Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2574

    Decisione (UE) 2022/2574 del Consiglio del 19 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo durante il quale il Regno Unito può derogare all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito

    ST/15378/2022/INIT

    GU L 334 del 28.12.2022, p. 96–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2574/oj

    28.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 334/96


    DECISIONE (UE) 2022/2574 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo durante il quale il Regno Unito può derogare all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 542 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («TCA») (2), la parte terza, titolo III, (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) del TCA stabilisce le norme in base alle quali l’autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione («PNR») per i voli tra l’Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.

    (2)

    L’articolo 552, paragrafo 4, del TCA prevede che il Regno Unito debba cancellare i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati.

    (3)

    L’articolo 552, paragrafo 11, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito possa derogare al paragrafo 4 di tale articolo su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa di apportare quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante tale periodo transitorio, l’autorità competente del Regno Unito impedisce l’uso dei dati PNR da cancellare a norma dell’articolo 552, paragrafo 4, del TCA, applicando le garanzie complementari di cui all’articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), del TCA.

    (4)

    Conformemente all’articolo 552, paragrafo 12, lettera a), del TCA, l’organo amministrativo indipendente di cui all’articolo 552, paragrafo 7, del TCA deve riferire in merito all’effettiva applicazione delle garanzie complementari e l’autorità di controllo del Regno Unito per la protezione dei dati di cui all’articolo 525, paragrafo 3, del TCA deve fornire un parere in merito.

    (5)

    L’articolo 552, paragrafo 10, del TCA prevede che il paragrafo 11 dell’articolo 552 del TCA si applichi per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell’Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA.

    (6)

    L’articolo 552, paragrafo 13, del TCA stabilisce che, nell’eventualità che persistano le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA, il consiglio di partenariato deve prorogare di un anno il periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, del TCA. Il consiglio di partenariato ha adottato una decisione in tal senso il 21 dicembre 2021, prorogando così il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022 (3).

    (7)

    Alle stesse condizioni e, inoltre, se il Regno Unito dimostra di aver compiuto progressi sostanziali nella trasformazione dei suoi sistemi di trattamento dei dati PNR in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine, il consiglio di partenariato deve prorogare il periodo transitorio di un ulteriore ultimo anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023.

    (8)

    La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sull’uso dei dati del PNR a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi si applica all’interno dell’Unione in conformità dei trattati.

    (9)

    Il 29 settembre 2022 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dal TCA («comitato specializzato») una valutazione a norma dell’articolo 552, paragrafo 12, lettera b), del TCA.

    (10)

    Nella sua valutazione il Regno Unito ha concluso che persistono le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA e che sono stati compiuti progressi sostanziali per trasformare i suoi sistemi di trattamento dei dati PNR in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR a norma dell’articolo 552, paragrafo 4, del TCA, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine. Il Regno Unito ha osservato di aver progettato e sviluppato una funzionalità per cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA e che tale funzionalità è ora in fase di test beta. Il Regno Unito ha inoltre comunicato che stava sviluppando un processo automatizzato di valutazione del rischio basato su elementi oggettivi per determinare i dati PNR da conservare dopo la partenza dei passeggeri dal Regno Unito. A norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato ha esaminato la valutazione del Regno Unito il 13 ottobre 2022.

    (11)

    A norma dell’articolo 552, paragrafo 12, lettera a), del TCA, il 29 settembre 2022 il Regno Unito ha inoltre presentato al comitato specializzato una relazione dell’organo amministrativo indipendente, di cui all’articolo 552, paragrafo 7, del TCA, compreso un parere dell’autorità di controllo del Regno Unito per la protezione dei dati, di cui all’articolo 525, paragrafo 3, del TCA, in merito all’effettiva applicazione delle garanzie di cui all’articolo 552, paragrafo 11, del TCA.

    (12)

    A norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato ha esaminato la relazione del Regno Unito il 13 ottobre 2022. In tale occasione il Regno Unito ha risposto a una serie di domande dell’Unione e ha fornito informazioni supplementari sull’applicazione delle garanzie di protezione dei dati, che ha accettato di mettere successivamente a disposizione per iscritto.

    (13)

    Il 21 novembre 2022, il Regno Unito ha presentato tali informazioni supplementari per iscritto. Si ritiene pertanto che le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA persistano e che il Regno Unito abbia dimostrato di aver compiuto progressi sostanziali nella trasformazione dei suoi sistemi di trattamento dei dati PNR in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine. A norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA si ritiene pertanto che il consiglio di partenariato debba prorogare di un ultimo anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, del TCA.

    (14)

    Il comitato specializzato è l’organo competente a monitorare ed esaminare l’attuazione della parte terza del TCA, compresa la valutazione annuale dell’organo amministrativo indipendente del Regno Unito a norma dell’articolo 552, paragrafo 7, del TCA sull’approccio seguito dall’autorità competente del Regno Unito in relazione alla necessità di conservare i dati PNR a norma dell’articolo 552, paragrafo 4. Si prevede che entro il 31 dicembre 2023 il Regno Unito avrà messo a punto tutti gli adeguamenti tecnici necessari affinché i suoi sistemi di trattamento dei dati PNR provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA e ne informerà il comitato specializzato.

    (15)

    Il TCA è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (16)

    La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla parte terza del TCA in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua il TCA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del TCA è di acconsentire a una seconda e ultima proroga, fino al 31 dicembre 2023, del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA.

    Articolo 2

    La decisione del consiglio di partenariato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. SÍKELA


    (1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

    (2)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

    (3)  Decisione n. 2/2021 del consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 21 dicembre 2021, relativa alla proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito (GU L 467 del 29.12.2021, pag. 6).

    (4)  Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).


    Top