Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2825

    Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’Unione nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti

    C/2023/8010

    GU L, 2023/2825, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2825

    18.12.2023

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2023/2825 DELLA COMMISSIONE

    del 12 dicembre 2023

    che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’Unione nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 220 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il «regolamento finanziario») introducendo la strategia di finanziamento diversificata come metodo di finanziamento unico per l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione. L’articolo 220 bis del regolamento finanziario si applica ai programmi di assistenza finanziaria per i quali gli atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente. La strategia di finanziamento diversificata non si applica ai programmi esistenti, nel contesto dei quali le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti dovrebbero continuare ad essere svolte secondo il metodo «back-to-back» tradizionale, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario. Il metodo back-to-back può applicarsi anche, in via eccezionale, ai nuovi programmi di assistenza finanziaria e si applica a tutti i programmi Euratom.

    (2)

    A norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario, la Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali disposizioni dovrebbero comprendere un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e una metodologia di attribuzione dei costi tale da garantire che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario. È pertanto necessario stabilire le disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, nonché alle relative operazioni di erogazione di prestiti.

    (3)

    La Commissione ha applicato per la prima volta la strategia di finanziamento diversificata alle operazioni di assunzione di prestiti nel contesto di NextGenerationEU («NGEU»), lo strumento temporaneo dell’Unione a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi della COVID-19. Ciò ha consentito di mobilitare con successo fondi per il sostegno non rimborsabile e per prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per altri programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (4).

    (4)

    Il modello di governance e i processi necessari per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata nel contesto di NGEU sono stati stabiliti conformemente alla decisione di esecuzione C(2021)2502 della Commissione (5). Tali disposizioni comprendono, tra l’altro, un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e di conformità. Con la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 della Commissione (6) è stata sviluppata una metodologia di attribuzione dei costi. È opportuno basare le disposizioni per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata a norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario sul modello di governance per NGEU.

    (5)

    Sebbene la presente decisione debba applicarsi principalmente alle operazioni effettuate nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno estendere alcune delle disposizioni ivi previste alle operazioni svolte secondo il metodo back-to-back. Tale approccio garantirebbe la coerenza tra i diversi programmi, nella misura in cui sia applicabile. Garantirebbe altresì che tutte le operazioni siano soggette alle norme più rigorose, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Ciò dovrebbe valere per le disposizioni relative alle procedure di gestione dei rischi e di conformità.

    (6)

    Una decisione annuale di assunzione di prestiti dovrebbe definire gli elementi delle operazioni previste di assunzione di prestiti e di gestione del debito e dovrebbe prevedere un’autorizzazione per le operazioni di gestione della liquidità per il periodo di un anno. In particolare dovrebbe stabilire le dimensioni delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito da intraprendere in modo da inquadrare l’esposizione complessiva del bilancio dell’Unione e dei beneficiari dei prestiti. A tal fine, dovrebbe fissare un intervallo di valori per gli importi massimi di emissione di finanziamenti a lungo termine per tutte le finalità, un importo massimo in essere per i finanziamenti a breve termine, la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine dell’Unione, un limite dell’importo finale in essere per ciascuna emissione e, se del caso, l’importo massimo delle emissioni della Commissione che questa può detenere sul conto proprio e che possono essere utilizzate come fonte aggiuntiva di finanziamento o per sostenere il mercato secondario. La decisione annuale di assunzione di prestiti dovrebbe inoltre prevedere l’autorizzazione a investire in strumenti del mercato monetario le giacenze monetarie in eccesso rispetto a quanto necessario per provvedere alle erogazioni.

    (7)

    Al fine di garantire la disponibilità dei fondi necessari per far fronte agli impegni assunti nel contesto dei relativi programmi di assistenza finanziaria man mano che giungono a scadenza, le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere intraprese sulla base di piani di finanziamento semestrali. I piani di finanziamento inquadrerebbero tali operazioni durante detto periodo in riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati per attuare i programmi corrispondenti nel semestre successivo e nei periodi seguenti. L’elaborazione del piano di finanziamento dovrebbe pertanto garantire un collegamento con le esigenze di pagamento previste su base pluriennale per garantire la pianificazione e l’organizzazione in modo agevole delle operazioni di finanziamento. Gli importi ottenuti mediante assunzione di prestiti destinati a soddisfare le esigenze di pagamento previste in periodi ulteriori possono essere gestiti mediante operazioni di gestione della liquidità. Il piano di finanziamento dovrebbe essere stabilito sulla base dei limiti e delle autorizzazioni di cui alla decisione annuale di assunzione di prestiti. Il piano di finanziamento costituisce la base per informare gli operatori di mercato in merito ai piani di finanziamento indicativi per il periodo successivo.

    (8)

    Fissando un importo massimo indicativo di assunzione di prestiti, che copre di norma un periodo di sei mesi, e stabilendo alcuni altri parametri fondamentali delle operazioni previste, il piano di finanziamento garantirebbe altresì una maggiore prevedibilità delle emissioni, mantenendo nel contempo la flessibilità e garantendo la trasparenza sui mercati. La base di investitori destinataria necessita di informazioni sulle emissioni imminenti nonché di un’indicazione della tempistica per predisporre la propria pianificazione degli investimenti. La capacità di ottimizzare la struttura dell’assunzione di prestiti con operazioni sul mercato monetario e operazioni di gestione del debito durante l’attuazione dei piani di finanziamento consente alla Commissione di ottenere risultati più vantaggiosi e di ridurre il rischio di carenze di liquidità.

    (9)

    La decisione annuale di assunzione di prestiti e il piano di finanziamento dovrebbero servire alla Commissione quali basi per informare il Parlamento europeo e il Consiglio conformemente all’articolo 220 bis, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nonché per fornire comunicazioni ai mercati e al pubblico. Inoltre la Commissione dovrebbe riferire, in modo articolato e a cadenza periodica, al Parlamento europeo e al Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito, a norma dell’articolo 220 bis, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

    (10)

    La definizione di piani di finanziamento accurati e significativi nella strategia di finanziamento diversificata dipende dalla comunicazione regolare e tempestiva di informazioni da parte degli ordinatori competenti per l’attuazione dei programmi di assistenza finanziaria, assicurando il rispetto dei termini temporali e degli importi necessari per l’approvazione dei pagamenti previsti. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla direzione generale del Bilancio, in quanto servizio competente per la definizione e l’attuazione dei piani di finanziamento, attraverso lo strumento di previsione finanziaria della Commissione.

    (11)

    La strategia di finanziamento diversificata dovrebbe cercare di ottenere le condizioni finanziarie più vantaggiose per l’Unione, attraverso una ragionevole pianificazione e un’agevole esecuzione delle operazioni alle migliori condizioni possibili alle condizioni di mercato prevalenti. Data la necessità di raccogliere fondi per consentire le erogazioni a favore dei rispettivi programmi, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità limitato per quanto concerne le tempistiche delle operazioni di mercato. La strategia di finanziamento diversificata dota la Commissione di una serie più ampia di tecniche di finanziamento, compresi finanziamenti a breve termine, consentendole di ridurre il rischio di esecuzione connesso al mercato qualora sia necessario raccogliere fondi in circostanze di mercato più sfavorevoli.

    (12)

    Gli strumenti di finanziamento della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero comprendere, tra l’altro, una varietà di obbligazioni di riferimento e di buoni dell’UE. Le operazioni di assunzione di prestiti della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere organizzate sotto forma di aste, operazioni sindacate o collocamenti privati, a seconda di quale di tali forme sia la più adeguata in considerazione delle dimensioni e della natura delle operazioni.

    (13)

    La strategia di finanziamento diversificata dovrebbe comprendere la capacità di emettere strumenti a breve termine e di mantenere una riserva di liquidità, consentendo alla Commissione di assorbire i disallineamenti temporali tra l’assunzione di prestiti e le erogazioni, nonché di soddisfare una richiesta di erogazione in caso di condizioni di finanziamento sfavorevoli. Le operazioni di assunzione di prestiti a breve termine tramite buoni dell’UE dovrebbero essere attuate mediante aste periodiche al fine di garantire flessibilità ed efficienza. Tali aste dovrebbero essere organizzate in modo tale da garantire uno status di emittente trasparente e prevedibile all’Unione e la parità di trattamento ai partecipanti.

    (14)

    Le operazioni di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata consentono una gestione migliore del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Di conseguenza è opportuno consentire l’uso di derivati quali gli swap per gestire il rischio di tasso di interesse o altri rischi finanziari in relazione ai prestiti per i paesi beneficiari, sempre nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, oppure per effettuare operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, banche centrali, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia o controparti centrali. In tale contesto, la Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a riacquistare e/o detenere le proprie obbligazioni a fini di gestione della liquidità e di sostegno alla liquidità sul mercato delle obbligazioni dell’Unione.

    (15)

    Le operazioni di gestione della liquidità consentono alla Commissione di ottenere condizioni più vantaggiose su eventuali giacenze monetarie in eccesso rispetto a quanto necessario per provvedere alle erogazioni previste. A tal fine, è pertanto opportuno consentire, qualora opportuno, l’investimento delle disponibilità liquide in eccesso tramite strumenti del mercato monetario. Opportunità di questo genere potrebbero presentarsi qualora riduzioni inattese delle erogazioni rispetto alle previsioni si traducano nell’accumulo di disponibilità liquide impreviste. In alternativa, la Commissione, in previsione di periodi di elevati flussi in uscita per erogazioni, può raccogliere fondi in anticipo al fine di evitare una forte concentrazione delle operazioni in un arco di tempo limitato con i rischi che ne conseguono per l’esecuzione e il livello di prezzo di tali operazioni. È opportuno consultare il direttore rischi e il contabile in sede di elaborazione o modifica della strategia di gestione della liquidità.

    (16)

    Le operazioni di erogazione di prestiti dovrebbero essere effettuate conformemente all’atto di base pertinente e agli accordi di prestito corrispondenti. È opportuno stabilire condizioni minime per l’erogazione di prestiti. È opportuno altresì assicurare che i paesi beneficiari sostengano tutti i costi relativi al prestito contratto dall’Unione secondo una metodologia stabilita dalla Commissione in una decisione separata, integrata da orientamenti dettagliati per il calcolo di tali costi.

    (17)

    Ai paesi beneficiari dovrebbe essere offerta la possibilità di chiedere alla Commissione di organizzare prestiti a un tasso di interesse fisso, ottenuto mediante copertura. Ciò richiederebbe che la Commissione utilizzi strumenti finanziari quali gli swap su tassi di interesse al fine di offrire prestiti a tasso fisso. I costi per la gestione dei rischi mediante derivati dovrebbero essere sostenuti dal paese beneficiario.

    (18)

    Le operazioni di assunzione di prestiti nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria esistenti sono effettuate in conformità al «programma UE-Euratom di emissione di debito», istituito nel 2019 e aggiornato nel 2021 («programma di emissione di debito»). In tale contesto rientrano tra l’altro una circolare di offerta contenente tutte le informazioni necessarie per i mercati conformemente alla legislazione applicabile nonché accordi operativi e contrattuali con le controparti che sono essenziali ai fini della attività di assunzione di prestiti. Le operazioni di assunzione di prestiti nel contesto della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere effettuate in conformità al programma di emissione di debito, previa introduzione delle modifiche necessarie nella documentazione esistente.

    (19)

    Ai fini dell’attuazione di operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno istituire capacità operative adeguate, tra cui capacità di regolamento delle operazioni, una piattaforma d’asta e la possibilità di ricorrere a operazioni di vendita con patto di riacquisto e swap.

    (20)

    Al fine di effettuare le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità della strategia di finanziamento diversificata e le corrispondenti operazioni di erogazione di prestiti, la Commissione dovrebbe aprire conti dedicati esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni. A tali conti dovrebbero applicarsi le medesime considerazioni di cui ai conti relativi alle operazioni nel quadro di NextGenerationEU. In particolare, per far fronte al rischio di liquidità derivante da tali operazioni, è opportuno istituire giacenze monetarie prudenziali sicure e specifiche per i pagamenti. L’obbligo di detenere una tale riserva di liquidità prudenziale dedicata rappresenta una parte integrante e indispensabile dell’approccio alla gestione dei rischi per una strategia di finanziamento diversificata. Al fine di garantire che tali giacenze monetarie critiche non siano esposte ad alcun rischio di controparte derivante dal dissesto dell’ente presso il quale tali riserve sono detenute, è indispensabile che tali giacenze monetarie prudenziali siano detenute presso una banca centrale. Tali giacenze monetarie dovrebbero essere detenute in un conto dedicato presso la Banca centrale europea («BCE») e dovrebbero essere mantenute al livello più basso necessario per far fronte ai pagamenti futuri nel breve termine, ma potrebbero variare in termini di importo in funzione del calendario di emissione e di erogazione. È opportuno concludere con la BCE un contratto di servizi di agenzia finanziaria che consenta la copertura dei relativi costi. Qualsiasi altro importo in eccesso di giacenze monetarie prudenziali potrebbe essere investito mediante strumenti del mercato monetario o essere detenuto su conti dedicati presso controparti autorizzate.

    (21)

    Inoltre, un quadro di gestione dei rischi e di conformità per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti dovrebbe garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e assicurare che tutte le attività siano condotte in modo coerente con i livelli più elevati di integrità, onestà e sana gestione finanziaria e dei rischi. A tale proposito, il ruolo del direttore rischi precedentemente istituito ai sensi della decisione di esecuzione C(2021)2502 è stato ampliato in modo da applicarsi a tutte le operazioni della strategia di finanziamento diversificata della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione (7). Nello svolgimento dei propri compiti il direttore rischi dovrebbe essere coadiuvato dal comitato per la gestione dei rischi e la conformità. Al fine di garantire che la composizione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità sia idonea a fornire un sostegno adeguato al direttore rischi, di allineare la composizione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità alle migliori prassi e di tenere in considerazione la maggiore portata dei compiti del direttore rischi, sono necessarie alcune modifiche. Tra queste dovrebbe figurare l’inserimento del direttore della direzione responsabile dell’emissione di debito per finanziare i programmi dell’Unione, in qualità di osservatore permanente, nel comitato per la gestione dei rischi e la conformità al fine di consentire la condivisione delle conoscenze in sede di vigilanza sulle operazioni, la possibilità di nominare fino a tre esperti indipendenti e la definizione di requisiti più chiari per la designazione dei membri del comitato per la gestione dei rischi e la conformità.

    (22)

    Conformemente alle migliori prassi e alle norme internazionali riconosciute, il direttore rischi dovrebbe elaborare una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità che contenga orientamenti in materia di rischi e conformità per l’attuazione delle operazioni in piena indipendenza. L’effettuazione progressiva delle operazioni di gestione del debito e di gestione della liquidità comporta rischi aggiuntivi, quali il rischio di controparte. Tali operazioni impongono un ulteriore monitoraggio da parte del direttore rischi, per garantire che non siano oltrepassati i limiti del quadro di gestione dei rischi definito nella politica ad alto livello in materia di rischi e conformità. A tal fine, il direttore rischi dovrebbe, parallelamente alla progressiva effettuazione di tali operazioni, definire nuovi limiti di rischio e nuove soluzioni di monitoraggio dei rischi.

    (23)

    In particolare, il direttore rischi dovrebbe garantire che le operazioni siano conformi alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e che i rischi connessi a tali operazioni siano individuati, compresi, gestiti e comunicati al direttore rischi. Nello svolgimento di tali compiti, il direttore rischi dovrebbe essere coadiuvato da un responsabile per la conformità, che dovrebbe riferire direttamente al direttore rischi in merito a questioni concernenti la conformità a norme e procedure nonché la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

    (24)

    Il modello di governance e i processi necessari per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata nel contesto di NGUE sono stati stabiliti conformemente alla decisione di esecuzione C(2021) 2502, abrogata dalla decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 che ha stabilito le disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata, nonché alle relative operazioni di erogazione di prestiti. La presente decisione si basa sui principi stabiliti da dette decisioni di esecuzione. Per garantire l’uniformità delle disposizioni applicabili a tutte le operazioni attuate attraverso la strategia di finanziamento diversificata, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544.

    (25)

    Al fine di garantire che la decisione annuale di assunzione di prestiti sia adottata in conformità e in parallelo alla presente decisione, e in tempo utile per consentire l’attuazione del programma di emissione di obbligazioni immediatamente fin dall’inizio del 2024, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO 1

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   La presente decisione stabilisce le disposizioni per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario»), nonché per l’attuazione delle relative operazioni di erogazione di prestiti.

    2.   Il capo 4 si applica anche alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti svolte secondo il metodo back-to-back.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

    (1)

    «operazioni di assunzione di prestiti»: operazioni sui mercati, in particolare le emissioni di debito per assumere prestiti, comprese le operazioni di assunzione di prestiti in roll-over;

    (2)

    «operazioni di gestione del debito»: operazioni di mercato connesse al debito derivante dalle operazioni di assunzione di prestiti, al fine di ottimizzare la struttura del debito in essere, mitigare il rischio di tasso di interesse, sostenere la liquidità sul mercato secondario o mitigare altri rischi finanziari;

    (3)

    «operazioni di gestione della liquidità»: operazioni volte a gestire i flussi in entrata e in uscita derivanti dalle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito al fine di consentire una gestione di tali importi efficace sotto il profilo dei costi;

    (4)

    «operazioni di erogazione di prestiti»: operazioni connesse all’attuazione di prestiti e linee di credito per l’assistenza finanziaria a norma dell’articolo 220 del regolamento finanziario;

    (5)

    «erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito destinato a finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;

    (6)

    «ordinatore del programma»: l’ordinatore competente, conformemente all’allegato I delle regole interne stabilite dalla decisione C(2018) 5120 della Commissione (8), per l’esecuzione delle linee di bilancio di un programma di assistenza finanziaria e di un programma finanziato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attua le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento;

    (7)

    «giacenze monetarie prudenziali»: l’ammontare da detenere sul conto di tesoreria presso la BCE in previsione dei pagamenti futuri per un determinato periodo;

    (8)

    «swap»: swap quali definiti nell’allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (9);

    (9)

    «derivati»: strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

    (10)

    «operazione di vendita con patto di riacquisto» od «operazione di acquisto con patto di rivendita»: rispettivamente, operazione di vendita con patto di riacquisto o operazione di acquisto con patto di rivendita quali definite all’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

    (11)

    «operazione di buy-sell back» o «operazione sell-buy back»: rispettivamente, operazione di buy-sell back e operazione sell-buy back quali definite all’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2015/2365;

    (12)

    «strumenti del mercato monetario»: strumenti quali depositi, inclusi i certificati di deposito a termine, linee di credito, fondi comuni d’investimento del mercato monetario, fondi indicizzati quotati che seguono gli indici del mercato monetario, carte commerciali, buoni del tesoro, obbligazioni con scadenza inferiore all’anno e contratti di concessione di titoli in prestito e di vendita con patto di riacquisto, in conformità alla definizione di «strumenti del mercato monetario» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

    (13)

    «operazione sindacata»: un’operazione nel contesto della quale il finanziamento è offerto a un unico mutuatario da un gruppo denominato consorzio di finanziatori o sindacato;

    (14)

    «asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d’asta;

    (15)

    «finanziamenti a lungo termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata superiore a un anno, esclusi gli importi detenuti sul conto proprio;

    (16)

    «finanziamenti a breve termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata inferiore o uguale a un anno e ricorso ad operazioni non garantite sul mercato monetario e a operazioni garantite sul mercato monetario.

    CAPO 2

    OPERAZIONI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI, GESTIONE DEL DEBITO ED EROGAZIONE DI PRESTITI

    SEZIONE 1

    Strategia di finanziamento

    Articolo 3

    Decisione annuale di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità

    1.   La Commissione adotta una decisione di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità che stabilisce il quadro complessivo, tra cui determinati limiti massimi per le operazioni di assunzione di prestiti e quelle di gestione del debito e autorizza le operazioni di gestione della liquidità che possono essere concluse nel corso dell’anno civile («decisione annuale di assunzione di prestiti»).

    2.   La decisione annuale di assunzione di prestiti stabilisce i parametri seguenti:

    a)

    l’importo massimo annuo dei finanziamenti a lungo termine sulla base del calendario pluriennale di erogazioni previste per i programmi e delle esigenze di rifinanziamento;

    b)

    l’importo massimo in essere dei finanziamenti a breve termine, anche mediante l’emissione di buoni dell’UE;

    c)

    l’importo finale massimo in essere per ciascuna emissione che rispecchia il rischio di concentrazione alla scadenza;

    d)

    la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine;

    e)

    se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute sul conto proprio della Commissione e rese disponibili alle controparti mediante operazioni di vendita con patto di riacquisto, per sostenere il mercato secondario di titoli dell’Unione o per mobilitare finanziamenti a breve termine;

    f)

    autorizzazione delle operazioni di gestione della liquidità mediante ricorso a strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 8.

    3.   Ai fini della preparazione della decisione annuale di assunzione di prestiti si prendono in considerazione i fattori seguenti:

    a)

    il fabbisogno derivante dagli atti di base sottostanti, in particolare gli atti di base di cui all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

    b)

    gli impegni di pagamento per il servizio del debito in essere e il rimborso del capitale, conformemente al programma di lavoro annuale e tenendo conto della programmazione finanziaria;

    c)

    la compatibilità con i limiti di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (13) e, se del caso, al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (14), nonché i limiti di durata massima o scadenza media massima stabiliti nell’atto di base sottostante. Per quanto concerne NextGenerationEU, tali limiti sono quelli fissati all’articolo 6 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per il massimale delle risorse proprie incrementato di 0,6 punti percentuali del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri e, in caso di rimborso pianificato di prestiti assunti a carico del bilancio dell’Unione, il limite applicabile è quello di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale decisione;

    d)

    le scadenze dei prestiti stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario;

    e)

    il calendario pluriennale delle erogazioni per i programmi strategici pertinenti e del fabbisogno di rifinanziamento, tenendo conto di considerazioni più ampie riguardanti la domanda e l’offerta;

    f)

    altri fattori pertinenti ai fini della determinazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito.

    4.   La decisione annuale di assunzione di prestiti è adottata prima dell’inizio del periodo cui si riferisce.

    5.   La decisione annuale di assunzione di prestiti può essere modificata in particolare in caso di grave rischio che la scadenza media massima non possa essere rispettata in ragione della sottoesecuzione delle emissioni degli importi dei finanziamenti a lungo termine o in caso di modifica di uno o più fattori di cui al paragrafo 3.

    6.   La Commissione comunica la decisione annuale di assunzione di prestiti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 4

    Piano di finanziamento

    1.   Il piano di finanziamento fissa un obiettivo indicativo per i fondi da raccogliere mediante operazioni di assunzione di prestiti e da gestire mediante operazioni di gestione del debito, che riguarda di norma un periodo di sei mesi.

    2.   Il piano di finanziamento indica le operazioni di assunzione di prestiti previste e, secondo i casi, le operazioni di gestione del debito e gestione della liquidità da effettuare nel contesto della strategia di finanziamento diversificata. Entro il quadro stabilito nella decisione annuale di assunzione di prestiti e tenendo conto dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e delle condizioni finanziarie presenti nel mercato primario e secondario, il piano di finanziamento comprende, tra l’altro, i parametri seguenti:

    a)

    l’importo massimo previsto dei finanziamenti a breve e lungo termine per il periodo;

    b)

    la scadenza media massima ponderata dei finanziamenti a lungo termine da intraprendere;

    c)

    se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute sul conto proprio della Commissione e rese disponibili alle controparti mediante operazioni di vendita con patto di riacquisto, per sostenere il mercato secondario di titoli dell’Unione o per mobilitare finanziamenti a breve termine;

    d)

    se del caso, un importo o un intervallo di valori indicativo che rispecchia la programmazione del finanziamento e delle erogazioni alla data di adozione del piano di finanziamento, da investire mediante strumenti del mercato monetario nel corso dell’intero semestre di finanziamento in conformità all’articolo 8.

    Nel definire il piano di finanziamento, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a).

    3.   Il piano di finanziamento è adottato prima dell’inizio del periodo cui esso si riferisce.

    4.   Il piano di finanziamento può essere modificato in caso di modifica sostanziale di uno o più fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

    5.   Sulla base del piano di finanziamento adottato, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

    Articolo 5

    Comunicazione del fabbisogno previsto per le erogazioni ai fini della preparazione e dell’attuazione del piano di finanziamento

    1.   Il piano di finanziamento è elaborato sulla base di informazioni aggiornate che gli ordinatori dei programmi forniscono alla direzione generale del Bilancio in merito al calendario dei pagamenti previsti, eventualmente comprensive del fabbisogno pluriennale per le erogazioni. Le informazioni fornite sono, per quanto possibile, accurate e affidabili.

    2.   Un mese prima dell’adozione del piano di finanziamento, gli ordinatori dei programmi forniscono una proiezione dettagliata del fabbisogno di erogazioni per i rispettivi programmi.

    3.   Gli ordinatori dei programmi presentano, per quanto possibile, aggiornamenti periodici, accurati e affidabili delle informazioni fornite in relazione alle erogazioni previste, comprese le modifiche dei calendari per il completamento delle procedure di approvazione dei pagamenti.

    4.   Gli ordinatori dei programmi utilizzano il sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sul fabbisogno di erogazioni previsto per la trasmissione delle informazioni sulle previsioni di erogazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera i), al fine di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

    Articolo 6

    Attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità

    1.   Le singole operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità sono effettuate in linea con l’ultimo aggiornamento applicabile del piano di finanziamento per il periodo in questione.

    In base agli aggiornamenti forniti a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, il direttore generale della direzione generale del Bilancio emana istruzioni periodiche riguardanti gli importi da raccogliere mediante l’emissione di debito e da gestire mediante operazioni di gestione del debito e della liquidità.

    2.   Gli importi di cui a tali istruzioni sono raccolti applicando la strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 7, nel rispetto dei parametri del piano di finanziamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

    Le operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità rispettano il principio della sana gestione finanziaria, che comprende l’adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità, flussi di informazione e rendicontazione destinati a garantire la vigilanza indipendente e l’assunzione di responsabilità, nonché la legittimità e la regolarità di tutte le operazioni. Tali operazioni sono effettuate secondo le migliori prassi in uso nel mercato e nel rispetto delle convenzioni di mercato.

    Articolo 7

    Strategia di finanziamento diversificata

    1.   Nell’attuare la strategia di finanziamento diversificata, la Commissione applica i principi seguenti, secondo i casi, nel pieno rispetto del principio della sana gestione finanziaria, al fine di assumere in prestito i fondi necessari per soddisfare tempestivamente le esigenze dei pertinenti programmi in termini di sostegno rimborsabile e non rimborsabile nonché per la gestione del debito risultante nel modo più efficiente e rapido possibile, cercando nel contempo di ottenere alle condizioni di mercato prevalenti le condizioni finanziarie più vantaggiose per il bilancio dell’Unione e i paesi beneficiari e mirando a una presenza regolare sui mercati dei capitali:

    a)

    le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito possono essere condotte sul mercato primario, sul mercato secondario e sui mercati monetari;

    b)

    le operazioni di assunzione di prestiti sono organizzate mediante una serie di singoli prestiti aventi scadenze diverse, che vanno da finanziamenti a breve termine a finanziamenti a lungo termine;

    c)

    le operazioni di assunzione di prestiti possono essere organizzate attraverso una combinazione di operazioni sindacate e aste come anche attraverso collocamenti privati, in entrambi i casi facendo affidamento sui servizi di enti creditizi e imprese di investimento che sono membri della rete di operatori principali istituita a norma della decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione (15);

    d)

    il debito risultante può essere oggetto di roll-over ai fini della gestione delle scadenze;

    e)

    i disallineamenti dei flussi di cassa e il rischio di liquidità sono gestiti mediante misure composte da operazioni di gestione del debito e gestione della liquidità;

    f)

    il rischio di tasso di interesse e altri rischi finanziari possono essere gestiti mediante operazioni di gestione del debito come descritto al paragrafo 2.

    2.   In caso di necessità per garantire una migliore gestione del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari derivanti dall’esecuzione della strategia di finanziamento diversificata, la Commissione può ricorrere a operazioni di gestione del debito che possono consistere nel ricorso a derivati quali swap per gestire il rischio di tasso di interesse e altri rischi finanziari. A tal fine la Commissione può riacquistare e detenere obbligazioni proprie. In particolare, gli swap possono essere utilizzati soltanto per la copertura dei rischi di tasso di interesse sostenuti dai paesi che beneficiano di prestiti. I costi per la gestione dei rischi mediante derivati sono sostenuti dal beneficiario dell’operazione di gestione del rischio.

    Articolo 8

    Strategia di gestione della liquidità

    1.   I saldi delle disponibilità liquide in eccesso rispetto alle giacenze monetarie prudenziali di cui all’articolo 14, paragrafo 2, possono essere gestiti mediante il ricorso a strumenti del mercato monetario.

    2.   Gli strumenti del mercato monetario possono essere trattati con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, banche centrali, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia e controparti centrali.

    3.   Il direttore generale della direzione generale del Bilancio definisce la strategia di gestione della liquidità, determinando i parametri essenziali di tale gestione dei saldi delle disponibilità liquide in eccesso. La strategia comprende i seguenti elementi:

    a)

    gli obiettivi di investimento;

    b)

    i parametri di riferimento applicabili, se del caso;

    c)

    la durata massima delle giacenze monetarie e degli investimenti;

    d)

    i criteri di idoneità per la selezione delle controparti della negoziazione;

    e)

    gli strumenti del mercato monetario ammissibili;

    f)

    i requisiti di ammissibilità delle attività che possono essere acquistate o accettate come garanzie reali.

    4.   In sede di definizione o modifica della strategia di gestione della liquidità, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b). È consultato anche il contabile della Commissione.

    SEZIONE 2

    Operazioni di erogazione di prestiti

    Articolo 9

    Operazioni di erogazione di prestiti

    L’attuazione di operazioni di erogazione di prestiti è effettuata conformemente alle norme specifiche stabilite nell’atto di base pertinente, nonché alle condizioni stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario conformemente all’atto di base pertinente.

    Articolo 10

    Erogazioni e anticipazione di scadenza del prestito

    1.   L’erogazione delle rate o delle quote del prestito è effettuata nel modo più efficiente e celere possibile, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Gli accordi di prestito contengono un impegno incondizionato e irrevocabile del paese beneficiario a sostenere tutti i costi connessi al prestito, compresi i costi amministrativi, e a rimborsare il capitale e gli interessi e possono consentire il ricorso a derivati, in particolare agli swap.

    2.   Gli accordi di prestito a norma del regolamento (UE) 2021/241 contengono una clausola di anticipazione di scadenza che autorizza la Commissione a chiedere il rimborso anticipato del prestito, tra l’altro, in conformità all’articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/241 e il recupero del prefinanziamento non liquidato.

    Articolo 11

    Costi del prestito

    1.   Tutti i costi, compresi quelli connessi alla gestione del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari, sostenuti dall’Unione in relazione all’ottenimento di finanziamenti per l’erogazione di prestiti sono a carico dei paesi beneficiari, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario e agli atti di base pertinenti, e sono calcolati secondo una metodologia stabilita nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 integrata da orientamenti specifici, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

    2.   I costi sostenuti dall’Unione per i derivati sono a carico del paese beneficiario.

    3.   I costi sono fatturati periodicamente al paese beneficiario.

    SEZIONE 3

    Attuazione e rendicontazione

    Articolo 12

    Istituzione di capacità operative

    1.   L’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità nel contesto della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti comprende l’istituzione e la gestione delle capacità operative, tali da garantire che i sistemi posti in essere sostengano una sana gestione finanziaria e siano soggetti a una solida gestione dei rischi e alla documentazione dei processi e delle decisioni.

    2.   Tali capacità operative comprendono in particolare quanto segue:

    a)

    la negoziazione, il riesame e la firma di accordi con enti creditizi pubblici o privati e depositari centrali di titoli nazionali o internazionali necessari per la conclusione del regolamento dell’operazione;

    b)

    la revisione, la correzione, la modifica, la riformulazione e la finalizzazione della documentazione relativa all’assunzione di prestiti, compresa la documentazione nel contesto del programma di emissione del debito;

    c)

    la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste;

    d)

    l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste e collocamenti privati;

    e)

    il calcolo dei costi sostenuti, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in orientamenti specifici, da imputare al bilancio dell’Unione e ai paesi beneficiari nel contesto delle operazioni di erogazione di prestiti;

    f)

    la definizione di disposizioni nonché la negoziazione, il riesame e la firma di accordi, compresi gli accordi con le controparti e i fornitori di sistemi di negoziazione, necessari per effettuare le operazioni e gli strumenti seguenti:

    i)

    operazioni di vendita con patto di riacquisto od operazioni di acquisto con patto di rivendita, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e altre operazioni che danno luogo a passività;

    ii)

    derivati, quali gli swap, ai fini della gestione e della copertura dei rischi ai soli fini dei prestiti.

    g)

    l’effettuazione di operazioni sul mercato secondario, operazioni non garantite e garantite sul mercato monetario, comprese quelle di cui alla lettera f), punti i) e ii);

    h)

    istituzione di tutti i sistemi o tutte le procedure organizzati necessari per le operazioni di gestione della liquidità;

    i)

    l’istituzione e la gestione del sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sul fabbisogno di erogazioni previsto di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

    Articolo 13

    Rendicontazione sull’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti

    La Commissione elabora una relazione due volte l’anno in merito a tutti gli aspetti della propria strategia di assunzione di prestiti, gestione del debito e gestione della liquidità, quali la base giuridica, gli importi in essere di obbligazioni e buoni, il profilo delle scadenze, le sovvenzioni e i prestiti erogati, il calendario di rimborso dei prestiti erogati, il costo dei finanziamenti e l’importo che la Commissione intende emettere nel semestre successivo. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

    CAPO 3

    LA CONTABILITÀ E IL CONTABILE

    Articolo 14

    Conto per la gestione degli importi

    1.   Gli importi relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti sono gestiti tramite un conto aperto dal contabile della Commissione. Il contabile delega la gestione di tale conto ai servizi competenti in seno alla direzione generale del Bilancio, che lo gestiscono secondo le norme, i principi e le procedure stabiliti nella presente decisione.

    2.   Il conto è detenuto presso la Banca centrale europea in forza di un contratto di servizi di agenzia finanziaria. Tale conto è utilizzato per le giacenze monetarie prudenziali dedicate che sono adattate agli importi dei pagamenti futuri.

    3.   Il direttore generale della direzione generale del Bilancio definisce la metodologia in base alla quale sono calcolate le giacenze monetarie prudenziali per un periodo determinato.

    Articolo 15

    Conti per le operazioni di gestione del contante e della liquidità

    1.   I conti necessari per le operazioni di gestione del contante e della liquidità sono aperti dal contabile della Commissione. Il contabile delega la gestione di tali conti ai servizi competenti in seno alla direzione generale del Bilancio, che li gestiscono secondo le norme, i principi e le procedure stabiliti nella presente decisione. Il contabile può stabilire condizioni riguardanti la gestione dei conti in conformità al regolamento finanziario.

    2.   Ai fini della gestione del contante eccedente le giacenze monetarie prudenziali e delle operazioni di gestione della liquidità, i conti possono essere detenuti presso la BCE o qualsiasi altra controparte autorizzata.

    Articolo 16

    Contabilità delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti

    Il contabile è responsabile di garantire l’adeguata tenuta contabile di tutte le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti conformemente alle norme contabili dell’Unione e al titolo XIII del regolamento finanziario.

    Articolo 17

    Elaborazione degli stati finanziari

    1.   Il contabile è responsabile della preparazione degli stati finanziari annuali relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti, conformemente alle norme contabili dell’Unione e sulla base delle informazioni fornite dagli ordinatori dei programmi.

    2.   Tali stati finanziari fanno parte dei conti annuali consolidati del bilancio dell’Unione.

    CAPO 4

    GESTIONE DEI RISCHI E CONFORMITÀ

    Articolo 18

    Ruolo del direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti

    1.   È istituito un direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti, i cui poteri e le cui funzioni sono stabiliti nella presente decisione.

    2.   Il ruolo del direttore rischi consiste nel garantire che i sistemi, le metodologie e i processi utilizzati per attuare le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti siano concepiti e attuati in modo da garantire quanto più possibile la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la sana gestione finanziaria delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti.

    3.   Il ruolo di direttore rischi è esercitato indipendentemente dalle funzioni e dai compiti connessi alla pianificazione, all’attuazione, all’esecuzione e alla contabilità delle operazioni. Il direttore rischi gode di autonomia nello svolgimento dei compiti e delle responsabilità di cui al presente capo ed è dotato delle risorse necessarie.

    4.   Il direttore rischi riferisce direttamente al membro del collegio competente per il bilancio in relazione alle competenze di cui al presente capo.

    5.   Un membro del personale incaricato della funzione di responsabile per la conformità riferisce direttamente al direttore rischi in merito alle questioni di cui all’articolo 19, paragrafo 4.

    Articolo 19

    Definizione di una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità

    1.   Il direttore rischi elabora una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità che individua i rischi principali per gli interessi finanziari dell’Unione derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti. In tale contesto, il direttore rischi tiene conto dei principi per il riconoscimento e la valutazione dei rischi, in base ai quali un sistema di controllo interno efficace individua e valuta costantemente i rischi principali.

    2.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità fissa gli obiettivi strategici in materia di rischi e fornisce il quadro generale per gli orientamenti in materia di gestione dei rischi applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti.

    3.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità individua tutti i rischi associati, compresi quelli di liquidità, di mercato, di finanziamento, di credito, di controparte ed operativi, derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità stabilisce per ciascun rischio la propensione elevata al rischio, le metodologie generali per misurare l’esposizione al rischio, gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione nonché il meccanismo di intensificazione dell’intervento da adottare in caso di violazioni o non conformità. Tale documento verifica la solidità delle procedure necessarie per garantire l’onestà, l’integrità e la trasparenza di tali operazioni e limita adeguatamente qualsiasi rischio finanziario od operativo.

    4.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità comprende le norme e procedure seguenti:

    a)

    le norme e le procedure che devono essere rispettate dalle persone responsabili dell’attuazione operativa e dell’esecuzione della strategia di finanziamento diversificata; e

    b)

    le norme e procedure destinate a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l’esecuzione di operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti da parte di soggetti costituiti in giurisdizioni elencate nella normativa pertinente in materia di giurisdizioni non cooperative oppure individuate come paesi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate con l’Unione o a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni, violazioni dei regimi sanzionatori e altre irregolarità finanziarie pertinenti.

    5.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è riesaminata almeno una volta l’anno e, se necessario, riveduta.

    6.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è presentata, per approvazione, dal direttore rischi al membro del collegio competente per il bilancio.

    Articolo 20

    Ruolo del direttore rischi

    1.   Il direttore rischi verifica che la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità sia attuata in modo completo e coerente.

    2.   In particolare, al direttore rischi spettano i compiti seguenti:

    a)

    formulare un parere sul progetto di piano di finanziamento;

    b)

    formulare un parere sul progetto di strategia di gestione della liquidità;

    c)

    riesaminare i regolamenti interni e i documenti di orientamento emanati dal direttore generale della direzione generale del Bilancio per l’attuazione della presente decisione ai fini della coerenza con la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, documenti che il direttore rischi può chiedere di modificare;

    d)

    stabilire e supervisionare il costante rispetto di processi robusti volti all’individuazione, alla quantificazione e al monitoraggio dei rischi;

    e)

    stabilire gli opportuni limiti di rischio per garantire che i rischi di credito, di mercato e di liquidità assunti mediante l’operazione di assunzione di prestiti, le operazioni di gestione del debito e le operazioni di gestione della liquidità restino conformi agli obiettivi di rischio e alla propensione al rischio. I limiti di rischio possono essere limiti singoli stabiliti a livello di controparte e/o a livello di strumento, come anche limiti di rischio stabiliti al livello delle esposizioni aggregate risultanti dalle operazioni di gestione del debito e gestione della liquidità;

    f)

    individuare potenziali violazioni della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità o di altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi e raccomandare eventuali misure da adottare in caso di violazioni o non conformità.

    Articolo 21

    Rendicontazione da parte del direttore rischi

    1.   Il direttore rischi riferisce periodicamente in merito ai rischi sostanziali e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, al membro del collegio competente per il bilancio, al comitato per la gestione dei rischi e la conformità, al direttore generale della direzione generale del Bilancio e al contabile. Il direttore rischi fornisce inoltre periodicamente informazioni sui rischi e sui limiti alle persone responsabili dell’esecuzione operativa della strategia di finanziamento diversificata.

    Il direttore generale della direzione generale del Bilancio adotta senza indebito ritardo le misure necessarie per reagire a tali constatazioni e fornisce al direttore rischi spiegazioni sulle misure adottate.

    Nel riferire al membro del collegio competente per il bilancio, il direttore rischi può altresì, se del caso, informare tale membro in merito alle constatazioni di cui al secondo comma e alle deliberazioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità.

    2.   Il direttore rischi riferisce alla Commissione una volta l’anno in merito all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità.

    Articolo 22

    Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità

    1.   È istituito un comitato per la gestione dei rischi e la conformità incaricato di sostenere il direttore rischi nello svolgimento delle sue mansioni.

    2.   Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità:

    a)

    è consultato dal direttore rischi in merito alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità;

    b)

    assiste il direttore rischi in relazione ai compiti di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d);

    c)

    partecipa alla valutazione, al monitoraggio e all’approvazione delle pratiche relative all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché in relazione alla gestione dei rischi delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti;

    d)

    assiste il direttore rischi nella valutazione delle esposizioni ai rischi emergenti in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, ed è informato dal direttore rischi in merito al superamento dei limiti fissati al fine di ridurre i rischi o al mancato rispetto della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché ad altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi.

    Articolo 23

    Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità

    1.   I membri del comitato per la gestione dei rischi e la conformità sono il direttore rischi, il contabile della Commissione, il responsabile per la conformità, due membri del personale appartenenti a direzioni generali le cui funzioni implicano una conoscenza della gestione dei rischi e della vigilanza sui mercati finanziari e due membri del personale della direzione generale del Bilancio designati dal direttore generale della direzione generale del Bilancio.

    2.   Il direttore della direzione incaricata della vigilanza sull’emissione del debito destinato a finanziare i programmi dell’Unione è un osservatore permanente del comitato per i rischi e la conformità senza diritto di voto.

    3.   I direttori generali delle direzioni generali incaricate della gestione dei rischi e della vigilanza sui mercati finanziari e il direttore generale della direzione generale del Bilancio designano i membri del comitato per i rischi e la conformità. I membri designati possiedono conoscenze e competenze adeguate nei settori pertinenti per le attività del comitato per i rischi e la conformità, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rischi e la vigilanza sui mercati finanziari.

    4.   Il direttore rischi nomina almeno due, e fino a tre, esperti esterni che partecipano alle riunioni del comitato per la gestone dei rischi e la conformità. Gli esperti esterni forniscono pareri e partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto in merito a questioni sottoposte all’attenzione del comitato.

    5.   Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta, ove possibile, posizioni sulla base del consenso o, in caso di mancato raggiungimento di un consenso, sulla base di una maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore rischi.

    6.   Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta il proprio regolamento interno.

    CAPO 5

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 24

    Abrogazione

    La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

    Articolo 25

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

    (2)  Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l’istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2434/oj).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

    (4)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj).

    (5)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, recante le necessarie disposizioni per l’amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (6)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che istituisce il quadro per l’attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 123, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2545/oj).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2544/oj).

    (8)  Decisione della Commissione, del 3 agosto 2018, relativa alle regole interne sull’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione (C(2018) 5120 final).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj).

    (10)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

    (11)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).

    (12)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 349).

    (13)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).

    (14)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

    (15)  Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/625/oj).

    (16)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).


    ALLEGATO

    Tavola di concordanza

    Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 del 19 dicembre 2022

    Presente decisione

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 14

    Articolo 16

    Articolo 15

    Articolo 17

    Articolo 16

    Articolo 18

    Articolo 17

    Articolo 19

    Articolo 18

    Articolo 20

    Articolo 19

    Articolo 21

    Articolo 20

    Articolo 22

    Articolo 21

    Articolo 23


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top