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Document 32023D2796

Decisione (UE) 2023/2796 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2023, che modifica la decisione (UE) 2022/1981 sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2023/30)

ECB/2023/30

GU L, 2023/2796, 14.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2796/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2796/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2796

14.12.2023

DECISIONE (UE) 2023/2796 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 dicembre 2023

che modifica la decisione (UE) 2022/1981 sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2023/30)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea (BCE/2022/34) (2), le autorità competenti possono utilizzare i servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al fine di cooperare con il SEBC e tra di loro per assolvere i loro compiti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3).

(2)

Ai sensi della decisione (UE) 2022/1981 della Banca centrale europea (BCE/2022/33) (4), le autorità competenti devono o possono utilizzare i servizi del SEBC alle condizioni ivi previste.

(3)

La decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) si applica ai servizi del SEBC contenuti negli elenchi esaustivi dell’allegato I, che comprende i servizi del SEBC che tutte le autorità competenti dovrebbero essere tenute a utilizzare nello svolgimento dei loro compiti nell’ambito dell’MVU, o dell’allegato II, che comprende i servizi del SEBC che le autorità competenti possono decidere di utilizzare su base volontaria nello svolgimento dei loro compiti nell’ambito dell’MVU.

(4)

I servizi del SEBC sono forniti alle banche centrali del SEBC per sostenere indirettamente lo svolgimento dei loro compiti. I servizi statistici del SEBC sono sviluppati, gestiti e mantenuti da una o più banche centrali del SEBC sotto la guida del Comitato per le statistiche del SEBC. Al fine di garantire il funzionamento regolare, efficace e coerente dell’MVU, le modalità pratiche di cooperazione tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti (ANC) nell’ambito dell’MVU dovrebbero includere le modalità per l’utilizzo, da parte di tali ANC, di taluni servizi statistici del SEBC al fine di svolgere i loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Pertanto, l’elenco dei servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute a utilizzare dovrebbe essere esteso alla banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), all’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB), al registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) e alla banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB).

(5)

Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC contribuiscono ai costi di sviluppo e gestione dei servizi del SEBC secondo uno schema di rimborso definito basato su un criterio di ripartizione dei costi. Poiché calcolare il rimborso dovuto dalle autorità competenti costituisce per le stesse un onere amministrativo notevole, in particolare riguardo i costi passati, le autorità competenti che utilizzano l’SHSDB o il CSDB dovrebbero essere tenute a contribuire solo ai costi di sviluppo e gestione dei rispettivi servizi del SEBC sostenuti a partire dal 1o luglio 2023 o successivamente a tale data per l’SHSDB e a partire dal 1o gennaio 2024 o successivamente a tale data per il CSDB. È pertanto opportuno specificare ulteriormente le disposizioni finanziarie esistenti.

(6)

L’utilizzo dei servizi del SEBC può comportare il trattamento di dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati relative ai diversi servizi del SEBC possono variare e pertanto richiedere qualifiche diverse alle entità coinvolte in tale trattamento. La decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) dovrebbe essere modificata così da tenere conto dellele diverse possibili qualifiche del titolare del controllo dal punto di vista della protezione dei dati.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) è modificata come segue:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1.   Le autorità competenti partecipanti che utilizzano i servizi del SEBC sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1o luglio 2023 per l’SHSDB e prima del 1o gennaio 2024 per il CSDB.»;

2)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;

3)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2023

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (BCE/2022/34) (GU L 272, 20.10.2022, pag. 29).

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(4)  Decisione (UE) 2022/1981 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2022, sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33) (GU L 272 del 20.10.2022, pag. 22).


ALLEGATO I

L’allegato I alla decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) è sostituito dal seguente:

«Allegato I

Servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare

Common granular analytical credit database (AnaCredit)

Centralised Securities Database (CSDB)

CoreNet

Enterprise Service Bus (ESB)

Identity and Access Management Service (IAM)

Register of Institutions and Affiliates Data (RIAD)

Security Holdings Statistics Database (SHSDB).

».

ALLEGATO II

All’allegato III alla decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33), il punto 10) è sostituito dal testo seguente:

«10)

Nel caso in cui l’utilizzo del servizio del SEBC comporti il trattamento di dati personali da parte dell’autorità competente, quest’ultima osserva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2796/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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