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Document 32023R1788

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1788 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/6378

GU L 230 del 19.9.2023, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1788/oj

19.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 230/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1788 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2023

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle aree amministrative seguenti: Aberdeenshire in Scozia, Cheshire e Staffordshire in Inghilterra, confermati rispettivamente il 10 settembre 2023, l'8 settembre 2023 e il 7 settembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

(7)

Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)

Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

(9)

Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l'HPAI, situazione che aveva motivato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione a tre focolai di HPAI insorti in stabilimenti avicoli nello stato di New York, confermati tra il 25 luglio 2023 e il 3 agosto 2023.

(11)

Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul loro territorio.

(12)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti. Essa ritiene che gli Stati Uniti abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.

(13)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(14)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'HPAI e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

(1)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.456, US-2.457 e US-2.458 sono sostituite dalle seguenti:

"US

Stati Uniti

US-2.456

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.7.2023

6.9.2023

US-2.457

N, P1

 

29.7.2023

6.9.2023

US-2.458

N, P1

 

3.8.2023

6.9.2023";

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.317 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.318, GB-2.319 e GB-2.220:

"GB

Regno Unito

GB-2.318

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.9.2023

 

GB-2.319

N, P1

 

8.9.2023

 

GB-2.320

N, P1

 

10.9.2023";

 

b)

nella parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.317 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.318, GB-2.319 e GB-2.320:

"Regno Unito

GB-2.318

near Uttoxeter, East Staffordshire, Staffordshire, England, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.87 and Long: W1.91

GB-2.319

near Warrington, South Warrington, Cheshire, England, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.34 and Long: W2.60

GB-2.320

near Peterhead, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.53 and Long: W1.94";

2)

nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a)

alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.456, US-2.457 e US-2.458 sono sostituite dalle seguenti:

"US

Stati Uniti

US-2.456

POU, RAT

N, P1

 

25.7.2023

6.9.2023

GBM

P1

 

25.7.2023

6.9.2023

US-2.457

POU, RAT

N, P1

 

29.7.2023

6.9.2023

GBM

P1

 

29.7.2023

6.9.2023

US-2.458

POU, RAT

N, P1

 

3.8.2023

6.9.2023

GBM

P1

 

3.8.2023

6.9.2023";

b)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.317 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.318, GB-2.319 e GB-2.320:

"GB

Regno Unito

GB-2.318

POU, RAT

N, P1

 

7.9.2023

 

GBM

P1

 

7.9.2023

 

GB-2.319

POU, RAT

N, P1

 

8.9.2023

 

GBM

P1

 

8.9.2023

 

GB-2.320

POU, RAT

N, P1

 

10.9.2023

 

GBM

P1

 

10.9.2023".

 


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