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Document 32022D2003

    Decisione (UE) 2022/2003 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno

    ST/12491/2022/INIT

    GU L 274 del 24.10.2022, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2003/oj

    24.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 274/67


    DECISIONE (UE) 2022/2003 DEL CONSIGLIO

    del 13 ottobre 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 96/88/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), che è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa inizialmente per un periodo di tre anni e da allora è stata regolarmente prorogata.

    (2)

    Il regolamento interno della convenzione («regolamento interno») è stato approvato dal Consiglio internazionale dei cereali il 6 luglio 1995.

    (3)

    L’articolo 31, lettera a), del regolamento interno stabilisce che debba essere nominato un revisore esterno indipendente per un periodo di tre anni, con un’unica proroga per un periodo massimo di due anni.

    (4)

    Il 14 aprile 2022 il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali ha proposto di modificare l’articolo 31, lettera a), con l’obiettivo di estendere il periodo di nomina del revisore esterno indipendente da tre a cinque anni, con un’unica proroga per un ulteriore periodo massimo di tre anni. L’obiettivo della modifica è quello di offrire un periodo contrattuale più lungo ai potenziali revisori, che in cambio offrirebbero prezzi più competitivi per i loro servizi.

    (5)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno. La modifica proposta intende migliorare la sostenibilità finanziaria del Consiglio internazionale dei cereali ed è pertanto nell’interesse dell’Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali è votare a favore della modifica dell’articolo 31, lettera a), del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, conformemente alla proposta presentata dal segretariato del Consiglio internazionale dei cereali il 14 aprile 2022, con l’obiettivo di estendere il periodo contrattuale del revisore esterno.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. BLAŽEK


    (1)  Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).


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