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Document 32023R2458

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2458 della Commissione, del 31 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Fagus sylvatica originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

    C/2023/7323

    GU L, 2023/2458, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2458/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2458/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2458

    3.11.2023

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2458 DELLA COMMISSIONE

    del 31 ottobre 2023

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Fagus sylvatica originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

    (2)

    A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Fagus L.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore, completa valutazione dei rischi.

    (4)

    Il 16 giugno 2022 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti («piante in questione»):

    piante da impianto di massimo due anni appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 10 mm;

    piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 40 mm;

    piante da impianto di massimo quindici anni, in substrato colturale, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 80 mm.

    Tale domanda era suffragata dal fascicolo tecnico pertinente.

    (5)

    Il 27 giugno 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (6). L’Autorità ha individuato Phytophthora ramorum (isolati non UE), Thaumetopoea processionea, Meloidogyne mali e Phytophthora kernoviae quali organismi nocivi pertinenti per tali piante.

    (6)

    L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per gli organismi nocivi individuati, concludendo che la probabilità che le piante in questione siano esenti da tali organismi nocivi è elevata, a condizione che siano applicate le pertinenti misure di attenuazione dei rischi.

    (7)

    Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

    (8)

    Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dal rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione.

    (9)

    Il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto di quindici anni, a radice nuda, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, è considerato inferiore o analogo al rischio derivante dall’introduzione di piante da impianto della stessa età, in substrato colturale, appartenenti alla specie Fagus sylvatica.

    (10)

    Di conseguenza le piante da impianto appartenenti alla specie Fagus sylvatica, di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (12)

    Phytophthora ramorum (isolati non UE) e Thaumetopoea processionea figurano negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 quali, rispettivamente, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

    (13)

    Phytophthora kernoviae non figura ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Occorre una valutazione completa aggiornata dei rischi rappresentati da tale organismo nocivo, al fine di accertare se esso soddisfi le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione, originarie del Regno Unito, debbano figurare, unitamente alle corrispondenti prescrizioni specifiche, nell’elenco di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.

    (14)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

    (15)

    Meloidogyne mali non figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Nel settembre 2017 l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha pubblicato un’analisi del rischio fitosanitario concernente tale organismo nocivo (7). Secondo quanto concluso, l’organismo nocivo non dovrebbe essere regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione poiché, sebbene sia presente da molto tempo in alcuni Stati membri senza misure di controllo ufficiali, il rischio fitosanitario che pone in tali Stati membri è considerato modesto. Per questo motivo, in relazione al suddetto organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

    (16)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (5)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

    (6)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Valutazione dei rischi della merce costituita da piante di Fagus sylvatica originarie del Regno Unito. EFSA Journal, 21(7), 1–151. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8118

    (7)  EPPO (2017), «Pest risk analysis for Meloidogyne mali». EPPO, Parigi. Disponibile al seguente indirizzo: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm e https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA.


    ALLEGATO I

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a « Fagus L.» è sostituita dalla seguente:

    « Fagus L., escluse le piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».


    ALLEGATO II

    Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo le voci relative a « Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini » è inserita la voce seguente:

    Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

    Codice NC

    Paesi terzi di origine

    Misure

    «Fagus sylvatica,

    piante da impianto di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto.

    ex 0602 10 90 ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    Regno Unito

    a)

    Dichiarazione ufficiale che:

    i)

    le piante sono indenni da Phytophthora kernoviae;

    ii)

    il sito di produzione è risultato indenne da Phytophthora kernoviae nel corso delle ispezioni ufficiali, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti, effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;

    iii)

    è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Phytophthora kernoviae prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e

    iv)

    immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Phytophthora kernoviae, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti;

    b)

    sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

    i)

    la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e

    ii)

    l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2458/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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