Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1527

Decisione (PESC) 2023/1527 del Consiglio del 20 luglio 2023 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135

ST/10687/2023/INIT

GU L 185 del 24.7.2023, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1527/oj

24.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 185/30


DECISIONE (PESC) 2023/1527 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (*1) e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo.

(2)

Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1135 (1), con cui ha nominato il sig. Tomáš SZUNYOG RSUE per il Kosovo. Il mandato dell’RSUE è stato prorogato dalla decisione (PESC) 2021/1194 del Consiglio (2) e scade il 31 agosto 2023.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o settembre 2023 al 31 agosto 2024.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1135 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Tomáš SZUNYOG quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»

;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2023 al 31 agosto 2024 è pari a 2 850 000 EUR.»;

3)

all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Decisione (PESC) 2020/1135 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 25).

(2)  Decisione (PESC) 2021/1194 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 48).


Top