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Document 32022R1412

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione del 19 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/5887

GU L 217 del 22.8.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1412/oj

22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 217/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1412 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2022

relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’olio di ylang ylang è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto dai fiori di Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson destinato a tutte le specie animali.

(4)

Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo dell’additivo per mangimi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(6)

Nel parere del 27 gennaio 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson dovrebbe essere considerato un irritante per gli occhi e la pelle e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Dato che l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)

Il fatto che l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson non sia autorizzato come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(11)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima dell’11 marzo 2023, in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2022;20(2):7159.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo

funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b103-eo

Olio essenziale di ylang ylang

Composizione dell’additivo

Olio essenziale di ylang ylang ottenuto dai fiori di Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson

Forma liquida

Estragolo ≤ 0,008 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale di ylang ylang ottenuto tramite distillazione in corrente di vapore dai fiori di Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson, quale definito dal Consiglio d’Europa (1).

Germacra-1(10),4(14),5-triene: 9,5–28 %

α-Farnesene: 3–21 %

Linalolo: 2–19 %

Acetato di benzile: 0,5–14 %

Benzoato di benzile: 4,2–10 %

Beta-cariofillene: 4–17 %

Numero CAS: 8006-81-3

Numero EINECS: 281-092-1

Numero FEMA: 3199

Numero CoE: 103

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione del beta-cariofillene (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi (olio essenziale di ylang ylang):

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (sulla base di ISO 3063).

Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

Non è consentito miscelare l’additivo con altri additivi contenenti estragolo.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso: 1 mg

galline ovaiole e altre specie avicole minori destinate alla produzione di uova e da riproduzione, tacchini da ingrasso e conigli: 1,5 mg

suinetti di tutte le specie di suidi: 2 mg

tutti i suidi da ingrasso: 2,5 mg

scrofe e ruminanti da latte: 3 mg

ruminanti da ingrasso e cavalli: 4,5 mg

vitelli (sostituti del latte), cani, pesci e pesci ornamentali: 5 mg

altre specie ad eccezione dei gatti: 1 mg.»

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 4.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

11 settembre 2032

Gatti

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-

1


(1)  Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


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