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Document 32023D1696
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1696 of 10 August 2023 amending Implementing Decision 2011/665/EU as regards the specification for the European register of authorised types of vehicles referred to in Article 48 of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2023) 5020) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 5020] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 5020] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/5020
GU L 222 del 8.9.2023, p. 561–567
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 222/561 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1696 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2023
recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2023) 5020]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, e l’articolo 48, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le ferrovie sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale in un sistema di trasporti decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente; alla luce degli sviluppi registrati nel settore è quindi necessaria una revisione delle attuali specifiche tecniche di interoperabilità (STI). |
(2) |
Il 24 gennaio 2020, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («Agenzia») di elaborare raccomandazioni a sostegno di determinati obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) in vista di una loro integrazione nelle STI intesa a migliorare l’interoperabilità. Ciò consentirebbe nel contempo di agevolare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno. |
(3) |
Il 30 giugno 2022 l’Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-1218 (4) riguardante diverse STI in relazione all’attuazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli da 4 a 6 e da 8 a 10 della decisione delegata (UE) 2017/1474. |
(4) |
A seguito della raccomandazione dell’Agenzia, la Commissione sta modificando diverse STI (STI CCS (5), STI LOC&PAS (6) e STI WAG (7), tra le altre) pertinenti al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV). |
(5) |
È pertanto necessaria una revisione dei parametri ERATV per allinearli alla revisione delle pertinenti STI. |
(6) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione di esecuzione 2011/665/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
(3) Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l’elaborazione, l’adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).
(4) Raccomandazione ERA 1175-1218 dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie sul pacchetto di revisione 2022 della STI relativa alla ferrovia digitale e al trasporto merci ecologico.
(5) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea. (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).
(7) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Sezione 1
L’allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE è così modificato:
1) |
nella tabella 2, la riga 4.5.1 è sostituita dalla seguente:
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2) |
nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga 4.5.1.1:
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3) |
nella tabella 2, riga 4.5.2, seconda colonna, «Massa di progetto» è sostituito da «Massa di progetto e massa di esercizio» |
4) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe 4.5.2.4 e 4.5.2.5:
|
5) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe 4.9.3.1 e 4.9.3.2:
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6) |
nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga 4.10.16:
|
7) |
nella tabella 2 le righe da 4.13.1.1 a 4.13.1.9 sono sostituite dalle seguenti:
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8) |
nella tabella 2 sono aggiunte le righe 4.13.1.10 e 4.13.1.11 seguenti:
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9) |
nella tabella 2 le righe da 4.13.2.1 a 4.13.2.12 sono sostituite dalle seguenti:
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10) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe da 4.13.3 a 4.13.3.2:
|
11) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe da 4.15 a 4.15.3:
|
12) |
nell’allegato III, la frase introduttiva sopra la seconda tabella e la seconda tabella sono sostituite dalle seguenti: «dove: Il campo 1 (cifre 1 e 2) viene assegnato secondo la categoria e sottocategoria del tipo di veicolo in conformità alla tabella seguente:
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