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Document 32022R1352

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1352 della Commissione del 3 agosto 2022 recante deroga, per l’anno 2022, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

C/2022/5488

GU L 204 del 4.8.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1352/oj

4.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1352 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2022

recante deroga, per l’anno 2022, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e anteriormente al 1o dicembre possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A causa della crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 negli Stati membri, gli agricoltori hanno incontrato rilevanti difficoltà economiche e finanziarie. Tenuto conto della vulnerabilità specifica di tali operatori economici e per attenuare le conseguenze finanziarie e di liquidità di detta crisi, i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2020/531 (4) e (UE) 2021/1295 (5) hanno consentito agli Stati membri di versare, rispettivamente per l’anno 2020 e l’anno 2021, un livello superiore di anticipi ai beneficiari. Poiché la pandemia di COVID-19 persiste nel 2022 e gli agricoltori si trovano ancora confrontati a perturbazioni economiche, ulteriormente accentuate dalle conseguenze che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha sul settore agroalimentare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2022.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all’anno di domanda 2022 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione, del 16 aprile 2020, relativo, per l’anno 2020, a una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1295 della Commissione, del 4 agosto 2021, recante deroga, per l’anno 2021, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 3).


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