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Document 32022D1242

    Decisione (UE) 2022/1242 del Consiglio del 18 luglio 2022 recante modifica del regolamento interno del Consiglio

    ST/10548/2022/INIT

    GU L 190 del 19.7.2022, p. 137–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1242/oj

    19.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 190/137


    DECISIONE (UE) 2022/1242 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2022

    recante modifica del regolamento interno del Consiglio

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio (1) dispone che gli atti del Consiglio relativi a una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) decidano all’unanimità di ricorrere a tale procedura.

    (2)

    Al fine di garantire la continuità del processo decisionale del Consiglio nelle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19, per cui le sessioni del Consiglio non potevano essere tenute regolarmente, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/430 (2) che ha introdotto una deroga temporanea rinnovabile all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, ove tali decisioni siano adottate dal Coreper. Durante il periodo di applicazione della decisione (UE) 2020/430, il Coreper doveva adottare la decisione di ricorrere alla procedura scritta normale conformemente alla modalità di votazione applicabile per l’adozione dell’atto del Consiglio interessato. La deroga di cui sopra ha formato oggetto di dodici proroghe del Consiglio, giustificate dal protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19. La proroga più recente, introdotta dalla decisione (UE) 2022/321 del Consiglio (3), è scaduta il 30 giugno 2022.

    (3)

    Nonostante il miglioramento della situazione generale connessa alla pandemia di COVID-19, il ricorso alla deroga prevista all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio negli ultimi due anni e i recenti eventi internazionali che hanno richiesto un’azione urgente dimostrano l’importanza per il Consiglio di poter continuare a ricorrere a tale strumento in futuro.

    (4)

    Pertanto, sulla base dell’esperienza acquisita nel garantire con successo e in modo efficiente la continuità del processo decisionale del Consiglio durante la pandemia di COVID-19, considerata l’elevata probabilità che si presentino in futuro situazioni che richiedono un’azione urgente e coerentemente con il ruolo del Coreper nel preparare i lavori del Consiglio e vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione, è opportuno disporre che le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, ove adottate dal Coreper, siano adottate conformemente alla modalità di votazione applicabile per l’adozione dell’atto del Consiglio interessato.

    (5)

    È opportuno ricorrere alla procedura scritta normale su decisione del Coreper solo nelle circostanze che richiedono un’azione urgente e tale ricorso dovrebbe essere preceduto da un’accurata preparazione in sede di Coreper al fine di garantire nella massima misura possibile, tra l’altro, il coordinamento nazionale, la trasparenza pubblica e il coinvolgimento dei parlamenti nazionali conformemente alle pratiche degli Stati membri.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare il regolamento interno del Consiglio, conformemente all’articolo 240, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    (7)

    A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 240 TFUE si applica alla Comunità europea dell’energia atomica,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli atti del Consiglio relativi a una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio decida all’unanimità di ricorrere a tale procedura oppure qualora il Coreper decida di ricorrere a tale procedura conformemente alla modalità di votazione applicabile per l’adozione dell’atto del Consiglio interessato. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.».

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

    (2)  Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).

    (3)  Decisione (UE) 2022/321 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 45).


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