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Document 32023D0576

    Decisione (UE) 2023/576 del Consiglio del 9 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto e la proroga dell’accordo

    ST/6209/2023/INIT

    GU L 75 del 14.3.2023, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/576/oj

    14.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 75/17


    DECISIONE (UE) 2023/576 DEL CONSIGLIO

    del 9 marzo 2023

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto e la proroga dell’accordo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (1) («accordo») è stato firmato dall’Unione conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio (2) ed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022.

    (2)

    L’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce degli obiettivi prefissati.

    (3)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno. Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

    (4)

    In base alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo, l’accordo si applica fino al 30 giugno 2023. Tuttavia, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l’accordo e di quanto.

    (5)

    Affinché sia l’Unione che l’Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell’accordo relativamente all’agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l’Ucraina e l’Unione e alla presenza di corridoi di solidarietà ben funzionanti nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è opportuno prorogare l’accordo fino al 30 giugno 2024.

    (6)

    Il comitato misto dovrà adottare decisioni per l’adozione del proprio regolamento interno e in merito alla necessità di prorogare, e di quanto, l’accordo.

    (7)

    È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo all’adozione del regolamento interno e alla proroga dell’accordo, poiché tali decisioni saranno vincolanti per l’Unione.

    (8)

    La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 7 dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno e la proroga dell’accordo, compresa la sua durata, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

    I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. STRÖMMER


    (1)  GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4.

    (2)  Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

    del …

    in merito all'adozione del suo regolamento interno

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, considerando quanto segue:

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada ("accordo"), il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno. È pertanto opportuno adottare il regolamento interno di cui all'allegato della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Regolamento interno

    È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …,

    Per il comitato misto

    I copresidenti


    (1)  GU UE L 179 del 6.7.2022, pag. 4.


    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

    Articolo 1

    Capi delegazione

    1.   Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed eventualmente il suo sostituto. Il capo delegazione può essere sostituito dal suo vice o da un delegato per determinate riunioni.

    2.   Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante dell'Ucraina. Le funzioni di presidente sono svolte dal capo della delegazione pertinente o, in assenza di quest’ultimo, dal suo vice o dal delegato designato in sostituzione.

    Articolo 2

    Riunioni

    1.   Il comitato misto si riunisce quando necessario. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l’accordo conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

    2.   Il comitato misto può indire riunioni in presenza o con altre modalità (ad esempio teleconferenza o videoconferenza).

    3.   Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in uno Stato membro dell’Unione europea e in Ucraina, salvo diverso accordo tra le parti.

    4.   La lingua di lavoro è l’inglese.

    5.   Una volta concordati tra le parti la data e il luogo delle riunioni, queste ultime sono convocate dalla Commissione europea per l’Unione europea e dal ministero competente per il trasporto stradale per l’Ucraina.

    6.   Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se del caso, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

    Articolo 3

    Delegazioni

    1.   Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.

    2.   Previo accordo per consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell’industria dei trasporti stradali in veste di osservatori.

    3.   Previo accordo per consenso, il comitato misto può invitare a partecipare alle riunioni o a parti di esse altre parti interessate o esperti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

    4.   Gli osservatori non partecipano al processo decisionale del comitato misto.

    Articolo 4

    Segreteria

    Le funzioni di segretari del comitato misto sono svolte congiuntamente da un funzionario dei servizi della Commissione europea e da un funzionario del ministero ucraino competente per il trasporto stradale.

    Articolo 5

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari inviano l’ordine del giorno provvisorio ai membri delle delegazioni.

    2.   L’ordine del giorno è adottato dal comitato misto all’inizio di ciascuna riunione. L’inclusione nell’ordine del giorno di punti non figuranti nell’ordine del giorno provvisorio è possibile in caso di consenso del comitato misto.

    3.   I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell’urgenza del caso specifico.

    Articolo 6

    Verbali

    1.   Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatta una bozza di verbale. Nella bozza sono indicati gli argomenti discussi e le decisioni adottate.

    2.   La bozza di verbale è trasmessa dal capo delegazione ospitante all’altro capo delegazione, tramite i segretari del comitato misto, entro un mese dalla riunione, per l'approvazione mediante procedura scritta.

    3.   Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

    4.   I verbali delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti.

    5.   I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 2 e accordarsi su una data per l'approvazione di cui al paragrafo 3 in funzione delle esigenze o dell'urgenza del caso specifico.

    Articolo 7

    Procedura scritta

    Laddove necessario e debitamente motivato, le decisioni del comitato misto possono essere adottate con procedura scritta. A tale fine i capi delegazione si scambiano le bozze delle misure per le quali si richiede la decisione del comitato misto, che possono poi essere confermate mediante uno scambio di corrispondenza. Una delle parti può comunque chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

    Articolo 8

    Deliberazioni

    1.   Il comitato misto prende le sue decisioni per consenso tra le parti.

    2.   Le decisioni del comitato misto recano il titolo di "decisione" seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

    3.   Le decisioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale.

    4.   Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

    5.   Le parti pubblicano le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Una copia originale delle decisioni è conservata da ciascuna parte.

    Articolo 9

    Gruppi di lavoro

    1.   Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto in conformità all'articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo e incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso.

    2.   I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti.

    3.   I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

    4.   Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

    Articolo 10

    Spese

    1.   Ciascuna parte sostiene le spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno che per le spese postali e di telecomunicazione.

    2.   Qualsiasi altra spesa relativa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione.

    Articolo 11

    Modifiche del regolamento interno

    Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento interno con una decisione adottata in conformità all'articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo.


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