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Document 32022D2355

Decisione (PESC) 2022/2355 del Consiglio del 1o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità delle forze armate della Repubblica islamica di Mauritania

ST/14362/2022/INIT

GU L 311 del 2.12.2022, p. 157–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2355/oj

2.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 311/157


DECISIONE (PESC) 2022/2355 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2022

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità delle forze armate della Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza quali le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La Mauritania svolge un ruolo importante nelle principali iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nel Sahel, tra cui la «strategia integrata dell'Unione europea nel Sahel», la «coalizione per il Sahel», il «partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel» e l'«Alleanza per il Sahel». La Mauritania è uno dei maggiori contributori complessivi africani alla missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana. La comunità internazionale, compresa l'Unione, ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Mauritania nella lotta contro il terrorismo nell'ultimo periodo. L'Unione è determinata a sviluppare strette relazioni con la Mauritania a sostegno della sua lotta contro il terrorismo.

(3)

Nella regione del Sahel, la Mauritania è un paese chiave per l'Unione nella lotta contro il terrorismo. L'Unione intrattiene un solido partenariato con il governo della Mauritania, con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo a lungo termine attraverso un approccio globale e integrato.

(4)

Il 4 ottobre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta affinché l'Unione assista le forze armate della Mauritania nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali per il Bataillon des fusiliers marins di Rosso, il Bataillon des fusiliers de l'air e i centri medici militari nelle regioni militari 2 e 3.

(5)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

(6)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, portata e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica islamica di Mauritania («beneficiario»), finanziata nell'ambito dell'EPF («misura di assistenza»).

2.   La misura di assistenza si prefigge l'obiettivo di potenziare le capacità del Bataillon des fusiliers marins di Rosso, del Bataillon des fusiliers de l'air e dei centri medici militari nelle regioni militari 2 e 3. Potenziando le capacità di tali unità, la presente misura di assistenza contribuirà anche a proteggere meglio la popolazione civile.

3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza: materiale fluviale e tecnico per il Bataillon des fusiliers marins; kit di dispositivi di protezione, comprese le uniformi militari per il Bataillon des fusiliers de l'air; attrezzature di terapia intensiva e apparecchiature chirurgiche per i centri medici nelle regioni militari 2 e 3.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto firmato dall'amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), anche nel contesto delle intese amministrative in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

5.   Il contratto per l'attuazione della misura di assistenza è concluso non prima dell'adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell'EPF da parte del comitato dello strumento.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 12 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

la conformità delle unità delle forze armate della Mauritania sostenute nell'ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è effettuata dall'amministratore delle misure di assistenza, anche mediante intese amministrative a norma dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L'alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Detta sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità sostenute nell'ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna: i certificati di consegna dell'EPF devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c)

ispezioni in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   L'alto rappresentante effettua una valutazione, sotto forma di un primo esame strutturato della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per l'ispezione delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell'ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell'ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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