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Document 32023R0857

Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/72/2022/REV/1

GU L 111 del 26.4.2023, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj

26.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 111/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/857 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2023

che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell’accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l’adozione, nell’ambito dell’UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell’UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C — invece che di 2 °C — gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l’azione volta limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C.

(2)

La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra sta diventando sempre più urgente, come afferma il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nelle sue relazioni del 7 agosto 2021, dal titolo «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambiamento climatico 2021: basi fisico-scientifiche), del 28 febbraio 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamento climatico 2022: effetti, adattamento e vulnerabilità) e del 4 aprile 2022, dal titolo «Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change» (Cambiamento climatico 2022: mitigazione dei cambiamenti climatici). L’Unione dovrebbe pertanto affrontare questa urgenza intensificando i propri sforzi.

(3)

L’Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l’obiettivo fissato per il 2030 della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 %, concordato dal Consiglio europeo nel 2014, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Tale quadro normativo è costituito, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS), dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) e dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 nei settori non contemplati dalla direttiva 2003/87/CE né dal regolamento (UE) 2018/841.

(4)

La comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» costituisce un punto di partenza per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050 e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («normativa europea sul clima»). Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure e iniziative sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita intesa a trasformare l’Unione in una società equa e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall’uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, tale transizione presenta anche aspetti legati alla parità di genere e colpisce in particolare alcuni gruppi svantaggiati e vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto assicurare che la transizione sia giusta e inclusiva, e che non lasci indietro nessuno.

(5)

Il 16 giugno 2022 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (9), in cui ha sottolineato la necessità di adottare misure di accompagnamento e di prestare particolare attenzione al sostegno alle regioni, alle industrie, alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori, alle famiglie e ai consumatori che dovranno affrontare i problemi maggiori. Tale raccomandazione incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione un insieme di misure nei seguenti settori: occupazione e transizioni nel mercato del lavoro, creazione di posti di lavoro e imprenditorialità, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, appalti pubblici, sistemi fiscali e di protezione sociale, servizi essenziali e alloggi, al fine, tra l’altro, di rafforzare la parità di genere, l’istruzione e la formazione.

(6)

Con l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Stabilisce inoltre che il contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

(7)

Al fine di attuare gli impegni stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 nonché i contributi dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi, è opportuno adeguare il quadro normativo dell’Unione per conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

(8)

Il regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’attuale obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 di tale regolamento. Il regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.

(9)

Quantunque lo scambio di quote di emissioni sarà applicato anche alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti marittimi nonché dagli edifici, dai trasporti stradali e da altri settori, è opportuno mantenere l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Il regolamento (UE) 2018/842 dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla navigazione interna, ma non a quelle derivanti dalla navigazione internazionale. L’inclusione di impianti per l’incinerazione di rifiuti domestici nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva non dovrebbe modificare neppure l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, da prendere in considerazione ai fini dei controlli di conformità, continueranno a essere determinate al termine delle revisioni degli inventari in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(10)

Sulla base delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, le emissioni di CO2 da biomassa per la produzione di energia sono comunicate nelle categorie di inventario uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura a norma del regolamento (UE) 2018/841. Per evitare il doppio conteggio, alle emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è applicato un fattore di emissione pari a zero ai fini della determinazione delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842. Al fine di tenere conto degli effetti del cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni e promuovere la sostenibilità di tali combustibili, è importante che tutti gli Stati membri diano piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tali combustibili.

(11)

In alcuni settori le emissioni di gas a effetto serra sono aumentate o sono rimaste invariate. Nella comunicazione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», la Commissione ha indicato che il più ambizioso obiettivo globale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 può essere raggiunto solo con il contributo di tutti i settori.

(12)

Nelle conclusioni dell’11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha affermato che il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 sarà raggiunto collettivamente dall’Unione nel modo più efficiente possibile in termini di costi, che tutti gli Stati membri parteciperanno a tale sforzo alla luce di considerazioni di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno, e che il nuovo obiettivo per il 2030 deve essere conseguito in maniera tale da preservare la competitività dell’Unione e tener conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri, compresi gli Stati membri insulari e le isole, come pure degli sforzi compiuti.

(13)

Per conseguire il nuovo obiettivo dell’Unione per il 2030 di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, i settori contemplati dal regolamento (UE) 2018/842 dovranno ridurre progressivamente le loro emissioni di gas a effetto serra fino a raggiungere, nel 2030, il -40 % rispetto ai livelli del 2005. Il regolamento (UE) 2018/842 contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi nonché dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119, conseguimento che richiede la convergenza nel tempo degli sforzi di tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle specifiche circostanze nazionali.

(14)

L’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 stabilito nel regolamento (UE) 2018/842 deve essere rivisto per ciascuno Stato membro. La metodologia utilizzata ai fini della revisione degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, dovrebbe essere la stessa utilizzata in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2018/842, secondo la quale i contributi nazionali erano determinati tenendo conto delle diverse capacità e delle opportunità di efficienza in termini di costi negli Stati membri, in modo da garantire una distribuzione equa ed equilibrata dello sforzo. L’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel 2030 dovrebbe quindi essere determinato in relazione al rispettivo livello di emissioni del 2005 contemplate da tale regolamento, riesaminate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, escludendo le emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nell’EU ETS solo successivamente.

(15)

Pertanto, a decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente regolamento, sono necessari nuovi limiti nazionali vincolanti, espressi in assegnazioni annuali di emissioni. Tali limiti porteranno progressivamente all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2030. Sono mantenuti i limiti annuali per gli anni precedenti all’anno di entrata in vigore del presente regolamento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione (12).

(16)

Non è ancora possibile quantificare pienamente l’entità delle ripercussioni sull’economia dell’Unione e sul suo livello di emissioni di gas a effetto serra causate dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Ciononostante, l’Unione sta mettendo in atto il più grande pacchetto di stimoli mai proposto e sta accelerando la transizione dai combustibili fossili, il che avrà un impatto potenziale anche sul livello delle emissioni di gas a effetto serra. A causa di tali incertezze e di altri eventi imprevisti che hanno un impatto sulle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno riesaminare i dati sulle emissioni nel 2025 e, se necessario, aggiornare nel 2025 le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2026 al 2030. Tale aggiornamento dovrebbe basarsi sul riesame completo dei dati degli inventari nazionali effettuato dalla Commissione allo scopo di determinare la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro negli anni 2021, 2022 e 2023.

(17)

Conformemente al regolamento (UE) 2021/1119, è opportuno assegnare priorità a riduzioni delle emissioni dirette di gas a effetto serra, da integrare con un aumento degli assorbimenti di carbonio al fine di raggiungere la neutralità climatica. Il regolamento (UE) 2021/1119 riconosce che i pozzi di assorbimento del carbonio comprendono soluzioni sia naturali, sia tecnologiche. È importante istituire un sistema dell’Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stoccati in modo sicuro e permanente ottenuti mediante soluzioni tecnologiche, che offra chiarezza agli Stati membri e ai gestori del mercato al fine di aumentare tali assorbimenti di carbonio. Quando tale sistema di certificazione sarà entrato in vigore, sarà possibile effettuare un’analisi della contabilizzazione di tali assorbimenti di carbonio a norma della legislazione dell’Unione.

(18)

Al fine di incentivare azioni più tempestive e garantire ulteriormente l’integrità ambientale, è necessario e opportuno abbassare i massimali per la presa in prestito e il riporto delle assegnazioni annuali di emissioni per l’intero periodo compreso tra il 2021 e il 2030. D’altro canto, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ridurre progressivamente le loro emissioni di gas a effetto serra e di raggiungere i rispettivi obiettivi nazionali più ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in modo efficiente in termini di costi. In considerazione delle nuove e più rigorose assegnazioni annuali di emissioni richieste dal presente regolamento, è opportuno aumentare i massimali esistenti per i trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni tra gli Stati membri. La possibilità di trasferire le assegnazioni annuali di emissioni promuove la cooperazione tra gli Stati membri, consentendo loro di raggiungere i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi, preservando nel contempo l’integrità ambientale. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in condizioni di trasparenza e che siano eseguiti con modalità reciprocamente concordate, come la vendita all’asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti, mediante accordi bilaterali o mediante l’uso di un’interfaccia elettronica volta a facilitare lo scambio di informazioni sui trasferimenti previsti e a ridurre i costi delle operazioni.

Gli Stati membri sono già tenuti a comunicare la sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione (13). Una sintesi delle informazioni fornite, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in formato elettronico entro tre mesi dal ricevimento delle relazioni da parte degli Stati membri e riporta l’intervallo dei prezzi corrisposti per ciascuna operazione di assegnazione annuale di emissioni. Inoltre, nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e l’inizio della procedura di verifica di conformità, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sui trasferimenti conclusi. In aggiunta, al fine di agevolare lo scambio di informazioni sui trasferimenti previsti, gli Stati membri sono invitati ad aggiornare costantemente le informazioni pertinenti. Una sintesi delle informazioni ricevute, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in modo tempestivo in formato elettronico. Al fine di migliorare la trasparenza, prima di qualsiasi trasferimento effettivo gli Stati membri dovrebbero informare il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 della loro intenzione di procedere al trasferimento di una parte della loro assegnazione annuale di emissioni per un determinato anno. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1999.

(19)

Ai fini della conformità al regolamento (UE) 2018/842, per determinati Stati membri è possibile tenere conto della cancellazione di una quantità limitata di quote di emissioni nell’EU ETS («flessibilità dell’EU ETS»). Di tali Stati membri ammissibili, due non si sono avvalsi della flessibilità dell’EU ETS e uno non ne ha fatto pieno uso. In considerazione del maggiore livello di ambizione fissato dal presente regolamento, è opportuno concedere a tali Stati membri una nuova opportunità di avvalersi di tale flessibilità o di avvalervisi ulteriormente. È pertanto opportuno fissare un nuovo termine entro il quale tali Stati membri possono notificare alla Commissione l’intenzione di avvalersi di tale flessibilità o di avvalervisi ulteriormente. Inoltre, data la particolare struttura dell’economia maltese, il suo obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra basato sul prodotto interno lordo pro capite è notevolmente superiore al suo potenziale di riduzione realizzabile in modo efficiente in termini di costi. È pertanto opportuno aumentare l’accesso di Malta a questa flessibilità, senza compromettere l’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

(20)

Oltre alla flessibilità dell’EU ETS, è possibile prendere in considerazione una quantità limitata di assorbimenti netti e di emissioni nette risultanti dal LULUCF ai fini della conformità degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 («flessibilità LULUCF»). Al fine di garantire che siano dispiegati sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare l’uso della flessibilità LULUCF suddividendolo su due periodi di tempo distinti, per ciascuno dei quali è imposto un limite corrispondente alla metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/842. È inoltre opportuno allineare il titolo del suddetto allegato al regolamento (UE) 2018/841 dopo la sua modifica mediante il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione (14). Di conseguenza, non è più necessario che il regolamento (UE) 2018/842 conferisca alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare il titolo del suo allegato III. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

(21)

Se la Commissione riscontra che uno Stato membro non compie sufficienti progressi verso il conseguimento dei livelli annuali di emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, è opportuno rafforzare i meccanismi delle misure correttive di cui al medesimo regolamento al fine di consentire un’azione rapida ed efficace. È pertanto opportuno rivedere i requisiti che si applicano ai piani d’azione correttivi che gli Stati membri devono presentare alla Commissione qualora non compiano sufficienti progressi.

(22)

L’Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (15) («convenzione di Aarhus»). Il controllo pubblico e l’accesso alla giustizia sono elementi fondamentali dei valori democratici dell’Unione e strumenti per salvaguardare lo Stato di diritto.

(23)

L’azione dell’Unione per il clima dovrebbe avvalersi delle più recenti informazioni scientifiche. Il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), dovrebbe pertanto essere tenuto in considerazione nel contesto del regolamento (UE) 2018/842.

(24)

In vista dell’introduzione nel regolamento (UE) 2018/841 a partire dal 2026 di un regime di conformità rafforzato, è opportuno abolire la deduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate da ciascuno Stato membro nel periodo dal 2026 al 2030 nel settore LULUCF che risultano superiori ai suoi assorbimenti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

(25)

È opportuno che il riesame del regolamento (UE) 2018/842 nel 2024 tenga conto degli obiettivi dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119, dell’impegno dell’Unione in relazione agli obiettivi dell’accordo di Parigi e di eventuali impegni pertinenti derivanti dalle conferenze delle parti dell’UNFCCC. Tale riesame dovrebbe inoltre includere un percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra compatibile con l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1119.

(26)

Le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2, quali metano, protossido di azoto e gas fluorurati, rappresentano oltre il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. Le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2 sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 e pertanto rientreranno necessariamente nelle misure che gli Stati membri adotteranno per conseguire i rispettivi obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 ai sensi del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione un progetto di aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione pubblicherà orientamenti al riguardo, anche per incoraggiare gli Stati membri a definire obiettivi e politiche volti a ridurre le emissioni di metano. Analogamente, gli Stati membri dovranno valutare se i loro piani strategici nell’ambito della politica agricola comune debbano essere riveduti per rispecchiare la maggiore ambizione di cui al regolamento (UE) 2018/842 introdotta con le modifiche apportate ad esso dal presente regolamento. La Commissione inserirà nelle relazioni annuali di cui all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999 informazioni sui risultati ottenuti dalla combinazione degli sforzi dell’Unione e nazionali in relazione alle emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2. La Commissione deve inoltre valutare i progetti di piani nazionali integrati per l’energia e il clima e può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Nel contesto del riesame del regolamento (UE) 2018/841, la Commissione valuterà le tendenze attuali e le proiezioni future delle emissioni di gas a effetto serra generate dall’agricoltura, nonché le opzioni normative per garantirne la coerenza con l’obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia, conformemente all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e ai traguardi intermedi dell’Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119. In sede di riesame del regolamento (UE) 2018/842 la Commissione valuterà in che modo tutti i settori contemplati da tale regolamento contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compresa in particolare la riduzione conseguita per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2, anche in settori diversi dall’agricoltura.

(27)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia adeguare, alla luce del regolamento (UE) 2021/1119, gli obblighi degli Stati membri riguardanti i loro contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per raggiungere l’obiettivo dell’Unione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti degli stessi, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/842 e (UE) 2018/1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/842

Il regolamento (UE) 2018/842 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050, puntando a conseguire successivamente emissioni negative. Contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (“normativa europea sul clima”) e dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.

(*1)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti” determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva.

(*2)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).»;"

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nella colonna 2 dell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l’adeguamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto eventuali deduzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le proprie emissioni di gas a effetto serra:

a)

non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas a effetto serra di tale Stato membro nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un’assegnazione annuale di emissioni inferiore per detto Stato membro;

b)

non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per tale anno, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento;

c)

non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia con un livello pari alla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse da tale Stato membro a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 e in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a nove dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2023 e il 2024.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni tra il 2021 e il 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2005, 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica, per ciascuno Stato membro, il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo e dei valori rivisti dei dati dell’inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al medesimo comma.

Per gli anni dal 2026 al 2030, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.

4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 specificano altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, le quantità totali di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità totali di tutti gli Stati membri supera la quantità totale collettiva di 100 milioni, le quantità totali per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Nell’intraprendere le azioni volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri tengono conto della necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può formulare orientamenti per sostenere gli Stati membri a tale riguardo.»

;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 7,5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.»

;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può:

a)

per l’anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 75 % della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2021; e

b)

per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 25 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

4.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 10 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 15 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Prima di qualsiasi trasferimento delle assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, lo Stato membro informa, per via elettronica, il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 della sua intenzione di trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno.»

;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, o il loro equivalente in valore finanziario, per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.»

;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Malta notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9.

ter.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri che figurano nell’allegato II che non hanno notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’intenzione di avvalersi o avvalersi appieno della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente di tale cancellazione limitata di quote EU ETS, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità ai sensi dell’articolo 9.»

;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Su richiesta di uno Stato membro, l’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (“amministratore centrale”) tiene conto di un ammontare fino alla concorrenza della quantità totale determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del presente regolamento. Un decimo della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro. Un sesto della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 per gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione la notifica di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.

5.   Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 3, abbia notificato alla Commissione la decisione di rivedere la percentuale comunicata in precedenza, una corrispondente quantità inferiore o superiore di quote EU ETS è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni, rispettivamente, dal 2026 al 2030 o dal 2028 al 2030.»

;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF»;

b)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano le sue assegnazioni annuali per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo combinate incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:»

;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

bis)

la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;»

c)

il paragrafo 2 è soppresso;

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Misure correttive

1.   Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:

a)

una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro in questione non sta compiendo sufficienti progressi verso l’adempimento di tali obblighi;

b)

una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell’Unione hanno sostenuto gli sforzi di tale Stato membro per rispettare tali obblighi e di come esso intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi verso il loro adempimento;

c)

gli interventi supplementari, che completano il piano nazionale integrato per l’energia e il clima di tale Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o ne rafforzano l’attuazione, da porre in atto al fine di adempiere tali obblighi sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione, corredate di una valutazione dettagliata, basata su dati quantitativi, se disponibili, delle previste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da tali interventi;

d)

un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

Qualora abbia istituito un organo consultivo nazionale per il clima, uno Stato membro può richiederne il parere per individuare gli interventi necessari di cui alla lettera c), primo comma.

2.   Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.

3.   La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. Gli Stati membri che non danno seguito a un parere della Commissione o a una parte considerevole dello stesso forniscono alla Commissione una giustificazione.

4.   Ciascuno Stato membro rende accessibile al pubblico il proprio piano d’azione correttivo di cui al paragrafo 1 e l’eventuale giustificazione di cui al paragrafo 3. La Commissione rende accessibile al pubblico il suo parere di cui al paragrafo 3.»;

8)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell’articolo 12 del medesimo regolamento, l’amministratore centrale deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.»

;

9)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Riesame

1.   Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali, del modo in cui tutti i settori dell’economia contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119.

2.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi circa il funzionamento del presente regolamento, incluso l’equilibrio tra domanda e offerta per le assegnazioni annuali di emissioni, nonché circa l’adeguatezza degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi climatici dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1119 e agli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi. Tale relazione comprende in particolare una valutazione della necessità di ulteriori politiche e misure dell’Unione in vista delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri in un quadro post-2030. Essa include inoltre la valutazione di un percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente regolamento che sia compatibile con l’obiettivo della neutralità climatica al più tardi nel 2050, tenuto conto del bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119, nonché dell’importanza di promuovere l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di proposte legislative.

La relazione di cui al primo comma tiene conto delle strategie a lungo termine degli Stati membri elaborate e comunicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e della relativa valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del medesimo regolamento.»

;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Consulenza scientifica

Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) (“comitato consultivo”) può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell’Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra nei settori contemplati dal presente regolamento.

(*3)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).»;"

11)

gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

1)

all’articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all’allegato V. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali. Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni, la Commissione mette le informazioni di cui all’allegato V, parte 1, primo comma, lettera n), a disposizione, in formato elettronico, del comitato sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a).»

;

2)

all’allegato V, parte 1, primo paragrafo, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)

informazioni circa:

i)

le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842, comprese, ove possibile, le informazioni circa i quantitativi, il tipo di trasferimento e l’intervallo stimato dei prezzi;

ii)

l’uso dei proventi a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842;

iii)

le intenzioni dello Stato membro di avvalersi della flessibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 189.

(2)  GU C 301 del 5.8.2022, pag. 221.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 marzo 2023.

(4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(5)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(8)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(9)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (GU L 278 del 26.8.2020, pag. 1).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21).

(15)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(16)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2018/842 sono così modificati:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

 

Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri al 2030 rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3

 

Colonna 1

Colonna 2

Belgio

–35  %

–47  %

Bulgaria

–0  %

–10  %

Cechia

–14  %

–26  %

Danimarca

–39  %

–50  %

Germania

–38  %

–50  %

Estonia

–13  %

–24  %

Irlanda

–30  %

–42  %

Grecia

–16  %

–22,7  %

Spagna

–26  %

–37,7  %

Francia

–37  %

–47,5  %

Croazia

–7  %

–16,7  %

Italia

–33  %

–43,7  %

Cipro

–24  %

–32  %

Lettonia

–6  %

–17  %

Lituania

–9  %

–21  %

Lussemburgo

–40  %

–50  %

Ungheria

–7  %

–18,7  %

Malta

–19  %

–19  %

Paesi Bassi

–36  %

–48  %

Austria

–36  %

–48  %

Polonia

–7  %

–17,7  %

Portogallo

–17  %

–28,7  %

Romania

–2  %

–12,7  %

Slovenia

–15  %

–27  %

Slovacchia

–12  %

–22,7  %

Finlandia

–39  %

–50  %

Svezia

–40  %

–50  %

»;

2)

nell’allegato II, la voce relativa a Malta è sostituita dalla seguente:

«Malta

7 %»;

3)

l’allegato III è così modificato:

a)

il titolo dell’allegato III è sostituito dal seguente:

«ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE DEL SUOLO CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E A BIS), DEL PRESENTE REGOLAMENTO»;

b)

la voce relativa al Regno Unito è soppressa;

c)

nell’ultima riga della tabella, «280» è sostituito da «262,2».


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