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Document 32023R1607

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l’adeguamento di taluni riferimenti giuridici

C/2023/3258

GU L 198 del 8.8.2023, p. 14–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1607/oj

8.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1607 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l’adeguamento di taluni riferimenti giuridici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 110, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli articoli 96, 97, 98, 105 e 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati modificati inserendovi disposizioni tratte dagli articoli 6, 10, 12, 14, 15 e 20 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (3), successivamente soppressi dal regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione (4). Inoltre, in seguito alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2021/2117 all’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo sono confluite nel paragrafo 4.

(2)

Per motivi di chiarezza e fruibilità da parte degli operatori è opportuno adeguare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (5) e i relativi allegati laddove fanno riferimento all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

(3)

Il regolamento (UE) 2021/2117 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 anche per quanto riguarda il contenuto del disciplinare di produzione e i motivi di cancellazione. Nell’articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati inseriti requisiti dettagliati per la descrizione degli elementi che evidenziano il legame nel disciplinare di produzione. Nell’articolo 106 del medesimo regolamento sono stati aggiunti ulteriori motivi di cancellazione.

(4)

Ne consegue che, per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno sopprimere i requisiti della descrizione degli elementi che evidenziano il legame nel disciplinare di produzione stabiliti all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. È inoltre opportuno allineare l’allegato VII di tale regolamento di esecuzione, che riporta il modulo di richiesta di cancellazione, all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il contenuto del punto 4 («Motivi della cancellazione»).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Domande di protezione provenienti dagli Stati membri

Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell’articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude la dichiarazione ivi menzionata e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 97, paragrafo 4, di tale regolamento.»

;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame di cui al paragrafo 1, lettera i), sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato.»

;

3)

all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il periodo di tre mesi di cui all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 decorre dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l’invito a procedere a consultazioni.

3.   I risultati delle consultazioni di cui all’articolo 98, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono notificati alla Commissione entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento.»

;

4)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La domanda di modifica dell’Unione di un disciplinare, di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»

;

5)

all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, di cui all’articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;»;

6)

gli allegati da II a VII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione, del 30 maggio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati (cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).


ALLEGATO

Gli allegati da II a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA

[barrare con una “X” la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Nome del prodotto

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

2.   Riferimento ufficiale

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

Numero di riferimento:…

Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:…

3.   Nome dell’opponente (persona, organismo, Stato membro o paese terzo)

4.   Recapiti

Persona di contatto: Titolo (sig., sig.ra ecc.): …Nome: …

Gruppo/organizzazione/persona singola:…

o autorità nazionale:

Servizio: …

Indirizzo:

Telefono: + …

Indirizzo di posta elettronica: …

5.   Interesse legittimo (il requisito non si applica alle autorità nazionali)

[Fornire una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo dell’opponente. Le autorità nazionali sono esentate da questo obbligo.]

6.   Motivi dell’opposizione:

La domanda di protezione, modifica o cancellazione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma dei medesimi articoli.

La domanda di protezione o di modifica è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l’articolo 100 o con l’articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La domanda di protezione o di modifica è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché la registrazione del nome proposto lederebbe i diritti del titolare di un marchio commerciale ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l’esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.   Elementi dell’opposizione

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione dell’opposizione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest’ultima. In caso di opposizione basata sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34) fornire i documenti necessari.]

8.   Elenco dei documenti giustificativi

[Fornire l’elenco dei documenti inviati a sostegno dell’opposizione.]

9.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica:]

ALLEGATO III

NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

[barrare con una “X” la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Nome del prodotto

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

2.   Riferimento ufficiale [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:

3.   Nome dell’opponente (persona, organismo, Stato membro o paese terzo)

4.   Esito delle consultazioni

4.1   È stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare copia delle lettere che comprovano l’accordo e comunicare tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell’accordo (articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013)]

4.2   Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare le informazioni di cui all’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

5.   Disciplinare e documento unico

5.1   Il disciplinare è stato modificato:

… Sì* … No

*In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche e il disciplinare modificato.

5.2   Il documento unico è stato modificato:

… Sì**… No

** In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato.

6.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica:]

ALLEGATO IV

DOMANDA DI MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

[nome registrato] “…”

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una “X” la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Richiedente e interesse legittimo

[Specificare il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l’interesse legittimo del richiedente.]

2.   Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Categoria di prodotto vitivinicolo

Legame

Restrizioni in materia di commercializzazione

4.   Tipo di modifica

[Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione dimodifica dell’Unioneai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.]

5.   Modifica (modifiche)

[Fornire una descrizione esauriente e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. La domanda di modifica deve essere completa e comprensibile. Le informazioni fornite in questa sezione devono essere esaurienti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.]

6.   Allegati

6.1.

Il documento unico consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata

6.2.

La versione consolidata del disciplinare pubblicato, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare

ALLEGATO V

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[nome registrato] “…”

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una “X” la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Mittente

Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona delimitata (cfr. articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34).

2.   Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione della o delle modifiche ordinarie e le relative motivazioni nonché una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.]

3.   Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

4.   Allegati

4.1.

La domanda di modifica ordinaria approvata

4.2.

La decisione di approvazione della modifica ordinaria

4.3.

La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo

4.4.

Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata

4.5.

Copia della versione consolidata del disciplinare pubblicato, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare

ALLEGATO VI

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA TEMPORANEA

[nome registrato] “…”

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una “X” la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Mittente

Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona delimitata (cfr. articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34).

2.   Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee compreso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell’imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione dimodifica temporaneaai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.]

3.   Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

4.   Allegati

4.1.

La domanda di modifica temporanea approvata

4.2.

La decisione di approvazione della modifica temporanea

4.3.

La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo

ALLEGATO VII

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

[nome registrato] “…”

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una “X” la casella pertinente:] ☐ IGP ☐ DOP

1.   Nome registrato di cui si propone la cancellazione

2.   Stato membro o paese terzo cui appartiene la zona delimitata

3.   Persona, organismo, Stato membro o paese terzo che presenta la richiesta di cancellazione

[Specificare il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della persona fisica o giuridica o dei produttori che richiedono la cancellazione (per le richieste concernenti nomi di prodotti di paesi terzi fornire anche il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi di certificazione che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione (questo obbligo non si applica alle autorità nazionali dotate di personalità giuridica).]

4.   Motivi della cancellazione

La conformità al relativo disciplinare non è più garantita (articolo 106, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione d’origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi (articolo 106, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara di non desiderare più mantenere la protezione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica (articolo 106, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

5.   Elementi della richiesta di cancellazione

[Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la richiesta di cancellazione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno della cancellazione. Se del caso, fornire i documenti giustificativi.]

6.   Elenco dei documenti giustificativi

[Fornire l’elenco dei documenti inviati a sostegno della richiesta di cancellazione.]

7.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica:].

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