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Document 32023R0724

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/724 della Commissione del 31 marzo 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

    C/2023/2116

    GU L 94 del 3.4.2023, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/724/oj

    3.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 94/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/724 DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 2023

    relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 2,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («regolamento iniziale») (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.

    (2)

    Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

    (3)

    Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 (4).

    (4)

    Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    (5)

    Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come sostituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.

    (6)

    Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, l’allegato I del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

    a)

    nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame,

    b)

    non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e

    c)

    ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

    B.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

    (7)

    Il 17 dicembre 2021 la società Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

    (8)

    Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.

    (9)

    Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.

    (10)

    La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente e ha consultato varie banche dati online, tra cui Orbis (5) e Qichacha (6). Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente della condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

    C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

    (11)

    Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente ha dimostrato di non aver effettivamente esportato nell’Unione durante tale periodo. Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd è stata fondata nel 1999 e nel 2006 ha iniziato a esportare prodotti moderni di porcellana come articoli di ceramica, ma non il prodotto in esame. Nel registro delle vendite per il periodo dell’inchiesta iniziale, che è risultato essere in linea con i rendiconti finanziari forniti, non compariva alcuna operazione di esportazione del prodotto in esame nell’Unione. Tutte le operazioni di esportazione eseguite durante il periodo dell’inchiesta iniziale sono state verificate e non sono state trovate informazioni dalle quali si evincessero eventuali esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. Tra tali operazioni ve ne era una che riguardava il prodotto in esame, ma non era destinata all’Unione, e quattro ulteriori operazioni effettuate verso la Germania, la Francia e la Finlandia, ma non del prodotto in esame. L’industria dell’Unione ha sostenuto che, in base al suo sito web e alla data della licenza di esportazione, il richiedente era stato coinvolto in attività di esportazione di oggetti per il servizio da tavola in ceramica sin dagli albori della società. Nel 2006 il richiedente ha anche chiesto la registrazione del suo marchio contenente la traslitterazione del suo nome in cinese. L’industria dell’Unione non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che il richiedente non soddisfacesse la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198. La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

    (12)

    Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale, il richiedente ha dimostrato che non era collegato a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Il richiedente ha due azionisti, che ne detengono rispettivamente l’80 % e il 20 %. Secondo la banca dati Qichacha, gli azionisti del richiedente detenevano azioni in altre società, che tuttavia non erano collegate al prodotto in esame e che erano già state cancellate dal registro. Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la società collegata al richiedente costituita durante il periodo dell’inchiesta iniziale con gli stessi azionisti, vendeva solo prodotti sul mercato interno. Secondo le dichiarazioni dell’IVA fornite dalla società collegata, non sono state effettuate vendite all’esportazione. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

    (13)

    Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha constatato che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2020, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale Il richiedente ha presentato una fattura, un ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine emesso nel 2019 da una società in Spagna. Inoltre, secondo il registro delle vendite, che è risultato conciliabile con i rendiconti finanziari, nel 2020 vi sono state altre spedizioni del prodotto in esame verso l’Unione. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

    (14)

    Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

    D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (15)

    Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

    (16)

    Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e l’industria dell’Unione se ne è avvalsa.

    (17)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sostenuto che Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la società collegata al richiedente, il 18 novembre 2013 ha registrato un rappresentante per le attività di importazione e esportazione presso l’ufficio doganale di Quanzhou. L’industria dell’Unione ha quindi affermato che la società collegata ha realizzato vendite all’esportazione.

    (18)

    La Commissione ha osservato che la data di registrazione del rappresentante di Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd (18 novembre 2013) è posteriore al periodo dell’inchiesta iniziale, che si è concluso il 31 dicembre 2011. Inoltre, come spiegato al considerando 12, sulla base delle dichiarazioni dell’IVA fornite per il periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Non è stato presentato alla Commissione, né quest’ultima ha individuato alcun elemento di prova che contraddicesse tale risultanza. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1198 e l’argomentazione è stata respinta.

    (19)

    Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La seguente società è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come sostituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

    Società

    Codice addizionale TARIC

    Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd

    899D

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

    (3)  GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

    (4)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139.

    (5)  Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.

    (6)  Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.


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