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Document 32022R0629

    Regolamento delegato (UE) 2022/629 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che si applicano a taluni strumenti non rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/52

    GU L 115I del 13.4.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/629/oj

    13.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 115/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/629 DELLA COMMISSIONE

    del 12 gennaio 2022

    che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che si applicano a taluni strumenti non rappresentativi di capitale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di trasparenza applicabili a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. Al fine di assicurare l’ordinata attuazione di questi requisiti, tale regolamento delegato ha istituito un’introduzione graduale annuale, nell’arco di quattro anni a partire dal 2019, per l’applicazione di determinate soglie di trasparenza. Tale introduzione graduale consente di estendere progressivamente l’applicazione dei corrispondenti obblighi di trasparenza. Ciò riguarda in particolare il criterio relativo al «numero medio giornaliero delle operazioni» utilizzato per determinare le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido e i percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento (SSTI - size specific to the instrument) che consente la deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione.

    (2)

    Nell’ambito di tale approccio graduale, il passaggio alla fase successiva non è automatico. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tenuta a trasmettere alla Commissione la propria valutazione annuale sulla congruità di un passaggio alla fase successiva. La valutazione dell’ESMA deve analizzare l’evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti finanziari interessati nella fase in corso e prevedere l’eventuale impatto che avrebbe il passaggio alla fase successiva sia sulla liquidità disponibile sia sui partecipanti al mercato. Se opportuno, l’ESMA è tenuta a presentare, insieme alla sua relazione, una nuova versione della norma tecnica di regolamentazione che adegua la soglia alla fase successiva.

    (3)

    Il 22 luglio 2021 l’ESMA ha trasmesso alla Commissione la propria valutazione e la nuova versione delle norme tecniche di regolamentazione. L’ESMA conclude che, secondo i criteri applicati nella fase S2, erano considerate liquide tra l’1,57 % e il 2,58 % delle obbligazioni scambiate tra il primo e il quarto trimestre del 2020. Il passaggio alla fase S3 comporta un aumento di circa il 40 %.

    (4)

    Per quanto riguarda la SSTI, l’ESMA conclude che il passaggio dalla fase S2 alla fase S3 influenzerà principalmente la negoziazione di obbligazioni sovrane e di altre obbligazioni pubbliche, giacché è per tali strumenti che si registrerà l’aumento maggiore. Questi ultimi sono però tipicamente negoziati nell’intervallo compreso tra 3 e 6 milioni di EUR. L’ESMA ritiene pertanto che il passaggio alla fase S3 manterrebbe la SSTI pre-negoziazione a un livello sufficientemente basso da proteggere i fornitori di liquidità dall’impatto sul mercato derivante dagli ordini di grandi dimensioni, garantendo nel contempo che un maggior numero di obbligazioni liquide sia soggetto alla trasparenza pre-negoziazione.

    (5)

    Tenuto conto della valutazione effettuata dall’ESMA e del grado limitato di trasparenza nei mercati obbligazionari, degli effetti ridotti sulla concorrenza nel mercato e del fatto che la soglia sarebbe rimasta a un livello sufficientemente basso da proteggere i fornitori di liquidità dal potenziale impatto sul mercato derivante dagli ordini di grandi dimensioni, è opportuno passare alla fase S3 per le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido e per la SSTI per le obbligazioni. Il passaggio alla fase S3 dovrebbe aumentare il livello di trasparenza presente sul mercato obbligazionario senza ripercussioni negative sulla liquidità.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione.

    (7)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

    (8)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583

    L’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell’articolo 6 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l’approccio del criterio di liquidità ‘numero medio giornaliero delle operazionì, utilizzando il ‘numero medio giornaliero delle operazionì corrispondente alla fase S3 (7 operazioni giornaliere).»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S3 (50° percentile).

    Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti da ii) a iv), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30° percentile).».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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