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Document 32023R1525

    Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

    PE/46/2023/REV/1

    GU L 185 del 24.7.2023, p. 7–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj

    24.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 185/7


    REGOLAMENTO (UE) 2023/1525 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 luglio 2023

    sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 173, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha messo alla prova l'industria europea della difesa e il mercato dei materiali per la difesa e ha evidenziato una serie di carenze che ne compromettono la capacità di soddisfare in modo sicuro e tempestivo le esigenze urgenti degli Stati membri relative a prodotti e sistemi di difesa quali munizioni e missili, considerato l'elevato tasso di consumo di questi prodotti e sistemi durante un conflitto ad alta intensità.

    (2)

    Dal 24 febbraio 2022 l'Unione e i suoi Stati membri intensificano costantemente gli sforzi per contribuire a soddisfare le pressanti esigenze di difesa dell'Ucraina. In tale contesto, di fronte alla crescita dell'instabilità, della competizione strategica e delle minacce alla sicurezza, i capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, hanno inoltre deciso di assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza dell'Unione e di compiere ulteriori passi decisivi verso la costruzione della sovranità europea. Si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee, e hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti comuni e appalti congiunti in materia di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'Unione. Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la «bussola strategica per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Unione nel prossimo decennio» («bussola strategica»), che è stata successivamente approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022. La bussola strategica sottolinea la necessità di aumentare la spesa per la difesa e di investire di più nelle capacità, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.

    (3)

    Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, che sottolinea l'esistenza, all'interno dell'Unione, di lacune finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa. Il 19 luglio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il regolamento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), destinato a sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase degli appalti per colmare le carenze più urgenti e critiche, specialmente quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, in modo collaborativo. L'EDIRPA contribuirà al rafforzamento degli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, al rafforzamento delle capacità industriali dell'Unione nel settore della difesa e l'adattamento dell'industria della difesa dell'Unione alle trasformazioni strutturali del mercato determinate da un aumento della domanda dovuto a nuove sfide, come il ritorno a un conflitto ad alta intensità.

    (4)

    Alla luce della situazione in Ucraina e delle sue pressanti esigenze di difesa, in particolare per quanto riguarda le munizioni, il 20 marzo 2023 il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, volto a fornire all'Ucraina un milione di munizioni di artiglieria nell'ambito di uno sforzo congiunto entro i prossimi 12 mesi. Ha convenuto di consegnare con urgenza all'Ucraina munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili provenienti dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti. Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni e, se richiesti, missili dall'industria europea della difesa (e dalla Norvegia) nel contesto di un progetto esistente dell'Agenzia europea per la difesa (AED) o attraverso progetti complementari di acquisizione congiunta guidati dagli Stati membri, al fine di ricostituire le proprie scorte e consentire nel contempo il proseguimento del sostegno all'Ucraina. Per sostenere tali sforzi, il Consiglio ha convenuto di mobilitare finanziamenti adeguati, tra l'altro mediante lo strumento europeo per la pace (EPF). Il Consiglio ha altresì incaricato la Commissione di presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione. Tale promozione degli investimenti è essenziale per garantire che le esigenze di sicurezza dell'Unione siano adeguatamente soddisfatte in ogni momento e che l'industria della difesa e il mercato interno dell'Unione siano all'altezza delle attuali sfide. Le tre linee di azione interconnesse devono essere perseguite in parallelo e in modo coordinato. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione delle linee di azione, saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (composta da rappresentanti della Commissione, del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e dell'AED) al fine di valutare le esigenze e le capacità industriali nonché di garantire la stretta cooperazione necessaria.

    (5)

    Il 13 aprile 2023 il Consiglio ha adottato una misura di assistenza del valore di 1 miliardo di EUR nell'ambito dell'EPF a sostegno delle forze armate ucraine, che consente il rimborso agli Stati membri del costo delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e, se del caso, dei missili donati all'Ucraina e provenienti dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 31 maggio 2023. Per quanto riguarda gli appalti congiunti, finora 24 Stati membri, insieme alla Norvegia, hanno firmato l'accordo di progetto dell'AED che prevede l'acquisto collaborativo di munizioni.

    (6)

    Gli sforzi congiunti volti a consentire agli Stati membri di ricostituire le proprie scorte esaurite e a sostenere l'Ucraina possono essere efficaci solo se l'approvvigionamento dell'Unione permette la consegna tempestiva dei prodotti per la difesa necessari. Tuttavia, il rapido calo delle scorte, con la produzione nell'Unione giunta quasi alla capacità massima di assorbimento degli ordini degli Stati membri o di paesi terzi, e con i prezzi già in notevole aumento rendono necessarie ulteriori misure di politica industriale dell'Unione per garantire un rapido potenziamento delle capacità di fabbricazione.

    (7)

    Come evidenziato dai lavori della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa riguardanti il coordinamento delle esigenze in materia di appalti a brevissimo termine nel settore della difesa e il dialogo con gli Stati membri e con i fabbricanti di materiali per la difesa dell'Unione per sostenere gli appalti comuni volti a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina, l'industria dell'Unione dispone di capacità di fabbricazione nel settore delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e dei missili («prodotti per la difesa pertinenti»). Tuttavia, le capacità di produzione nel settore industriale della difesa dell'Unione sono state definite specificamente per periodi nei quali le sfide erano diverse da quelle attualmente poste all'Unione. I flussi di approvvigionamento sono stati adattati in funzione di una domanda più modesta, con un livello minimo di scorte e fornitori diversificati a livello mondiale per ridurre i costi, e ciò espone il settore industriale della difesa dell'Unione a dipendenze. Di conseguenza, in tale contesto, l'attuale capacità di fabbricazione e le catene di approvvigionamento e del valore esistenti non consentono una consegna sicura e tempestiva dei prodotti per la difesa necessaria per soddisfare le esigenze di sicurezza degli Stati membri e per il proseguimento del sostegno delle esigenze ucraine, generando tensioni sul mercato per i prodotti per la difesa pertinenti, nonché il rischio di un effetto di spiazzamento. È pertanto necessario un intervento supplementare a livello dell'Unione.

    (8)

    Conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l'Unione deve contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali. Appare pertanto opportuno sostenere l'industria dell'Unione nell'incremento del suo volume di produzione, nella riduzione del lead time di produzione e nel far fronte a possibili strozzature o fattori che potrebbero ritardare o ostacolare la tempestiva disponibilità e l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti.

    (9)

    Le misure adottate a livello dell'Unione dovrebbero mirare a rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nel settore delle munizioni e dei missili, per consentirne l'urgente adattamento alle trasformazioni strutturali.

    (10)

    A tal fine è opportuno istituire uno strumento per il sostegno finanziario del rafforzamento dell'industria in tutte le catene di approvvigionamento e del valore connesse alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione («strumento»).

    (11)

    La struttura, le condizioni di ammissibilità e i criteri specifici stabiliti nel presente regolamento pertengono a questo strumento a breve termine e sono determinati da circostanze specifiche e dall'attuale situazione di emergenza.

    (12)

    Lo strumento sarà coerente con le iniziative collaborative esistenti dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa, la proposta relativa all'EDIRPA, nonché l’EPF, e genererà sinergie con altri programmi dell'Unione. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica.

    (13)

    È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («regolamento finanziario») si applichi allo strumento, salvo diversamente specificato.

    (14)

    A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di rispondere all'invito del Consiglio del 20 marzo 2023 di accelerare la consegna dei prodotti per la difesa pertinenti, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari in relazione ad azioni riguardanti un periodo a decorrere da tale data.

    (15)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (4).

    (16)

    Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio (5) potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 (6) e (UE) 2021/1057 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi nazionali modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione del programma modificato. Data l'urgenza della situazione, è opportuno che la Commissione si adoperi per concludere la valutazione dei programmi nazionali modificati senza indebito ritardo.

    (17)

    Nella proposta di piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), gli Stati membri dovrebbero poter proporre misure che contribuiscano anche agli obiettivi dello strumento, in linea con gli obiettivi e i requisiti stabiliti nella decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (9) del Consiglio, nel regolamento (UE) 2020/2094 (10) del Consiglio e nel regolamento (UE) 2021/241. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero prendere in particolare considerazione misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza conformemente allo strumento.

    (18)

    In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (12), (Euratom, CE) n. 2185/96 (13) e (UE) 2017/1939 (14) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e al fine di garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

    (19)

    I membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) dovrebbero poter partecipare allo strumento come paesi associati nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (16), che prevede l'attuazione delle condizioni di partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. Il presente regolamento dovrebbe imporre a tali paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

    (20)

    Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così all'industria un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Nell'attuale contesto di emergenza, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai beneficiari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.

    (21)

    Lo strumento dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi di cui al regolamento finanziario, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti, quali il coordinamento industriale e le attività di rete, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità, il processo industriale di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.

    (22)

    Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero essere idonei al sostegno solo i soggetti, pubblici o privati, che sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o nei paesi associati. Tali soggetti non dovrebbero essere soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, dovrebbero essere sottoposti a controllo a norma del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Un soggetto stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non dovrebbe essere idoneo a essere un destinatario coinvolto in un'azione.

    (23)

    I soggetti che sono stabiliti nell'Unione o in un paese associato e sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato e che non sono stati sottoposti a controllo a norma del regolamento (UE) 2019/452 e, ove necessario, a misure di attenuazione, dovrebbero essere idonei quali destinatari solo se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. La partecipazione di tali soggetti non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi dello strumento. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti intermedi. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. A tale riguardo dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In considerazione dell'urgenza della situazione derivante dall'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni, lo strumento dovrebbe tenere conto delle catene di approvvigionamento esistenti.

    (24)

    Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione sostenuta nell'ambito dello strumento dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione.

    (25)

    Lo strumento non dovrebbe sostenere finanziariamente il potenziamento della capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti che sono soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tali prodotti per la difesa pertinenti. Il destinatario dovrebbe mirare a garantire che l'azione finanziata dallo strumento consenta la realizzazione di risultati per l'Ucraina.

    (26)

    A norma dell'articolo 85 della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio (18), le persone fisiche e gli enti e le istituzioni stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

    (27)

    Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità dello strumento. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del contributo all'incremento, al potenziamento, alla riserva, alla modernizzazione delle capacità di fabbricazione, nonché alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della relativa forza lavoro. La valutazione dovrebbe inoltre riguardare il contributo delle proposte alla riduzione del lead time di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, anche attraverso meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini, all'individuazione e all'eliminazione delle strozzature lungo le catene di approvvigionamento nonché al rafforzamento della resilienza di tali catene di approvvigionamento grazie allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera delle imprese, in particolare, in misura significativa, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

    (28)

    Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di assicurare che tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

    (29)

    Inoltre la crisi che risulta dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina non ha soltanto messo in luce le carenze nel settore industriale della difesa dell'Unione, ma ha anche creato difficoltà al funzionamento del mercato interno per i prodotti per la difesa. L'attuale contesto geopolitico determina infatti un aumento significativo della domanda che incide sul funzionamento del mercato interno della produzione e della vendita dei prodotti per la difesa pertinenti nonché dei relativi componenti nell'Unione. Mentre alcuni Stati membri hanno adottato o probabilmente adotteranno misure per preservare le proprie scorte per motivi di sicurezza nazionale, altri hanno difficoltà di accesso alle merci necessarie per fabbricare o acquisire prodotti per la difesa pertinenti. Talvolta la difficoltà di accedere a una materia prima o a uno specifico componente ostacola l'intera catena di produzione. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario istituire, in modo coordinato, norme armonizzate per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti. Tali misure dovrebbero includere un'accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l'agevolazione delle procedure di appalto. Tali misure dovrebbero basarsi sull'articolo 114 TFUE.

    (30)

    Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione così come la qualificazione e certificazione dei prodotti finali pertinenti siano trattate in modo efficiente e tempestivo.

    (31)

    Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. A tali domande dovrebbe essere data priorità in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

    (32)

    In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia, l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.

    (33)

    La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, in particolare i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia l'estrema urgenza causata dall'attuale crisi di approvvigionamento nel settore delle munizioni potrebbe essere incompatibile anche con tali disposizioni nei casi in cui due o più Stati membri intendano partecipare ad appalti comuni. In alcuni casi l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario.

    (34)

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le modifiche di un contratto pubblico devono limitarsi rigorosamente a quanto strettamente necessario nelle circostanze, rispettando nel contempo, per quanto possibile, i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. A tale riguardo, dovrebbe essere possibile derogare alla direttiva 2009/81/CE aumentando i quantitativi previsti in un accordo quadro, aprendo inoltre quest'ultimo alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di altri Stati membri. Rispetto a tali quantitativi aggiuntivi, tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore iniziale che ha concluso l'accordo quadro iniziale. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore originario dovrebbe inoltre consentire a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore inizialmente stabilite nella procedura di appalto pubblico per l'accordo quadro, compresi i requisiti per la selezione qualitativa di cui agli articoli da 39 a 46 della direttiva 2009/81/CE per aderire a tale accordo quadro. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate. Al fine di limitare gli effetti di tali modifiche sul corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni sproporzionate della concorrenza, dovrebbe essere possibile concludere tali modifiche degli accordi quadro solamente fino al 30 giugno 2025.

    (35)

    Per essere competitiva, innovativa e resiliente, nonché per essere in grado di incrementare le proprie capacità di produzione, l'EDTIB deve accedere a finanziamenti pubblici e privati. Come indicato nella comunicazione della Commissione del 15 febbraio 2022 dal titolo «Contributo della Commissione alla difesa europea», le iniziative dell'Unione nel campo della finanza sostenibile si articolano coerentemente con gli sforzi profusi dall'Unione per favorire un adeguato accesso ai finanziamenti e agli investimenti per l'industria europea della difesa. In tale contesto il quadro della finanza sostenibile dell'Unione non impedisce gli investimenti in attività connesse alla difesa. L'industria della difesa dell'Unione contribuisce in modo determinante alla resilienza e alla sicurezza dell'Unione e, di conseguenza, alla pace e alla sostenibilità sociale. Nell'ambito delle iniziative dell'Unione sulle politiche di finanza sostenibile, le armi controverse oggetto di convenzioni internazionali che ne vietano lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, l'impiego, il trasferimento e la fornitura, e di cui gli Stati membri sono firmatari, sono considerate incompatibili con i requisiti della sostenibilità sociale. Il settore dell'industria della difesa dell'Unione è soggetto a un rigoroso controllo normativo da parte degli Stati membri per quanto riguarda il trasferimento e l'esportazione di prodotti militari e a duplice uso. In tale prospettiva, l'impegno degli agenti finanziari nazionali ed europei, come le banche e gli istituti nazionali di promozione, a sostegno dell'industria europea della difesa invierebbe un segnale forte al settore privato. Oltre a perseguire pienamente le sue altre missioni di finanziamento dello sviluppo economico e delle politiche pubbliche, compresa la duplice transizione verde e digitale, e in linea con l'articolo 309 TFUE e con il suo statuto, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti al di là dell'attuale sostegno al duplice uso, laddove tali investimenti servano chiaramente ad attuare le priorità della bussola strategica.

    (36)

    Le imprese delle catene del valore dei prodotti per la difesa pertinenti dovrebbero avere accesso al finanziamento del debito per accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità di fabbricazione. Lo strumento dovrebbe agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'Unione nel settore delle munizioni e dei missili. Il presente regolamento dovrebbe in particolare assicurare che a tali imprese siano garantite le stesse condizioni offerte ad altre imprese, prendendo in carico gli eventuali costi aggiuntivi connessi specificamente alla difesa.

    (37)

    La Commissione dovrebbe poter istituire un apposito meccanismo nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti da indicare come «Fondo di potenziamento». Il Fondo di potenziamento dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta. La Commissione dovrebbe esaminare al riguardo il modo più adeguato per mobilitare il bilancio dell'Unione al fine di sbloccare investimenti pubblici e privati a sostegno del rapido potenziamento perseguito, ad esempio attraverso un meccanismo di finanziamento misto, anche nell'ambito del fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi. Le attività del «Fondo di potenziamento» dovrebbero sostenere l'aumento delle capacità di fabbricazione nel settore delle munizioni e dei missili offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per le imprese lungo tutta la catena del valore.

    (38)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e l'attribuzione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

    (39)

    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto della crisi di sicurezza, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (40)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 TFUE e gli atti giuridici che danno attuazione a tali articoli.

    (41)

    In conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti dal titolo V, capo 2, TUE devono essere a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

    (42)

    A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22), è opportuno che il presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo un eccesso di regolazione e oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente Regolamento entro il 30 giugno 2024, anche al fine di presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento.

    (43)

    Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento causato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (44)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce una serie di misure e stabilisce un bilancio intesi a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili («prodotti per la difesa pertinenti»), in particolare attraverso:

    a)

    uno strumento che sostiene finanziariamente il rafforzamento industriale per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, anche attraverso l'approvvigionamento dei loro componenti («strumento»);

    b)

    l'istituzione di meccanismi, principi e norme temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti per i loro acquirenti nell'Unione.

    Sulla base di una valutazione, a norma dell'articolo 23, dei risultati conseguiti con l'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2024, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del contesto della sicurezza, la Commissione può considerare l'opportunità di estendere l'applicabilità della serie di misure di cui al presente regolamento e di assegnare il bilancio supplementare corrispondente.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «materie prime»: i materiali necessari per produrre i prodotti per la difesa pertinenti;

    2)

    «strozzatura»: un punto di congestione in un sistema di produzione che interrompe o rallenta gravemente la produzione;

    3)

    «destinatario»: un soggetto con cui sono stati firmati un accordo o una convenzione di finanziamento o cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento;

    4)

    «richiedente»: una persona fisica o un soggetto che ha presentato domanda nell'ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione;

    5)

    «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti intermedi;

    6)

    «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza del soggetto;

    7)

    «soggetto»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

    8)

    «informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (23);

    9)

    «informazioni sensibili»: le informazioni e i dati che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;

    10)

    «soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto stabilito in un paese terzo non associato o, qualora sia stabilito nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

    11)

    «lead time di produzione»: il periodo di tempo che intercorre tra l'inoltro di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del fabbricante;

    12)

    «prodotti per la difesa pertinenti»: munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili;

    13)

    «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme non rimborsabili di aiuto o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

    14)

    «marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nel quadro dello strumento che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito nell'ambito del programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali.

    Articolo 3

    Paesi terzi associati allo strumento

    Lo strumento è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo («paesi associati»), in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

    CAPO II

    LO STRUMENTO

    Articolo 4

    Obiettivi dello strumento

    1.   L'obiettivo dello strumento è promuovere l'efficienza e la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per sostenere il potenziamento della capacità di produzione e la consegna tempestiva dei prodotti per la difesa pertinenti attraverso il rafforzamento industriale.

    2.   Il rafforzamento industriale consiste in particolare nell'avviare e accelerare l'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dalla crisi di approvvigionamento che colpisce i prodotti per la difesa pertinenti che sono necessari per la rapida ricostituzione delle scorte di munizioni e missili degli Stati membri e dell'Ucraina. Ciò include il miglioramento della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti per la difesa pertinenti e l'accelerazione di tale adattamento, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa pertinenti in tutta l'Unione, in particolare tramite l'intensificazione e l'ampliamento della cooperazione transfrontaliera tra i soggetti interessati.

    Articolo 5

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 25 luglio 2023 e il 30 giugno 2025 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

    2.   Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino a 50 milioni di EUR possono essere utilizzati come operazione di finanziamento misto nel quadro del «Fondo di potenziamento» di cui all'articolo 15.

    3.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

    4.   Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

    5.   Il bilancio dello strumento può essere rafforzato qualora necessario o in caso di proroga del presente regolamento, in conformità dell'articolo 1, secondo comma.

    Articolo 6

    Finanziamento cumulativo e alternativo

    1.   Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito dello strumento può essere finanziata anche da parte di un altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

    2.   Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento, le azioni devono essere conformi alle condizioni cumulative seguenti:

    a)

    sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento;

    b)

    sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e

    c)

    non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

    3.   Nel proporre piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, in conformità del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri hanno la facoltà di includere misure che contribuiscono anche agli obiettivi dello strumento, in particolare misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.

    4.   L'articolo 8, paragrafo 5, si applica per analogia alle azioni finanziate in conformità del presente articolo.

    Articolo 7

    Forme di finanziamento dell'Unione

    1.   Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta e, per quanto riguarda la gestione del Fondo di potenziamento di cui all'articolo 15 del presente regolamento, in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Lo strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, compresi finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto. Le operazioni di finanziamento misto sono effettuate in conformità del titolo X del regolamento finanziario, del regolamento (UE) 2021/523 e dell'articolo 15 del presente regolamento.

    2.   In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, i contributi finanziari possono, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, riguardare azioni avviate prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 20 marzo 2023 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.

    Articolo 8

    Azioni ammissibili

    1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 4 sono ammissibili al finanziamento.

    2.   Lo strumento fornisce sostegno finanziario ad azioni volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti per assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità.

    3.   Le azioni ammissibili riguardano una o più delle attività seguenti e sono esclusivamente connesse alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione:

    a)

    l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, per quanto riguarda i prodotti per la difesa pertinenti o i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui questi tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

    b)

    l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché a coordinare le attività destinate alle capacità di produzione e ai piani di produzione;

    c)

    la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate dei prodotti per la difesa pertinenti, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

    d)

    il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;

    e)

    la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui alle lettere da a) a d);

    f)

    il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per gli operatori economici interessati attivi nella produzione o nella messa a disposizione dei prodotti per la difesa pertinenti, mediante la compensazione di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore industriale della difesa, per gli investimenti connessi alle attività di cui alle lettere da a) a e).

    4.   Le azioni seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello strumento:

    a)

    azioni connesse alla produzione di beni o alla prestazione di servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;

    b)

    azioni connesse alla produzione di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani;

    c)

    azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.

    5.   Nel concludere accordi con singoli destinatari la Commissione assicura che lo strumento finanzi solo attività a esclusivo beneficio delle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione.

    Articolo 9

    Tasso di finanziamento

    1.   Lo strumento finanzia fino al 35 % dei costi ammissibili di un'azione ammissibile connessa alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti e fino al 40 % dei costi ammissibili di un'azione ammissibile connessa alle capacità di produzione dei componenti e delle materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, un'azione è ammissibile a un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se soddisfa uno dei criteri seguenti:

    a)

    se i richiedenti dimostrano un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati, come descritto all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b);

    b)

    se i richiedenti si impegnano a dare priorità, per la durata dell'azione, agli ordini derivanti:

    i)

    dagli appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno tre Stati membri o paesi associati; o

    ii)

    dagli appalti dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno uno Stato membro allo scopo di trasferire tali prodotti per la difesa pertinenti all'Ucraina.; o

    c)

    se il beneficiario è una PMI o un'impresa a media capitalizzazione stabilita in uno Stato membro o in un paese associato o se la maggioranza dei beneficiari che partecipano a un consorzio sono PMI o imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati.

    L'impegno di cui al primo comma, lettera b), si applica agli appalti di qualsiasi prodotto che beneficia direttamente o indirettamente del sostegno nell'ambito dello strumento.

    Il tasso di finanziamento maggiorato di cui al primo comma è fissato a 10 punti percentuali aggiuntivi anche nel caso in cui sia soddisfatto più di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) di tale comma.

    A titolo di deroga dal paragrafo 1 del presente articolo, il sostegno dello strumento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili di un'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera f).

    3.   I destinatari dimostrano che i costi di un'azione non coperti dal sostegno dell'Unione devono essere coperti da altri strumenti di finanziamento.

    Articolo 10

    Soggetti idonei

    1.   I destinatari coinvolti in un'azione che beneficia di sostegno nell'ambito dello strumento sono soggetti, di proprietà pubblica o privata, che sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato. Tali destinatari non devono essere soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, devono essere stati sottoposti a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

    2.   Un'impresa stabilita nell'Unione o in un paese associato che è controllata da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato e che non è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione è idonea quale destinataria coinvolta in un'azione sostenuta nell'ambito dello strumento solo se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale l'impresa è stabilita sono rese disponibili alla Commissione secondo le relative procedure nazionali.

    Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di una tale impresa in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

    In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

    a)

    il destinatario sia in grado di eseguire l'azione e conseguire risultati senza restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o restrizioni che pregiudichino le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione; e

    b)

    sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili o classificate relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.

    3.   Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilita l'impresa, possono essere previste ulteriori garanzie.

    4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una notifica concernente le misure di mitigazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Ulteriori informazioni sulle misure di mitigazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 16 in merito alle notifiche fornite conformemente al presente paragrafo.

    5.   Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione.

    6.   Lo strumento non sostiene finanziariamente il potenziamento delle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti che sono sottoposti a una restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tali prodotti. Il destinatario si adopera in ogni modo per garantire che l'azione finanziata dallo strumento consenta la realizzazione di risultati per l'Ucraina.

    Articolo 11

    Criteri di attribuzione

    Ciascuna proposta presentata da un richiedente è valutata sulla base di uno o più dei criteri illustrati di seguito per la misurazione del contributo delle azioni in questione al rafforzamento industriale inteso a promuovere l'efficienza e la competitività generale dell'EDTIB in relazione ai prodotti per la difesa pertinenti:

    a)

    aumento della capacità di produzione nell'Unione: il contributo dell'azione all'aumento, al potenziamento o alla conservazione delle capacità di fabbricazione, alla loro modernizzazione o alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della relativa forza lavoro;

    b)

    riduzione dei lead time di produzione: il contributo dell'azione al tempestivo soddisfacimento della domanda espresso nell'ambito degli appalti in termini di riduzione dei lead time di produzione, anche mediante meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini;

    c)

    eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento e nella produzione: il contributo dell'azione alla celere individuazione e alla rapida e duratura eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento (materie prime e altri fattori di produzione) o nella produzione (capacità di fabbricazione);

    d)

    resilienza attraverso la cooperazione transfrontaliera: il contributo dell'azione allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in Stati membri o paesi associati diversi, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI o le imprese a media capitalizzazione in qualità di destinatari, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento;

    e)

    sostegno agli appalti: la dimostrazione da parte dei richiedenti del nesso tra l'azione e i nuovi ordini derivanti dagli appalti congiunti dei prodotti per la difesa pertinenti indetti da almeno tre Stati membri o paesi associati, in particolare se organizzati in un quadro dell'Unione;

    f)

    la qualità del piano di attuazione dell'azione, anche in termini di processi e monitoraggio.

    La Commissione attribuisce, mediante atti di esecuzione, il finanziamento nel quadro del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    Articolo 12

    Programma di lavoro

    1.   Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

    2.   Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.

    3.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    CAPO III

    SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO

    Articolo 13

    Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

    Articolo 14

    Agevolazione degli appalti comuni durante la crisi di approvvigionamento di munizioni

    1.   Qualora almeno due Stati membri concludano un accordo in materia di appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti e l'estrema urgenza derivante dalla crisi dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina impedisca di avvalersi di una delle procedure previste dalla direttiva 2009/81/CE per la conclusione di un accordo quadro, possono essere applicate le norme di cui al presente articolo.

    2.   In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore può modificare un accordo quadro esistente che è stato concluso mediante una delle procedure di cui all'articolo 25 della medesima direttiva affinché le sue disposizioni possano applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro.

    3.   In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore può apportare modifiche sostanziali alle quantità fissate in un accordo quadro esistente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Qualora le quantità fissate in un accordo quadro esistente subiscano modifiche sostanziali a norma del presente paragrafo, a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore inizialmente stabilite nella procedura di appalto pubblico per l'accordo quadro, compresi i requisiti per la selezione qualitativa di cui agli articoli da 39 a 46 della direttiva 2009/81/CE, è offerta la possibilità di aderire a tale accordo quadro. L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore offre tale possibilità mediante un avviso ad hoc pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    4.   Agli accordi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica il principio di non discriminazione per quanto riguarda le quantità supplementari, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori degli Stati membri di cui al paragrafo 1.

    5.   Le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.

    6.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono abusare del presente articolo in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

    7.   Le modifiche introdotte negli accordi quadro a norma del presente articolo sono apportate entro il 30 giugno 2025.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALL'ACCESSO AI FINANZIAMENTI

    Articolo 15

    Fondo di potenziamento

    1.   Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione e ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituito un meccanismo di finanziamento misto («Fondo di potenziamento»).

    2.   Gli obiettivi specifici perseguiti dal Fondo di potenziamento sono i seguenti:

    a)

    migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;

    b)

    fornire sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affrontare la necessità di sostenere la resilienza dell'industria della difesa dell'Unione;

    c)

    accelerare gli investimenti nell'ambito della fabbricazione dei prodotti per la difesa pertinenti e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dell'industria della difesa dell'Unione;

    d)

    migliorare l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti connessi alle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a e).

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 16

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE è invitato a partecipare ai lavori del comitato.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 17

    Sicurezza delle informazioni

    1.   La Commissione protegge le informazioni classificate ricevute in merito all'attuazione del presente regolamento conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (24).

    2.   La Commissione si avvale dei sistemi di scambio sicuro esistenti o ne predispone di nuovi per agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, l'AED e gli Stati membri come pure, se del caso, con i soggetti oggetto delle misure di cui al presente regolamento. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

    Articolo 18

    Riservatezza e trattamento delle informazioni

    1.   Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

    2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

    3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

    4.   La Commissione non condivide alcuna informazione in modo tale da poter determinare l'identificazione di un soggetto quando la condivisione dell'informazione comporta un potenziale danno commerciale o alla reputazione per tale soggetto o la divulgazione di segreti commerciali.

    Articolo 19

    Protezione dei dati personali

    1.   Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), o gli obblighi incombenti alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), nell'adempimento delle loro responsabilità.

    2.   I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

    3.   Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.

    Articolo 20

    Audit

    Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.

    Articolo 21

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    Allorché partecipa allo strumento in forza di una decisione adottata ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo, un paese associato concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, secondo quanto disposto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

    Articolo 22

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

    2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti.

    3.   Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

    4.   Le risorse finanziarie destinate allo strumento possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

    Articolo 23

    Valutazione

    1.   Entro il 30 giugno 2024 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2.   Tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione può presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento, in particolare al fine di continuare ad affrontare eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti.

    Articolo 24

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2025. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)  Parere del 14 giugno 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 luglio 2023.

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (4)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

    (5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

    (8)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

    (9)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

    (11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (13)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (14)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (15)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (16)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (17)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

    (18)  Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).

    (19)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

    (20)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

    (21)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (23)  GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

    (24)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (25)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (26)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

    (27)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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