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Document 32022D2408

Decisione (UE) 2022/2408 del Consiglio del 5 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica del regolamento interno del comitato direttivo regionale e dello statuto del personale, nonché all’introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversieper il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

ST/14455/2022/INIT

GU L 317 del 9.12.2022, p. 66–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2408/oj

9.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/66


DECISIONE (UE) 2022/2408 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica del regolamento interno del comitato direttivo regionale e dello statuto del personale, nonché all’introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversieper il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall’Unione in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio (1).

(2)

Il TCT è stato approvato a nome dell’Unione europea il 4 marzo 2019 (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2019.

(3)

Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT.

(4)

L’articolo 24, paragrafo 5, del TCT prevede che il comitato direttivo regionale adotti il proprio regolamento interno. Inoltre, l’articolo 30 del TCT prevede che esso stabilisca il regolamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

(5)

È previsto che il comitato direttivo regionale adotti una decisione che modifica il proprio regolamento interno, al fine di stabilire un termine più breve per la distribuzione del progetto di ordine del giorno e degli eventuali documenti correlati prima di una riunione del comitato direttivo regionale, una decisione che adotta il regolamento interno del comitato di conciliazione e norme in materia di risoluzione delle controversie applicabili al segretariato permanente, per disciplinare le controversie tra il segretariato permanente e i suoi agenti, nonché una decisione relativa alle modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti richieste dall’adozione di tali norme.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale in merito all’adozione di tali decisioni, poiché sono necessarie per il corretto funzionamento del segretariato permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica del suo regolamento interno, al regolamento interno del comitato di conciliazione e alle norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché alle modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, si basa sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale allegati alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione presso il comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. KUPKA


(1)  Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE n. …/2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del …

relativa alla modifica dello statuto del personale della Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Lo statuto del personale della Comunità dei trasporti, adottato come figura nell'allegato II della decisione n. 3/2019 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019, è così modificato:

a)

la sezione 14 è così modificata:

i)

la lettera b), punto iii), è sostituita dalla seguente:

«iii)

un rappresentante della presidenza precedente del comitato direttivo regionale»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Il comitato di conciliazione decide all'unanimità.»;

b)

la sezione 15 è così modificata:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Le controversie tra il segretariato e l'agente relative al presente statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti sono risolte, in seconda istanza, dalla Commissione europea nell'esercizio della funzione di arbitro.»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Tutti i procedimenti di risoluzione delle controversie si svolgono a Belgrado oppure online e la lingua del procedimento è l'inglese. Il comitato direttivo stabilisce le norme in materia di risoluzione delle controversie al fine di agevolare una procedura tempestiva con costi ragionevoli per le parti.».

Per il comitato direttivo regionale

Il presidente


PROGETTO DI

DECISIONE n. …/2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del...

relativa all'adozione del regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie applicabili al segretariato permanente della Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono adottati il regolamento interno dettagliato del comitato di conciliazione e le norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti allegati alla presente decisione.

Per il comitato direttivo regionale

Il presidente


Regolamento interno del comitato di conciliazione

I.   Disposizioni generali

1.

Il presente regolamento interno stabilisce le procedure interne per il funzionamento del comitato di conciliazione di cui alla sezione 14 dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 3/2019 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti.

2.

In caso di contraddizioni tra il presente regolamento interno e lo statuto del personale, il regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o altre norme pertinenti adottate dal comitato direttivo regionale, si applicano le disposizioni di questi ultimi.

3.

Ai fini del presente regolamento interno, con l'espressione «agenti» si intendono tutti i funzionari del segretariato, vale a dire il direttore, i vicedirettori e il resto del personale proveniente dalle parti contraenti, che lavorano in via permanente presso il segretariato conformemente allo statuto del personale, a eccezione del personale locale, degli esperti distaccati e degli esperti assunti a livello locale.

4.

Le controversie tra il segretariato e l'agente relative allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti sono sottoposte, in prima istanza, a un comitato di conciliazione (di seguito denominato «comitato»).

5.

Gli agenti possono presentare ricorso al comitato di conciliazione in relazione alla sezione 2.1, punto 12, dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, oppure quando siano stati oggetto di un trattamento ingiustificato o iniquo da parte di un superiore.

II.   Comitato di conciliazione

1.

Il comitato è competente a proporre decisioni sui ricorsi presentati dagli agenti contro decisioni amministrative che li riguardano.

2.

Il comitato è composto da:

a)

un rappresentante della presidenza del comitato direttivo regionale in carica;

b)

un rappresentante della presidenza del comitato direttivo regionale per il mandato successivo; e

c)

un rappresentante della presidenza precedente del comitato direttivo regionale.

Il comitato è presieduto dalla presidenza del comitato direttivo regionale in carica.

3.

Nell'adempimento dei propri compiti i membri del comitato sono completamente indipendenti e sono guidati esclusivamente dalla propria indipendenza di giudizio. Non chiedono né ricevono istruzioni dal segretariato e svolgono i propri compiti in completa indipendenza ed evitano i conflitti di interessi. Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato. I membri del comitato garantiscono la riservatezza dei dati personali trattati nel contesto di un ricorso del personale.

4.

Il comitato è istituito entro 30 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso al direttore o alla presidenza del comitato direttivo. Il direttore inoltra il ricorso al presidente del comitato entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento.

5.

Una volta ricevuto il ricorso presentato al comitato di conciliazione, il presidente del comitato ne riunisce i membri per esaminare il ricorso. In caso di controversia sulla competenza del comitato, è il comitato stesso a decidere in materia.

6.

Per quanto possibile il comitato mantiene la medesima composizione per tutto il periodo necessario a risolvere il caso.

7.

Il comitato determina:

a)

la ricevibilità del ricorso;

b)

i termini per la presentazione della risposta al ricorso da parte del segretariato e la presentazione di prove, nonché per altre questioni procedurali pertinenti;

c)

altre questioni relative alla conciliazione, compresa l'opportunità di tenere udienze o di decidere in merito al ricorso sulla sola base dei documenti presentati; e

d)

la procedura da seguire per quanto riguarda le udienze del comitato.

È opportuno che la procedura si svolga in modo da offrire alle parti interessate la possibilità di esporre fatti e circostanze pertinenti per il ricorso.

8.

Il comitato decide in merito al ricorso conformemente allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata, o ad altre norme pertinenti. Le questioni relative all'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti non rientrano nella competenza del comitato.

9.

Il presidente informa il direttore, il vicedirettore del segretariato e l'agente interessato di tutte le fasi procedurali riguardanti il caso.

10.

Le sessioni del comitato si svolgono a Belgrado oppure online e la lingua del procedimento è l'inglese. Le risorse umane e l'amministrazione del segretariato forniscono supporto amministrativo al comitato.

11.

Se dinanzi al comitato sono presentati ricorsi concomitanti che riguardano lo stesso problema, il comitato può decidere di trattarli congiuntamente e pronunciare una decisione unica.

12.

Il procedimento di ricorso si conclude immediatamente se l'agente interessato ritira il ricorso oppure se si giunge a una risoluzione mediante accordo reciproco. In quest'ultimo caso, l'agente interessato informa per iscritto il presidente del comitato. Il procedimento di ricorso si conclude immediatamente in caso di violazione della parte III, punto 5.

III.   Procedura di ricorso

1.

Una risoluzione informale delle questioni in causa può essere avviata in qualsiasi momento, sia dall'agente sia dal segretariato, prima o dopo la decisione dell'agente di procedere formalmente.

2.

Un ricorso non è ricevibile dal comitato se la controversia derivante da una decisione impugnata è stata risolta da un accordo raggiunto tramite risoluzione informale.

3.

Un agente può tuttavia presentare ricorso direttamente al comitato per garantire l'attuazione di un accordo raggiunto tramite risoluzione informale entro 90 giorni di calendario dalla scadenza del termine per l'attuazione specificata nell'accordo di risoluzione informale oppure, qualora l'accordo di risoluzione informale non si esprima in merito, entro 90 giorni di calendario dal trentesimo giorno di calendario dopo la data di sottoscrizione dell'accordo.

4.

Un agente che desideri impugnare formalmente una decisione amministrativa presenta innanzitutto per iscritto al direttore, o alla presidenza del comitato direttivo, qualora il reclamo riguardi il direttore, un ricorso per richiedere una valutazione della decisione amministrativa da parte del comitato.

5.

Né all'agente interessato né a eventuali rappresentanti del segretariato è consentito discutere la questione del ricorso con i membri del comitato durante la procedura di ricorso o contattarli al riguardo, al di là di quanto definito nella parte II, punto 7.

6.

Un ricorso presentato per richiedere una valutazione della decisione amministrativa da parte del comitato non è ricevibile dal direttore né dalla presidenza del comitato direttivo se non è trasmesso entro 30 giorni di calendario dalla data in cui l'agente ha ricevuto notifica della decisione amministrativa da impugnare. La scadenza del termine può essere prorogata dal segretariato in presenza di iniziative miranti a risolvere la controversia in modo informale.

7.

Al termine della valutazione il comitato redige una relazione. Tale relazione illustra le fasi procedurali seguite, i fatti e le circostanze pertinenti per il ricorso e la proposta di decisione definitiva del comitato di conciliazione.

IV.   Processo decisionale

1.

Il comitato decide all'unanimità.

2.

La proposta di decisione sulla decisione amministrativa impugnata è redatta entro 120 giorni di calendario dal giorno in cui il ricorso è stato presentato al direttore o alla presidenza del comitato direttivo.

3.

La proposta di decisione è comunicata per iscritto all'agente interessato, al direttore e ai vicedirettori. La decisione può essere inserita nel fascicolo personale dell'agente.

4.

La risposta del segretariato, che riflette l'esito della valutazione del comitato, è comunicata per iscritto all'agente entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della proposta di decisione del comitato.

V.   Sospensione dell'azione

1.

Né la presentazione di un ricorso per richiedere una valutazione del comitato, né la presentazione di un ricorso dinanzi a un arbitro hanno l'effetto di sospendere l'attuazione della decisione amministrativa impugnata.

2.

Se tuttavia è richiesta la valutazione di una decisione amministrativa da parte del comitato:

a)

un agente può chiedere al segretariato di sospendere l'attuazione della decisione amministrativa impugnata finché la valutazione del comitato non sia stata portata a termine e l'agente non abbia ricevuto notifica dell'esito. Il segretariato può sospendere l'attuazione di una decisione in casi di particolare urgenza e qualora l'attuazione possa provocare danni irreparabili. La decisione del segretariato in merito a tale richiesta non è oggetto di ricorso;

b)

in casi che comportino la separazione dal servizio, un agente può decidere di chiedere innanzi tutto al segretariato di sospendere l'attuazione della decisione finché la valutazione del comitato di conciliazione non sia stata portata a termine e l'agente non abbia ricevuto notifica dell'esito. Il segretariato può sospendere l'attuazione di una decisione qualora stabilisca che la decisione impugnata non è stata ancora attuata, in casi di particolare urgenza e qualora l'attuazione possa provocare danni irreparabili ai diritti dell'agente. Se il segretariato respinge la richiesta, l'agente può presentare una richiesta di sospensione dell'azione al comitato.

VI.   Disposizioni finali

1.

Eventuali modifiche del presente regolamento interno sono adottate tramite una decisione del comitato direttivo.

2.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in qualsiasi momento successivo, il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento che ritenga utili o necessarie. Qualora un membro del comitato direttivo desideri proporre una modifica, il membro consulta prima il segretariato.

3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato direttivo.

Norme in materia di risoluzione delle controversie

I.   Disposizioni generali

1.

Le presenti norme in materia di risoluzione delle controversie fanno riferimento alla sezione 15 dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 3/2019 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti, per favorire una procedura tempestiva con costi ragionevoli per le parti.

2.

In caso di contraddizioni tra le presenti norme e lo statuto del personale, il regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o altre norme pertinenti adottate dal comitato direttivo regionale, si applicano le disposizioni di questi ultimi.

3.

Gli agenti o il segretariato possono presentare ricorso a un arbitro soltanto per impugnare la proposta di decisione formulata in prima istanza dal comitato di conciliazione.

4.

Eventuali controversie pendenti tra il segretariato e l'agente relative allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti sono sottoposte, in seconda istanza, a un arbitro.

II.   Arbitro

1.

La Commissione europea assume la funzione di arbitro in seconda istanza.

2.

L'arbitro è completamente indipendente ed è guidato esclusivamente dalla propria indipendenza di giudizio. Non chiede né riceve istruzioni dal segretariato,svolge i propri compiti in completa indipendenza ed evita i conflitti di interessi. I procedimenti arbitrali hanno carattere riservato. L'arbitro garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel contesto di un ricorso del personale.

3.

L'arbitro è nominato entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento di un ricorso presentato alla presidenza del comitato direttivo regionale.

4.

Il mandato dell'arbitro si estende all'intero periodo necessario per risolvere il caso.

5.

L'arbitro determina:

a)

i termini per la presentazione della risposta al ricorso relativo a una controversia da parte del segretariato e per la presentazione di prove da parte dell'agente interessato e

b)

altre questioni relative al procedimento, compresa l'opportunità di tenere udienze o di decidere in merito al ricorso sulla sola base dei documenti presentati.

La procedura si svolge in modo da offrire alle parti interessate la possibilità di esporre fatti e circostanze pertinenti per il ricorso.

6.

L'arbitro decide in merito alla controversia conformemente allo statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata, o ad altre norme pertinenti. Le questioni relative all'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti non rientrano nella competenza dell'arbitro.

7.

La competenza dell'arbitro comprende il potere di ordinare, in qualsiasi momento durante il procedimento, una misura temporanea che non è soggetta a ricorso, per offrire un sollievo temporaneo all'una o all'altra parte qualora la decisione impugnata appaia a prima vista illegittima, in casi di particolare urgenza e qualora l’attuazione della decisione possa provocare danni irreparabili. Tale sollievo temporaneo può comportare la sospensione dell'attuazione della decisione amministrativa impugnata, tranne in casi di nomina o di risoluzione.

8.

I procedimenti relativi alle controversie si svolgono a Belgrado oppure online e la lingua del procedimento è l'inglese. Le risorse umane e l'amministrazione del segretariato forniscono supporto amministrativo all'arbitro.

9.

L'arbitro informa l'agente interessato e il segretariato di tutte le fasi procedurali relative al caso.

10.

Se dinanzi all'arbitro sono presentati due o più ricorsi che riguardano lo stesso problema, l'arbitro può decidere di trattarli congiuntamente e pronunciare una decisione unica.

11.

Il procedimento relativo a una controversia si conclude immediatamente se l'agente interessato ritira il ricorso oppure se si giunge a una risoluzione mediante accordo reciproco. In quest'ultimo caso, l'agente interessato informa per iscritto l'arbitro. Il procedimento di ricorso si conclude immediatamente in caso di violazione della parte III, punto 3.

III.   Procedura di ricorso

1.

Ciascuna delle due parti può presentare ricorso contro una decisione amministrativa impugnata. Il ricorso deve essere presentato alla presidenza del comitato direttivo regionale entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della proposta di decisione del comitato di conciliazione. Se questo termine non è rispettato il ricorso non è ricevibile dalla presidenza del comitato direttivo regionale.

2.

La presentazione di un ricorso alla presidenza del comitato direttivo regionale in seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione di una decisione impugnata basata su una proposta del comitato di conciliazione.

3.

Né all'agente interessato né a eventuali rappresentanti del segretariato è consentito discutere la questione del ricorso con l'arbitro, o contattarlo in alcun modo, durante il procedimento, al di là di quanto previsto nella parte II, punto 5.

4.

Alla risoluzione della controversia l'arbitro redige una relazione. Tale relazione illustra le fasi procedurali seguite, i fatti e le circostanze pertinenti per il ricorso e la risoluzione definitiva.

IV.   Processo decisionale

1.

La decisione dell'arbitro sulla decisione amministrativa impugnata è redatta entro 90 giorni di calendario dal giorno in cui il ricorso è stato presentato alla presidenza del comitato direttivo.

2.

La decisione è comunicata per iscritto all'agente interessato e al segretariato e può essere inserita nel fascicolo personale dell'agente.

3.

La decisione dell'arbitro è definitiva e vincolante per tutte le parti.

V.   Disposizioni finali

1.

Eventuali modifiche delle presenti norme in materia di risoluzione delle controversie sono adottate mediante decisione del comitato direttivo.

2.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o in qualsiasi momento successivo, il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento che ritenga utili o necessarie. Qualora desiderino proporre una modifica, i membri del comitato direttivo consultano prima il segretariato.

3.

Le presenti norme entrano in vigore il giorno della loro adozione da parte del comitato direttivo.

PROGETTO DI

DECISIONE …/2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del...

sulla modifica del regolamento interno del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La sezione IV, punto 4, del regolamento interno del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti è sostituita dalla seguente:

«4.

Il progetto di ordine del giorno della riunione è convenuto tra la presidenza e la vicepresidenza. Il progetto di ordine del giorno e gli eventuali documenti correlati sono distribuiti ai membri e agli osservatori almeno quattro settimane prima della pertinente riunione. I membri possono formulare osservazioni e proporre che siano aggiunti nuovi punti. È inoltre distribuito ad altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità della sezione II, punto 3, il materiale di loro interesse.».

Per il comitato direttivo regionale

Il presidente


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