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Document 32022D2353

Decisione (UE) 2022/2353 del Consiglio del 1odicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina

ST/10924/2022/INIT

GU L 311 del 2.12.2022, p. 149–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2353/oj

2.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 311/149


DECISIONE (UE) 2022/2353 DEL CONSIGLIO

del 1odicembre 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) è stato istituito lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

Nella dichiarazione di Brdo del 6 ottobre 2021 i leader dell’Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno chiesto un ulteriore sviluppo delle capacità dei partner dei Balcani occidentali attraverso l’EPF.

(3)

Nelle conclusioni del 17 marzo 2022 sugli orientamenti strategici dell’EPF per il 2022, il comitato politico e di sicurezza ha individuato, fra le priorità fondamentali per tale periodo, una misura di assistenza per il sostegno bilaterale a un paese dei Balcani occidentali.

(4)

Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di rendere l’Unione un garante della sicurezza più forte e capace, anche attraverso un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner, tra l’altro in Bosnia-Erzegovina.

(5)

L’Unione ha ribadito a più riprese il suo impegno a favore della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina, anche nelle conclusioni del Consiglio europeo di marzo e giugno 2022, sottolineando la necessità di stabilità e pieno funzionamento del paese per consentirgli di attuare tutte le riforme fondamentali, comprese le riforme costituzionali ed elettorali, e di progredire con determinazione nel suo percorso europeo.

(6)

Dalla loro creazione nel 2005, le forze armate della Bosnia-Erzegovina hanno svolto un ruolo stabilizzatore essenziale, figurando tra le istituzioni statali di maggior successo nel mantenimento di un ambiente sicuro nel paese. L’alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina ha ribadito, nella sua 61a relazione al segretario generale delle Nazioni Unite, la necessità di mantenere l’attenzione su riforme del settore della difesa che consentano al paese di assumere un ruolo guida nel preservare la pace e la sicurezza. Ciò comporta il rafforzamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina, in particolare nella fase attuale, caratterizzata da tensioni politiche e da una retorica fonte di divisioni.

(7)

Lo scopo della presente misura di assistenza è il miglioramento delle capacità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina, e contribuire a rafforzare la titolarità della Bosnia-Erzegovina nei suoi processi e aumentare l’interoperabilità militare con le capacità dell’Unione al fine di aumentare la partecipazione delle forze armate della Bosnia-Erzegovina a future missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), fatto salvo qualsiasi altro eventuale sostegno finanziato dall’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o da altri partner internazionali.

(8)

Le attrezzature fornite miglioreranno la sicurezza e le condizioni di dispiegamento delle forze armate della Bosnia-Erzegovina e miglioreranno un numero limitato di capacità operative, in particolare per quanto riguarda le capacità chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), nonché quelle in materia di difesa e di allarme rapido. Aumentando la capacità della brigata di sostegno tattico, la misura di assistenza consentirà anche una migliore protezione della popolazione civile e lo schieramento rapido e sostenibile del battaglione designato dalla NATO, nell’ambito di una missione od operazione PSDC dell’Unione, o di un altro formato sotto gli auspici, tra gli altri, delle Nazioni Unite, della NATO o dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o nel quadro di esercitazioni di addestramento militare sul campo.

(9)

Il 29 giugno 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta della Bosnia-Erzegovina affinché l’Unione assista ulteriormente le forze armate della Bosnia-Erzegovina nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzarne la capacità.

(10)

Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettuerà una valutazione del suo impatto, nonché della gestione e dell’utilizzo delle attrezzature fornite. Questo esercizio servirà da base per un processo di analisi degli insegnamenti appresi, volto a valutare l’efficacia della misura di assistenza e la sua coerenza con la strategia e le politiche generali dell’Unione in Bosnia-Erzegovina.

(11)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti previsti dalla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, del rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(12)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Bosnia-Erzegovina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina potenziando e migliorando le attrezzature della sua brigata di sostegno tattico. Mediante la fornitura di attrezzature adeguate, la misura di assistenza contribuirà ad aumentare il contributo delle forze armate della Bosnia-Erzegovina alle missioni e operazioni militari PSDC, nonché alle operazioni ONU di mantenimento della pace, rafforzando nel contempo la cooperazione euro-atlantica, e a una migliore protezione dei civili.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza seguenti:

a)

attrezzature da campo;

b)

strumenti essenziali per il genio militare;

c)

materiali CBRN.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

5.   Il contratto per l’attuazione delle misure di assistenza è concluso non prima dell’adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell’EPF da parte del comitato dello strumento.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 10 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

la sufficiente manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’Agenzia centrale di gestione dei progetti (CPMA).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 3 e di contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sulle attività: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione;

c)

controllo in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione, sotto forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, 12 mesi dopo la consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell’ambito della misura di assistenza, o qualunque altra forma di informazione fornita in modo indipendente. Al termine della misura di assistenza è effettuata una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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