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Document 32022D0403

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/403 della Commissione del 3 marzo 2022 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2022) 1262]

    C/2022/1262

    GU L 83 del 10.3.2022, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/403/oj

    10.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 83/39


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/403 DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 2022

    relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

    [notificata con il numero C(2022) 1262]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2),

    visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli da 4 a 7,

    informati gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (4), del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

    (2)

    A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

    (3)

    Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

    (4)

    Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette.

    (5)

    Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

    (6)

    La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 15 aprile 2021 (6).

    (7)

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

    (8)

    Il 25 agosto 2019 la Commissione ha ricevuto dalla società polacca Rowerland Piotr Tokarz («Rowerland» o «la società») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione.

    (9)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Rowerland è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la sua domanda di esenzione debitamente motivata.

    (10)

    Al soggetto di cui alla tabella 1 è stato assegnato il codice addizionale TARIC C529, al fine di individuare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.

    Tabella 1

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    Data di decorrenza degli effetti

    C529

    Rowerland Piotr Tokarz

    ul. Klubowa 23,

    PL-32-600 Broszkowice, Polonia

    17.10.2019

    (11)

    In conformità all’articolo 6 del regolamento di esenzione, la Commissione ha individuato nel periodo dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020 il periodo da esaminare al fine di verificare le attività di Rowerland durante il periodo di sospensione e valutare se concedere o no un’esenzione («periodo dell’inchiesta»).

    (12)

    Nel gennaio 2021 Rowerland ha fornito alla Commissione dati e cifre, ulteriormente integrati nel maggio 2021, in base ai quali, durante il periodo dell’inchiesta, la società per poter beneficiare dell’esenzione avrebbe soddisfatto le condizioni stabilite nel regolamento di esenzione.

    (13)

    In particolare, Rowerland ha sostenuto a) di aver utilizzato parti essenziali di biciclette per l’assemblaggio di biciclette in quantità superiori alla soglia di 299 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile (norma «de minimis») e b) che il valore aggiunto delle parti apportato durante le operazioni di assemblaggio corrispondeva a più del 25 % del costo di produzione (criterio relativo al valore aggiunto del 25 %). Le sue operazioni di assemblaggio non rientrerebbero pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 dell’8 giugno 2016 (regolamento di base). Inoltre, Rowerland non ha sostenuto che le parti importate dalla Cina fossero inferiori al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio durante il periodo dell’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base («criterio del 60-40 %»).

    (14)

    Nel novembre 2021 la Commissione ha effettuato una visita di verifica presso la sede della società per esaminare nel merito la domanda di esenzione.

    (15)

    Nel corso dell’esame i servizi della Commissione hanno accertato quanto segue:

    a)

    Rowerland ha rispettato la norma «de minimis» di cui al considerando (13) in termini di quantitativi di parti di biciclette acquistate e utilizzate per l’attività di assemblaggio, come verificato in base ai quantitativi di biciclette assemblate;

    b)

    i dati utilizzati dalla società per dimostrare il rispetto delle norme antielusione possono essere conciliati con quelli registrati nel sistema contabile;

    c)

    il sistema contabile utilizzato da Rowerland non ha consentito alla società di risalire all’origine delle parti di biciclette acquistate e utilizzate nelle operazioni di assemblaggio e pertanto non è stato possibile valutare il criterio del 60-40 %;

    d)

    l’inchiesta ha rivelato che Rowerland non ha fabbricato parti di biciclette, ad eccezione delle ruote;

    e)

    conformemente alla documentazione e alle spiegazioni fornite da Rowerland durante il processo di verifica, diversi costi dichiarati da Rowerland come valore aggiunto sono stati modificati come precisato ai punti i)-ii) in appresso, mentre altri costi di cui ai punti iii)-v) in appresso non sono stati accettati come costi direttamente connessi alle attività di assemblaggio:

    i)

    l’importo indicato come costi energetici diretti è stato calcolato da Rowerland sulla base del numero di lavoratori addetti alle operazioni di assemblaggio, mentre l’importo indicato come costi energetici indiretti è stato calcolato sulla base del numero di dipendenti amministrativi. Tale metodologia non è stata ritenuta appropriata poiché i costi energetici sono collegati ai locali in cui si svolgono le operazioni di assemblaggio e non al numero di dipendenti. I costi energetici sono stati pertanto ricalcolati e ripartiti sulla base dei metri quadrati dei locali in cui sono state effettuate le operazioni di assemblaggio (costi energetici diretti) e dei metri quadrati dell’ufficio e dei magazzini in cui le parti di biciclette sono state immagazzinate (costi energetici indiretti);

    ii)

    l’importo indicato da Rowerland come affitto/leasing ed elencato come costo di produzione indiretto è stato modificato a causa di un errore materiale.

    iii)

    l’importo indicato da Rowerland come costi energetici indiretti comprendeva i costi energetici per locali non collegati alle operazioni di assemblaggio della società. Tali costi sono stati pertanto separati dai costi di produzione delle biciclette;

    iv)

    l’importo indicato da Rowerland alla voce «Altri costi diretti di produzione» comprendeva i costi relativi alla verniciatura di parti di biciclette non utilizzate durante il periodo dell’inchiesta. Anche tali costi sono stati pertanto separati dai costi di produzione delle biciclette assemblate durante il periodo dell’inchiesta;

    v)

    l’importo indicato da Rowerland come ammortamento comprendeva l’ammortamento per tutti gli edifici, le strutture e i locali della società. La società non ha segnalato alcun ammortamento per i macchinari, in quanto le attrezzature limitate di proprietà della società erano già state ammortizzate. Poiché l’ammortamento dell’edificio commerciale (negozio) e dei relativi magazzini non era collegato alle operazioni di assemblaggio, è stato considerato come spesa amministrativa e non come parte dei costi di produzione.

    f)

    dopo un nuovo calcolo, il valore aggiunto delle parti apportato da Rowerland durante l’operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

    (16)

    Ne consegue che la società non soddisfaceva i criteri di esenzione. In particolare, durante il periodo dell’inchiesta Rowerland rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (17)

    Per questi motivi e a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, è opportuno che la domanda di esenzione sia respinta e che sia revocata la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento.

    (18)

    Il dazio esteso dovrebbe pertanto essere riscosso retroattivamente dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, vale a dire il 17 ottobre 2019.

    (19)

    Il 25 gennaio 2022 la società è stata informata delle risultanze di cui sopra in base alle quali la Commissione intendeva proporre il rigetto della sua domanda di esenzione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, Alla società è stata inoltre data la possibilità di essere ascoltata e un’audizione con la società ha avuto luogo.

    (20)

    Nelle osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni Rowerland ha contestato la revisione dei suoi costi effettuata dalla Commissione quale indicata al considerando (15). In particolare, Rowerland ha sostenuto che l’importo dell’ammortamento incluso nel calcolo del valore aggiunto dovrebbe comprendere anche le spese di ammortamento corrispondenti a strutture supplementari quali lo spiazzo pavimentato, la tendostruttura e l’edificio commerciale con il suo magazzino, in quanto tali strutture sarebbero state direttamente collegate alle operazioni di assemblaggio di biciclette e/o costituivano parte integrante dell’intero impianto.

    (21)

    In linea generale va precisato che nel determinare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, se il valore aggiunto alle parti originato nell’operazione di assemblaggio sia superiore al 25 % del costo di fabbricazione, i costi inclusi nel calcolo del valore aggiunto sono i costi sostenuti nel processo di fabbricazione che portano a un aumento del valore del prodotto finito oltre ai suoi costi iniziali (ad esempio costi della manodopera addetta alla fabbricazione, costi generali degli impianti, ammortamento degli impianti di assemblaggio, parti fabbricate internamente). Questi costi dovrebbero quindi essere specificamente sostenuti nel corso del processo di fabbricazione e completamento delle biciclette. I costi sostenuti dalla società che non possono essere ricollegati al processo di fabbricazione durante il periodo di inchiesta non sono inclusi nel calcolo del valore aggiunto. Altri tipi di spese, quali le spese generali, amministrative e di vendita, non sono quindi incluse nel calcolo del valore aggiunto in quanto tali costi non vengono sostenuti dalla società nel corso del processo di fabbricazione e non aumentano il valore aggiunto del prodotto.

    (22)

    Si ricorda inoltre che, come indicato al considerando (15), lettera d), Rowerland non ha fabbricato parti di biciclette, ad eccezione delle ruote. Le spese di ammortamento dichiarate riguardavano principalmente vari edifici. Dall’inchiesta è emerso che nell’aprile 2020 Rowerland disponeva anche di un edificio utilizzato per la vendita di biciclette L’ammortamento di tale edificio non è stato pertanto incluso nel calcolo del valore aggiunto. L’ammortamento degli edifici in cui si sono svolte operazioni di assemblaggio o che erano collegati alle operazioni di assemblaggio è stato tuttavia incluso nel calcolo del valore aggiunto. La Commissione ha inoltre incluso l’affitto di due magazzini in cui erano immagazzinate le parti di biciclette, in quanto tali costi sono legati al processo di fabbricazione. Per quanto riguarda lo spiazzo pavimentato e la tendostruttura, non sono state fornite prove sufficienti di un nesso diretto con l’operazione di assemblaggio. In ogni caso l’incidenza di tale questione è marginale nella pratica, poiché il valore aggiunto sarebbe comunque inferiore al 25 %. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (23)

    Rowerland ha inoltre contestato la revisione dei costi dell’energia elettrica effettuata dalla Commissione di cui al considerando (15), lettera e), punti i) e iii). La società ha sostenuto che il suo criterio di ripartizione utilizzato per l’energia elettrica era stato selezionato da un revisore certificato. Non sono state presentate prove al riguardo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (24)

    Rowerland ha inoltre sostenuto che le spese connesse all’acqua fornita ai dipendenti e allo smaltimento dei rifiuti dovrebbero essere incluse nel calcolo del valore aggiunto. Tali spese erano tuttavia talmente basse da non avere alcuna incidenza significativa sul calcolo del valore aggiunto.

    (25)

    Rowerland ha infine sostenuto di aver involontariamente fornito informazioni erronee al gruppo della Commissione incaricato del caso in merito al periodo di utilizzo di alcune parti di biciclette per le quali sono stati sostenuti costi di verniciatura. La società ha affermato che tali parti sono state utilizzate per l’assemblaggio di biciclette nel periodo dell’inchiesta e che pertanto i costi di verniciatura dovrebbero essere inclusi nel calcolo del valore aggiunto.

    (26)

    La Commissione osserva che non sono state presentate prove al riguardo e che pertanto l’argomentazione è stata respinta in quanto non comprovata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella del presente articolo è respinta a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/97.

    Soggetto per il quale la sospensione è revocata

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    Data di decorrenza degli effetti

    C529

    Rowerland Piotr Tokarz

    ul. Klubowa 23,

    PL-32-600 Broszkowice, Polonia

    17.10.2019

    Articolo 2

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella di cui all’articolo 1.

    Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di cui alla colonna «Data di decorrenza degli effetti».

    Articolo 3

    Gli Stati membri e il soggetto di cui all’articolo 1 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

    Per la Commissione

    Valdis DOMBROVSKIS

    Vicepresidente esecutivo


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.

    (3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

    (4)  Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del 10 gennaio 1997 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).

    (5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74, GUL 140 del 23.4.2021, pag. 1.

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/659 della Commissione, del 15 aprile 2021, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1).


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