EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0154

Decisione (PESC) 2022/154 del Consiglio del 3 febbraio 2022 che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

ST/5358/2022/INIT

GU L 25 del 4.2.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/154/oj

4.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 25/18


DECISIONE (PESC) 2022/154 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è necessario stabilire le condizioni alle quali i fondi di una persona deceduta possono rimanere congelati.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 2011/72/PESC sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Fatto salvo l’articolo 5, in caso di decesso di una persona elencata nell’allegato:

a)

qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;

b)

qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo il paragrafo 4. Se entro tale periodo viene proposta un’azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell’azione o, se essa è accolta, fino all’esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.

ter.   Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all’elenco di cui all’allegato allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2-bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


Top