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Document 32022R0934

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione del 16 giugno 2022 che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco

    C/2022/3874

    GU L 162 del 17.6.2022, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/934/oj

    17.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 162/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/934 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2022

    che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 bis,

    informati gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco, in seguito a una denuncia presentata dall'Associazione dei costruttori europei di ruote («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli.

    1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

    (2)

    Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco («il prodotto in oggetto»).

    (3)

    Il prodotto in oggetto è attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. L'ambito della presente inchiesta è stabilito dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, menzionata in precedenza.

    2.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

    (4)

    A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.

    (5)

    La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni che, alla luce della collocazione temporale e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

    (6)

    La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Per tale esame la Commissione ha fatto affidamento, tra gli altri dati, su quelli relativi alle importazioni indicati nella tabella 1.

    2.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

    (7)

    La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in oggetto dal Marocco siano oggetto di dumping.

    (8)

    L'avviso di apertura del procedimento in questione, pubblicato il 17 novembre 2021, ha messo in evidenza che il margine di dumping calcolato è significativo, vale a dire pari al 14 %. Gli elementi di prova contenuti nella denuncia dimostravano in modo sufficiente, in tale fase, che i produttori esportatori praticano dumping.

    (9)

    La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto subito dall'industria dell’Unione, che comprende un calo della quota di mercato e un andamento negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.

    (10)

    Grazie alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre gli importatori, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori siano o dovrebbero essere informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.

    (11)

    In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non sussistono elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base non sono soddisfatti.

    2.2.   Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

    (12)

    In base ai dati statistici sintetizzati nella tabella 1, la Commissione ha constatato che il numero di ruote in alluminio per autoveicoli importate dal Marocco nell'Unione è aumentato del 43 % nel periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022, vale a dire dopo l'apertura dell'inchiesta, al confronto con il periodo dal 1o dicembre 2020 al 30 aprile 2021, vale a dire lo stesso periodo dell'anno precedente, che ricade nel periodo dell'inchiesta (periodo dal 1o ottobre 2020 al 30 settembre 2021). Inoltre il volume mensile medio delle importazioni dal Marocco nell'Unione durante il periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022 ha annoverato 92 300 unità in più rispetto al volume mensile medio delle importazioni nell'Unione effettuate nel periodo dell'inchiesta.

    (13)

    Pertanto, in considerazione di tale aumento sostanziale delle importazioni dal paese in questione, la Commissione ha concluso che non sussistono elementi di prova del fatto che detto requisito non è soddisfatto.

    Tabella 1

     

    1o dicembre 2020 - 30 aprile 2021

    1o dicembre 2021 - 30 aprile 2022

    Δ

    Media mensile dal 1o dicembre 2020 al 30 aprile 2021

    Media mensile 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022

    Volumi delle importazioni (in unità)

    1 068 018

    1 529 755

    +43  %

    213 604

    305 951

    Fonte: Banca dati Surveillance della Commissione per aprile 2022 e banca dati Comext di Eurostat per gli altri mesi. Rapporto di conversione kg/unità: 11,3 kg/unità.

    2.3.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

    (14)

    Come concluso nella sezione 2.2, in seguito all'apertura dell'inchiesta in questione è stato registrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in oggetto. Tale aumento rappresenta circa 92 300 ruote di alluminio in più su base mensile rispetto al numero di ruote di alluminio importate dal Marocco durante il periodo dell'inchiesta. Questo aumento rappresenta da solo circa il 2 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    (15)

    Secondo i dati sulle importazioni sintetizzati nella tabella 2, il prezzo medio unitario all'importazione del prodotto in oggetto nel periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022 è stato superiore del 14,8 % rispetto al prezzo medio all'importazione dal Marocco osservato durante il periodo dell'inchiesta. Va comunque tenuto presente che l'alluminio primario costituisce circa il 50 % del costo di produzione del prodotto in oggetto e che il prezzo di vendita è indicizzato al prezzo dell'alluminio sulla borsa merci London Metal Exchange. La Commissione ha osservato che il prezzo medio dell'alluminio è aumentato del 50 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al periodo dal dicembre 2021 all'aprile 2022. Sembra pertanto che l'aumento di prezzo, pari al 14,8 %, abbia trasposto solo parzialmente l'aumento dei costi di produzione e quindi che le importazioni possano ancora mettere sotto pressione le vendite dell'industria dell'Unione.

    Tabella 2

     

    Periodo dell'inchiesta

    Dicembre 2021 - aprile 2022

    Δ

    Prezzo all'importazione, media mensile (EUR/unità)

    44,7

    51,3

    +14,8  %

    Fonte: Banca dati Surveillance della Commissione per aprile 2022 e banca dati Comext di Eurostat per gli altri mesi

    (16)

    In base a ciò la Commissione ha stabilito che gli elementi di prova presenti nel fascicolo non indicavano che tale requisito non fosse soddisfatto.

    2.4.   Conclusione

    (17)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che non vi sono prove risolutive indicanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in oggetto nel periodo di comunicazione preventiva sarebbe ingiustificata in questo caso. Dalla pubblicazione dell'avviso di apertura, quando i produttori esportatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, le importazioni del prodotto in oggetto sono aumentate ulteriormente, il che potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi antidumping anche durante il periodo di comunicazione preventiva.

    (18)

    Pertanto, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva.

    3.   PROCEDURA

    (19)

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

    4.   REGISTRAZIONE

    (20)

    A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, a meno che non sussistano elementi di prova sufficienti del fatto che le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), non sono soddisfatte.

    (21)

    Eventuali futuri obblighi di pagamento dipenderanno dalle risultanze definitive dell'inchiesta antidumping in corso. Secondo le affermazioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura dell'inchiesta, i margini di dumping stimati si aggirano intorno al 14 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio giunge fino al 43 % per il prodotto in oggetto. L'importo degli eventuali futuri obblighi di pagamento è stimato, sulla base della denuncia, pari al 14 % del valore del prodotto in oggetto all'importazione a condizioni CIF.

    5.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    (22)

    I dati personali raccolti nell'ambito dell'inchiesta in oggetto saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinate ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) originarie del Marocco.

    2.   La registrazione scade dopo quattro settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU C 464 del 17.11.2021, pag. 19.

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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