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Document 32022D2356

Decisione (PESC) 2022/2356 del Consiglio del 1o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate libanesi

ST/14368/2022/INIT

GU L 311 del 2.12.2022, p. 161–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2356/oj

2.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 311/161


DECISIONE (PESC) 2022/2356 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate libanesi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio (PESC) 2021/509 (1) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La sicurezza nazionale e la stabilità del Libano sono fondamentali per l’Unione e la comunità internazionale. Sforzi considerevoli sono stati compiuti a sostegno del Libano e, in particolare, delle forze armate libanesi (FAL), per contribuire in tal senso.

(3)

La risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha istituito la missione della Forza interinale delle Nazioni Unite nel Libano (UNIFIL) per sostenere le FAL nel mantenimento della pace e della stabilità nel Libano meridionale. L’Unione ribadisce il suo sostegno all’UNIFIL, a cui vari Stati membri dell’Unione apportano contributi significativi. L’UNSC ha inoltre invitato la comunità internazionale a sostenere le FAL per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità del Libano.

(4)

Il 25 ottobre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta affinché l’Unione sostenga le FAL.

(5)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(6)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, portata e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Libano («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   La misura di assistenza si prefigge l’obiettivo di potenziare le capacità e la resilienza delle forze armate libanesi (FAL) per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità del Libano attraverso il potenziamento delle loro capacità mediche militari e la fornitura di attrezzature per il personale operativo delle FAL.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

a)

attrezzature sanitarie a sostegno dei servizi medici militari (centri centrali e regionali);

b)

attrezzature individuali per la brigata logistica.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto da parte dell’amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509, anche nel contesto delle intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della stessa decisione.

5.   Il contratto per l’attuazione della misura di assistenza è concluso non prima dell’adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell’EPF da parte del comitato dello strumento.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 6 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

la conformità delle unità delle FAL sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, anche mediante intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Detta sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAL sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sull’inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c)

controlli in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettuerà una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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