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Document 32023R1462

    Regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio del 17 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    ST/10990/2023/INIT

    GU L 180 del 17.7.2023, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1462/oj

    17.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 180/8


    REGOLAMENTO (UE) 2023/1462 DEL CONSIGLIO

    del 17 luglio 2023

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1) e il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, a seguito dell’adozione delle conclusioni del Consiglio in cui quest’ultimo condannava la violenza e le gravi violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani in Siria.

    (2)

    In considerazione del deterioramento della situazione in Siria e delle diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, tra cui l’uso di armi chimiche contro la popolazione civile, il Consiglio ha aggiunto nuovi nomi agli elenchi delle persone ed entità oggetto di misure restrittive dell’Unione.

    (3)

    Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 ha esacerbato le condizioni disastrose in cui versa la popolazione siriana, aggravandone le sofferenze.

    (4)

    Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha rivolto un invito generale affinché sia garantito l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.

    (5)

    Le misure restrittive dell’Unione, anche quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a impedire la fornitura di aiuti umanitari alle persone bisognose. Nella maggior parte dei settori, compresi i prodotti alimentari e i medicinali, gli scambi commerciali tra l’Unione e la Siria non sono limitati dalle misure restrittive adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, sono predisposte deroghe per consentire che fondi e risorse economiche siano messi a disposizione delle persone e delle entità designate, ove tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente.

    (6)

    Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 (3) e il regolamento (UE) 2023/407 (4), che hanno introdotto una deroga al congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche. Il Consiglio ha deciso che tale deroga si sarebbe dovuta applicare per un periodo iniziale di sei mesi, ossia fino al 24 agosto 2023, e che ne avrebbero fruito le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie.

    (7)

    Al fine di rispondere alla persistente urgenza della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e per agevolare la rapida fornitura degli aiuti, è opportuno prorogare tale deroga fino al 24 febbraio 2024.

    (8)

    Poiché le modifiche previste dal presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, la data del «25 agosto 2023» è sostituita da quella del «24 febbraio 2024».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. CALVIÑO SANTAMARÍA


    (1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).

    (2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 4).

    (4)  Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 1).


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