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Document 32022R0032

    Regolamento (UE) 2022/32 della Commissione del 6 gennaio 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N per le navi battenti bandiera lituana

    C/2022/95

    GU L 7 del 12.1.2022, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/32/oj

    12.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 7/14


    REGOLAMENTO (UE) 2022/32 DELLA COMMISSIONE

    del 6 gennaio 2022

    che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N per le navi battenti bandiera lituana

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2021.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N da parte di navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2021.

    (3)

    È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Lituania per lo stock di aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    1.   La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera lituana o immatricolate in Lituania è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

    2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

    3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2022

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


    ALLEGATO

    N.

    24/TQ92

    Stato membro

    Lituania

    Stock

    HER/4AB. (incl. HER/*4N-S62)

    Specie

    Aringa (Clupea harengus)

    Zona

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

    Data di chiusura

    15.12.2021


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