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Document 32022D1236

    Decisione (PESC) 2022/1236 del Consiglio del 18 luglio 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine

    ST/9531/2022/INIT

    GU L 190 del 19.7.2022, p. 121–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2024; abrogato da 32024D1978

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1236/oj

    19.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 190/121


    DECISIONE (PESC) 2022/1236 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2022

    relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (1) del Consiglio, è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

    (2)

    Il Niger svolge un ruolo importante nel quadro delle principali iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nel Sahel, tra cui la strategia integrata dell’Unione nel Sahel, la coalizione per il Sahel e il partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S) come pure l’Alleanza per il Sahel. La comunità internazionale, compresa l’Unione, ha profuso notevoli sforzi per sostenere la Repubblica del Niger nella sua lotta contro il terrorismo negli ultimi anni. L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno dell’esercito e della difesa in Niger.

    (3)

    Nella regione del Sahel il Niger è un paese chiave per l’Unione per quanto riguarda la risposta alle questioni inerenti alla sicurezza e alla migrazione. L’Unione intrattiene un solido partenariato con il governo del Niger, con l’obiettivo di conseguire uno sviluppo a lungo termine attraverso un approccio globale e integrato.

    (4)

    Con lettera del 25 marzo 2022 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministero degli Affari esteri del Niger ha chiesto all’Unione di fornire sostegno alle forze armate nigerine (Forces armées nigeriennes — FAN) in un settore prioritario ed eventualmente in collaborazione con una missione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione incaricata di operare in Niger.

    (5)

    Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

    (6)

    L’attuazione dipenderà dalla valutazione periodica degli sviluppi politici in Niger, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. In particolare, l’attuazione non dovrebbe essere in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri.

    (7)

    Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

    1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Niger («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

    2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità e la resilienza delle FAN al fine di consentire loro di potersi difendere l’integrità territoriale e la sovranità del Niger e migliorare la protezione della popolazione civile, in particolare, dalla crescente minaccia terroristica.

    3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le due componenti seguenti:

    a)

    istituzione di un centro di formazione di tecnici delle forze armate (Centre de Formation des Techniciens des Armées — CFTA), allo scopo di centralizzare, rafforzare e strutturare meglio le capacità delle FAN nel settore del supporto logistico; e

    b)

    costruzione di una base operativa avanzata (base opérationelle avancée — BOA), allo scopo di ridurre la vulnerabilità delle FAN nella regione di Tillabéri.

    4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

    Articolo 2

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 25 000 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

    Articolo 3

    Accordi con il beneficiario

    1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

    a)

    il rispetto, da parte delle unità delle FAN, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché l’impegno del governo nigerino a intensificare la lotta contro la corruzione;

    b)

    l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

    c)

    la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

    d)

    che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

    3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 4

    Attuazione

    1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

    2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Expertise France.

    Articolo 5

    Sorveglianza, controllo e valutazione

    1.   L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAN, che comportano l’uso delle attrezzature fornite nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

    a)

    verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

    b)

    relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

    c)

    controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

    3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo il completamente della costruzione del CFTA e della BOA. Ove necessario, tale valutazione può comportare visite in loco per l’ispezione dell’infrastruttura, delle attrezzature e delle forniture consegnate nell’ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Al termine della misura di assistenza dev’essere effettuata una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

    Articolo 6

    Relazioni

    Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

    Articolo 7

    Sospensione e cessazione

    1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

    2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    (2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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