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Document 32023D0891
Council Decision (CFSP) 2023/891 of 28 April 2023 concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova
Decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio del 28 aprile 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
Decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio del 28 aprile 2023 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
ST/8335/2023/INIT
GU L 114 del 2.5.2023, p. 15–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2024
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/15 |
DECISIONE (PESC) 2023/891 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato alla Repubblica di Moldova. |
(2) |
Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 il Consiglio europeo si è impegnato a continuare a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, anche al fine di rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l’economia e l’approvvigionamento energetico del paese di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni. |
(3) |
L’attuale leadership della Repubblica di Moldova ha realizzato importanti progressi nel rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché nella lotta alla corruzione e ha compiuto notevoli sforzi per l’attuazione delle misure indicate nel parere della Commissione europea sulla sua domanda di adesione all’UE. |
(4) |
Oltre a portare avanti il suo ambizioso programma di riforme, il governo moldovo ha anche affrontato numerose crisi ed è stato sempre più esposto a minacce rivolte direttamente alla sua stabilità provenienti sia da gruppi interni con interessi di parte sia dalla Russia, che spesso concorrono a far deviare il paese dal suo percorso di riforme. |
(5) |
L’Unione rimane pronta a utilizzare tutti gli strumenti politici a sua disposizione al fine di contribuire a una soluzione efficace della crisi attuale e rispondere alle azioni destabilizzanti che costituiscono una grave minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto nella Repubblica di Moldova, anche rafforzando l’attuazione di programmi di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità volti a migliorare la capacità della Repubblica di Moldova di prevenire e combattere tali azioni autonomamente mediante la cooperazione giudiziaria e di polizia con gli Stati membri. |
(6) |
L’intensità senza precedenti di tali azioni destabilizzanti richiede una reazione immediata, anche tenuto conto dell’importanza della stabilità della Repubblica di Moldova, un paese candidato all’adesione all’UE che confina con l’Unione e con l’Ucraina. |
(7) |
Le persone che ostacolano o compromettono lo svolgimento di elezioni o tentano di sovvertire l’ordine costituzionale, anche tramite atti di violenza, nella Repubblica di Moldova rappresentano una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto, nonché per la stabilità e la sicurezza della Repubblica di Moldova. Gli sforzi intesi a destabilizzare la Repubblica di Moldova sono aumentati in particolare dall’inizio della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. |
(8) |
Anche le persone implicate in gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e nell'esportazione non autorizzata di capitali, nella misura in cui potrebbero assumere il controllo delle attività delle autorità statali o influenzarle gravemente, rappresentano una minaccia per la stabilità, la democrazia e lo Stato di diritto. Tali atti possono anche minacciare l'ordine costituzionale.. |
(9) |
Gli sforzi di destabilizzazione rivolti contro la Repubblica di Moldova minacciano la stabilità e la sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione. |
(10) |
La Repubblica di Moldova ha richiesto il sostegno dell’Unione, mediante l’adozione di misure restrittive, contro le azioni che minacciano di destabilizzare il paese. |
(11) |
Considerate le attuali circostanze, dovrebbero essere imposte restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, e la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti, nonché delle persone, delle entità o degli organismi ad esse associati. |
(12) |
È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:
a) |
persone fisiche che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
|
b) |
persone fisiche associate a persone designate a norma della lettera a); elencate nell’allegato. |
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno allo Stato di diritto, alla democrazia, alla stabilità e alla sicurezza della Repubblica di Moldova.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:
a) |
persone fisiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
|
b) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati a persone designate a norma della lettera a), elencati nell’allegato. |
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato, né è destinato a loro vantaggio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure |
e) |
pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato; e |
d) |
il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nell’elenco effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco in allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure |
c) |
pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. |
7. Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni o le agenzie agiscono da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
8. In casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
Articolo 3
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio trasmette alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi interessati la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.
Articolo 4
1. L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere: le denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.
Articolo 5
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a) |
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato; |
b) |
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato. |
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 6
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato; |
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a). |
Articolo 7
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 29 aprile 2024.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2
[…]