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Document 32023R0565

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/565 della Commissione del 10 marzo 2023 relativo all'autorizzazione di eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/1555

GU L 74 del 13.3.2023, p. 10–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/565/oj

13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 74/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/565 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2023

relativo all'autorizzazione di eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle suddette sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.

(5)

Nei pareri del 7 marzo 2012 (3), del 25 aprile 2012 (4), del 17 ottobre 2012 (5) , (6), del 13 novembre 2012 (7), del 12 marzo 2013 (8), del 10 marzo 2015 (9), dell'8 marzo 2016 (10), del 20 aprile 2016 (11), del 12 luglio 2016 (12), del 28 febbraio 2019 (13), del 18 novembre 2020 (14) e del 23 marzo 2022 (15) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. In particolare l'Autorità ha concluso che per le sostanze 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, beta-damascone, alfa-irone, (e)-beta-damascone, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one e 2-isopropil-4-metiltiazolo, il livello di sicurezza per l'ambiente marino è stimato a 0,05 mg/kg di mangime.

(6)

L'Autorità ha inoltre concluso che tutte le sostanze dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie nei soggetti predisposti. In assenza di dati per es-2-en-1-olo, es-2 (trans)-enale, esanoato di allile ed eptanoato di allile, l'Autorità non ha potuto concludere che gli utilizzatori possono manipolare tali sostanze in modo sicuro. Il richiedente ha tuttavia fornito, come richiesto, una scheda di dati di sicurezza in cui sono stati individuati i pericoli per gli utilizzatori in relazione a tali sostanze. I pericoli descritti nella scheda di dati di sicurezza riguardano in particolare, pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie per es-2 (trans)-enale, e associati al contatto cutaneo e oculare per es-2-en-1-olo e eptanoato di allile, mentre esanoato di allile è nocivo se ingerito e tossico a contatto con la pelle.

(7)

L'Autorità ha infine concluso che tutte le sostanze sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione di tutte le sostanze dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.

(9)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)

Il fatto che l'utilizzo delle sostanze come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.

(11)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 2 ottobre 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 aprile 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2012; 10(3):2625.

(4)   EFSA Journal 2012; 10(5):2678.

(5)   EFSA Journal 2012; 10(10):2927.

(6)   EFSA Journal 2012; 10(10):2928.

(7)   EFSA Journal 2012; 10(11):2966.

(8)   EFSA Journal 2013; 11(4):3169.

(9)   EFSA Journal 2015; 13(3):4053.

(10)   EFSA Journal 2016; 14(6):4441.

(11)   EFSA Journal 2016; 14(6):4475.

(12)   EFSA Journal 2016; 14(8):4557.

(13)   EFSA Journal 2019; 17(3):5654.

(14)   EFSA Journal 2020; 18(12):6338.

(15)   EFSA Journal 2022; 20(4):7248.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09093

eptanoato di etile

Composizione dell'additivo

eptanoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

eptanoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 106-30-9

Numero FLAVIS: 09.093

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 32 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'eptanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09409

2-metilbutirrato di etile

Composizione dell'additivo

2-metilbutirrato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilbutirrato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 7452-79-1

Numero FLAVIS: 09.409

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.»..

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione del 2-metilbutirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09024

acetato di isopentile

Composizione dell'additivo

acetato di isopentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

acetato di isopentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 123-92-2

Numero FLAVIS: 09.024

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (3)

Per la determinazione dell'acetato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09463

3-metilbutirrato di 3-metilbutile

Composizione dell'additivo

3-metilbutirrato di 3-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-metilbutirrato di 3-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 659-70-1

Numero FLAVIS: 09.463

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (4)

Per la determinazione del 3-metilbutirrato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b08006

acido 2-metilpropionico

Composizione dell'additivo

acido 2-metilpropionico

Caratterizzazione della sostanza attiva

acido 2-metilpropionico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C4H8O2

Numero CAS: 79-31-2

Numero FLAVIS: 08.006

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (5)

Per la determinazione dell'acido 2-metilpropionico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09055

butirrato di 3-metilbutile

Composizione dell'additivo

butirrato di 3-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

butirrato di 3-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 106-27-4

Numero FLAVIS: 09.055

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (6)

Per la determinazione del butirrato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09286

acetato di 2-metilbutile

Composizione dell'additivo

acetato di 2-metilbutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

acetato di 2-metilbutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 624-41-9

Numero FLAVIS: 09.286

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (7)

Per la determinazione dell'acetato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02020

es-2-en-1-olo

Composizione dell'additivo

es-2-en-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

es-2-en-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C6H12O

Numero CAS: 2305-21-7

Numero FLAVIS: 02.020

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (8)

Per la determinazione dell'es-2-en-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b05073

es-2(trans)-enale

Composizione dell'additivo

es-2(trans)-enale

Caratterizzazione della sostanza attiva

es-2(trans)-enale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 92 %

Formula chimica: C6H10O

Numero CAS: 6728-26-3

Numero FLAVIS: 05.073

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (9)

Per la determinazione dell'es-2(trans)-enale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09244

esanoato di allile

Composizione dell'additivo

esanoato di allile

Caratterizzazione della sostanza attiva

esanoato di allile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C9H16O2

Numero CAS: 123-68-2

Numero FLAVIS: 09.244

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (10)

Per la determinazione dell'esanoato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09097

eptanoato di allile

Composizione dell'additivo

eptanoato di allile

Caratterizzazione della sostanza attiva

eptanoato di allile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H18O2

Numero CAS: 142-19-8

Numero FLAVIS: 09.097

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione, di ingestione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (11)

Per la determinazione dell'eptanoato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02013

linalolo

Composizione dell'additivo

linalolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

linalolo

Prodotto mediante sintesi chimica o distillazione frazionata e successiva rettificazione degli oli di palissandro di Cajenne, palissandro del Brasile, linaloe del Messico, shiu e semi di coriandolo.

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C10H18O

Numero CAS: 78-70-6

Numero FLAVIS: 02.013

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 30 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (12)

Per la determinazione del linalolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02035

2-metil-1-fenilpropan-2-olo

Composizione dell'additivo

2-metil-1-fenilpropan-2-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metil-1-fenilpropan-2-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H14O

Numero CAS: 100-86-7

Numero FLAVIS: 02.035

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg;

altre specie o categorie di animali: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina».

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (13)

Per la determinazione del 2-metil-1-fenilpropan-2-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07007

alfa-ionone

Composizione dell'additivo

alfa-ionone

Caratterizzazione della sostanza attiva

alfa-ionone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 85 %

Formula chimica: C13H20O

Numero CAS: 127-41-3

Numero FLAVIS: 07.007

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (14)

Per la determinazione dell'alfa-ionone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07083

beta-damascone

Composizione dell'additivo

beta-damascone

Caratterizzazione della sostanza attiva

beta-damascone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 90 %

Formula chimica: C13H20O

Numero CAS: 23726-92-3

Numero FLAVIS: 07.083

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg;

altre specie o categorie di animali: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina».

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (15)

Per la determinazione del beta-damascone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07089

nootcatone

Composizione dell'additivo

nootcatone

Caratterizzazione della sostanza attiva

nootcatone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 93 %

Formula chimica: C15H22O

Numero CAS: 4674-50-4

Numero FLAVIS: 07.089

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (16)

Per la determinazione del nootcatone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07008

beta-ionone

Composizione dell'additivo

beta-ionone

Caratterizzazione della sostanza attiva

beta-ionone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 95 %

Formula chimica: C13H20O

Numero CAS: 14901-07-6

Numero FLAVIS: 07.008

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

salmonidi, vitelli a carne bianca e cani: 5 mg;

altre specie o categorie di animali: 1 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (17)

Per la determinazione del beta-ionone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07011

alfa-irone

Composizione dell'additivo

alfa-irone

Caratterizzazione della sostanza attiva

alfa-irone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 98 %

Formula chimica: C14H22O

Numero CAS: 79-69-6

Numero FLAVIS: 07.011

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg;

altre specie o categorie di animali: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina».

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (18)

Per la determinazione dell'alfa-irone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07108

beta-damascenone

Composizione dell'additivo

beta-damascenone

Caratterizzazione della sostanza attiva

beta-damascenone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 98 %

Formula chimica: C13H18O

Numero CAS: 23696-85-7

Numero FLAVIS: 07.108

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

bovini da ingrasso, salmonidi e animali non destinati alla produzione di alimenti: 1,5 mg;

altre specie e categorie: 1 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (19)

Per la determinazione del beta-damascenone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07224

(e)-beta-damascone

Composizione dell'additivo

(e)-beta-damascone

Caratterizzazione della sostanza attiva

(e)-beta-damascone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 90 %

Formula chimica: C13H20O

Numero CAS: 23726-91-2

Numero FLAVIS: 07.224

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg;

altre specie o categorie di animali: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina».

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (20)

Per la determinazione dell'(E)-beta-damascone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b10004

pentadecano-1,15-lattone

Composizione dell'additivo

pentadecano-1,15-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

pentadecano-1,15-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C15H28O2

Numero CAS: 106-02-5

Numero FLAVIS: 10.004

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (21)

Per la determinazione del pentadecano-1,15-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02019

2-feniletan-1-olo

Composizione dell'additivo

2-feniletan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-feniletan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H10O

Numero CAS: 60-12-8

Numero FLAVIS: 02.019

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (22)

Per la determinazione del 2-feniletan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09466

isovalerato di fenetile

Composizione dell'additivo

isovalerato di fenetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

isovalerato di fenetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 97 %

Formula chimica: C13H18O2

Numero CAS: 140-26-1

Numero FLAVIS: 09.466

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 30 mg;

altre specie o categorie di animali: 30 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina».

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (23)

Per la determinazione dell'isovalerato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07055

4-(p-idrossifenil)butan-2-one

Composizione dell'additivo

4-(p-idrossifenil)butan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-(p-idrossifenil)butan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 96 %

Formula chimica: C10H12O2

Numero CAS: 5471-51-2

Numero FLAVIS: 07.055

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 25 mg;

altre specie o categorie di animali: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina».

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (24)

Per la determinazione del 4-(p-idrossifenil)butan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b04074

2-metossinaftalene

Composizione dell'additivo

2-metossinaftalene

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metossinaftalene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C11H10O

Numero CAS: 93-04-9

Numero FLAVIS: 04.074

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1,2 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (25)

Per la determinazione del 2-metossinaftalene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b15026

2-isopropil-4-metiltiazolo

Composizione dell'additivo

2-isopropil-4-metiltiazolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-isopropil-4-metiltiazolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C7H11NS

Numero CAS: 15679-13-7

Numero FLAVIS: 15.026

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 1,5 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina».

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (26)

Per la determinazione del 2-isopropil-4-metiltiazolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b01017

valencene

Composizione dell'additivo

valencene

Caratterizzazione della sostanza attiva

valencene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 94 %

Formula chimica: C15H24

Numero CAS: 4630-07-3

Numero FLAVIS: 01.017

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

2 aprile 2033

Metodo di analisi  (27)

Per la determinazione del valencene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(5)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(7)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(8)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(9)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(10)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(11)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(12)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(13)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(14)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(15)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(16)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(17)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(18)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(19)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(20)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(21)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(22)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(23)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(24)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(25)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(26)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(27)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


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