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Document 32023D0548

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/548 della Commissione del 6 marzo 2023 che non rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «UL Hydrogen Peroxide Family 1» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 1372] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    C/2023/1372

    GU L 73 del 10.3.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/548/oj

    10.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 73/17


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/548 DELLA COMMISSIONE

    del 6 marzo 2023

    che non rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «UL Hydrogen Peroxide Family 1» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2023) 1372]

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 gennaio 2017 la società Unilever Europe BV ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi denominata «UL Hydrogen Peroxide Family 1», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Germania aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-MS029571-20.

    (2)

    Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «UL Hydrogen Peroxide Family 1» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2.

    (3)

    Il 20 dicembre 2021 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia.

    (4)

    Il 25 ottobre 2021 l’autorità di valutazione competente ha consentito a Unilever Europe BV di presentare osservazioni scritte relative alla relazione di valutazione e alle conclusioni della valutazione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 23 novembre 2021 Unilever Europe BV ha trasmesso le proprie osservazioni all’autorità di valutazione competente. Nel corso del processo di elaborazione del parere dell’Agenzia sulla relazione di valutazione, quest’ultima è stata aggiornata dall’autorità di valutazione competente e il 13 maggio 2022 è stato consentito a Unilever Europe BV di presentare osservazioni relative alla relazione di valutazione aggiornata e al progetto di parere dell’Agenzia prima dell’adozione del parere definitivo, il 15 giugno 2022, da parte del comitato sui biocidi dell’Agenzia. In tale occasione Unilever Europe BV non ha presentato osservazioni.

    (5)

    Il 5 luglio 2022 l’Agenzia ha presentato alla Commissione il suo parere (2) in merito a «UL Hydrogen Peroxide Family 1» conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (6)

    Nel parere si conclude che «UL Hydrogen Peroxide Family 1» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), e lettera d), di detto regolamento.

    (7)

    Secondo il parere dell’Agenzia, è stato individuato un rischio inaccettabile per gli utilizzatori professionali e non professionali derivante dall’esposizione secondaria per inalazione, e non sono disponibili o applicabili misure per attenuare il rischio individuato. Sono stati inoltre individuati rischi ambientali inaccettabili per le matrici dei sedimenti e del suolo a causa della presenza nei prodotti della sostanza che desta preoccupazione PEG-2 ammina di sego idrogenata. Dal parere dell’Agenzia emerge inoltre che sono state individuate lacune nei dati per alcuni risultati e che non è stato possibile trarre conclusioni sulle proprietà fisiche e chimiche dei prodotti e sulla possibilità che queste siano giudicate accettabili per garantire un uso e un trasporto adeguati del prodotto.

    (8)

    La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e non ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per «UL Hydrogen Peroxide Family 1».

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Alla società Unilever Europe BV non è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «UL Hydrogen Peroxide Family 1».

    Articolo 2

    Unilever Europe BV, Weena 455, 3013AL Rotterdam, Paesi Bassi è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, il 6 marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Parere dell’ECHA sull’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi «UL Hydrogen Peroxide Family 1», ECHA/BPC/344/2022, adottato il 15 giugno 2022, https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


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