Valitse kokeelliset ominaisuudet, joita haluat kokeilla

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 32022D0102

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/102 della Commissione del 25 gennaio 2022 che stabilisce i moduli per il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi

    C/2022/366

    GU L 17 del 26.1.2022, s. 59—72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/102/oj

    26.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 17/59


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/102 DELLA COMMISSIONE

    del 25 gennaio 2022

    che stabilisce i moduli per il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi.

    (2)

    Qualora una domanda di autorizzazione ai viaggi sia rifiutata, annullata o revocata a seguito di un trattamento manuale da parte di un’unità nazionale ETIAS, tale decisione dovrebbe essere immediatamente notificata al richiedente. A tal fine, le unità nazionali ETIAS dovrebbero utilizzare moduli contenenti le informazioni minime di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. I moduli dovrebbero anche riguardare i casi in cui i richiedenti stessi decidano di revocare l’autorizzazione (autorevoca).

    (3)

    Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.

    (4)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (5)

    La presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

    (6)

    La presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

    (7)

    La presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

    (8)

    Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

    (9)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 15 aprile 2021 e ha espresso un parere il 25 maggio 2021.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Generazione dei moduli a seguito di una decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca di un’autorizzazione ai viaggi

    1.   I moduli per la notifica delle decisioni di rifiuto, di annullamento o di revoca di un’autorizzazione ai viaggi o di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata (in appresso «autorizzazione ai viaggi») sono generati automaticamente per mezzo del software di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1240.

    I moduli sono basati sui modelli figuranti negli allegati I, II o III.

    2.   Il software permette di generare:

    un modulo con la possibilità di selezionare una delle lingue ufficiali degli Stati membri, e

    un modulo con la possibilità di selezionare l’inglese, il francese o il tedesco o, qualora rilevante in relazione al richiedente in questione, a discrezione dello Stato membro, un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea diversa dalla lingua usata nel modulo di cui al primo comma.

    3.   Il campo nei moduli di cui agli allegati I, II e III recante il titolo «Esposizione dei fatti pertinenti e argomentazioni aggiuntive alla base della decisione» è tradotto dagli Stati membri e i costi sono a carico del bilancio generale dell’Unione ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.

    4.   Il software consente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di selezionare un modulo in funzione del tipo di decisione adottata (rifiuto, annullamento o revoca).

    5.   Il software presenta successivamente un elenco da cui selezionare almeno uno dei motivi applicabili della decisione quali indicati nelle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1240:

    a)

    per il rifiuto, l’articolo 37, paragrafi 1 e 2;

    b)

    per l’annullamento, l’articolo 37, paragrafi 1 e 2, come stabilito all’articolo 40, paragrafo 1;

    c)

    per la revoca, l’articolo 37, paragrafo 1, come stabilito all’articolo 41, paragrafo 1.

    Il campo negli allegati I, II e III recante il titolo «Esposizione dei fatti pertinenti e argomentazioni aggiuntive alla base della decisione» è obbligatorio. Finché tale sezione non è compilata nelle lingue selezionate il sistema d’informazione ETIAS non consente di generare i moduli.

    6.   Qualora la decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca riguardi un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata il software presenta, oltre all’elenco di cui al paragrafo 5, il seguente elenco di motivi da selezionare:

    a)

    non ricorrono/non ricorrono più i motivi umanitari ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato intende recarsi;

    b)

    non ricorrono/non ricorrono più i motivi di interesse nazionale, oppure

    c)

    non ricorrono/non ricorrono più gli obblighi internazionali.

    7.   Qualora la decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca di un’autorizzazione ai viaggi riguardi una persona che ha dichiarato di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1240, l’elenco di opzioni di cui al paragrafo 5 non include i motivi non applicabili ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240 e della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    8.   Una volta completate le selezioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 da parte dell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente, il software genera automaticamente le bozze dei moduli pertinenti. I moduli contengono il numero di domanda corrispondente e sono automaticamente precompilati con i dati di cui alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1240:

    a)

    per il rifiuto, l’articolo 38, paragrafo 2, lettere da a) a e);

    b)

    per l’annullamento o la revoca, l’articolo 42, lettere da a) a f).

    9.   Prima che il modulo sia trasmesso al richiedente il software consente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di confermare le selezioni fatte e le informazioni inserite.

    10.   Con la conferma di cui al paragrafo 9, il software genera i moduli in formato PDF.

    11.   I moduli generati sono aggiunti al fascicolo di domanda e trasmessi al richiedente tramite il servizio di posta elettronica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.

    Articolo 2

    Accesso e autenticazione ai fini di autorevoca

    1.   I richiedenti hanno la possibilità di revocare un’autorizzazione ai viaggi attraverso il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240.

    2.   Selezionando l’opzione di revoca di un’autorizzazione ai viaggi il richiedente riceve una richiesta di autenticazione a due fattori.

    3.   Il richiedente inserisce dapprima i dati seguenti:

    a)

    il numero della domanda;

    b)

    il numero del documento di viaggio;

    c)

    l’indirizzo di posta elettronica utilizzato nella domanda di autorizzazione ai viaggi.

    Al richiedente è chiesto di confermare di avere accesso all’indirizzo di posta elettronica di cui al primo comma, lettera c), barrando una casella. Qualora non abbia più accesso a tale indirizzo, il richiedente è invitato a inserirne uno nuovo per ricevere un codice univoco e la conferma della revoca.

    4.   Se i dati presentati ai sensi del paragrafo 3 corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi valida, come prima autenticazione il richiedente deve inserire i dati seguenti:

    a)

    il paese di rilascio del documento di viaggio (da selezionare da un elenco);

    b)

    la data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;

    c)

    i nomi di entrambi i genitori come inseriti nella domanda di autorizzazione ai viaggi.

    5.   La seconda autenticazione consiste nell’inserimento di un codice univoco relativo alla revoca nella pagina web o nell’applicazione per dispositivi mobili.

    Il codice univoco è generato automaticamente e inviato al richiedente tramite il servizio di posta elettronica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240 previo inserimento dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4. L’indirizzo di posta elettronica ricevente è quello a cui il richiedente ha accesso, come confermato ai sensi del paragrafo 3.

    6.   Se i dati inseriti ai sensi del paragrafo 3, ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica di cui alla lettera c) di tale paragrafo, corrispondono ai dati figuranti nel modulo di domanda, all’indirizzo di posta elettronica figurante nel modulo di domanda è inviato un messaggio di posta elettronica segnalante un tentativo di revoca dell’autorizzazione tramite il sito web o l’applicazione per dispositivi mobili.

    Tale messaggio di posta elettronica consente al richiedente di indicare, entro un dato termine, se non è all’origine della richiesta di revoca. Informa inoltre il richiedente su come contattare se necessario l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS conserva i registri di ogni azione di follow-up.

    7.   Dopo l’inserimento, da parte del richiedente, del codice univoco relativo alla revoca di cui al paragrafo 5 nella pagina web o nell’applicazione per dispositivi mobili per confermare l’autenticazione, sul sito web o sull’applicazione appaiono le informazioni riguardo al periodo di 5 anni di conservazione dei dati per i fascicoli di domanda relativi alle autorizzazioni ai viaggi revocate, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240.

    8.   Il richiedente è tenuto a confermare di aver letto e approvato le informazioni di cui al paragrafo 7 e a confermare la revoca dell’autorizzazione ai viaggi per ultimare la richiesta.

    9.   I codici univoci generati a norma del paragrafo 5 scadono dopo un periodo di tempo ragionevolmente breve. L’invio di un nuovo codice invalida i codici precedenti. I codici sono monouso.

    10.   Qualora la richiesta di revoca sia introdotta con un indirizzo di posta elettronica diverso da quello utilizzato nel modulo di domanda, la richiesta ultimata non è inviata all’unità nazionale ETIAS per il trattamento prima del termine di cui al paragrafo 6, secondo comma. In tuti gli altri casi è inviata all’unità nazionale ETIAS senza indebito ritardo.

    Articolo 3

    Conferma dell’autorevoca da parte di un’unità nazionale ETIAS

    1.   Dopo la conferma della richiesta di revoca da parte del richiedente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, e, se del caso, trascorso il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 6, il sistema centrale ETIAS invia notifica della richiesta:

    a)

    all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi, oppure

    b)

    qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo soggiorno previsto.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:

    a)

    l’indicazione che il titolare dell’autorizzazione ha presentato una richiesta di revoca;

    b)

    la data in cui la richiesta è stata confermata;

    c)

    le informazioni precompilate di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/1240.

    3.   L’unità nazionale ETIAS conferma la revoca e l’aggiunta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c). Tali informazioni sono quindi aggiunte al fascicolo di domanda.

    4.   Se al momento della presentazione della richiesta il richiedente si trova nel territorio di uno Stato membro, la revoca diventa effettiva al momento dell’uscita del richiedente dal territorio e dal momento della creazione della corrispondente cartella di ingresso/uscita nel sistema di ingressi/uscite (EES) conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 (10).

    In tutti gli altri casi la revoca diventa effettiva dopo la sua conferma da parte dell’unità nazionale ETIAS ai sensi del paragrafo 3.

    Articolo 4

    Generazione del modulo di autorevoca

    1.   Dopo la conferma da parte dell’unità nazionale ETIAS ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, un modulo per l’autorevoca di cui all’allegato IV è generato automaticamente per mezzo del software di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1240.

    2.   Il modulo generato è aggiunto al fascicolo di domanda e trasmesso al richiedente in formato PDF tramite il servizio di posta elettronica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. Il messaggio di posta elettronica contiene:

    a)

    un richiamo al periodo di 5 anni di conservazione dei dati applicabile alle autorizzazioni ai viaggi revocate;

    b)

    un richiamo al fatto che l’autorevoca, qualora ultimata quando il richiedente si trova nel territorio di uno Stato membro, diventa effettiva al momento dell’uscita del richiedente dal territorio e dal momento della creazione della corrispondente cartella di ingresso/uscita nell’EES conformemente all’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240.

    3.   Qualora, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, il richiedente abbia inserito un indirizzo di posta elettronica diverso da quello utilizzato per la domanda, il modulo è inviato sia al primo sia al nuovo indirizzo.

    Articolo 5

    Comunicazione fra il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili e il sistema centrale ETIAS

    1.   Ai fini dell’articolo 2:

    a)

    il sito web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili informa il sistema centrale ETIAS della richiesta di autorevoca attraverso il servizio web sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240, e

    b)

    il sistema centrale ETIAS verifica se i dati presentati corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi valida.

    2.   Dopo la conferma dell’autorevoca da parte del richiedente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8:

    a)

    il sito web o l’applicazione informa il sistema centrale ETIAS e, se del caso, l’unità nazionale ETIAS che ha rilasciato l’autorizzazione ai viaggi, e

    b)

    il sistema centrale ETIAS revoca l’autorizzazione se il richiedente non si trova nel territorio di uno Stato membro. Diversamente, la revoca è trattata quando il richiedente esce dal territorio ed è creata la corrispondente cartella di ingresso/uscita.

    Articolo 6

    Formato dei messaggi, standard e protocolli

    I formati dei messaggi e i protocolli da implementare sono documentati nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

    Articolo 7

    Specificità di sicurezza

    1.   Il numero di tentativi consentiti per revocare un’autorizzazione ai viaggi con lo stesso documento di viaggio, lo stesso numero di domanda o lo stesso codice univoco è soggetto a limitazioni. Sono inoltre adottate misure per proteggere il sito web pubblico da un accesso non riconducibile a un essere umano.

    2.   La procedura di revoca prevede misure in base alle quali essa scade dopo un periodo adeguatamente definito di inattività.

    3.   Ulteriori dettagli riguardanti la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati rientrano nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

    Articolo 8

    Registrazioni delle attività

    1.   È conservata una registrazione delle attività del richiedente. Essa contiene:

    a)

    i dati di autenticazione del richiedente, compresa l’indicazione se l’autenticazione ha avuto o meno esito positivo;

    b)

    la data e l’ora dell’accesso da parte del richiedente;

    c)

    la conferma dell’autorevoca.

    2.   È conservata anche una registrazione delle attività dell’unità nazionale ETIAS a conferma dell’autorevoca. Essa contiene:

    a)

    l’identificazione dell’unità nazionale ETIAS in questione;

    b)

    la data e l’ora dell’accesso da parte dell’unità nazionale ETIAS;

    c)

    la conferma dell’inserimento dei dati precompilati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

    3.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate nel sistema d’informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo, o dopo il completamento di tali procedure, sono soppresse automaticamente.

    Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

    (2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (4)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (6)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (7)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (8)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (9)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    (10)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).


    ALLEGATO I

    MODULO DI NOTIFICA DEL RIFIUTO DI UN’AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI ETIAS

    a norma del regolamento (UE) 2018/1240

    Numero di domanda: _______________

    Egregio sig., Gentile sig.ra ________________,

    [Nel caso di un minore va aggiunta la persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o il tutore legale: Egregio sig., Gentile sig.ra ________________,]

    il/la/l’[nome dell’unità nazionale ETIAS], sito/a in [indirizzo dell’unità nazionale ETIAS], ha esaminato la domanda di [autorizzazione ai viaggi]/[autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata] di [nome del richiedente] [facoltativo: dati personali aggiuntivi del richiedente].

    La domanda è stata rifiutata per il o i seguenti motivi:

    il documento di viaggio utilizzato è stato segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS in … (indicazione dello Stato membro) (articolo 37, paragrafo 1, lettera a)] (*)

    rischio per la sicurezza (articolo 37, paragrafo 1, lettera b)] (*)

    rischio di immigrazione illegale (articolo 37, paragrafo 1, lettera c)] (*)

    alto rischio epidemico (articolo 37, paragrafo 1, lettera d)] (*)

    segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno (articolo 37, paragrafo 1, lettera e)] (*) inserita da … (indicazione dello Stato membro)

    mancata risposta entro il termine di 10 giorni a una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi trasmessa dall’unità nazionale ETIAS (articolo 37, paragrafo 1, lettera f)] (*)

    mancata presentazione al colloquio richiesto dall’unità nazionale ETIAS (articolo 37, paragrafo 1, lettera g)] (*)

    ragionevoli e seri dubbi circa i dati/le dichiarazioni e/o i documenti giustificativi presentati ai fini della domanda (articolo 37, paragrafo 2) (*) (specificare):

    affidabilità dei dati presentati

    affidabilità delle dichiarazioni presentate

    autenticità dei documenti giustificativi presentati

    veridicità del contenuto dei documenti giustificativi presentati

    il seguente o i seguenti Stati membri hanno formulato un parere negativo sulla domanda: … [indicazione dello o degli Stati membri]

    [Per una domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata:

    non ricorrono il o i seguenti motivi per una domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata:

    motivi umanitari ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato intende recarsi

    motivi di interesse nazionale

    obblighi internazionali]

    Esposizione dei fatti pertinenti e argomentazioni aggiuntive alla base della decisione

     

    Diritto di ricorso

    È possibile presentare ricorso contro la decisione di [nome dello Stato membro dell’unità nazionale ETIAS competente].

    [Link che fornisce le informazioni relative al diritto nazionale applicabile alla presentazione dei ricorsi contro la decisione adottata dall’unità nazionale ETIAS competente, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240.]

    [Ove applicabile: È possibile presentare ricorso contro il parere negativo espresso in merito alla domanda da [nome dello Stato membro della o delle unità nazionali ETIAS che hanno emesso il parere negativo].]

    [Ove applicabile: Link che fornisce le informazioni relative al diritto nazionale applicabile alla presentazione dei ricorsi contro la decisione adottata dall’unità nazionale ETIAS che ha emesso il parere negativo].

    Diritti riguardo al trattamento dei dati personali

    È possibile accedere ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli e limitarne il trattamento ai sensi degli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679.

    In appresso i contatti rilevanti per avvalersi di tali diritti:

    Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Responsabile della protezione dei dati [indirizzo e-mail]

    Garante europeo della protezione dei dati

    [Coordinate]

    Autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente per la domanda

    [Informazioni specifiche riguardanti lo Stato membro]


    [Data e luogo della decisione]

    [Nome e firma del responsabile della decisione]


    (*)  del regolamento (UE) 2018/1240


    ALLEGATO II

    MODULO DI NOTIFICA DELL’ANNULLAMENTO DI UN’AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI ETIAS

    a norma del regolamento (UE) 2018/1240

    Numero di domanda: _______________

    Egregio sig., Gentile sig.ra________________,

    [Nel caso di un minore va aggiunta la persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o il tutore legale: Egregio sig., Gentile sig.ra ________________,]

    il/la/l’[nome dell’unità nazionale ETIAS], sito/a in [indirizzo dell’unità nazionale ETIAS], ha riesaminato le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione ai viaggi [con validità territoriale limitata] di [nome del richiedente] [facoltativo: dati personali aggiuntivi del richiedente], ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1240.

    L’autorizzazione ai viaggi è stata annullata per il o i seguenti motivi:

    il documento di viaggio utilizzato è stato segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS in … (indicazione dello Stato membro) (articolo 37, paragrafo 1, lettera a)] (*1)

    rischio per la sicurezza (articolo 37, paragrafo 1, lettera b)] (*1)

    rischio di immigrazione illegale (articolo 37, paragrafo 1, lettera c)] (*1)

    alto rischio epidemico (articolo 37, paragrafo 1, lettera d)] (*1)

    segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno (articolo 37, paragrafo 1, lettera e)] (*1)

    ragionevoli e seri dubbi circa i dati/le dichiarazioni e/o i documenti giustificativi presentati ai fini della domanda (articolo 37, paragrafo 2) (*1):

    affidabilità dei dati presentati

    affidabilità delle dichiarazioni presentate

    autenticità dei documenti giustificativi presentati

    veridicità del contenuto dei documenti giustificativi presentati

    [Per una domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata:

    non ricorrono più il o i seguenti motivi per una domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata:

    motivi umanitari ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato intende recarsi

    motivi di interesse nazionale

    obblighi internazionali]

    Esposizione dei fatti pertinenti e argomentazioni aggiuntive alla base della decisione

     

    Informazioni aggiuntive

    È richiesta un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida per l’intera durata del soggiorno di breve durata nello spazio Schengen.

    Diritto di ricorso

    È possibile presentare ricorso contro la decisione di [unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente].

    [Link che fornisce le informazioni relative al diritto nazionale applicabile alla presentazione dei ricorsi contro la decisione adottata dall’unità nazionale ETIAS, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240.]

    Diritti riguardo al trattamento dei dati personali

    Per informazione, è possibile accedere ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli e limitarne il trattamento ai sensi degli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679.

    In appresso i contatti rilevanti per avvalersi di tali diritti:

    Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Responsabile della protezione dei dati [indirizzo e-mail]

    Garante europeo della protezione dei dati

    [Coordinate]

    Autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente per la domanda

    [Informazioni specifiche riguardanti lo Stato membro]


    [Data e luogo della decisione]

    [Nome e firma del responsabile della decisione]


    (*1)  del regolamento (UE) 2018/1240


    ALLEGATO III

    MODULO DI NOTIFICA DELLA REVOCA DI UN’AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI ETIAS

    a norma del regolamento (UE) 2018/1240

    Numero di domanda: _______________

    Egregio sig., Gentile sig.ra________________,

    [Nel caso di un minore va aggiunta la persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o il tutore legale: Egregio sig., Gentile sig.ra ________________,]

    il/la/l’[nome dell’unità nazionale ETIAS], sito/a in [indirizzo dell’unità nazionale ETIAS], ha riesaminato le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione ai viaggi [con validità territoriale limitata] di [nome del richiedente] [facoltativo: dati personali aggiuntivi del richiedente], ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1240.

    L’autorizzazione ai viaggi è stata revocata per il o i seguenti motivi:

    il documento di viaggio utilizzato è stato segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS in … (indicazione dello Stato membro) (articolo 37, paragrafo 1, lettera a)] (*)

    rischio per la sicurezza (articolo 37, paragrafo 1, lettera b)] (*)

    rischio di immigrazione illegale (articolo 37, paragrafo 1, lettera c)] (*)

    alto rischio epidemico (articolo 37, paragrafo 1, lettera d)] (*)

    segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno (articolo 37, paragrafo 1, lettera e)] (*)

    [Per una domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata:

    non ricorrono più il o i seguenti motivi per una domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata:

    motivi umanitari ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato intende recarsi

    motivi di interesse nazionale

    obblighi internazionali]

    Esposizione dei fatti pertinenti e argomentazioni aggiuntive alla base della decisione

     

    Informazioni aggiuntive

    È richiesta un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida per l’intera durata del soggiorno di breve durata nello spazio Schengen.

    Diritto di ricorso

    È possibile presentare ricorso contro la decisione di [unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente].

    [Link che fornisce le informazioni relative al diritto nazionale applicabile alla presentazione dei ricorsi contro la decisione adottata dall’unità nazionale ETIAS, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240.]

    Diritti riguardo al trattamento dei dati personali

    Per informazione, è possibile accedere ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli e limitarne il trattamento ai sensi degli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679.

    In appresso i contatti rilevanti per avvalersi di tali diritti:

    Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Responsabile della protezione dei dati [indirizzo e-mail]

    Garante europeo della protezione dei dati

    [Coordinate]

    Autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente per la domanda

    [Informazioni specifiche riguardanti lo Stato membro]


    [Data e luogo della decisione]

    [Nome e firma del responsabile della decisione]


    (*)  del regolamento (UE) 2018/1240


    ALLEGATO IV

    MODULO B DI NOTIFICA DELLA REVOCA DI UN’AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI ETIAS (autorevoca)

    a norma del regolamento (UE) 2018/1240

    Numero di domanda: _______________

    Egregio sig., Gentile sig.ra________________,

    [Nel caso di un minore va aggiunta la persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o il tutore legale: Egregio sig., Gentile sig.ra ________________,]

    il/la/l’[nome dell’unità nazionale ETIAS], sito/a in [indirizzo dell’unità nazionale ETIAS], ha ricevuto la richiesta di revoca di un’autorizzazione ai viaggi [con validità territoriale limitata] di [nome del richiedente] [facoltativo: dati personali aggiuntivi del richiedente].

    L’autorizzazione ai viaggi è stata revocata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240.

    Informazioni aggiuntive

    È richiesta un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida per l’intera durata del soggiorno di breve durata nello spazio Schengen.

    Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240:

    se Lei ha revocato l’autorizzazione ai viaggi durante il Suo soggiorno nello spazio Schengen, la revoca non diventerà effettiva fino al momento della Sua uscita dallo spazio Schengen;

    non è ammesso il ricorso contro una revoca chiesta del richiedente.

    Diritti riguardo al trattamento dei dati personali

    Per informazione, è possibile accedere ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli e limitarne il trattamento ai sensi degli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679.

    In appresso i contatti rilevanti per avvalersi di tali diritti:

    Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Responsabile della protezione dei dati [indirizzo e-mail]

    Garante europeo della protezione dei dati

    [Coordinate]

    Autorità nazionale di controllo dello Stato membro competente per la domanda

    [Informazioni specifiche riguardanti lo Stato membro]


    [Data e luogo della decisione]

    [Nome e firma del responsabile della decisione]


    Alkuun