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Document 32022D0937

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/937 della Commissione del 16 giugno 2022 che abroga la decisione 2006/563/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/3937

    GU L 162 del 17.6.2022, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/937/oj

    17.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 162/37


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/937 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2022

    che abroga la decisione 2006/563/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire misure speciali di controllo delle malattie nell’ambito del controllo dei focolai delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, quando le misure di controllo delle malattie già adottate sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) classifica l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) come malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

    (3)

    La decisione 2006/563/CE della Commissione (3) definisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui venga individuata l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) causata dal virus A, sottotipo H5 e sia sospetta o confermata la presenza del tipo di neuroaminidasi N1 (H5N1) negli uccelli selvatici. La base giuridica di tale decisione comprende l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE del Consiglio (4) e l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (5). Tali direttive sono state abrogate il 14 dicembre 2019 con regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede tuttavia che l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021.

    (4)

    Inoltre le misure di cui alla decisione 2006/563/CE sono inadatte all’attuale situazione epidemiologica.

    (5)

    È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/563/CE.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/563/CE è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

    (3)  Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).

    (4)  Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).

    (5)  Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

    (6)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


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