stato o di avvicinarvisi, anche aumentando la loro superficie o area di distribuzione.

    1.2.

    L’attività può essere svolta da qualsiasi tipo di gestore indipendentemente dal principale settore di attività.

    2.   Descrizione iniziale della zona interessata dall’attività di conservazione

    2.1.

    L’attività si svolge in una zona di cui è fornita una descrizione dettagliata delle condizioni ecologiche iniziali dove figurano gli elementi seguenti:

    a)

    una mappatura degli habitat attuali e delle loro condizioni;

    b)

    se del caso, lo status di protezione della zona;

    c)

    la caratterizzazione della situazione delle principali specie in termini di rilevanza per la conservazione presenti nella zona (compresi l’elenco delle specie, la dimensione approssimativa della popolazione, la dimensione approssimativa dell’habitat della specie e la qualità dello stesso, il periodo durante il quale la zona è utilizzata dalla specie);

    d)

    l’importanza della zona per il raggiungimento del buono stato di specie, habitat o habitat di specie a livello regionale, nazionale o internazionale, a seconda dei casi;

    e)

    se del caso, le possibilità di miglioramento dello stato delle specie, degli habitat o degli habitat di specie presenti nella zona, oppure di ripristino degli habitat o degli habitat di specie nella zona o di miglioramento della connettività tra gli habitat.

    3.   Piano di gestione o strumento equivalente

    3.1.

    La zona è coperta da un piano di gestione o da uno strumento equivalente, quale un piano di ripristino (7), che è aggiornato periodicamente e in ogni caso almeno ogni 10 anni e contiene le informazioni seguenti:

    a)

    una descrizione del contributo atteso della zona agli obiettivi di conservazione della natura stabiliti dall’autorità competente per la natura o l’ambiente tenendo conto del contesto giuridico e politico regionale, nazionale, dell’Unione e internazionale;

    b)

    l’elenco delle specie, degli habitat e degli habitat delle specie che beneficeranno delle misure di conservazione (di seguito «habitat e specie bersaglio»);

    c)

    la durata del piano e una chiara descrizione degli obiettivi di conservazione per ciascun habitat e ciascuna specie bersaglio e delle corrispondenti misure di conservazione per far fronte alle pressioni e alle minacce individuate, comprese le scadenze previste per il conseguimento degli obiettivi di conservazione. Nel caso in cui le scadenze superino la durata del piano di gestione, sono definiti i progressi attesi (tappe intermedie) verso il conseguimento di tali obiettivi;

    d)

    una descrizione delle minacce e delle pressioni che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, comprese le trasformazioni degli habitat causate dal cambiamento climatico previste;

    e)

    le misure volte a garantire il conseguimento di tutti i criteri DNSH per l’attività in questione;

    f)

    considerazione delle questioni sociali (tra cui conservazione del paesaggio, consultazione dei portatori di interessi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale);

    g)

    se del caso, una descrizione dei servizi ecosistemici migliorati, quali lo stoccaggio del carbonio, la depurazione delle acque, la protezione dalle alluvioni, la prevenzione dell’erosione, l’impollinazione, le opportunità ricreative e i benefici socioeconomici in generale;

    h)

    un piano di monitoraggio dotato di indicatori specifici e pertinenti che consenta di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di conservazione e di individuare le misure correttive eventualmente necessarie;

    i)

    le persone e le organizzazioni coinvolte nella gestione o nel ripristino della zona e, se del caso, le collaborazioni o i partenariati necessari per realizzare gli obiettivi di conservazione;

    j)

    le misure adottate per garantire la trasparenza in merito agli obiettivi di conservazione, alle misure di conservazione, al monitoraggio e ai relativi risultati;

    k)

    i finanziamenti necessari per l’attuazione delle misure di conservazione, il monitoraggio della zona e il relativo audit.

    3.2.

    Se il piano di gestione o lo strumento equivalente non contiene tutti gli elementi di cui al punto 3.1, le informazioni sono fornite dal gestore dell’attività.

    4.   Audit

    4.1.

    La descrizione iniziale della zona di conservazione e il piano di gestione o strumento equivalente di cui ai punti 2 e 3 sono verificati da un certificatore terzo indipendente all’inizio dell’attività di conservazione.

    4.2.

    Al termine della durata del piano di gestione o strumento equivalente e almeno ogni 10 anni, sono verificati il conseguimento degli obiettivi fissati all’inizio del piano di gestione e il rispetto dei criteri DNSH.

    La verifica comprende la descrizione dettagliata aggiornata delle condizioni ecologiche della zona secondo quanto specificato al punto 2, la valutazione dell’efficacia delle misure di conservazione e del conseguimento degli obiettivi di conservazione, la valutazione di una versione aggiornata del piano di gestione o dello strumento equivalente e le raccomandazioni per il successivo piano di gestione o strumento equivalente.

    4.3.

    La verifica di cui ai punti 4.1 e 4.2 è effettuata da uno dei seguenti soggetti:

    a)

    le autorità nazionali competenti;

    b)

    un certificatore terzo indipendente, su richiesta delle autorità nazionali o del gestore dell’attività.

    Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione dell’uso del suolo, certificazione della biodiversità, certificazione climatica o altri controlli.

    Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell’attività.

    A seguito della verifica, il certificatore redige una relazione di audit.

    5.   Garanzia di permanenza

    5.1.

    Conformemente alla legislazione nazionale, la zona in cui si svolge l’attività è interessata da una delle seguenti misure:

    a)

    la zona è classificata come area protetta in linea con il sistema di categorie delle aree protette dell’IUCN (8), come sito Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE o come altra misura efficace di conservazione basata sul territorio (9), dal diritto nazionale o da una convenzione internazionale di cui il paese è firmatario ed è gestita in modo efficace al fine di prevenire il deterioramento di specie e habitat o di habitat di specie e consentirne il recupero;

    b)

    la zona è destinata al ripristino o alla conservazione nell’ambito di un piano regolamentare di utilizzo del suolo, delle acque dolci o marittime approvato dalle autorità competenti;

    c)

    la zona è oggetto di un accordo contrattuale pubblico o privato in grado di garantire il conseguimento e il mantenimento degli obiettivi di conservazione.

    5.2.

    Il gestore della zona in cui si svolge l’attività di conservazione si impegna a presentare un nuovo piano di gestione o un nuovo strumento equivalente in linea con gli obiettivi di conservazione prima della fine del piano precedente.

    6.   Requisiti minimi supplementari

    6.1.

    È esclusa da questa attività la compensazione degli effetti di un’altra attività economica (10). Solo i miglioramenti netti della biodiversità che risultano dalla conservazione/ripristino possono essere considerati contributo sostanziale di questa attività (11).

    6.2.

    L’introduzione di specie esotiche invasive è evitata o la loro diffusione è gestita conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    L’attività non comporta il degrado di terreni (12) e di ambienti marini che presentano elevate scorte di carbonio.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    Non pertinente

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’uso di pesticidi è ridotto al minimo, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui è necessario per controllare la diffusione di parassiti e malattie.

    L’attività riduce al minimo l’uso di fertilizzanti, compreso il letame, affinché si limiti a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di conservazione e ripristino della zona e sia conforme ai codici di buone pratiche agricole e ai piani d’azione per i nitrati nelle zone vulnerabili ai nitrati istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (13). L’attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo.

    Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l’uso dei principi attivi elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 (14), nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, nella convenzione di Minamata sul mercurio, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e dei principi attivi classificati come Ia («estremamente pericolosi») o Ib («molto pericolosi») nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall’OMS (15).

    Si previene l’inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento.

    L’attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi.

    2.    Attività ricettive

    2.1.   Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili

    Descrizione dell’attività

    La prestazione di alloggi a breve termine per il turismo (16), con o senza servizi associati, compresi servizi di pulizia, di ristorazione, parcheggi, servizi di lavanderia, piscine e palestre, strutture ricreative nonché congressuali.

    Sono inclusi gli alloggi forniti da:

    a)

    alberghi e motel di ogni genere;

    b)

    case di villeggiatura;

    c)

    appartamenti, bungalow, villette e cabine per visitatori;

    d)

    ostelli della gioventù e rifugi di montagna;

    e)

    aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

    f)

    spazi e strutture per veicoli da diporto;

    g)

    aree ricreative e aree per la pesca e la caccia;

    h)

    rifugi o bivacchi per tende da campeggio o sacchi a pelo.

    Questa categoria non comprende:

    a)

    l’offerta di case e di appartamenti ammobiliati o non ammobiliati per un utilizzo più prolungato, generalmente su base mensile o annuale;

    b)

    le navi da crociera.

    Le compensazioni degli impatti per la conservazione o il ripristino definite nella fase di autorizzazione formale dell’attività turistica non sono considerate un contributo alle misure di conservazione o ripristino.

    Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici I55.10, I55.20 e I55.30 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

    Criteri di vaglio tecnico

    Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    1.   Contributo alle attività di conservazione o ripristino

    1.1.

    L’attività contribuisce a misure di conservazione o di ripristino conformi ai criteri di vaglio tecnico per l’attività «Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie» di cui al punto 1.1 del presente allegato, in zone chiaramente designate all’interno o in prossimità della stessa destinazione turistica (17) in cui è situata la struttura ricettiva. La zona può essere qualsiasi tipo di zona con elevato valore in termini di conservazione della natura oggetto di un piano di gestione o di uno strumento equivalente, quale un piano di ripristino (di seguito denominata «zona di conservazione»).

    1.2.

    Le attività che contribuiscono alle misure di conservazione o di ripristino di cui al punto 1.1 sono definite in un accordo contrattuale specifico o strumento equivalente stipulato tra il gestore dell’attività e l’organizzazione incaricata della conservazione o del ripristino della zona. L’accordo ha una durata minima di cinque anni ed è riveduto periodicamente, in ogni caso almeno ogni cinque anni. Esso definisce obiettivi chiari e con scadenze precise relativi al contributo alla zona di conservazione o di ripristino. Il contributo alle misure di conservazione o di ripristino di cui al punto 1.1 può essere finanziario o in natura e può assumere una delle forme seguenti:

    a)

    offerta o organizzazione di visite in una zona di conservazione in cui sono previste tasse di ingresso, di autorizzazione o di utilizzo;

    b)

    gestione di concessioni e locazioni per servizi direttamente connessi a una zona di conservazione (rilasciate dall’organizzazione incaricata della gestione della zona);

    c)

    gestione di esercizi ricettivi turistici situati all’interno di una zona di conservazione ma non soggetti a concessione (in accordo con l’organizzazione incaricata della gestione della zona);

    d)

    offerta o gestione di volontari per attività direttamente connesse alla conservazione (conformemente agli obiettivi di conservazione della zona di conservazione);

    e)

    offerta o gestione di volontari per attività direttamente connesse alla conservazione e al comportamento appropriato (conformemente agli obiettivi di conservazione della zona di conservazione);

    f)

    acquisto di prodotti di qualsiasi tipo, compresi alimenti, bevande, prodotti artigianali, destinati alla rivendita o all’uso diretto e ottenuti da pratiche sostenibili in una zona di conservazione, in accordo con l’organizzazione incaricata della gestione della zona;

    g)

    acquisto di merci provenienti da una zona di conservazione per la rivendita (o altri accordi commerciali che garantiscano che i proventi della vendita delle merci confluiscano nella zona di conservazione);

    h)

    pagamento di diritti d’autore, compresi quelli relativi a immagini o nomi, direttamente all’organizzazione incaricata della gestione di una zona di conservazione;

    i)

    raccolta di donazioni volontarie dei turisti, da trasferire periodicamente su un fondo o conto dedicato istituito dall’organizzazione incaricata della gestione di una zona di conservazione.

    1.3.

    Il contributo percentuale (%) definito nell’accordo contrattuale è almeno equivalente:

    a)

    all’1 % del fatturato annuo di un singolo esercizio ricettivo turistico nel caso in cui l’accordo contrattuale riguardi un solo esercizio;

    b)

    allo 0,7 % del fatturato annuo di un singolo esercizio ricettivo turistico nel caso in cui l’accordo contrattuale o equivalente sia collettivo e riguardi un gruppo di esercizi compreso tra due e dieci;

    c)

    allo 0,5 % del fatturato annuo di un singolo esercizio ricettivo turistico nel caso in cui l’accordo contrattuale o equivalente sia collettivo e riguardi un gruppo di oltre dieci esercizi.

    I contributi finanziari obbligatori applicati all’attività nel contesto del quadro normativo nazionale o locale, comprese le ecotasse o le tariffe, non sono considerati un contributo all’attività di conservazione o ripristino.

    2.   Piano d’azione per contribuire alla conservazione della natura

    2.1.

    L’attività ha elaborato e attuato un piano d’azione specifico per il servizio turistico o l’offerta turistica forniti, che illustra come le modalità di svolgimento dell’attività possono essere compatibili con l’attuazione del piano di gestione o dello strumento equivalente della zona di conservazione cui l’attività intende contribuire e come possono favorire tale attuazione. Il piano comprende tutte le misure seguenti utili agli obiettivi di conservazione o ripristino della zona:

    a)

    una serie chiara di obiettivi e attività che siano volti a evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi diretti sulla biodiversità, compresa l’analisi dell’intensità turistica o del limite di cambiamento accettabile (18) della zona, eseguita dall’organizzazione incaricata della conservazione o del ripristino della zona o dal gestore dell’attività in collaborazione con l’organizzazione (19), e che includano gli elementi seguenti (20):

    i)

    per le visite ai siti naturali: evitare danni diretti agli ecosistemi o agli habitat mediante la gestione dei flussi e della circolazione dei turisti;

    ii)

    per l’interazione con le specie selvatiche:

    evitare danni e perturbazioni diretti causati da azioni dannose quali l’alimentazione degli animali, la distruzione o il danneggiamento di uova e nidi, la distruzione o la rimozione di piante o coralli;

    evitare danni e perturbazioni indiretti alle specie causati dalla circolazione dei turisti all’interno della zona, come la dispersione di rifiuti nell’ambiente, il rumore, l’inquinamento da plastica, chimico o luminoso;

    prevenire ed evitare l’introduzione di specie esotiche invasive (21);

    iii)

    per la raccolta e la commercializzazione di specie selvatiche (22): le specie selvatiche protette non sono oggetto di raccolta, consumo e vendita;

    b)

    se del caso, la descrizione degli accordi di partenariato sottoscritti con gli enti di gestione della conservazione, le ONG locali o le comunità locali per contribuire alla conservazione o al ripristino della zona a cui l’attività intende contribuire;

    c)

    un piano di informazione e sensibilizzazione sulla biodiversità collegato agli impatti specifici derivanti dalle attività turistiche (23);

    d)

    un quadro chiaro per il monitoraggio e la misurazione continui dell’efficacia del contributo, compreso un approccio adattativo che consenta l’individuazione di azioni correttive, ove necessarie.

    3.   Catena di approvvigionamento sostenibile e sistema di gestione ambientale

    3.1.

    Una congrua parte dei prodotti dell’esercizio (come gli alimenti, le bevande, i prodotti in legno – compresi i mobili – in carta, cartone e plastica) è conforme alle migliori pratiche di mercato e certificata secondo standard ambientali (24). L’esercizio si impegna a un miglioramento continuo della parte di prodotti certificati da una terza parte indipendente.

    3.2.

    Per gli esercizi ricettivi con più di 50 dipendenti, l’attività soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    l’esercizio dispone di un sistema di gestione ambientale (EMS) che prevede una certificazione da parte di terzi, come il sistema dell’UE di ecogestione e audit (25) (EMAS), la norma ISO 14001:2015 (26) o equivalente, allineato alle migliori pratiche di gestione ambientale e alle prestazioni di riferimento come il documento di riferimento EMAS per il settore del turismo (27) o norme nazionali o internazionali equivalenti;

    b)

    all’esercizio è stato assegnato un marchio Ecolabel UE per le strutture ricettive o un marchio equivalente EN ISO 14024: 2018 (28) di tipo I o un marchio volontario equivalente che soddisfi requisiti equivalenti (29).

    4.   Requisiti minimi

    4.1.

    Si è proceduto a una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o a un esame (30) conformemente alla direttiva 2011/92/UE (31). Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell’ambiente.

    L’attività non ha incidenze negative significative sulle aree protette (siti del patrimonio mondiale dell’Unesco, principali aree di biodiversità, nonché su altre aree protette diverse dai siti Natura 2000) e sulle specie protette sulla base di una valutazione d’impatto che tenga conto delle migliori conoscenze disponibili (32). L’attività non pregiudica il recupero o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie e dei tipi di habitat protetti dal diritto nazionale.

    Nell’Unione, in relazione ai siti Natura 2000, l’attività non ha incidenze significative sui siti Natura 2000 tenuto conto dei loro obiettivi di conservazione, sulla base di un’opportuna valutazione effettuata a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

    Nell’Unione, in qualsiasi zona, l’attività non pregiudica il recupero o il mantenimento delle popolazioni delle specie protette a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE in uno stato di conservazione soddisfacente. L’attività non pregiudica nemmeno il ripristino o il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat protetti a norma della direttiva 92/43/CEE.

    4.2.

    L’introduzione di specie esotiche invasive è evitata o la loro diffusione è gestita conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014.

    4.3.

    Le attività di caccia e di pesca ricreative sono consentite solo se esplicitamente incluse nel piano di conservazione o di gestione della zona di conservazione stabilito dall’ente di gestione e svolte conformemente al diritto dell’Unione e nazionale applicabile.

    5.   Audit

    All’inizio dell’attività, e successivamente almeno ogni cinque anni, la conformità ai criteri di vaglio tecnico è verificata dalle autorità nazionali competenti o da un certificatore terzo indipendente, come un sistema specifico di certificazione o accreditamento, su richiesta delle autorità nazionali o del gestore dell’attività.

    Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi, in particolare con il titolare o il finanziatore, e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell’attività.

    Al fine di ridurre i costi, tali audit possono essere effettuati congiuntamente a qualsiasi altro audit.

    Non arrecare danno significativo («DNSH»)

    1)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    Per gli edifici costruiti prima del 31 dicembre 2020, l’edificio dispone almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C. In alternativa, l’edificio rientra nel primo 30 % del parco immobiliare nazionale o regionale in termini di fabbisogno operativo di energia primaria come dimostrato da adeguati elementi di prova che confrontino almeno le prestazioni dell’attivo in questione con le prestazioni del parco immobiliare nazionale o regionale costruito prima del 31 dicembre 2020 e che operino almeno la distinzione tra edifici residenziali e non residenziali.

    Per gli edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2020, il fabbisogno di energia primaria (33) che definisce la prestazione energetica dell’edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica.

    L’attività non comporta il degrado di terreni (34) e di ambienti marini che presentano elevate scorte di carbonio.

    2)

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice A del presente allegato.

    3)

    Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice B del presente allegato.

    4)

    Transizione verso un’economia circolare

    L’esercizio ricettivo:

    a)

    non usa né offre ai propri ospiti nessuno dei prodotti elencati nell’allegato, parte B, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

    b)

    separa alla fonte carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici se nella zona è disponibile la raccolta differenziata per tali materiali (36);

    c)

    dispone di un piano di prevenzione degli sprechi alimentari che prevede un obiettivo quantitativo di riduzione dei rifiuti alimentari specifico e con scadenze precise (37).

    5)

    Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    L’attività soddisfa i criteri di cui all’appendice C del presente allegato.

    L’attività è in linea con la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).

    L’inquinamento acustico, da plastica, luminoso e chimico è ridotto al minimo.


    (1)   «Habitat»: zona terrestre o acquatica che si distingue grazie alle sue caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali, conformemente all’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/43/CEE.

    (2)   «Ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

    (3)  Articolo 2, relativo all’uso dei termini, della convenzione sulla diversità biologica (CBD), versione del 27.6.2023 disponibile all’indirizzo https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02.)

    (4)   «Buono stato»: stato in cui le caratteristiche fondamentali di un ecosistema, vale a dire il suo stato fisico, chimico, strutturale, funzionale e di composizione, e le sue caratteristiche paesaggistiche e stagionali, riflettono l’elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine, fatte salve le definizioni più specifiche di «buono stato» nell’ambito di quadri giuridici diversi.

    (5)   «Habitat di una specie»: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

    (6)  Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

    (7)  Il piano di ripristino può fare parte di un piano di gestione. Se la zona è coperta da un piano di gestione, non è necessario un piano di ripristino supplementare.

    (8)  Cfr. https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories, (versione del 27.6.2023).

    (9)  La definizione di «altra misura efficace di conservazione basata sul territorio» e una guida per la sua applicazione sono contenute nella decisione 14/8 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (versione del 27.6.2023): https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf).

    (10)  Le compensazioni della biodiversità sono i risultati delle misure concepite per compensare gli effetti negativi residuali e inevitabili arrecati alla biodiversità da un’attività o un progetto dopo che sono state prese le opportune misure di prevenzione e mitigazione. L’obiettivo delle compensazioni della biodiversità è conservare gli stessi valori di biodiversità (habitat, specie o ecosistemi) che risentono negativamente dell’attività o del progetto.

    (11)  Può trattarsi anche del portato aggiuntivo della conservazione/ripristino al di là della misura di compensazione.

    (12)   «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

    (13)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

    (14)  Che attua nell’Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).

    (15)   The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard (versione 2019), (versione del 27.6.2023): https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1).

    (16)   «Turismo»: l’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro, lo svago o un altro motivo personale, diverso dall’esercizio di un’attività alle dipendenze di un soggetto residente nel luogo visitato, cfr. Eurostat Statistics Explained Glossary (versione del 27.6.2023): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Tourism).

    (17)  In questo contesto, per «destinazione turistica» si intende una zona geografica visitata, costituita da una serie di risorse e attrazioni, in genere promossa da un’organizzazione di gestione di destinazioni turistiche o da un ente locale, subnazionale o nazionale del turismo.

    (18)  Per «intensità turistica» si intende il numero massimo di persone che possono visitare contemporaneamente una destinazione turistica senza distruggere l’ambiente fisico, economico e socioculturale e diminuire in modo inaccettabile il grado di soddisfazione dei visitatori. (UNEP/MAP/PAP, 1997).

    (19)  L’intensità turistica può essere determinata anche nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o dell’esame di cui al punto 4.1.

    (20)  In linea con i criteri per l’industria alberghiera elaborati dal consiglio mondiale del turismo sostenibile (GSTC), (versione del 27.6.2023): https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria-for-hotels/).

    (21)  La prevenzione e la diffusione delle specie esotiche invasive sono effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35). Al di fuori dell’UE si fa riferimento alla legislazione nazionale e agli orientamenti volontari supplementari della CBD per evitare l’introduzione accidentale di specie esotiche invasive associate al commercio di organismi vivi (versione del 27.6.2023), allegati alla decisione 14/11. Invasive alien species (cbd.int).

    (22)  A norma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1), che danno attuazione nell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Per le attività nei paesi terzi, in linea con la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

    (23)  In linea con il criterio 26 a) per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE per le strutture ricettive: la struttura ricettiva garantisce la comunicazione e l’educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale.

    (24)  Come l’Ecolabel EU per le strutture ricettive, in conformità della decisione (UE) 2017/175, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (notificata con il numero C(2017) 299) (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9), la certificazione UE per gli alimenti e le bevande biologici, in conformità del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1), l’etichetta «Forest Stewardship Council» (FSC) per il legno e i prodotti di carta (versione del 27.6.2023): https://fsc.org/en) o la certificazione Rainforest Alliance per certe merci (versione del 27.6.2023): https://www.rainforest-alliance.org/for-business/2020-certification-program/).

    (25)  In conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.

    (26)  Norma ISO 14001:2015, Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso.

    (27)  Decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (notificata con il numero C(2016) 2137) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).

    (28)  Norma ISO 14024:2018, Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure.

    (29)  In particolare, i requisiti comprendono: un approccio basato su più criteri; l’elaborazione dei criteri tramite un processo indipendente basato su dati scientifici, l’accessibilità dei criteri al pubblico e la loro estensione al di là di quanto richiesto dalla legislazione; il rilascio dell’etichetta sulla base di una procedura di controllo imparziale che prevede la verifica da parte di terzi.

    (30)  La procedura attraverso la quale l’autorità competente determina se i progetti elencati nell’allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale (di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva).

    (31)  Per le attività in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile equivalente o alle norme internazionali che richiedono il completamento di una VIA o di un esame, ad esempio lo standard di prestazione 1 dell’International Finance Corporation (IFC) «Assessment and Management of Environmental and Social Risks».

    (32)  Per le attività situate in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o a norme internazionali equivalenti, che mirano alla conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche e che richiedono di condurre 1) una procedura di esame per determinare se, per una determinata attività, sia necessaria un’opportuna valutazione dei possibili impatti su habitat e specie protetti; 2) un’opportuna valutazione qualora l’esame ne accerti la necessità, ad esempio lo standard di prestazione 6 dell’International Finance Corporation (IFC) «Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources».

    (33)  La quantità calcolata di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato agli usi tipici di un edificio, espressa da un indicatore numerico del consumo totale di energia primaria in kWh/m2 all’anno e basata sulla metodologia di calcolo nazionale pertinente, come indicato nell’attestato di prestazione energetica.

    (34)   «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

    (35)  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

    (36)  Solo i materiali per i quali esiste la raccolta differenziata devono essere separati alla fonte dall’esercizio.

    (37)   «Rifiuti alimentari» quali definiti all’articolo 3, punto 4 bis), della direttiva 2008/98/CE.

    (38)  Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).


    Appendice A

    Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici

    I.   Criteri

    I rischi climatici fisici che pesano sull’attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell’appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

    a)

    esame dell’attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l’andamento dell’attività economica nella sua durata prevista;

    b)

    se l’attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l’attività economica;

    c)

    una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

    La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell’attività e alla durata prevista, così che:

    a)

    per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;

    b)

    per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (1) coerenti con la durata prevista dell’attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

    Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle ultime conoscenze scientifiche per l’analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2), le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source (3) o a pagamento più recenti.

    Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l’operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento»), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l’attuazione di tali soluzioni.

    Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l’operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell’inizio delle operazioni.

    Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura (4) o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi (5).

    II.   Classificazione dei pericoli legati al clima (6)

     

    Temperatura

    Venti

    Acque

    Massa solida

    Cronici

    Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)

    Cambiamento del regime dei venti

    Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Erosione costiera

    Stress termico

     

    Variabilità idrologica o delle precipitazioni

    Degradazione del suolo

    Variabilità della temperatura

     

    Acidificazione degli oceani

    Erosione del suolo

    Scongelamento del permafrost

     

    Intrusione salina

    Soliflusso

     

     

    Innalzamento del livello del mare

     

     

     

    Stress idrico

     

    Acuti

    Ondata di calore

    Ciclone, uragano, tifone

    Siccità

    Valanga

    Ondata di freddo/gelata

    Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)

    Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

    Frana

    Incendio di incolto

    Tromba d’aria

    Alluvione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)

    Subsidenza

     

     

    Collasso di laghi glaciali

     


    (1)  Gli scenari futuri comprendono i percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP, Representative Concentration Pathways) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

    (2)  Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici su impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicate periodicamente dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione delle informazioni scientifiche prodotte relativamente al cambiamento climatico, https://www.ipcc.ch/reports/.

    (3)  Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

    (4)  Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse». Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici (versione del 27.6.2023): https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_it).

    (5)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa» [COM(2013) 249 final].

    (6)  L’elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.


    Appendice B

    Criteri DNSH generici per l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine

    I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell’acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l’obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all’articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE (1) e a un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

    Se è effettuata una valutazione dell’impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE ed essa comprende una valutazione dell’impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un’ulteriore valutazione dell’impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.

    L’attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine o non deteriora le acque marine che sono già in buono stato ecologico, come definito all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE (2), tenendo conto della decisione (UE) 2017/848 della Commissione in relazione ai criteri e alle norme metodologiche pertinenti per questi descrittori.


    (1)  Per le attività svolte in paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile o alle norme internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e di buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, vale a dire un piano di gestione dell’uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi pertinenti che garantisca che 1) l’impatto delle attività sullo stato o sul potenziale ecologico individuato dei corpi idrici potenzialmente interessati sia valutato e 2) qualsiasi deterioramento o impedimento al buono stato/potenziale ecologico sia evitato o, qualora ciò non sia possibile, 3) sia giustificato dalla mancanza di alternative più vantaggiose per l’ambiente che non siano sproporzionatamente costose/tecnicamente irrealizzabili, e sia fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

    (2)  La definizione di cui all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE prevede in particolare che il buono stato ecologico sia determinato sulla base dei descrittori qualitativi stabiliti nell’allegato I della medesima.


    Appendice C

    Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento per quanto riguarda l’uso e la presenza di sostanze chimiche

    L’attività non comporta la fabbricazione, l’immissione in commercio o l’uso di:

    a)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;

    b)

    mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;

    c)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009;

    d)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, elencate nell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;

    e)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di un articolo, elencate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;

    f)

    sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che sono state identificate a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun’altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate (1).

    In aggiunta l’attività non comporta la fabbricazione, la presenza nel prodotto o nel risultato finale, o l’immissione sul mercato di altre sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne se gli operatori hanno valutato e documentato che non è disponibile sul mercato nessun’altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate (2).


    (1)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze di cui alla lettera f) una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.

    (2)  La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, presenza nel prodotto o nel risultato finale, o immissione sul mercato delle sostanze di cui al presente paragrafo una volta pubblicati i principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.


    ALLEGATO V

    Modifiche degli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X del regolamento delegato (UE) 2021/2178

    1)   

    L’allegato I è così modificato:

    a)

    al punto 1.1.2.2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «Il numeratore include la parte delle spese in conto capitale di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese in conto capitale assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.»;

    b)

    al punto 1.1.3.2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Il numeratore include la parte di spese operative di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese operative assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.»;

    c)

    al punto 1.2.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Per il fatturato e le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere nella dichiarazione di carattere finanziario i riferimenti alle relative voci di bilancio.»;

    d)

    al punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    le imprese non finanziarie devono individuare le attività economiche non ammissibili alla tassonomia e indicare al denominatore dei KPI relativi al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative la quota di tali attività economiche a livello di impresa o di gruppo;».

    2)   

    L’allegato II è sostituito dal seguente allegato:

    «ALLEGATO II

    MODELLI PER GLI INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE

    Modello – Quota di fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia – Informativa per l’anno N

    Esercizio finanziario N

    Anno

    Criteri per il contributo sostanziale

    Criteri DNSH («non arrecare danno significativo»)  (8)

     

     

     

     

    Attività economiche (1)

    Codice  (1) (2)

    Fatturato (3)

    Quota di fatturato, anno N (4)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)

    Adattamento ai cambiamenti climatici (6)

    Acqua (7)

    Inquinamento (8)

    Economia circolare (9)

    Biodiversità (10)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)

    Adattamento ai cambiamenti climatici (12)

    Acqua (13)

    Inquinamento (14)

    Economia circolare (15)

    Biodiversità (16)

    Garanzie minime di salvaguardia (17)

    Quota di fatturato allineata (A.1.) o ammissibile (A.2.) alla tassonomia, anno N-1 (18)

    Categoria attività abilitante (19)

    Categoria attività di transizione (20)

    Testo

     

    Valuta

    %

    Sì; No; N/AM  (2)  (3)

    Sì; No; N/AM  (2)  (3)

    Sì; No; N/AM  (2)  (3)

    Sì; No; N/AM  (2)  (3)

    Sì; No; N/AM  (2)  (3)

    Sì; No; N/AM  (2)  (3)

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    %

    A

    T

    A.

    ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

    A.1.

    Attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia)

    Attività 1

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

     

     

    Attività 1 (4)

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

    A

     

    Attività 2

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

     

    T

    Fatturato delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

    Di cui abilitanti

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    A

     

    Di cui di transizione

     

    %

    %

     

     

     

     

     

    %

     

    T

    A.2

    Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)  (7)

     

    AM; N/AM  (6)

    AM; N/AM  (6)

    AM; N/AM  (6)

    AM; N/AM  (6)

    AM; N/AM  (6)

    AM; N/AM  (6)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Attività 1 (5)

     

     

    %

    AM

    AM

     

     

    AM

     

     

     

     

     

     

     

     

    %

     

     

    Fatturato delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

     

     

     

     

     

    %

     

    A.

    Fatturato delle attività ammissibili alla tassonomia (A.1+A.2)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B.

    ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia

     

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

    100 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modello – Quota delle spese in conto capitale (CapEx) derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia – Informativa per l’anno N

    Esercizio finanziario N

    Anno

    Criteri per il contributo sostanziale

    Criteri DNSH (“non arrecare danno significativo”)  (16)

     

     

     

     

    Attività economiche (1)

    Codice  (9) (2)

    CapEx (3)

    Quota di CapEx, anno N (4)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)

    Adattamento ai cambiamenti climatici (6)

    Acqua (7)

    Inquinamento (8)

    Economia circolare (9)

    Biodiversità (10)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)

    Adattamento ai cambiamenti climatici (12)

    Acqua (13)

    Inquinamento (14)

    Economia circolare (15)

    Biodiversità (16)

    Garanzie minime di salvaguardia (17)

    Quota di CapEx allineata (A.1.) o ammissibile (A.2.) alla tassonomia, anno N-1 (18)

    Categoria attività abilitante (19)

    Categoria attività di transizione (20)

    Testo

     

    Valuta

    %

    Sì; No; N/AM  (10)  (11)

    Sì; No; N/AM  (10)  (11)

    Sì; No; N/AM  (10)  (11)

    Sì; No; N/AM  (10)  (11)

    Sì; No; N/AM  (10)  (11)

    Sì; No; N/AM  (10)  (11)

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    %

    A

    T

    A.

    ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

    A.1.

    Attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia)

    Attività 1

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

     

     

    Attività 1 (12)

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

    A

     

    Attività 2

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

     

    T

    CapEx delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

    Di cui abilitanti

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    A

     

    Di cui di transizione

     

    %

    %

     

     

     

     

     

    %

     

    T

    A.2

    Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)  (15)

     

    AM; N/AM  (14)

    AM; N/AM  (14)

    AM; N/AM  (14)

    AM; N/AM  (14)

    AM; N/AM  (14)

    AM; N/AM  (14)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Attività 1 (13)

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    %

     

     

    CapEx delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

     

     

     

     

     

    %

     

    A.

    CapEx delle attività ammissibili alla tassonomia (A.1+A.2)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B.

    ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CapEx delle attività non ammissibili alla tassonomia

     

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

    100 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modello – Quota delle spese operative (OpEx) derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia – Informativa per l’anno N

    Esercizio finanziario N

    Anno

    Criteri per il contributo sostanziale

    Criteri DNSH («non arrecare danno significativo»)  (22)

     

     

     

     

    Attività economiche (1)

    Codice  (17) (2)

    OpEx (3)

    Quota di OpEx, anno N (4)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)

    Adattamento ai cambiamenti climatici (6)

    Acqua (7)

    Inquinamento (8)

    Economia circolare (9)

    Biodiversità (10)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)

    Adattamento ai cambiamenti climatici (12)

    Acqua (13)

    Inquinamento (14)

    Economia circolare (15)

    Biodiversità (16)

    Garanzie minime di salvaguardia (17)

    Quota di OpEx allineata (A.1.) o ammissibile (A.2.) alla tassonomia, anno N-1 (18)

    Categoria attività abilitante (19)

    Categoria attività di transizione (20)

    Testo

     

    Valuta

    %

    Sì; No; N/AM  (18)  (19)

    Sì; No; N/AM  (18)  (19)

    Sì; No; N/AM  (18)  (19)

    Sì; No; N/AM  (18)  (19)

    Sì; No; N/AM  (18)  (19)

    Sì; No; N/AM  (18)  (19)

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    %

    A

    T

    A.

    ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

    A.1.

    Attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia)

    Attività 1

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

     

     

    Attività 1 (*1)

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

    A

     

    Attività 2

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

    %

     

    T

    Spese operative delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

    Di cui abilitanti

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    A

     

    Di cui di transizione

     

    %

    %

     

     

     

     

     

    %

     

    T

    A.2

    Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)  (22)

     

    AM; N/AM  (21)

    AM; N/AM  (21)

    AM; N/AM  (21)

    AM; N/AM  (21)

    AM; N/AM  (21)

    AM; N/AM  (21)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Attività 1 (20)

     

     

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    %

     

     

    Spese operative delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

     

     

     

     

     

    %

     

    A.

    OpEx delle attività ammissibili alla tassonomia (A.1+A.2)

     

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B.

    ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spese operative delle attività non ammissibili alla tassonomia

     

    %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

    100 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ».

    3)   

    All’allegato III, punto 1.1, è aggiunto il quarto comma seguente:

    «In deroga al primo comma del presente punto, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore nella misura e nella proporzione in cui finanziano le attività economiche allineate alla tassonomia.».

    4)   

    L’allegato IV è così modificato:

    a)

    alla sezione «Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale», righe da 2) a 6), la frase «Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)» è soppressa;

    b)

    l’ottava riga è sostituita dalla seguente:

    «Quota di esposizioni verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

    X %

    Valore delle esposizioni verso altre controparti e altri attivi:

    [importo monetario]»

    c)

    la tredicesima riga è sostituita dalla seguente:

    «Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

    sulla base del fatturato: %

    sulla base delle spese in conto capitale: %

    Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi:

    sulla base del fatturato: [importo monetario]

    sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]»

    5)   

    L’allegato V è così modificato:

    a)

    al punto 1.1.2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore del GAR:

    a)

    attività finanziarie possedute per negoziazione;

    b)

    prestiti interbancari a vista;

    c)

    esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE;

    d)

    derivati;

    e)

    disponibilità liquide e attivi in contante;

    f)

    altre categorie di attivi (ad esempio, avviamento, merci ecc.)»;

    b)

    alla sezione 1.2.1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «Oltre al GAR, gli enti creditizi devono comunicare la percentuale dei loro attivi totali che è esclusa dal numeratore del GAR conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.»;

    c)

    alla sezione 1.2.1.1., primo comma, la tabella è sostituita dalla seguente:

    «Obiettivi ambientali

    Primo passaggio

    Secondo passaggio

    Coefficiente di attivi verdi (GAR)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici

    (CCM)

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale dei prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale delle imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Di cui: attività di transizione:

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Di cui: attività di transizione:

    Stock e flusso

     

     

     

    Adattamento ai cambiamenti climatici

    (CCA)

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Stock e flusso

     

     

     

    Acque e risorse marine

    (WTR)

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l’obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l’obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Stock e flusso

     

     

     

    Economia circolare

    (CE)

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l’obiettivo dell’economia circolare, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Stock e flusso

     

     

     

    Inquinamento

    (PPC)

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l’obiettivo di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l’obiettivo di prevenzione e riduzione dell’inquinamento

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Stock e flusso

     

     

     

    Biodiversità ed ecosistemi

    (BIO)

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l’obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sugli anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l’obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l’obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

    Di cui: impiego dei proventi

    Di cui: attività abilitanti

    Stock e flusso»

    d)

    al punto 1.2.1.1., il titolo del punto i) è sostituito dal seguente:

    «i)

    GAR per attività di prestito a imprese non finanziarie (prestiti e anticipi — GAR prestiti e anticipi)»;

    e)

    al punto 1.2.1.1., punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «L’importo di (1)(c) deve essere calcolato usando la formula 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), dove:

     

    (1)(c)(1) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l’impiego dei proventi, compresi finanziamenti specializzati di cui all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     

    (1)(c)(2) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui non si conosce l’impiego dei proventi (prestiti generici).»;

    f)

    al punto 1.2.1.1., punto i), il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Ai fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni di cui si conosce l’impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, verso le imprese non finanziarie in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un’attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un’esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all’obiettivo più pertinente.»;

    g)

    al punto 1.2.1.1., punto i), il sesto comma è sostituito dal seguente:

    « GAR prestiti e anticipi (per ciascun obiettivo ambientale) = (1)(c)/(1)(a). Gli enti creditizi devono comunicare il GAR basato sui KPI relativi a CapEx e fatturato e indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento alle attività abilitanti e di transizione.»;

    h)

    al punto 1.2.1.1., punto ii), il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Ai fini di 2(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione quanto segue:

     

    (2)(c)(1)(a): il valore contabile lordo totale delle esposizioni verso obbligazioni ecosostenibili emesse conformemente alla legislazione dell’Unione. Le emissioni attuali di obbligazioni designate come obbligazioni verdi dagli emittenti, i cui proventi devono essere investiti in attività economiche ammissibili alla tassonomia, devono essere valutate in base al livello di allineamento alla tassonomia delle attività economiche, in conformità al regolamento (UE) 2020/852, o dei progetti finanziati, sulla base di informazioni specifiche fornite dall’emittente per ciascuna emissione. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un’obbligazione verde può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all’obiettivo più pertinente;

     

    (2)(c)(1)(b): il valore contabile lordo dei titoli di debito investiti in esposizioni di cui si conosce l’impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, nella misura in cui le attività finanziate sono attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione deve poggiare sulle informazioni specifiche fornite dall’emittente per l’emissione in questione. Non è consentito il doppio conteggio. Se un’esposizione da finanziamenti specializzati può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all’obiettivo più pertinente. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata.»;

    i)

    al punto 1.2.1.2., il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Questo GAR deve contenere le informazioni su tutti gli obiettivi ambientali, con una scomposizione delle attività abilitanti. Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il GAR deve altresì contenere informazioni sulle attività di transizione. Gli enti creditizi devono anche fornire informazioni sullo stock e sul flusso.

    Per le esposizioni di cui si conosce l’impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione, nel numeratore del GAR per le imprese finanziarie, il valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione alle imprese finanziarie in proporzione al contributo che tali esposizioni apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte. Non è consentito il doppio conteggio. Se un’esposizione è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all’obiettivo più pertinente.

    Per le esposizioni di cui non si conosce l’impiego dei proventi, il numeratore del GAR per le imprese finanziarie deve essere calcolato sulla base dei KPI delle controparti calcolati conformemente al presente regolamento. L’ammontare di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie da prendere in considerazione nel numeratore del GAR deve essere dato dalla somma del loro valore contabile lordo ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per tutti gli obiettivi ambientali e le attività abilitanti per ciascuna controparte. Per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, la scomposizione deve altresì contenere le attività di transizione di ciascuna controparte.

    «e la controparte è un altro ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 e solo a tal fine una banca multilaterale di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, o all’articolo 117, paragrafo 2, di tale regolamento, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale utilizzati devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e strumenti rappresentativi di capitale dei pertinenti portafogli contabili, ponderato in funzione del «GAR complessivo della controparte», ossia il valore contabile lordo moltiplicato per il «GAR complessivo» della controparte.» »;

    j)

    al punto 1.2.1.3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso prestiti su immobili residenziali o prestiti per la ristrutturazione di abitazioni è calcolato come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni che sono allineati alla tassonomia secondo i criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare per la ristrutturazione, l’acquisto e la proprietà in conformità dei punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, rispettivamente dell’allegato I o II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dei punti 3.1 e 3.2 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, nonché sullo stock e sul flusso.»;

    k)

    al punto 1.2.1.3., punto i), il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «L’informativa sul KPI degli enti creditizi deve coprire il portafoglio di prestiti al dettaglio, in particolare il portafoglio di prestiti ipotecari. Le informazioni relative a tale KPI devono tenere conto della conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici fissati all’allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell’allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.

    Il KPI per il portafoglio di prestiti su immobili residenziali degli enti creditizi deve essere espresso come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali che contribuiscono all’obiettivo ambientale pertinente stabilito, in particolare, all’allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell’allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali.»;

    l)

    al punto 1.2.1.3., punto i), il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «Nel numeratore del rapporto gli enti creditizi devono prendere in considerazione anche i prestiti concessi per la ristrutturazione di edifici o abitazioni in conformità ai criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare di cui all’allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all’allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.»;

    m)

    al punto 1.2.1.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli enti creditizi il cui modello aziendale è basato in larga misura sul finanziamento dell’edilizia residenziale pubblica devono comunicare un KPI relativo alla quota di esposizioni verso le attività di finanziamento delle autorità pubbliche in conformità dei criteri pertinenti di vaglio tecnico, in particolare di cui all’allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all’allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486. Questo GAR deve essere stimato e comunicato dall’ente creditizio sotto forma di quota delle esposizioni da prestiti o titoli di debito ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all’allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all’allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica. Gli enti creditizi devono includere informazioni sullo stock e sul flusso.»;

    n)

    al punto 1.2.1.4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Per il finanziamento di attività e attivi diversi dall’edilizia residenziale pubblica di cui si conosce l’impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni verso l’autorità pubblica, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un’attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dall’autorità pubblica in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un’esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all’obiettivo più pertinente.»;

    o)

    il punto 1.2.1.6. è sostituito dal seguente:

    «1.2.1.6.   GAR complessivo

    Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sul GAR complessivo. Esso deve riflettere il valore cumulativo dei KPI basati sulle esposizioni, includendo al denominatore il totale degli attivi in bilancio senza le esposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e sommando nel numeratore complessivo i numeratori dei KPI basati sulle esposizioni ecosostenibili:

    a)

    GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

    b)

    GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese non finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

    c)

    GAR per le esposizioni immobiliari residenziali, compresi i prestiti per la ristrutturazione di abitazioni, per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare;

    d)

    GAR per i prestiti al dettaglio per l’acquisto di autovetture, per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

    e)

    GAR per i proventi utilizzati per finanziare pubbliche amministrazioni locali, per tutti gli obiettivi ambientali;

    f)

    GAR per le garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita, per gli obiettivi dei cambiamenti climatici.

    Insieme al GAR complessivo gli enti creditizi devono comunicare anche la percentuale di attivi esclusi dal numeratore del GAR conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, e al punto 1.1.2 del presente allegato.»;

    p)

    al punto 1.2.2.1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese corrisponde alla quota di garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto all’insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito delle imprese. Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.»;

    q)

    al punto 1.2.2.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il coefficiente verde per le attività finanziarie gestite deve consistere nella quota delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e immobili) di imprese che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto al totale delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e altri attivi). Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.»;

    r)

    al punto 1.2.3, secondo e terzo comma, la parte di frase «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituita da «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»;

    s)

    all’allegato V il termine «partecipazioni» è sostituito dal termine «strumenti rappresentativi di capitale»;

    6)   

    all’allegato VII, punto 2.4, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

    «In deroga al secondo e terzo comma del presente punto 2.4, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.»;

    7)   

    all’allegato IX, punto 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga al primo e al quinto comma del presente punto 1, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specificati o le obbligazioni ecosostenibili emesse dall’impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall’impresa beneficiaria degli investimenti.»;

    8)   

    nell’allegato IX, alla fine del punto 1 è aggiunto il comma seguente:

    «In deroga al primo e quinto comma del presente punto 1, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.»;

    9)   

    all’allegato IX, punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione vita devono calcolare il KPI relativo ad attività di sottoscrizione e presentare i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni, derivanti da «premi lordi contabilizzati», corrispondenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione allineate alla tassonomia conformemente all’allegato II, punti 10.1 e 10.2, dell’atto delegato «Clima». Il KPI deve essere rappresentato in termini percentuali rispetto a uno dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

    a)

    totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati;

    b)

    totale dei premi lordi di riassicurazione non vita contabilizzati;

    c)

    totale dei ricavi di assicurazioni non vita;

    d)

    totale dei ricavi di riassicurazioni non vita.»;

    10)   

    all’allegato X, il primo modello è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO X

    MODELLI PER GLI INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

    Modello – KPI relativo alle sottoscrizioni per le imprese di assicurazione e riassicurazione non vita

     

    Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici

    Non arrecare danno significativo (DNSH)

     

    Attività economiche (1)

    Premi assoluti, anno t (2)

    Quota di premi, anno t (3)

    Quota di premi, anno t-1 (4)

    Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)

    Acque e risorse marine (6)

    Economia circolare (7)

    Inquinamento (8)

    Biodiversità ed ecosistemi (9)

    Garanzie minime di salvaguardia (10)

     

    Valuta

    %

    %

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    Sì/No

    A.1.

    Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita – Attività allineate alla tassonomia (ecosostenibili)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A.1.1

    Di cui riassicurate

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A.1.2

    Di cui derivanti dall’attività di riassicurazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A.1.2.1

    Di cui riassicurate (retrocessione)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A.2

    Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita – Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B.

    Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita – Attività non ammissibili alla tassonomia

     

     

     

     

     

    Totale (A.1 + A.2 +B)

     

    100 %

    100 %

     

     

     

     

     

     

    I «premi» nelle colonne (2) e (3) devono essere indicati come premi lordi contabilizzati o, se del caso, come fatturato relativo ad attività di assicurazione o riassicurazione non vita.

    Le informazioni nella colonna (4) devono essere riportate nell’informativa nell’anno 2024 e seguenti.

    L’assicurazione e la riassicurazione non vita possono essere allineate al regolamento (UE) 2020/852 soltanto come attività che consentono l’adattamento ai cambiamenti climatici.

    »;

    11)   

    all’allegato X, secondo modello, sezione «Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale», righe da 2) a 6), la frase «Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)» è soppressa;

    12)   

    all’allegato X, secondo modello, l’ottava riga è sostituita dalla seguente:

    «Quota di esposizioni verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

    X %

    Valore delle esposizioni verso altre controparti e altri attivi:

    [importo monetario]»

    13)   

    all’allegato X, secondo modello, la quindicesima riga è sostituita dalla seguente:

    «Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

    sulla base del fatturato: %

    sulla base delle spese in conto capitale: %

    Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

    sulla base del fatturato: [importo monetario]

    sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]»


    (1)  Il codice contiene l’abbreviazione dell’obiettivo al quale l’attività economica può apportare un contributo sostanziale, e il numero della sezione dell’attività nel corrispondente allegato dell’obiettivo, vale a dire:

    mitigazione dei cambiamenti climatici: CCM

    adattamento ai cambiamenti climatici: CCA

    acque e risorse marine: WTR

    economia circolare: CE

    prevenzione e riduzione dell’inquinamento: PPC

    biodiversità ed ecosistemi: BIO

    Ad esempio, l’attività «imboschimento» avrebbe il codice: CCM 1.1

    Se le attività possono apportare un contributo sostanziale a più di un obiettivo, dovrebbero essere indicati i codici per tutti gli obiettivi.

    Ad esempio, se il gestore comunicasse che l’attività «Costruzione di nuovi edifici» apporta un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’economia circolare, il codice sarebbe: CCM 7.1./CE 3.1.

    Usare gli stessi codici nelle sezioni A.1 e A.2 del presente modello.

    (2)  Sì – L’attività è ammissibile alla tassonomia e allineata alla tassonomia riguardo all’obiettivo ambientale pertinente

     

    No – L’attività è ammissibile alla tassonomia ma non è allineata alla tassonomia riguardo all’obiettivo ambientale pertinente

     

    N/AM – Non ammissibile; l’attività non è ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    (3)  Se l’attività economica contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie indicano, in grassetto, l’obiettivo ambientale più importante al fine del calcolo dei KPI delle imprese finanziarie, evitando il doppio conteggio. Se non è noto l’uso dei proventi del finanziamento, le imprese finanziarie calcolano nei rispettivi KPI il finanziamento delle attività economiche che contribuiscono a più obiettivi ambientali nell’ambito dell’obiettivo ambientale più importante indicato in grassetto nel presente modello dalle imprese non finanziarie. Un obiettivo ambientale può essere indicato in grassetto una sola volta in una riga per evitare il doppio conteggio delle attività economiche nei KPI delle imprese finanziarie. Ciò non si applica al calcolo delle attività economiche allineate alla tassonomia per i prodotti finanziari definiti all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/2088. Le imprese non finanziarie comunicano anche il grado di ammissibilità e allineamento per obiettivo ambientale, compreso l’allineamento a ciascun obiettivo ambientale delle attività che contribuiscono in modo sostanziale a vari obiettivi, utilizzando il modello seguente:

    Image 1

    (4)  Un’attività può essere allineata a uno o più obiettivi ambientali per la quale è ammissibile.

    (5)  Un’attività può essere ammissibile e non allineata agli obiettivi ambientali pertinenti.

    (6)  AM – Attività ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    N/AM – Attività non ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    (7)  Le attività sono indicate nella sezione A.2 del presente modello solo se non sono allineate ad alcun obiettivo ambientale per il quale sono ammissibili. Le attività che si allineano ad almeno un obiettivo ambientale sono indicate nella sezione A.1 del presente modello.

    (8)  Per poter inserire un’attività nella sezione A.1 questa deve rispettare tutti i criteri DNSH e le relative garanzie minime di salvaguardia. Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17. Le imprese non finanziarie possono indicare nella sezione A.2 il contributo sostanziale e i criteri DNSH soddisfatti o non soddisfatti, utilizzando: a) per il contributo sostanziale – codici Sì/No e N/AM anziché AM e N/AM e b) per DNSH – codici Sì/No.

    (9)  Il codice contiene l’abbreviazione dell’obiettivo al quale l’attività economica può apportare un contributo sostanziale, e il numero della sezione dell’attività nel corrispondente allegato dell’obiettivo, vale a dire:

    mitigazione dei cambiamenti climatici: CCM

    adattamento ai cambiamenti climatici: CCA

    acque e risorse marine: WTR

    economia circolare: CE

    prevenzione e riduzione dell’inquinamento: PPC

    biodiversità ed ecosistemi: BIO

    Ad esempio, l’attività «imboschimento» avrebbe il codice: CCM 1.1

    Se le attività possono apportare un contributo sostanziale a più di un obiettivo, dovrebbero essere indicati i codici per tutti gli obiettivi.

    Ad esempio, se il gestore comunicasse che l’attività «Costruzione di nuovi edifici» apporta un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’economia circolare, il codice sarebbe: CCM 7.1./CE 3.1.

    Usare gli stessi codici nelle sezioni A.1 e A.2 del presente modello.

    (10)  Sì – L’attività è ammissibile alla tassonomia e allineata alla tassonomia riguardo all’obiettivo ambientale pertinente

    No – L’attività è ammissibile alla tassonomia ma non è allineata alla tassonomia riguardo all’obiettivo ambientale pertinente

    N/AM – Non ammissibile; l’attività non è ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    (11)  Se l’attività economica contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie indicano, in grassetto, l’obiettivo ambientale più importante al fine del calcolo dei KPI delle imprese finanziarie, evitando il doppio conteggio. Se non è noto l’uso dei proventi del finanziamento, le imprese finanziarie calcolano nei rispettivi KPI il finanziamento delle attività economiche che contribuiscono a più obiettivi ambientali nell’ambito dell’obiettivo ambientale più importante indicato in grassetto nel presente modello dalle imprese non finanziarie. Un obiettivo ambientale può essere indicato in grassetto una sola volta in una riga per evitare il doppio conteggio delle attività economiche nei KPI delle imprese finanziarie. Ciò non si applica al calcolo delle attività economiche allineate alla tassonomia per i prodotti finanziari definiti all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/2088. Le imprese non finanziarie comunicano anche il grado di ammissibilità e allineamento per obiettivo ambientale, compreso l’allineamento a ciascun obiettivo ambientale delle attività che contribuiscono in modo sostanziale a vari obiettivi, utilizzando il modello seguente:

    Image 2

    (12)  Un’attività può essere allineata a uno o più obiettivi ambientali per la quale è ammissibile.

    (13)  Un’attività può essere ammissibile e non allineata agli obiettivi ambientali pertinenti.

    (14)  AM – Attività ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    N/AM – Attività non ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    (15)  Le attività sono indicate nella sezione A.2 del presente modello solo se non sono allineate ad alcun obiettivo ambientale per il quale sono ammissibili. Le attività che si allineano ad almeno un obiettivo ambientale sono indicate nella sezione A.1 del presente modello.

    (16)  Per poter inserire un’attività nella sezione A.1 questa deve rispettare tutti i criteri DNSH e le relative garanzie minime di salvaguardia. Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17. Le imprese non finanziarie possono indicare nella sezione A.2 il contributo sostanziale e i criteri DNSH soddisfatti o non soddisfatti, utilizzando: a) per il contributo sostanziale – codici Sì/No e N/AM anziché AM e N/AM e b) per DNSH – codici Sì/No.

    (17)  Il codice contiene l’abbreviazione dell’obiettivo al quale l’attività economica può apportare un contributo sostanziale, e il numero della sezione dell’attività nel corrispondente allegato dell’obiettivo, vale a dire:

    mitigazione dei cambiamenti climatici: CCM

    adattamento ai cambiamenti climatici: CCA

    acque e risorse marine: WTR

    economia circolare: CE

    prevenzione e riduzione dell’inquinamento: PPC

    biodiversità ed ecosistemi: BIO

    Ad esempio, l’attività «imboschimento» avrebbe il codice: CCM 1.1

    Se le attività possono apportare un contributo sostanziale a più di un obiettivo, dovrebbero essere indicati i codici per tutti gli obiettivi.

    Ad esempio, se il gestore comunicasse che l’attività «Costruzione di nuovi edifici» apporta un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’economia circolare, il codice sarebbe: CCM 7.1./CE 3.1.

    Usare gli stessi codici nelle sezioni A.1 e A2 del presente modello.

    (18)  Sì – L’attività è ammissibile alla tassonomia e allineata alla tassonomia riguardo all’obiettivo ambientale pertinente

    No – L’attività è ammissibile alla tassonomia ma non è allineata alla tassonomia riguardo all’obiettivo ambientale pertinente

    N/AM – Non ammissibile; l’attività non è ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    (19)  Se l’attività economica contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie indicano, in grassetto, l’obiettivo ambientale più importante al fine del calcolo dei KPI delle imprese finanziarie, evitando il doppio conteggio. Se non è noto l’uso dei proventi del finanziamento, le imprese finanziarie calcolano nei rispettivi KPI il finanziamento delle attività economiche che contribuiscono a più obiettivi ambientali nell’ambito dell’obiettivo ambientale più importante indicato in grassetto nel presente modello dalle imprese non finanziarie. Un obiettivo ambientale può essere indicato in grassetto una sola volta in una riga per evitare il doppio conteggio delle attività economiche nei KPI delle imprese finanziarie. Ciò non si applica al calcolo delle attività economiche allineate alla tassonomia per i prodotti finanziari definiti all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/2088. Le imprese non finanziarie comunicano anche il grado di ammissibilità e allineamento per obiettivo ambientale, compreso l’allineamento a ciascun obiettivo ambientale delle attività che contribuiscono in modo sostanziale a vari obiettivi, utilizzando il modello seguente:

    Image 3

    (*1)  Un’attività può essere allineata a uno o più obiettivi ambientali per la quale è ammissibile.

    (20)  Un’attività può essere ammissibile e non allineata agli obiettivi ambientali pertinenti.

    (21)  AM – Attività ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    N/AM – Attività non ammissibile alla tassonomia per l’obiettivo pertinente

    (22)  Le attività sono indicate nella sezione A.2 del presente modello solo se non sono allineate ad alcun obiettivo ambientale per il quale sono ammissibili. Le attività che si allineano ad almeno un obiettivo ambientale sono indicate nella sezione A.1 del presente modello.

    (23)  Per poter inserire un’attività nella sezione A.1 questa deve rispettare tutti i criteri DNSH e le relative garanzie minime di salvaguardia. Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17. Le imprese non finanziarie possono indicare nella sezione A.2 il contributo sostanziale e i criteri DNSH soddisfatti o non soddisfatti, utilizzando: a) per il contributo sostanziale – codici Sì/No e N/AM anziché AM e N/AM e b) per DNSH – codici Sì/No.


    ALLEGATO VI

    "ALLEGATO VI

    Modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) degli enti creditizi

    Numero del modello

    Nome

    0

    Sintesi dei KPI

    1

    Attivi per il calcolo del GAR

    2

    GAR – Informazioni sul settore

    3

    KPI GAR (stock)

    4

    KPI GAR (flusso)

    5

    KPI per le esposizioni fuori bilancio

    6

    KPI per ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie

    7

    KPI per il portafoglio di negoziazione

    0.   Sintesi dei KPI che gli enti creditizi devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

     

    Totale degli attivi ecosostenibili

    KPI  (*4)

    KPI  (*5)

    Copertura % (sul totale degli attivi)  (*3)

    % di attivi esclusi dal numeratore del GAR (articolo 7, paragrafi 2 e 3, e punto 1.1.2 dell'allegato V)

    % di attivi esclusi dal denominatore del GAR (articolo 7, paragrafo 1, e punto 1.2.4 dell'allegato V)

    KPI principale

    GAR (coefficiente di attivi verdi) per lo stock

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale degli attivi ecosostenibili

    KPI

    KPI

    % della copertura (sul totale degli attivi)

    % di attivi esclusi dal numeratore del GAR (articolo 7, paragrafi 2 e 3, e punto 1.1.2 dell'allegato V)

    % di attivi esclusi dal denominatore del GAR (articolo 7, paragrafo 1, e punto 1.2.4 dell'allegato V)

    KPI aggiuntivi

    GAR (flusso)

     

     

     

     

     

     

     

    Portafoglio di negoziazione  (*1)

     

     

     

     

     

     

     

    Garanzie finanziarie

     

     

     

     

     

     

     

    Attività finanziarie gestite

     

     

     

     

     

     

     

    Ricavi relativi a commissioni e compensi  (*2)

     

     

     

     

     

     

    Nota 1:

    Per tutti i modelli per le segnalazioni: le caselle in nero non devono essere compilate.

    Nota 2:

    I KPI per commissioni e compensi (foglio 6) e portafoglio di negoziazione (foglio 7) si applicano solo a decorrere dal 2026 L'inclusione delle PMI in tali KPI sarà subordinata al risultato positivo di una valutazione d'impatto

    1.   Attivi per il calcolo del GAR

    Image 4

    Image 5

    2.   GAR – Informazioni sul settore

    Image 6

    3.   KPI GAR (stock)

    1.

    L'ente deve comunicare in questo modello i KPI GAR sullo stock di prestiti calcolati a partire dai dati comunicati nel modello 1, sugli attivi coperti, e applicando le formule proposte nel presente modello.

    2.

    Le informazioni sul GAR (coefficiente di attivi verdi delle attività "ammissibili") devono essere accompagnate da informazioni sulla quota degli attivi totali coperti dal GAR.

    3.

    Oltre alle informazioni incluse nel presente modello, gli enti creditizi possono indicare la quota di attivi che finanziano settori pertinenti per la tassonomia che sono ecosostenibili (allineati alla tassonomia). Questi dati arricchirebbero l'informazione sul KPI relativo agli attivi ecosostenibili a fronte del totale degli attivi coperti.

    4.

    Gli enti creditizi devono duplicare questo modello per le informative basate sui ricavi e sulle spese in conto capitale.

    Image 7

    Image 8

    4.   KPI GAR (flusso)

    Image 9

    5.   KPI per le esposizioni fuori bilancio

    Image 10

    6.   KPI per ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie

    Image 11

    Image 12

    7.   KPI per il portafoglio di negoziazione

    Image 13

    Image 14

    "

    (*1)  Per gli enti creditizi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del CRR o le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, del CRR

    (*2)  Ricavi relativi a commissioni e compensi da servizi diversi da prestiti e attività finanziarie gestite

    Gli enti devono comunicare informazioni prospettiche per tali KPI, comprese informazioni in termini di obiettivi, unitamente a spiegazioni pertinenti sulla metodologia applicata.

    (*3)  % degli attivi coperti dal KPI sul totale degli attivi delle banche

    (*4)  sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte

    (*5)  sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte, fatta eccezione per le attività di prestito dove per i prestiti generici si usa il KPI relativo al fatturato


    Allegato VII

    "ALLEGATO VIII

    Modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese di investimento

    Numero del modello

    Nome

    0

    Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

    1

    KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio

    2

    KPI delle imprese di investimento – Altri servizi

    0.   Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

     

    Totale degli attivi ecosostenibili

    KPI  (*3)

    KPI  (*4)

    Copertura % (sul totale degli attivi)  (*2)

    KPI principale (per la negoziazione per conto proprio)

    Coefficiente di attivi verdi (GAR)

     

     

     

     

     

    Totale dei ricavi da servizi e attività ecosostenibili

    KPI

    KPI

    Copertura % (sul totale dei ricavi)

    KPI principale (per servizi e attività diversi dalla negoziazione per conto proprio)

    KPI relativo ai ricavi  (*1)

     

     

     

     

    1.   KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio

    Image 15

    2.   KPI delle imprese di investimento – Altri servizi

    Image 16

    "

    (*1)  commissioni, compensi e altri benefici monetari

    (*2)  % degli attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli attivi

    (*3)  sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte

    (*4)  sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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