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Document 32022R1926

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

    C/2022/7110

    GU L 265 del 12.10.2022, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1926/oj

    12.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 265/67


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1926 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 ottobre 2022

    che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I contingenti di pesca per il 2021 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579 (2), (UE) 2021/90 (3), (UE) 2021/91 (4) e (UE) 2021/92 (5) del Consiglio.

    (2)

    I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 (6), (UE) 2022/109 (7) e (UE) 2022/110 (8) del Consiglio.

    (3)

    A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

    (4)

    L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

    (5)

    Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2021. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2022 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

    (6)

    Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (7)

    Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

    (5)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).


    ALLEGATO

    DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

    Stato membro

    Codice della specie

    Codice della zona

    Nome della specie

    Nome della zona

    Contingente iniziale 2021 (in kg)

    Sbarchi consentiti 2021 (quantitativo totale adattato in kg)  (1)

    Totale catture 2021 (quantitativo in kg)

    Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in %)

    Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)

    Fattore moltipli-catore  (2)

    Fattore moltipli-catore addizionale  (3)  (4)

    Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg)

    Detrazioni da applicare nel 2022 (quantitativo in kg)

    CYP

    SWO

    MED

    Pesce spada

    Mar Mediterraneo

    52 230

    52 230

    55 703

    106,65

    3 473

    /

     (6)

    /

    3 473

    DEU

    HER

    4AB.

    Aringa

    Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

    33 852 000

    17 152 318

    18 844 967

    109,87

    1 692 649

    /

     (6)

    /

    1 692 649

    DNK

    COD

    03AN.

    Merluzzo bianco

    Skagerrak

    1 515 000

    1 556 000

    1 598 949

    102,76

    42 949

    /

     (6)

    /

    42 949

    DNK

    HER

    4AB.

    Aringa

    Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

    49 993 000

    49 711 223

    51 805 988

    104,21

    2 094 765

    /

    /

    /

    2 094 765

    ESP

    COD

    1/2B.

    Merluzzo bianco

    1 e 2b

    11 331 000

    8 580 172

    8 604 667

    100,29

    24 495

    /

     (6)

    /

    24 495

    ESP

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    /

    6 000

    43 778

    729,63

    37 778

    1,00

    A

    /

    56 667

    ESP

    HAD

    1N2AB.

    Eglefino

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    /

    0

    19 059

    n.p.

    19 059

    1,00

    /

    /

    19 059

    ESP

    OTH

    1N2AB.

    Altre specie

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    /

    0

    27 571

    n.p.

    27 571

    1,00

    A

    /

    41 357

    EST

    GHL

    N3LMNO

    Ippoglosso nero

    NAFO 3LMNO

    331 000

    502 500

    515 085

    102,50

    12 585

    /

    /

    /

    12 585

    FRA

    RED

    51214S

    Scorfani

    Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    0

    0

    3 516

    n.p.

    3 516

    1,00

    /

    /

    3 516

    GRC

    BFT

    AE45WM

    Tonno rosso

    Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    314 030

    314 030

    322 640

    102,74

    8 610

    /

     (6)

    /

    8 610

    IRL

    HER

    6AS7BC

    Aringa

    6aS, 7b, 7c

    1 236 000

    1 513 457

    1 605 894

    106,11

    92 437

    /

    /

    /

    92 437

    IRL

    RJC

    07D.

    Razza chiodata

    7d

    /

    0

    1 741

    n.p.

    1 741

    1,00

    /

    /

    1 741

    LTU

    HER

    4AB.

    Aringa

    Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

    /

    452 600

    466 192

    103,00

    13 592

    /

    /

    /

    13 592

    LVA

    SPR

    3BCD-C

    Spratto

    Acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 32

    30 845 000

    28 709 205

    29 084 587

    101,31

    375 382

    /

     (6)

    /

    375 382

    NLD

    HER

    4AB.

    Aringa

    Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

    46 381 000

    45 488 813

    46 533 481

    102,30

    1 044 668

    /

    /

    /

    1 044 668

    POL

    MAC

    2A34.

    Sgombro

    Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3 e 4

    /

    0

    63 850

    n.p.

    63 850

    1,00

    /

    /

    63 850

    PRT

    ALF

    3X14-

    Berici

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

    145 000

    136 677

    139 363

    101,97

    2 686

    /

    /

    /

    2 686

    PRT

    ANE

    9/3411

    Acciuga

    9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    7 829 000

    8 752 733

    10 863 270

    124,11

    2 110 537

    1,40

    /

    /

    2 954 752

    PRT

    ANF

    8C3411

    Rane pescatrici

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    584 000

    648 238

    657 235

    101,39

    8 997

    /

     (6)

    /

    8 997

    PRT

    BFT

    AE45WM

    Tonno rosso

    Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    572 970

    572 970

    583 215

    101,79

    10 245

    /

     (6)

    /

    10 245

    PRT

    HKE

    8C3411

    Nasello

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    2 483 000

    2 093 417

    2 207 568

    105,45

    114 151

    /

     (6)

    /

    114 151

    SWE

    HER

    03 A.

    Aringa

    3a

    9 498 000

    13 085 112

    13 223 209

    101,06

    138 097

    /

    /

    /

    138 097


    (1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (2)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

    (3)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

    (4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

    (5)  Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.

    (6)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.


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