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Document 32023D2898

    Decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA

    ST/16197/2023/ADD/1

    GU L, 2023/2898, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2898/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2898/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2898

    22.12.2023

    DECISIONE (UE) 2023/2898 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2023

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1) l’Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (2) e il relativo protocollo di emendamento (3) (convenzione SA), che, tra l’altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (CSA).

    (2)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il CSA redige note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri come orientamenti per l’interpretazione del sistema armonizzato e per la preparazione di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato.

    (3)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del CSA ("decisioni SA") si devono considerare approvati dal consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell’OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al CSA per riesame o rinviarla al consiglio dell’OMD.

    (4)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione SA, una volta sottoposta al consiglio dell’OMD una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 di tale articolo, il consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno membro del consiglio dell’OMD il quale sia parte contraente della convenzione SA non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al CSA, per riesame.

    (5)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno all’OMD per quanto riguarda l’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto le decisioni in questione redatte dal CSA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

    (6)

    È nell’interesse dell’Unione che le posizioni da essa espresse in sede di CSA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di CSA.

    (7)

    Per tutelare i diritti dell’Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell’Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell’OMD o al CSA per riesame a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio dell’OMD non possa raggiungere una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal CSA.

    (8)

    Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l’elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del CSA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’OMD e dalle parti contraenti in preparazione delle riunioni del CSA nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto e agisca in funzione delle nuove informazioni presentate prima o durante tali riunioni, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell’Unione.

    (9)

    La decisione (UE) 2020/1707 (5) del Consiglio ha istituito una procedura efficiente e snella per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell’OMD. Poiché scade il 31 dicembre 2023, è opportuno sostituirla con una nuova decisione.

    (10)

    In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del CSA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del CSA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell’apertura della sessione pertinente.

    (11)

    Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo. In vista della preparazione di un riesame strategico del sistema armonizzato, che dovrebbe essere discusso in sede di commissione politica dell’OMD e di consiglio dell’OMD nel giugno 2024, il periodo di validità della presente decisione può essere abbreviato prima della sua scadenza, su proposta della Commissione.

    (12)

    Al fine di mantenere la posizione dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell’OMD dopo la scadenza della decisione (UE) 2020/1707 il 31 dicembre 2023, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024 ed entri pertanto in vigore con urgenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell’Organizzazione mondiale delle dogane, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell’allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La definizione della posizione dell’Unione da adottare a norma dell’articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 dicembre 2026.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    T. RIBERA RODRÍGUEZ


    (1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

    (2)   GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

    (3)   GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11.

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (5)  Decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione sul sistema armonizzato (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 11).


    ALLEGATO

    I.   Posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA.

    1.   PRINCIPI

    Nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) l’Unione:

    a)

    promuove, contribuisce a e agevola la classificazione doganale delle merci nonché un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato (SA) e riduce il numero di cause e litigi relativi a interpretazioni divergenti del SA;

    b)

    si adopera per un idoneo coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase preparatoria delle decisioni in sede di comitato del sistema armonizzato (comitato SA) e garantisce che le decisioni adottate dall’OMD siano conformi alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (convenzione SA) (1);

    c)

    garantisce che le misure adottate dall’OMD siano coerenti con le regole generali per l’interpretazione del SA;

    d)

    promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche elaborate dall’Unione per il settore interessato;

    e)

    promuove la semplificazione e la modernizzazione della nomenclatura del SA secondo l’evoluzione delle esigenze degli utilizzatori e lo sviluppo di nuove tecnologie;

    f)

    garantisce la coerenza con le altre politiche, compreso l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, e con gli impegni internazionali in una misura pertinente alla luce della natura specifica della classificazione doganale.

    2.   CRITERI

    Le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede dell’OMD

    a)

    sono stabilite secondo i seguenti criteri generali:

    il principio che, nell’interesse della certezza del diritto e della facilità della verifica, il criterio decisivo per la classificazione delle merci a fini doganali sia in generale da reperire nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite dal testo delle pertinenti voci del SA e nelle note di sezione o di capitolo, e

    le norme generali per l’interpretazione del SA delineate nell’allegato della convenzione SA;

    b)

    tengono conto, se del caso, dei seguenti criteri specifici:

    la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di classificazione doganale delle merci;

    la nomenclatura del SA e le note esplicative del SA, i pareri di classificazione e le decisioni adottate dal comitato SA;

    le sottovoci della nomenclatura combinata (NC) (2) e le note esplicative della NC,

    i regolamenti e le decisioni di classificazione adottati dalla Commissione,

    le conclusioni del comitato del codice doganale, sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica», e

    eventuali altri atti giuridici o linee guida sulla classificazione doganale delle merci elaborati dal Consiglio o dalla Commissione.

    3.   ORIENTAMENTI

    Ove opportuno, l’Unione si adopera, a sostegno dell’adozione delle seguenti decisioni in sede di OMD, conformemente ai principi e ai criteri di cui ai punti 1 e 2:

    a)

    proporre e redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri orientativi per l’interpretazione del SA;

    b)

    redigere raccomandazioni intese a garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del SA;

    II.   Definizione della posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA.

    Prima di ogni riunione del comitato SA, durante la quale il comitato SA è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici per l’Unione, sono adottate le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei dati tecnici e delle altre informazioni pertinenti più recenti trasmessi alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità dei documenti di lavoro in conformità del regolamento interno del comitato SA.

    A tal fine, e sulla base delle suddette informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato SA di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile.

    Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell’Unione al riguardo al comitato SA.

    Nei casi in cui la posizione dell’Unione differisca nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione, con anticipo sufficiente prima del termine di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, trasmette al Consiglio per esame e approvazione un documento scritto nel quale indica se la decisione o le decisioni in questione possano essere accettate o se la questione debba essere rinviata al consiglio dell’OMD o sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.

    Per tutelare i diritti dell’Unione ed evitare che l’OMD adotti una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima del termine di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, la Commissione chiede a nome dell’Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell’OMD o al comitato SA per riesame ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.


    (1)   GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 9). 1.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2898/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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