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Document 32022D0153

    Decisione (PESC) 2022/153 del Consiglio del 3 febbraio 2022 che modifica la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

    ST/5281/2022/INIT

    GU L 25 del 4.2.2022, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/153/oj

    4.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 25/17


    DECISIONE (PESC) 2022/153 DEL CONSIGLIO

    del 3 febbraio 2022

    che modifica la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1),

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

    (2)

    Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2615 (2021) in cui esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria in Afghanistan, compresa l’insicurezza alimentare, e ricorda che le donne, i bambini e le minoranze sono stati colpiti in modo sproporzionato.

    (3)

    Nella risoluzione 2615 (2021) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che l’assistenza umanitaria e le altre attività che sostengono i bisogni umani fondamentali in Afghanistan non costituiscono una violazione del paragrafo 1, lettera a), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2255 (2015), e rivolge nel contempo un forte incoraggiamento ai fornitori che operano sulla base della UNSCR 2615 (2021) a compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo i benefici, derivanti dalla fornitura diretta o dalla diversione, per le persone o entità indicate nell’elenco delle sanzioni ai sensi della UNSCR 1988 (2011).

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/486/PESC.

    (5)

    È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 4 della decisione 2011/486/PESC è aggiunto il seguente paragrafo:

    «6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento e al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche e alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


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