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Document 32022R1266

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione del 20 luglio 2022 relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/5072

    GU L 192 del 21.7.2022, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1266/oj

    21.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 192/17


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1266 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 2022

    relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l’autorizzazione del glutammato monosodico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti».

    (4)

    Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo dell’additivo per mangimi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «sostanze aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere autorizzato.

    (5)

    Nel parere del 10 novembre 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Nel parere l’Autorità ha concluso che l’additivo non è tossico per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che il glutammato monosodico è efficace per contribuire all’aroma dei mangimi. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    La valutazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

    (7)

    Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

    (8)

    Il fatto che l’utilizzo del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)   EFSA Journal 2021;19(12):6982.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

    2b621i

    Glutammato monosodico

    Composizione dell’additivo

    Glutammato monosodico

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    L-glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187

    Purezza: ≥ 99 %

    Formula chimica:

    C5H8NaNO4 •H2O

    Numero CAS: 6106-04-03

    Numero EINECS: 205-538-1

    Metodo di analisi  (1)

     

    Per l’identificazione dell’L-glutammato monosodico nell’additivo per mangimi:

    «Monosodium L-glutamate monograph» del Food Chemical Codex.

     

    Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nell’additivo per mangimi:

    cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).

     

    Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nelle premiscele:

    cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F) (2).

    Tutte le specie animali

    -

    -

    -

    1.

    L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

    2.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    3.

    L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

    «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

    4.

    Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

    10.8.2032


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

    (2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


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