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Document 32023D0368

    Decisione (UE) 2023/368 del Consiglio del 14 febbraio 2023 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

    ST/10092/2022/INIT

    GU L 51 del 20.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/368/oj

    Related international agreement

    20.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 51/1


    DECISIONE (UE) 2023/368 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 2023

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    (2)

    Conformemente alla decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio (3), l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») è stato firmato il 30 giugno 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (3)

    L’accordo è nell’interesse dell’Unione europea, in quanto mira a consentire il trasferimento dei dati personali tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi abitanti.

    (4)

    L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), rispettivamente.

    (5)

    L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

    (6)

    A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo.

    (7)

    L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

    (8)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (9)

    Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022.

    (10)

    È opportuno approvare l’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (5) («accordo»).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 27 dell’accordo. (6)

    Articolo 3

    Ai fini dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. SVANTESSON


    (1)  Approvazione del 17 gennaio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

    (3)  Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 3).

    (4)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

    (5)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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