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Document 32022R0388

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1329

    GU L 79 del 9.3.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/388/oj

    9.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 79/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/388 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 marzo 2022

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2) stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione (3) al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (4), in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa. A seguito di tali modifiche, le disposizioni relative ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    (2)

    L’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra alle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE è necessaria per garantire la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione e il loro contributo agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione.

    (3)

    Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia con altri obiettivi ambientali e della necessità di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative ad alto valore aggiunto e di una bioeconomia circolare sostenibile. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell’approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell’economia circolare e dell’uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti (5). Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS) mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di attenuazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare la prevenzione della perdita di biodiversità, sulla quale si ripercuote negativamente il cambiamento indiretto della destinazione d’uso del suolo associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Considerando che a tutta la biomassa nell’ETS si applicherà un’aliquota zero fino alla piena attuazione dei criteri di sostenibilità, in linea con il principio «chi inquina paga» sancito dal trattato gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare strumenti basati sul mercato e altri strumenti a loro disposizione come la tassazione, al fine di garantire che l’uso di biomasse non sostenibili nei settori ETS sia scoraggiato per evitare ripercussioni negative sull’ambiente.

    (4)

    Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021. Il recepimento della direttiva non è stato ancora completato in molti Stati membri.

    (5)

    La direttiva (UE) 2018/2001 prevede l’adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione per attuare i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa. L’adozione di molti di questi atti è stata ritardata.

    (6)

    La direttiva (UE) 2018/2001 mira a rafforzare in modo armonizzato il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri possono anche istituire sistemi di certificazione nazionali. Le metodologie utilizzate da tali sistemi di certificazione sono aggiornate una volta adottati gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001. È necessario inoltre formare i verificatori.

    (7)

    Al fine di garantire un’attuazione rigorosa, efficiente e armonizzata, si ritiene necessario e proporzionato rinviare l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Un periodo corrispondente a un anno civile è adeguato per allinearsi al ciclo annuale di adempimento dell’ETS.

    (8)

    Il presente regolamento riduce inoltre l’incertezza economica per gli operatori che utilizzano biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per la combustione in attività di cui alla direttiva 2003/87/CE, in quanto i sistemi di certificazione dovrebbero diventare pienamente operativi nel corso del 2022.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

    (10)

    In attesa dell’adozione delle norme necessarie all’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

    «6.   In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione di cui a tale paragrafo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37).

    (4)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


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