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Document 32023L2226

Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

ST/10215/2023/INIT

GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2226

24.10.2023

DIRETTIVA (UE) 2023/2226 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2023

recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La frode, l’evasione e l’elusione fiscali rappresentano una sfida importante per l’Unione e a livello mondiale. Lo scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro tali pratiche.

(2)

Il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza politica di una tassazione equa e della lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, anche attraverso una più stretta cooperazione amministrativa e uno scambio esteso di informazioni tra gli Stati membri.

(3)

Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha approvato una relazione Ecofin al Consiglio europeo sulle questioni fiscali in cui si chiede alla Commissione di presentare nel 2022 una proposta legislativa contenente ulteriori revisioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3), concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi.

(4)

Il 26 gennaio 2021 la Corte dei conti ha pubblicato una relazione che esamina il quadro giuridico e l’attuazione della direttiva 2011/16/UE. La relazione conclude che il quadro giuridico generale della direttiva 2011/16/UE è solido, ma che è necessario rafforzare alcune disposizioni per consentire di sfruttare appieno il potenziale dello scambio di informazioni e di misurare l’efficacia dello scambio automatico di informazioni. La relazione conclude inoltre che l’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere ampliato al fine di includere categorie aggiuntive di attività e di reddito, come le cripto-attività.

(5)

Il mercato delle cripto-attività ha acquisito importanza e aumentato la sua capitalizzazione in modo sostanziale e rapido negli ultimi 10 anni. Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga.

(6)

Per tassare il reddito derivante dalle operazioni di cripto-attività, gli Stati membri hanno adottato norme e fornito indicazioni che differiscono da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, la natura decentrata delle cripto-attività rende difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali.

(7)

Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha esteso il quadro normativo dell’Unione alle questioni relative alle cripto-attività che finora non erano state disciplinate dagli atti dell’Unione in materia di servizi finanziari nonché ai prestatori di servizi per tali cripto-attività («prestatori di servizi per le cripto-attività»). Il regolamento (UE) 2023/1114 enuncia definizioni che sono utilizzate ai fini della presente direttiva. La presente direttiva tiene inoltre conto dell’obbligo di autorizzazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114 al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per tali prestatori. L’intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire una regolamentazione efficace.

(8)

Il quadro dell’Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework – AML/CFT) amplia l’ambito di applicazione soggettivo delle norme in materia di AML/CFT ai prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114. Inoltre, il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) estende ai prestatori di servizi per le cripto-attività l’obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di fornire, all’atto dei trasferimenti di fondi, le informazioni relative all’ordinante e al beneficiario per garantire la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività ai fini della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(9)

A livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che figura nella parte I del documento «Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard» (Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni), approvato dall’OCSE il 26 agosto 2022 («quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività»)mira a introdurre una maggiore trasparenza fiscale con riguardo alle cripto-attività e alla loro comunicazione. Le norme dell’Unione dovrebbero tenere conto del quadro elaborato dall’OCSE per migliorare l’efficacia dello scambio di informazioni e ridurre gli oneri amministrativi. Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti, che figurano nel documento «Norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni», pubblicato dall’OCSE l’8 giugno 2023 («commentari sul modello di accordo tra autorità competenti»), e del quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare un’applicazione coerente negli Stati membri.

(10)

La direttiva 2011/16/UE stabilisce l’obbligo per le istituzioni finanziarie di comunicare le informazioni sui conti finanziari alle amministrazioni fiscali, che sono poi tenute a scambiare tali informazioni con altri Stati membri interessati. Tuttavia le cripto-attività in gran parte non sono soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi di tale direttiva in quanto non costituiscono denaro detenuto in conti di deposito o in attività finanziarie. Inoltre, nella maggior parte dei casi i prestatori di servizi per le cripto-attività e i gestori di cripto-attività non rientrano nell’attuale definizione di istituzione finanziaria di cui alla direttiva 2011/16/UE.

(11)

Per far fronte alle nuove sfide derivanti dal crescente ricorso a mezzi alternativi di pagamento e di investimento, che comportano nuovi rischi di evasione fiscale e non sono ancora disciplinati dalla direttiva 2011/16/UE, le norme in materia di comunicazione e scambio di informazioni dovrebbero contemplare le cripto-attività e i loro utenti.

(12)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la comunicazione dovrebbe essere efficace, semplice e chiaramente definita. È difficile individuare gli eventi imponibili che si verificano nel corso di investimenti in cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le necessarie informazioni sui loro utenti. È opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi per il settore, in modo che questo possa sviluppare pienamente il suo potenziale nell’Unione.

(13)

Lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per acquisire le informazioni necessarie a consentire una corretta valutazione degli importi delle imposte sul reddito dovute. L’obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le operazioni transfrontaliere che quelle nazionali, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il rispetto del principio di non discriminazione.

(14)

La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentrato, nonché gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni token non fungibili (non-fungible tokens – NFT). Le cripto-attività che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all’obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attività possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati utility token.

(15)

Al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di analizzare le informazioni che ricevono e di utilizzarle conformemente alle disposizioni nazionali, ad esempio per verificare la corrispondenza delle informazioni e valutare attività e plusvalenze, è opportuno richiedere che la comunicazione e lo scambio di informazioni siano suddivise in relazione a ciascuna cripto-attività per la quale l’utente ha effettuato operazioni.

(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sullo scambio automatico di informazioni tra autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle modalità pratiche necessarie per l’attuazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compreso un formulario tipo per lo scambio di informazioni. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(17)

I prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 possono esercitare la loro attività nell’Unione mediante passaporto dopo aver ricevuto l’autorizzazione in uno Stato membro. A tal fine l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority –ESMA) tiene un registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati. Inoltre, l’ESMA mantiene anche una lista nera dei gestori che esercitano servizi per le cripto-attività che necessitano di un’autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2023/1114.

(18)

I gestori di cripto-attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 ma che sono tenuti a comunicare informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell’Unione a norma della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a registrarsi in un unico Stato membro ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione.

(19)

Per promuovere la cooperazione amministrativa con giurisdizioni non-UE, i gestori di cripto-attività che soddisfano determinate condizioni dovrebbero essere autorizzati a comunicare unicamente le informazioni sugli utenti di cripto-attività residenti nell’Unione alle autorità fiscali di una giurisdizione non-UE nella misura in cui le informazioni comunicate corrispondano alle informazioni previste dalla presente direttiva e sia in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti con tale giurisdizione non-UE. La giurisdizione qualificata non-UE comunicherebbe a sua volta tali informazioni alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui sono residenti gli utenti di cripto-attività. Ove opportuno, tale meccanismo dovrebbe essere attivato per evitare che informazioni corrispondenti siano comunicate e trasmesse più di una volta.

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare se le informazioni che devono essere scambiate in virtù di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nella presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Dato che la conclusione di accordi con giurisdizioni non-UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità diretta resta di competenza degli Stati membri, l’intervento della Commissione potrebbe essere attivato anche su richiesta di uno Stato membro. È necessario a tal fine che, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione sia in grado di determinare la corrispondenza prima della prevista conclusione di un siffatto accordo. Qualora lo scambio di tali informazioni si basi su un accordo multilaterale tra autorità competenti, la Commissione dovrebbe adottare la decisione sulla corrispondenza in relazione all’intero quadro pertinente contemplato da tale accordo. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter continuare ad adottare la decisione sulla corrispondenza, se del caso, riguardante un accordo bilaterale tra autorità competenti.

(21)

Nella misura in cui la norma internazionale sulla comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività, ossia il quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, costituisce una norma minima o equivalente, che stabilisce un ambito di applicazione e un contenuto minimi per l’attuazione da parte delle giurisdizioni, la determinazione della corrispondenza tra la presente direttiva e il quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività da parte della Commissione, mediante un atto di esecuzione, non dovrebbe essere richiesta, a condizione che sia in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti tra le giurisdizioni non-UE e tutti gli Stati membri.

(22)

Nonostante il G20 abbia approvato il quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e ne abbia raccomandato l’attuazione, non è stato ancora deciso se esso sia considerato una norma minima o equivalente. In attesa di tale decisione, la presente direttiva prevede due diversi approcci per la determinazione della corrispondenza.

(23)

La presente direttiva non sostituisce gli obblighi più ampi derivanti dal regolamento (UE) 2023/1114.

(24)

Al fine di favorire la convergenza e promuovere una vigilanza coerente della presente direttiva e del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti sono tenute a cooperare con altre autorità o istituzioni nazionali e a condividere le informazioni pertinenti.

(25)

L’esenzione degli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva, che dipende dalla determinazione di meccanismi corrispondenti di comunicazione e di scambio con riguardo alle giurisdizioni non-UE e agli Stati membri, dovrebbe applicarsi solo nel settore della fiscalità, in particolare ai fini della presente direttiva, e non dovrebbe essere considerata come base per il riconoscimento della corrispondenza in altri settori del diritto dell’Unione.

(26)

È fondamentale rafforzare le disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda le informazioni da comunicare o da scambiare al fine di adattarsi ai nuovi sviluppi dei diversi mercati e, di conseguenza, contrastare efficacemente i comportamenti individuati di frode, evasione ed elusione fiscali. Tali disposizioni dovrebbero rispecchiare gli sviluppi osservati nel mercato interno e a livello internazionale al fine di realizzare una comunicazione e uno scambio di informazioni efficaci. Di conseguenza la presente direttiva comprende, tra l’altro, le ultime modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE, comprese l’integrazione delle disposizioni in materia di moneta elettronica e moneta digitale della banca centrale, che figurano nella parte II del documento «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni», che l’OCSE ha approvato il 26 agosto 2022, e l’estensione dell’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri ad alcuni ruling relativi a persone fisiche. Nell’attuare le ultime modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni incluse nella presente direttiva e come già menzionato nei considerando della direttiva 2014/107/UE del Consiglio (7) per quanto riguarda la versione originale dello standard comune di comunicazione di informazioni, gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni, comprese le ultime modifiche di tale standard, quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri.

(27)

La moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è frequentemente utilizzata nell’Unione e il volume delle operazioni e il loro valore complessivo aumentano costantemente. La moneta elettronica, tuttavia, non è esplicitamente contemplata dalla direttiva 2011/16/UE. Gli Stati membri adottano approcci diversi nei confronti della moneta elettronica. Ne consegue che i prodotti correlati non sono sempre coperti dalle attuali categorie di reddito e di capitale contemplate dalla direttiva 2011/16/UE. È pertanto opportuno introdurre nella direttiva 2011/16/UE norme che garantiscano l’applicazione degli obblighi di comunicazione alla moneta elettronica.

(28)

Al fine di colmare le lacune che consentono la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiare informazioni relative al reddito derivante da dividendi su conti non di custodia. Il reddito derivante da dividendi su conti non di custodia dovrebbe pertanto essere incluso nelle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di informazioni.

(29)

Il numero di identificazione fiscale (NIF) è essenziale affinché gli Stati membri possano confrontare le informazioni ricevute con i dati presenti nelle banche dati nazionali. Esso accresce la capacità degli Stati membri di individuare i contribuenti interessati e di accertare correttamente le relative imposte. È pertanto importante che gli Stati membri includano il NIF delle persone fisiche e delle entità segnalate nella segnalazione e nella comunicazione di informazioni nel contesto degli scambi relativi a categorie di reddito e di capitale soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazioni paese per paese, meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, informazioni sui venditori sulle piattaforme digitali e cripto-attività.

(30)

Al fine di aumentare la disponibilità del NIF per le autorità competenti degli Stati membri, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni e per quanto riguarda i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le rendicontazioni paese per paese e i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Tali misure possono comprendere, tra l’altro, l’introduzione, entro il termine di recepimento indicato nella presente direttiva, di obblighi giuridici nazionali per la comunicazione del NIF. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio (9), e alla luce delle norme sui porti sicuri stabilite in detta direttiva, è importante assicurare un’adeguata corrispondenza, nel quadro dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle rendicontazioni paese per paese a norma della direttiva 2011/16/UE. Tuttavia, gli Stati membri riconoscono anche che possono verificarsi rare situazioni in cui non è semplicemente possibile per l’entità o la persona fisica tenuta alla comunicazione acquisire e comunicare il NIF, inclusi i casi in cui, nonostante si sia adoperata al meglio, l’entità o la persona fisica tenuta alla comunicazione non è stata in grado di acquisire il NIF o i casi in cui non è stato rilasciato un NIF al contribuente.

(31)

Ciascuno Stato membro dovrebbe includere, se ottenuto dall’autorità competente dello Stato membro, il NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza negli scambi relativi ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, alle rendicontazioni paese per paese e ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

(32)

In assenza di uno scambio sui ruling relativi a persone fisiche, le amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati potrebbero non venire a conoscenza di tali ruling. Questa situazione rischia di creare opportunità di frode, evasione ed elusione fiscali. Al fine di ridurre tale rischio e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, lo scambio automatico sui ruling preventivi transfrontalieri dovrebbe estendersi a tali ruling quando l’importo dell’operazione o della serie di operazioni cui si fa riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero supera una determinata soglia.

(33)

Anche i ruling preventivi transfrontalieri che determinano se una persona sia o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling dovrebbero essere soggetti a scambio automatico. Tuttavia, per garantire la proporzionalità e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, alcune forme comuni di ruling preventivi transfrontalieri che possono includere un elemento che permette di determinare se una persona fisica sia o meno residente a fini fiscali in uno Stato membro non dovrebbero, unicamente per tale motivo, essere soggette allo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri. I ruling preventivi transfrontalieri sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti non dovrebbero essere oggetto di scambio, a meno che l’importo dell’operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero non superi la soglia.

(34)

È probabile che alcuni Stati membri introdurranno servizi di identificazione come mezzo semplificato e standardizzato di identificazione dei prestatori di servizi e dei contribuenti. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale sistema di identificazione dovrebbero essere autorizzati a farlo, purché ciò non pregiudichi il flusso e la qualità delle informazioni di altri Stati membri che non utilizzano tale servizio di identificazione. Pertanto, il ricorso a servizi di identificazione non dovrebbe incidere sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale o sugli obblighi di raccolta delle informazioni. Inoltre, se tale approccio si discosta, sotto certi aspetti, dalle corrispondenti norme dell’OCSE sullo scambio automatico di informazioni, le disposizioni della presente direttiva relative al ricorso ai servizi di identificazione non dovrebbero incidere sulla determinazione dell’equivalenza o della corrispondenza delle informazioni comunicate e scambiate in virtù di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE a quelle specificate nella presente direttiva.

(35)

È importante che, in linea di principio, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione delle imposte che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di tale direttiva. Sono tuttavia emerse incertezze al riguardo a causa di un quadro poco chiaro. Date le connessioni tra frode, evasione ed elusione fiscali e il riciclaggio, anche in termini di applicazione, è opportuno chiarire che dovrebbe essere possibile anche utilizzare le informazioni comunicate tra gli Stati membri per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione dei dazi doganali e ai fini di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

(36)

Considerando la loro quantità e la loro natura, le informazioni raccolte e scambiate sulla base della direttiva 2011/16/UE possono essere utili anche in altri settori. Anche se il loro utilizzo in altri settori dovrebbe, di norma, essere limitato ai settori approvati dallo Stato membro che le comunica conformemente alla presente direttiva, è necessario consentirne un uso più ampio in situazioni che presentano caratteristiche particolari e gravi e in cui sia stato concordato a livello dell’Unione di intervenire. Tali situazioni sarebbero in particolare quelle in cui sono state adottate decisioni a norma dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di misure restrittive. Le informazioni scambiate a norma della direttiva 2011/16/UE possono infatti essere molto pertinenti per individuare la violazione o l’elusione di misure restrittive. D’altro canto, eventuali violazioni delle misure restrittive saranno pertinenti a fini fiscali, poiché nella maggior parte dei casi l’elusione di misure restrittive equivale anche all’elusione fiscale in relazione alle attività interessate. Date le probabili sinergie e lo stretto legame tra l’individuazione dell’elusione di misure restrittive e quella dell’elusione fiscale, è pertanto opportuno autorizzare un ulteriore utilizzo delle informazioni.

(37)

È essenziale che le informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE siano utilizzate dall’autorità competente di ciascuno Stato membro che le riceve. È pertanto opportuno imporre all’autorità competente di ciascuno Stato membro di istituire un meccanismo efficace per garantire l’uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma della direttiva 2011/16/UE. Tale uso delle informazioni può comprendere, ad esempio, programmi volontari di conformità, notifiche ai fini della comunicazione dei dati, campagne di sensibilizzazione, precompilazione delle dichiarazioni fiscali, valutazioni dei rischi, audit limitati, audit generali, codificazione fiscale, stima fiscale, assimilazione nei sistemi nazionali e altre misure di natura fiscale.

(38)

Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre modifiche analoghe nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno istituire un registro centrale per la comunicazione delle informazioni sulle cripto-attività, accessibile a tutti gli Stati membri e unicamente per finalità statistiche alla Commissione, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni comunicate invece di scambiarle per posta elettronica protetta. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad accedere solo ai dati di tale registro centrale relativi ai loro residenti. Tutti gli accessi e le restrizioni dell’accesso al registro centrale dovrebbero essere in linea con le prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle modalità pratiche necessarie per l’istituzione di tale registro centrale. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(39)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per mettere a punto uno strumento che consenta una verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF indicato dal contribuente o dall’entità o dalla persona fisica tenuta alla comunicazione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Lo strumento informatico che dovrà essere fornito agli Stati membri ha lo scopo di contribuire ad aumentare i tassi di corrispondenza per le amministrazioni fiscali e, in generale, a migliorare la qualità delle informazioni scambiate.

(40)

Il periodo minimo di conservazione delle informazioni ottenute mediante lo scambio di informazioni tra Stati membri a norma della direttiva 2011/16/UE non dovrebbe essere più lungo del necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni. Gli Stati membri non dovrebbero conservare le informazioni più a lungo di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

(41)

Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, gli intermediari, i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione o le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Allorché due o più di tali titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, essi sono considerati contitolari del trattamento. Ad esempio, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate contitolari del trattamento del registro centrale, in quanto hanno concordato i dati personali da trattare e le modalità di trattamento.

(42)

Al fine di garantire una corretta applicazione delle norme di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità delle disposizioni della presente direttiva sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezione degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(43)

Al fine di armonizzare i tempi tra la valutazione dell’applicazione della direttiva 2011/16/UE e la valutazione biennale della pertinenza degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della presente direttiva, i tempi di tali processi di valutazione dovrebbero essere allineati.

(44)

Tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell’8 dicembre 2022 nella causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e altri (11), è opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE in modo tale che le sue disposizioni non abbiano l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, quando sia esonerato dall’obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che spettano a tale intermediario. Tuttavia, qualsiasi intermediario che sia esentato dall’obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui è vincolato dovrebbe rimanere assoggettato all’obbligo di notificare senza indugio al proprio cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano.

(45)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e ha formulato il suo parere il 3 aprile 2023 (13).

(46)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In particolare la presente direttiva assicura il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’articolo 8 della Carta. A tale riguardo è importante ricordare che i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 2011/16/UE. Inoltre, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto della libertà d’impresa.

(47)

Poiché l’obiettivo della direttiva 2011/16/UE, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 9 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»

ii)

al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.»;

iii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contesto del presente articolo, dell’articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I. Nel contesto dell’articolo 21, paragrafo 5, e dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I, V o VI. Nel contesto dell’articolo 8 bis bis e dell’allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato III. Nel contesto dell’articolo 8 bis quater e dell’allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato V. Nel contesto dell’articolo 8 bis quinquies e dell’allegato VI, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato VI.»;

b)

al punto 14, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

è correlato a un’operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un’altra giurisdizione costituiscano o meno una stabile organizzazione o la questione se una persona fisica sia o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling; e»;

c)

sono aggiunti i punti seguenti:

«28.

“redditi da dividendi su conti non di custodia”: i dividendi o gli altri redditi considerati dividendi nello Stato membro del soggetto pagante che sono versati o accreditati su un conto diverso da un Conto di Custodia quale definito nell’allegato I, sezione VIII, parte C, punto 3;

29.

“prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici dell’Unione in materia di scambio di informazioni e altre misure analoghe”: i Contratti di assicurazione, diversi dai Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato soggetti a comunicazione ai sensi dell’allegato I, sezione I, in cui i benefici derivanti dai contratti sono esigibili in caso di decesso di un contraente;

30.

“indirizzo di registro distribuito”: l’indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

31.

“cliente”: ai fini dell’articolo 8 bis ter qualsiasi intermediario o contribuente interessato che riceve servizi, tra cui assistenza, consulenze o indicazioni, da un intermediario soggetto al segreto professionale in relazione a un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica.

(*1)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).»;"

2)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

a)

redditi da lavoro dipendente;

b)

compensi per dirigenti;

c)

redditi da prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

d)

pensioni;

e)

proprietà e redditi immobiliari;

f)

canoni;

g)

redditi da dividendi su conti non di custodia diversi dai redditi da dividendi esenti dall’imposta sulle società a norma degli articoli 4, 5 o 6 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio (*2)

(*2)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).»;"

.

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Anteriormente al 1 o  gennaio 2026, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno cinque delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dal 1 o  gennaio 2026 o successivi.»;

c)

il paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente:

«7 bis.   Gli Stati membri assicurano che le entità e i conti che devono essere considerati, rispettivamente, Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nell’allegato I, sezione VIII, parte B, punto 1, lettera c), e parte C, punto 17, lettera g), e in particolare che l’attribuzione a un’Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l’attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.»

;

3)

l’articolo 8 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1o gennaio 2026 e laddove:

a)

l’importo dell’operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1 500 000 EUR (o importo equivalente in altra valuta), qualora vi si faccia riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero; o

b)

il ruling preventivo transfrontaliero determini se una persona è o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling.

Ai fini del primo comma, lettera a), e fatto salvo l’importo di cui al ruling preventivo transfrontaliero, in una serie di operazioni riguardanti diversi beni, servizi o attività l’importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Gli importi non sono aggregati se gli stessi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni.

In deroga al primo comma, lettera b), lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.»

;

b)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

identificazione della persona, diversa da una persona fisica, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;»;

ii)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, negli altri eventuali Stati membri, che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate); e»;

4)

l’articolo 8 bis ter è così modificato:

a)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all’esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre a qualsiasi intermediario a cui sia stata concessa un’esenzione la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 al proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in sua assenza, se tale cliente è il contribuente pertinente.»

;

b)

il paragrafo 14 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall’obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale ai sensi del paragrafo 5, e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il NIF e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l’autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;»;

5)

all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«m)

l’identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell’identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione per accertare l’identità e la residenza fiscale del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui alle lettere da c) a g) allo Stato membro di emissione dell’identificativo del Servizio di Identificazione.»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis quinquies

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di soddisfare gli obblighi di comunicazione e di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, rispettivamente sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l’effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all’allegato VI, sezione V.

2.   Conformemente agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, rispettivamente sezioni II e III, l’autorità competente di uno Stato membro in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo alle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21.

3.   L’autorità competente di uno Stato membro comunica le seguenti informazioni in relazione a ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell’Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna detta Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità;

in deroga al primo comma del presente punto, qualora il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottenga la conferma diretta dell’identità e della residenza della Persona Oggetto di Comunicazione tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione per accertare l’identità e la residenza fiscale della Persona Oggetto di Comunicazione, le informazioni da comunicare allo Stato membro di emissione dell’identificativo del Servizio di Identificazione riguardanti la Persona Oggetto di Comunicazione includono il nome, l’identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità;

b)

il nome, l’indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui al paragrafo 7 e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;

c)

per ciascun tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale il Prestatore di Servizi di Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell’anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:

i)

il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

ii)

l’importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

iii)

l’importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

iv)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

v)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

vi)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;

vii)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all’Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti ii) e iv);

viii)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell’Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti iii), v) ed vi); e

ix)

il valore equo di mercato aggregato nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un’istituzione finanziaria.

Ai fini della lettera c), punti ii) e iii), l’importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un’unica Moneta Fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Ai fini della lettera c), punti da iv) a ix)„ il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un’unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Le informazioni trasmesse specificano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

4.   Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui a tale paragrafo, nell’ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

5.   La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

6.   La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 5, entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l’anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1 o  gennaio 2026.

7.   Ai fini dell’osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Cripto-attività si registrano presso l’autorità competente di un unico Stato membro in conformità delle norme di cui all’allegato VI, sezione V, parte F.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Cripto-attività la cui registrazione sia stata revocata a norma dell’allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo se fornisce alle autorità di uno Stato membro interessato adeguate garanzie circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell’Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.

8.   Il paragrafo 7 del presente articolo non si applica ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte B, punto 1.

9.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche e tecniche necessarie per la registrazione e l’identificazione dei Gestori di Cripto-attività. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

10.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione istituisce un registro dei Gestori di Cripto-attività in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate conformemente all’allegato VI, sezione V, parte F, punto 2. Tale registro dei Gestori di Cripto-attività è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

11.   La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell’allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.

Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della stessa, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all’articolo 26, paragrafo 1.

Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo per quanto riguarda l’accordo fra un’autorità competente e una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione, concluso da uno Stato membro.

Nel determinare se le informazioni corrispondono ai sensi del primo comma alle Operazioni Oggetto di Comunicazione, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all’allegato VI, in particolare per quanto riguarda:

a)

le definizioni di Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, Utente Oggetto di Comunicazione e Operazione Oggetto di Comunicazione;

b)

le procedure applicabili al fine di identificare gli Utenti Oggetto di Comunicazione;

c)

gli obblighi di comunicazione;

d)

le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono predisporre al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nel regime stesso.

La procedura di cui al presente paragrafo si applica anche per determinare se le informazioni non corrispondono più ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5.

12.   Fatto salvo il paragrafo 11, qualora una norma internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia considerata una norma minima o equivalente, non è più necessario che la Commissione determini, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi dell’attuazione di tale norma e dell’accordo tra autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione non-UE sono corrispondenti. Tali informazioni sono considerate corrispondenti alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, a condizione che tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati e la giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione sia in vigore un accordo tra autorità competenti. Le corrispondenti disposizioni del presente articolo e dell’allegato VI non si applicano più a tali fini.»

;

7)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1.   Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per la valutazione, l’accertamento e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2 nonché all’IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali e all’antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo.»

;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«L’autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può anche utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l’autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per qualsiasi fine contemplato da un atto basato sull’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e condividerli a tal fine con l’autorità competente responsabile delle misure restrittive nello Stato membro interessato.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest’ultima, purché la trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.»

;

8)

all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l’uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies

;

9)

all’articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, nei seguenti casi:

a)

per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell’articolo 8 bis anteriormente al 1o gennaio 2017;

b)

per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019;

c)

per lo scambio automatico di informazioni sulle Cripto-attività Oggetto di Comunicazione a norma dell’articolo 8 bis quinquies anteriormente al 30 giugno 2025.

Tali formulari elettronici tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quinquies.

Il regime linguistico di cui al primo comma del presente paragrafo non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis ter in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»

;

10)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Per quanto riguarda le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, l’autorità competente di uno Stato membro ha, tuttavia, accesso solo alle informazioni relative agli Utenti Oggetto di Comunicazione e alle Persone Oggetto di Comunicazione residenti in tale Stato membro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 8, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 17, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 5, e solo ai fini dei rilevamenti statistici di cui al paragrafo 7 del presente articolo. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   La Commissione fornisce agli Stati membri uno strumento che consenta la verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF fornito da un’entità tenuta alla comunicazione o da un contribuente ai fini dello scambio automatico di informazioni.

La Commissione elabora i parametri tecnici dello strumento di cui al primo comma mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»

;

11)

all’articolo 22, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

4.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.»

;

12)

all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ciascuno Stato membro monitora e valuta, in relazione alla propria situazione, l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva anche nella lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali e comunica con frequenza annuale alla Commissione i risultati della propria valutazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»

;

13)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, che agiscono da soli o congiuntamente. Nell’effettuare il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si considera che la Commissione tratti i dati personali per conto dei titolari del trattamento ed essa rispetta i requisiti dei responsabili del trattamento di cui al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento è disciplinato da un contratto ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.»

;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o intermediario o Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione o Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:

a)

informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e

b)

fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.»

;

14)

l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»

;

15)

all’articolo 27, il paragrafo 2 è soppresso;

16)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 quater

Comunicazione e trasmissione del NIF

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia comunicato dall’entità o dalla persona fisica tenuta alla comunicazione e sia trasmesso da ciascuno Stato membro quando espressamente richiesto dagli articoli e dagli allegati della presente direttiva e a norma degli stessi.

2.   Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2030 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e d), nella misura in cui si tratta di categorie di reddito e di capitale per le quali sarebbero state comunicate informazioni anche se il NIF non fosse disponibile.

3.   Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate in relazione alle informazioni di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).

4.   Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro include, se ottenuto dall’autorità competente dello Stato membro, il NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).»

;

17)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;

18)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;

19)

il testo che figura nell’allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato VI.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o  gennaio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 11), della presente direttiva e all’articolo 1, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 27 quater, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2028.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2029, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 27 quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2030.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Parere del 13 settembre 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 23 marzo 2023 (GU C 184 del 25.5.2023, pag. 55).

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

(5)  Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(8)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(9)  Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Sentenza della Corte di giustizia dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e altri, C-694/20, ECLI:EU:C:2022:963.

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(13)   GU C 199 del 7.6.2023, pag. 5.


ALLEGATO I

L’allegato I della direttiva 2011/16/UE è così modificato:

1)

la sezione I è così modificata:

a)

la parte A è così modificata:

i)

la parte introduttiva e la parte A, punti 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:

“A.

Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmette all’autorità competente del proprio Stato membro in relazione a ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:

1.

le seguenti informazioni:

a)

il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un’autocertificazione valida;

b)

nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri e altra eventuale giurisdizione o altre eventuali giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell’Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un’autocertificazione valida;

c)

se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;

2.

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;”;

ii)

la parte A, punto 6, è sostituita dalla seguente:

«6.

nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;»;

iii)

è aggiunto il punto seguente:

«6bis.

nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un’Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e»;

b)

la parte C è sostituita dalla seguente:

«C.

Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l’uno o l’altro di tali dati non compaiono negli archivi dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell’Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l’anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.»;

c)

è aggiunta la parte seguente:

«F.

Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un’Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione conformemente all’articolo 8 bis quinquies.»;

2)

alla sezione VI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alla direttiva (UE) 2015/849, l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.»;

3)

alla sezione VII, è inserito il punto seguente:

«A bis.

Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un’autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.»;

4)

la sezione VIII è così modificata:

a)

alla parte A, i punti 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che:

a)

accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b)

detiene Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6.

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

a)

che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)

negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;

ii)

gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)

altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi; o

b)

il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, se l’Entità è gestita da un’altra Entità che è un’Istituzione di Deposito, un’Istituzione di Custodia, un’Impresa di Assicurazioni Specificata o un’Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un’Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un’Entità è attribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a, punto iii), l’espressione “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi” non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine “Entità di Investimento” non include un’Entità che è un’Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di “istituto finanziario” di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

7.

Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.»;

b)

nella parte A sono aggiunti i punti seguenti:

«9.

Ai fini del presente allegato, per “Moneta Elettronica” si intende qualsiasi prodotto che sia:

a)

una rappresentazione digitale di un’unica Moneta Fiduciaria;

b)

emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

c)

rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;

d)

accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente; e

e)

in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l’emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine “Moneta Elettronica” non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un’altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell’Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10.

Per “Moneta Fiduciaria” si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall’autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica).

11.

Per “Valuta Digitale della Banca Centrale” si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un’altra autorità monetaria.

12.

Per “Cripto-attività” si intendono le cripto-attività quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114.

13.

Per “Cripto-attività Oggetto di Comunicazione” si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14.

Per “Operazione di Scambio” si intende:

a)

scambio tra Cripto-attività Oggetto di Comunicazione e Monete Fiduciarie; e

b)

scambio tra una o più forme di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.»;

c)

nella parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:

i)

un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un’Impresa di Assicurazioni Specificata, un’Istituzione di Custodia o un’Istituzione di Deposito; o

ii)

l’attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali;»;

d)

nella parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il termine “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

a)

un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

b)

un conto o un conto nozionale che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

c)

un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.»;

e)

nella parte C, i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9.

Per “Conto Preesistente” si intende:

a)

un Conto Finanziario intrattenuto presso un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/ 2226 (*1), a partire dal 31 dicembre 2025;

b)

qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:

i)

il Titolare del Conto detiene altresì presso l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un’Entità Collegata nello stesso Stato membro dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

ii)

l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l’Entità Collegata nello stesso Stato membro dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della parte C, punto 9, lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell’ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla sezione VII, parte A, e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell’applicazione delle soglie di conto;

iii)

relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e

iv)

l’apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.

10.

Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1o gennaio 2016 o successivamente, o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/ 2226 del Consiglio, il 1o gennaio 2026 o successivamente.

(*1)  Direttiva (UE) 2023/ 2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).»;"

f)

nella parte C, il punto 17 è così modificato:

i)

alla lettera e), è aggiunto il punto seguente:

«v)

la costituzione o l’aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell’aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all’aumento di capitale;

il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l’aumento di capitale;

eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell’aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

un Conto di Deposito che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuta a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell’anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento;»;

g)

nella parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di uno Stato membro diversa da:

a)

un’Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;

b)

un’Entità che è un’Entità Collegata di un’Entità di cui alla lettera a);

c)

un’Entità Statale;

d)

un’Organizzazione Internazionale;

e)

una Banca Centrale; o

f)

un’Istituzione Finanziaria.»;

h)

nella parte E, è aggiunto il punto seguente:

«7.

Per “Servizio di Identificazione” si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.»;

5)

nella sezione IX è aggiunto il comma seguente:

«Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva la documentazione di cui al primo comma, punto 2), resta disponibile per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni.»;

6)

è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE XI

MISURE TRANSITORIE

Fatta salva la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell’Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.».


(*1)  Direttiva (UE) 2023/ 2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).»;”


ALLEGATO II

L’allegato V della direttiva 2011/16/UE è così modificato:

1)

nella sezione I, parte C, è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.

“Servizio di Identificazione”: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un Venditore.»;

2)

nella sezione II, parte B, il punto 3 è soppresso;

3)

nella sezione III, parte B, è aggiunto il punto seguente:

«4.

In deroga alla parte B, punto 2, lettera a), e alla parte B, punto 3, lettera a), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a comunicare le informazioni che devono essere raccolte a norma della sezione II, parte B, qualora riferisca a un’autorità competente che utilizza un servizio di identificazione e ottenga una conferma diretta dell’identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione ai fini dell’accertamento dell’identità e di tutte le residenze fiscali del Venditore. Nel caso in cui il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si sia avvalso di un Servizio di Identificazione per accertare l’identità e tutte le residenze fiscali di un Venditore Oggetto di Comunicazione, sono comunicati il nome, l’identificativo del Servizio o dei Servizi di Identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione.»;

4)

nella sezione IV, parte F, punto 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.

Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica cancella dal registro centrale il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione nei seguenti casi:».


ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE E ALTRE NORME APPLICABILI AI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il presente allegato definisce gli obblighi di comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e altre norme che devono essere applicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all’articolo 8 bis quinquies.

Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono predisporre al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale indicati nello stesso.

SEZIONE I

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

A.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito alla sezione IV, parte B, punto 3, è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro, se è:

1.

un’Entità autorizzata da uno Stato membro a norma all’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 o autorizzata a prestare Servizi per le Cripto-attività a seguito di una notifica a uno Stato membro a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114; o

2.

non un’Entità autorizzata da uno Stato membro a norma all’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 o autorizzata a prestare Servizi per le Cripto-attività a seguito di una notifica a uno Stato membro a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114 (UE) 2023/1114 ed è:

a)

un’Entità o una persona fisica residente a fini fiscali in uno Stato membro;

b)

un’Entità che i) è costituita od organizzata a norma della legislazione di uno Stato membro e ii) ha personalità giuridica in uno Stato membro o ha l’obbligo di presentare alle autorità fiscali di uno Stato membro dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell’Entità;

c)

un’Entità gestita da uno Stato membro; o

d)

un’Entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in uno Stato membro.

B.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione effettuate tramite una Succursale situata in uno Stato membro.

C.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un’Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere b), c) o d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.

D.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un’Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera c) o d), se tali obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto Entità che a) è costituita o organizzata a norma della legislazione di tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE e b) ha personalità giuridica nell’altro Stato membro o nella Giurisdizione Qualificata Non-UE o ha l’obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali dell’altro Stato membro o della Giurisdizione Qualificata Non-UE per quanto riguarda il reddito dell’Entità.

E.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un’Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto gestito da tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.

F.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.

G.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest’ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE in base a criteri sostanzialmente simili, rispettivamente, alla parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d).

H.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente. alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione che effettua tramite una Succursale in qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta Succursale in tale altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

A.

Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parti A e B, comunica all’autorità competente dello Stato membro in cui è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione I le informazioni di cui alla parte B della presente sezione.

B.

Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione comunica le seguenti informazioni in relazione ai propri Utenti delle Cripto-attività che sono Utenti Oggetto di Comunicazione o che hanno Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:

1.

il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona che esercita il Controllo dell’Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità;

in deroga alla parte B, punto 1, primo comma, se il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione riferisce a un’autorità competente che utilizza un Servizio di Identificazione e ottiene una conferma diretta dell’identità e della residenza della Persona Oggetto di Comunicazione tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione per accertare l’identità e tutte le residenze fiscali della Persona Oggetto di Comunicazione, le informazioni da comunicare riguardanti la Persona Oggetto di Comunicazione sono il nome, l’identificativo del Servizio o dei Servizi di Identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità;

2.

il nome, l’indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;

3.

per ciascun tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell’anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:

a)

il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

b)

l’importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

c)

l’importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;

d)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

e)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

f)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;

g)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all’Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere b) e d);

h)

il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell’Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere c), e) ed f); e

i)

il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un’istituzione finanziaria.

Ai fini della parte B, punto 3, lettere b) e c), l’importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un’unica valuta e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Ai fini della parte B, punto 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un’unica valuta e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Le informazioni trasmesse indicano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

C.

In deroga alla parte B, punto 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale.

D.

Le informazioni di cui alla parte B sono comunicate con cadenza annuale nell’anno civile successivo all’anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l’anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1o gennaio 2026.

E.

In deroga alle parti A e D della presente sezione, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente a un Utente Oggetto di Comunicazione o a una Persona che Esercita il Controllo per i quali il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione completa la comunicazione di tali informazioni in una giurisdizione non UE contemplata da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti con lo Stato membro di residenza di tale Utente Oggetto di Comunicazione o Persona che Esercita il Controllo.

SEZIONE III

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Un Utente di Cripto-attività è considerato un Utente Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.

A.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli Utenti di Cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo Utente di Cripto-attività è un Utente Oggetto di Comunicazione.

1.

Al momento in cui stabilisce la relazione con il Singolo Utente di Cripto-attività, o con i Singoli Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro il 1o gennaio 2027, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un’autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali del Singolo Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l’eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela.

2.

Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un Singolo Utente di Cripto-attività a seguito del quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l’autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Prestatore non può basarsi sull’autocertificazione originale e ottiene un’autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell’autocertificazione originale.

B.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le Entità Utenti di Cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l’Entità Utente di Cripto-attività sia un Utente Oggetto di Comunicazione o un’Entità, diversa da una Persona Esclusa o da un’Entità Attiva, con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l’Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a)

Al momento di stabilire la relazione con l’Entità Utente di Cripto-attività, o con le Entità Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro il 1o gennaio 2027, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un’autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell’Entità Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l’eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela. Se l’Entità Utente di Cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull’indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell’Entità Utente di Cripto-attività.

b)

Se l’autocertificazione indica che l’Entità Utente di Cripto-attività è residente in uno Stato membro, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera l’Entità Utente di Cripto-attività come un Utente Oggetto di Comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell’autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Esclusa.

2.

Determinare se l’Entità ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un’Entità Utente di Cripto-attività, diversa da una Persona Esclusa, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione determina se ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a meno che non determini che l’Entità Utente di Cripto-attività è un’Entità attiva, sulla base di un’autocertificazione dell’Entità Utente di Cripto-attività.

a)

Determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo dell’Entità Utente di Cripto-attività. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo dell’Entità Utente di Cripto-attività, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuto ad applicare le Procedure di adeguata verifica della clientela conformi alla direttiva (UE) 2015/849, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione applica procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.

b)

Determinare se la Persona che Esercita il Controllo di un’Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo è una Persona Oggetto di Comunicazione, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera come attendibile un’autocertificazione dell’Entità Utente di Cripto-attività o di tale Persona che Esercita il Controllo che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della Persona che Esercita il Controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l’eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela.

3.

Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un’Entità Utente di Cripto-attività o alle Persone che ne Esercitano il Controllo a seguito del quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l’autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Prestatore non può basarsi sull’autocertificazione originale e ottiene un’autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell’autocertificazione originale.

C.

Requisiti per la validità delle autocertificazioni

1.

Un’autocertificazione presentata da un Singolo Utente di Cripto-attività o da una Persona che Esercita il Controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal Singolo Utente di Cripto-attività o dalla Persona che Esercita il Controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al Singolo Utente di Cripto-attività o alla Persona che Esercita il Controllo:

a)

nome e cognome;

b)

indirizzo di residenza;

c)

Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;

d)

per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;

e)

data di nascita.

2.

Un’autocertificazione presentata da un’Entità Utente di Cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall’Entità Utente di Cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all’Entità Utente di Cripto-attività:

a)

denominazione legale;

b)

indirizzo;

c)

Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;

d)

per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;

e)

nel caso di un’Entità Utente di Cripto-attività diversa da un’Entità Attiva o da una Persona Esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell’Entità Utente di Cripto-attività, tranne se tale Persona che Esercita il Controllo ha presentato un’autocertificazione a norma della parte C, punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità, se non già determinati sulla base delle Procedure di adeguata verifica della clientela;

f)

se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un’Entità Attiva o una Persona Esclusa.

D.

Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1.

Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è anche un’Istituzione Finanziaria ai fini della presente direttiva può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell’allegato I, sezioni IV e VI, ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può anche avvalersi di un’autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.

2.

Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma tali obblighi restano di competenza del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

SEZIONE IV

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A.

Cripto-attività Oggetto di Comunicazione

1.

Per “Cripto-attività” si intendono le cripto-attività quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114.

2.

Per “Valuta Digitale della Banca Centrale” si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un’altra autorità monetaria.

3.

Per “Banca Centrale” si intende un’istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.

4.

Per “Cripto-attività Oggetto di Comunicazione” si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi delle Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

5.

Ai fini del presente allegato, per “Moneta Elettronica” si intende qualsiasi Cripto-attività che sia:

a)

una rappresentazione digitale di un’unica Moneta Fiduciaria;

b)

emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

c)

rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;

d)

accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente; e

e)

in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l’emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine “Moneta Elettronica” non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un’altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell’Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

B.

Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione

1.

Per “Prestatore di Servizi per le Cripto-attività” si intende il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114.

2.

Per “Gestore di Cripto-attività” si intende una persona che fornisce Servizi di Cripto-attività diversa da un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività.

3.

Per “Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione” si intende qualsiasi Prestatore di Servizi per le Cripto-attività e qualsiasi Gestore di Cripto-attività che presta uno o più Servizi per le Cripto-attività consistenti in Operazioni di Scambio per o per conto di un Utente Oggetto di Comunicazione.

4.

Per “Servizio per le Cripto-attività” si intende il servizio per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi staking e prestito.

C.

Operazione Oggetto di Comunicazione

1.

Per “Operazione Oggetto di Comunicazione” si intende qualsiasi:

a)

Operazione di Scambio; e

b)

Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.

2.

Per “Operazione di Scambio” si intende qualsiasi:

a)

scambio tra Cripto-attività Oggetto di Comunicazione e Monete Fiduciarie; e

b)

scambio tra una o più forme di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.

3.

Per “Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione” si intende un Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 USD (o importo equivalente in altra valuta).

4.

Per “Trasferimento” si intende un’operazione che trasferisce una Cripto-attività Oggetto di Comunicazione da o verso l’indirizzo o il conto di Cripto-attività di un Utente di Cripto-attività, diverso da quello gestito dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione per conto dello stesso Utente di Cripto-attività, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al momento dell’operazione, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non possa stabilire che l’operazione è un’Operazione di Scambio.

5.

Per “Moneta fiduciaria” si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall’autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica).

D.

Utente Oggetto di Comunicazione

1.

Per “Utente Oggetto di Comunicazione” si intende un Utente di Cripto-attività che è una Persona Oggetto di Comunicazione residente in uno Stato membro.

2.

Per “Utente di Cripto-attività” si intende una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione. Una persona fisica o un’Entità, diversa da un’Istituzione Finanziaria o da un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, che agisce in qualità di Utente di Cripto-attività a beneficio o per conto di un’altra persona fisica o Entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un Utente di Cripto-attività e tale altra persona fisica o Entità è considerata l’Utente di Cripto-attività. Quando un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione presta un servizio consistente nell’effettuare Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera anche il cliente che è la controparte dell’esercente per tali Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione come Utente di Cripto-attività in relazione alla suddetta Operazione, a condizione che il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione sia tenuto a verificare l’identità di tale cliente nell’ambito dell’Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.

3.

Per “Singolo Utente di Cripto-attività” si intende un Utente di Cripto-attività che è una persona fisica.

4.

Per “Singolo Utente Preesistente di Cripto-attività” si intende un Singolo Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.

5.

Per “Entità Utente di Cripto-attività” si intende un Utente di Cripto-attività che è un’Entità.

6.

Per “Entità Utente Preesistente di Cripto-attività” si intende un’Entità Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.

7.

Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di uno Stato membro diversa da una Persona Esclusa.

8.

Per “Persona di uno Stato membro” in relazione a ciascuno Stato membro si intende un’Entità o una persona fisica che è residente in qualsiasi Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi Stato membro. A tal fine un’Entità quale una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

9.

Per “Persone che Esercitano il Controllo” si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un’Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l’eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. Il termine «Persone che Esercitano il Controllo» è interpretato in modo coerente con il termine «titolare effettivo» quale definito all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

10.

Per “Entità Attiva” si intende un’Entità che soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

meno del 50 % del reddito lordo dell’Entità per l’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall’Entità nel corso dell’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

b)

tutte le attività dell’Entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;

c)

l’Entità non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’Entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

d)

l’Entità non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;

e)

l’Entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; o

f)

l’Entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i)

è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;

ii)

è esente dall’imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;

iii)

non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell’Entità o gli atti costitutivi dell’Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell’Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’Entità; e

v)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell’Entità o gli atti costitutivi dell’Entità prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell’Entità o a una sua suddivisione politica.

E.

Persona esclusa

1.

Per “Persona Esclusa” si intende

a)

un’Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;

b)

un’Entità che è un’Entità Collegata di un’Entità di cui alla lettera a);

c)

un’Entità Statale;

d)

un’Organizzazione Internazionale;

e)

una Banca Centrale; o

f)

un’Istituzione Finanziaria diversa da un’Entità di Investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera b).

2.

Per “Istituzione Finanziaria” si intende un’Istituzione di Custodia, un’Istituzione di Deposito, un’Entità di Investimento o un’Impresa di Assicurazioni Specificata.

3.

Per “Istituzione di Custodia” si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un’Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l’ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l’anno civile) precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita.

4.

Per “Istituzione di Deposito” si intende qualsiasi Entità che:

a)

accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b)

detiene Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

5.

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

a)

che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)

negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;

ii)

gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)

altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi; o

b)

il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, se l’Entità è gestita da un’altra Entità che è un’Istituzione di Deposito, un’Istituzione di Custodia, un’Impresa di Assicurazioni Specificata o un’Entità di investimento descritta alla parte E, punto 5, lettera a).

Un’Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un’Entità è attribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita.

Ai fini della parte E, punto 5), lettera a), punto iii), l’espressione “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi” non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per clienti o per conto di clienti. Il termine «Entità di Investimento» non include un’Entità che è un’Entità Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 10, lettere da b) a e).

Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di “istituto finanziario” di cui all’articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/849.

6.

Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di un’impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

7.

Per “Entità Statale” si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.

a)

Per “parte integrante” di una giurisdizione si intende qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un’autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell’autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che nessuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b)

Per “Entità Controllata” si intende un’Entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un’entità giuridica distinta, a condizione che:

i)

l’Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

ii)

gli utili netti dell’Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato; e

iii)

il patrimonio dell’Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

c)

Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell’interesse generale o riguardano l’amministrazione di una parte del governo. Fatto salvo quanto precede, tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un’entità statale allo scopo di esercitare un’attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

8.

Per “Organizzazione Internazionale” si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un’organizzazione sovranazionale):

a)

costituita principalmente da governi;

b)

che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e

c)

il cui reddito non matura a beneficio di privati.

9.

Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

10.

Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un’Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un’Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

11.

Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l’emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

12.

Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi dello Stato membro o di un’altra giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

13.

Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

14.

Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l’importo che l’assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l’importo che l’assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, il termine “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

a)

unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

b)

quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell’evento assicurato;

c)

quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d)

quale dividendo all’assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla lettera b); o

e)

quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l’importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

F.

Varie

1.

Per “Procedure di adeguata verifica della clientela” si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o obblighi analoghi cui è soggetto tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

2.

Per “Entità” si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

3.

Un’Entità è un’“Entità Collegata” di un’altra Entità se una delle due Entità controlla l’altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un’Entità.

4.

Per “Succursale” si intende un’unità, un’impresa o un ufficio di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è considerato una succursale nell’ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in un’unica giurisdizione sono considerati un’unica succursale.

5.

Per “Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti” si intende un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione II, parte B, del presente allegato quale determinato da un atto di esecuzione a norma dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11.

6.

Per “Giurisdizione Qualificata Non-UE” si intende una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

7.

Per “NIF” si intende un Numero di Identificazione Fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un Numero di Identificazione Fiscale). Il NIF è qualsiasi numero o codice utilizzato da un’autorità competente per identificare un contribuente.

8.

Per “Servizio di Identificazione” si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un Utente di Cripto-attività.

SEZIONE V

EFFICACE ATTUAZIONE

A.

Norme per l’applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione III

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione l’applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e di verifica di cui alla sezione III in relazione agli Utenti di Cripto-attività.

2.

Se un Utente di Cripto-attività non fornisce le informazioni di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione impedisce all’Utente di Cripto-attività di effettuare Operazioni Oggetto di Comunicazione.

B.

Norme che impongono ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l’esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e misure adeguate per acquisire tali dati

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l’esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del periodo entro il quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è tenuto a comunicare le informazioni se queste ultime sono oggetto di comunicazione a norma della sezione II.

2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un’ingiunzione in tal senso nei confronti dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all’autorità competente, per consentire a quest’ultima di ottemperare all’obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.

C.

Procedure amministrative per verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Gli Stati membri stabiliscono procedure amministrative intese a verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III.

D.

Procedure amministrative intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in caso di comunicazione di informazioni incomplete o inesatte

Gli Stati membri stabiliscono le procedure intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.

E.

Procedura amministrativa per l’autorizzazione di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività

L’autorità competente di uno Stato membro che rilascia l’autorizzazione ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività in conformità del regolamento (UE) 2023/1114 comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, all’autorità competente a norma della presente direttiva, qualora si tratti di un’autorità differente, un elenco di tutti i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati.

F.

Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Cripto-attività

1.

Un Gestore di Cripto-attività che è un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito nella sezione IV, parte B, punto 3, si registra, a norma dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, presso l’autorità competente dello Stato membro, determinato conformemente alla sezione I, parte A, punto 2, lettera a), b, c) o d), o parte B, prima della fine del periodo entro il quale tale Gestore deve comunicare le informazioni di cui alla sezione II, parte B. Se detto Gestore di Cripto-attività soddisfa le condizioni di cui alla sezione I, parte A, punto 2, lettera a), b), c) o d) o parte B rispettivamente, in più di uno Stato membro, si registra, a norma dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, presso l’autorità competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il Gestore di Cripto-attività deve comunicare le informazioni di cui alla sezione II, parte B.

In deroga alla parte F, punto 1, primo comma, un Gestore di Cripto-attività che è un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito nella sezione IV, parte B, punto 3, non si registra presso l’autorità competente di uno Stato membro in cui detto Gestore di Cripto-attività non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III a norma della sezione I, parte C, D, E, F, G o H, in virtù del fatto che tali obblighi sono espletati da detto Gestore di Cripto-attività in un qualsiasi altro Stato membro.

2.

Al momento della registrazione, il Gestore di Cripto-attività comunica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica, determinato conformemente alla parte F, punto 1, le seguenti informazioni:

a)

nome;

b)

indirizzo postale;

c)

indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d)

eventuale NIF rilasciato al Gestore di Cripto-attività;

e)

gli Stati membri in cui gli Utenti Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione III, parti A e B;

f)

qualsiasi Giurisdizione Qualificata Non-UE di cui alla sezione I, parte C, D, E, F o H.

3.

Il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 2.

4.

Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Cripto-attività un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

5.

Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica può cancellare un Gestore di Cripto-attività dal registro dei Gestori di Cripto-attività nei seguenti casi:

a)

il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro di non avere più Utenti Oggetto di Comunicazione nell’Unione;

b)

in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Cripto-attività abbia cessato le attività;

c)

il Gestore di Cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione IV, parte B, punto 2;

d)

lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.

6.

Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi Gestore di Cripto-attività ai sensi della sezione IV, parte B, punto 2, che abbia Utenti Oggetto di Comunicazione residenti nell’Unione e non si sia registrato a norma del presente paragrafo. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l’obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l’articolo 25 bis, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell’ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Cripto-attività possa operare all’interno dell’Unione.

7.

Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l’obbligo di comunicazione di cui alla sezione II, parte B, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, fatto salvo l’articolo 25 bis, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Cripto-attività effettuata a norma dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.».

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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