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Document 32022R2203

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2203 della Commissione dell'11 novembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l’applicabilità dei requisiti per la localizzazione di aeromobili in difficoltà

C/2022/7934

GU L 293 del 14.11.2022, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2203/oj

14.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 293/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2203 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l’applicabilità dei requisiti per la localizzazione di aeromobili in difficoltà

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

La norma ICAO 6.18.1 è stata incorporata nella norma CAT.GEN.MPA.210 dell’allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2), che prevede che determinati velivoli siano dotati di mezzi solidi e automatici per determinare con esattezza, a seguito di un incidente durante il quale il velivolo abbia subito gravi danni, l’ubicazione del punto di fine volo.

(2)

Il 18 luglio 2022, nel corso della 16a riunione della sua 226a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato l’emendamento 48 dell’annesso 6, parte I, dell’ICAO. L’emendamento rinvia al 1o gennaio 2025 la data di applicabilità della norma ICAO 6.18.1 e ne limita l’applicabilità ai velivoli il cui certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2024 compreso.

(3)

L’emendamento intende: i) dare risposta ai notevoli ritardi, cui devono far fronte tutti i costruttori di aeromobili interessati in tutto il mondo, nel dotare i velivoli degli equipaggiamenti necessari e istituire la necessaria infrastruttura di comunicazione tra tutti i portatori di interessi [compresi i fornitori di servizi di traffico aereo (ATS) e i centri di coordinamento delle ricerche (RCC)], e ii) concedere più tempo ai RCC e alle unità ATS per prepararsi e adeguare le loro procedure.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012.

(5)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 5/2022, in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(6)

I requisiti stabiliti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma CAT.GEN.MPA.210 dell’allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 è sostituita dalla seguente:

«CAT.GEN.MPA.210 Localizzazione di aeromobili in difficoltà — Velivoli

A decorrere dal 1o gennaio 2025 i seguenti velivoli sono dotati di mezzi solidi e automatici per determinare con esattezza, a seguito di un incidente durante il quale il velivolo abbia subito gravi danni, l’ubicazione del punto di fine volo:

a)

tutti i velivoli aventi una MCTOM superiore a 27 000 kg, aventi una MOPSC superiore a 19 e il cui CofA individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2024 compreso; e

b)

tutti i velivoli aventi una MCTOM superiore a 45 500 kg e il cui CofA individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2024 compreso.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).


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