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Document 32022D0100

Decisione di esecuzione (UE) 2022/100 della Commissione del 24 gennaio 2022 relativa a un progetto di decreto del Regno dei Paesi Bassi concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia, notificato a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 312] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/312

GU L 17 del 26.1.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/100/oj

26.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 17/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/100 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2022

relativa a un progetto di decreto del Regno dei Paesi Bassi concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia, notificato a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 312]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 28 luglio 2020 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto contenente norme sugli alimenti a base di proteine (di latte vaccino o caprino), che presentano l’aggiunta di almeno una o più vitamine, minerali o altre sostanze, e che sono destinati a essere utilizzati come bevande per i bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni (decreto concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia nel quadro della legge sulle merci) («il progetto notificato»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. A tale proposito l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 elenca le indicazioni da riportare sugli alimenti, conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni ivi previste.

(3)

L’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per motivi di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi o di protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

(4)

Il progetto notificato stabilisce, tra l’altro, ulteriori indicazioni obbligatorie per categorie specifiche di alimenti sotto forma di dichiarazioni che devono essere fornite ai consumatori quando «bevande per la prima infanzia» e «latte per la prima infanzia» sono immessi sul mercato nei Paesi Bassi. È pertanto necessario che la Commissione ne esamini la compatibilità con le suaccennate prescrizioni del regolamento e con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)

Il progetto notificato stabilisce prescrizioni specifiche di composizione, arricchimento, etichettatura e commercializzazione per gli alimenti a base di proteine di latte vaccino o caprino che sono destinati a essere utilizzati come bevande per i bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni. La sezione 2 del progetto notificato in particolare stabilisce prescrizioni relative alla composizione delle «bevande per la prima infanzia» e del «latte per la prima infanzia» e all’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze a questi alimenti. La sezione 3 della misura notificata stabilisce talune prescrizioni per le denominazioni, le dichiarazioni e la presentazione delle informazioni ai consumatori.

(6)

L’articolo 7 del progetto notificato dispone che per la commercializzazione di «bevande per la prima infanzia» e «latte per la prima infanzia» siano utilizzate le seguenti dichiarazioni: «a) la fascia di età compresa tra uno e tre anni a cui sono destinati; b) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce una dieta equilibrata; c) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce gli integratori di vitamina D; e d) una dichiarazione attestante che il prodotto non sostituisce il latte materno».

(7)

Le autorità dei Paesi Bassi spiegano che le suddette indicazioni obbligatorie contenute nel progetto notificato sono giustificate da motivi di protezione della salute pubblica e di protezione dei consumatori.

(8)

Le autorità dei Paesi Bassi non hanno presentato alcun elemento di prova che giustifichi la misura per motivi di protezione della salute pubblica. Al contrario, nella relazione che accompagna il progetto notificato le autorità dei Paesi Bassi spiegano che le «bevande per la prima infanzia» e il «latte per la prima infanzia» non sono necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini nella prima infanzia.

(9)

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.

(10)

Le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (2), che però è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) a decorrere dal 19 luglio 2016.

(11)

In considerazione di tale abrogazione, l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013 impone alla Commissione di analizzare in una relazione l’eventuale necessità di disposizioni specifiche per le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, ossia di età compresa tra uno e tre anni. Il 31 marzo 2016 la Commissione ha adottato una relazione relativa a tali prodotti (4) («la relazione del 2016»).

(12)

La relazione del 2016 ha concluso che non sono necessarie disposizioni specifiche per questa categoria di alimenti in quanto l’applicazione corretta e completa del quadro generale della legislazione alimentare dell’UE può regolamentare adeguatamente la composizione delle bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia e la comunicazione sulle caratteristiche del prodotto.

(13)

Tali conclusioni erano basate sul parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). Nel suo parere del 2013 (5) l’Autorità ha notato che tali prodotti non hanno un «ruolo cruciale» e «non possono essere considerati necessari per rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini» se confrontati con altri prodotti alimentari che possono essere inclusi nella loro normale alimentazione.

(14)

Di conseguenza la Commissione non ha accompagnato la relazione del 2016 con una proposta legislativa volta a stabilire le norme per bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia. A decorrere dal 20 luglio 2016 le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia sono pertanto considerate normali alimenti arricchiti di talune sostanze nutritive e destinati a un sottogruppo specifico della popolazione e sono regolamentate esclusivamente dalle norme orizzontali della legislazione alimentare dell’UE.

(15)

In base alle osservazioni di cui sopra, il progetto di misura notificato si discosta dalle norme applicabili ai normali alimenti e introduce invece un nuovo quadro giuridico per le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia nei Paesi Bassi. In tal senso crea di fatto una nuova categoria di prodotti destinati ai bambini nella prima infanzia, soggetti a prescrizioni specifiche di composizione, arricchimento, etichettatura e commercializzazione. Ciò non è conforme all’attuale quadro giuridico dell’UE.

(16)

In particolare, le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (6) e devono rispettare le norme di tale regolamento relative alle condizioni per l’aggiunta di vitamine e minerali nonché all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità. Le bevande a base di latte destinate ai bambini nella prima infanzia devono fornire informazioni sugli alimenti, compresa la dichiarazione nutrizionale, in linea con le norme del regolamento (UE) n. 1169/2011 e possono recare solo specifiche indicazioni nutrizionali e sulla salute autorizzate a livello dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (7).

(17)

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (8) non si applicano alle bevande per la prima infanzia e al latte per la prima infanzia.

(18)

I requisiti di etichettatura obbligatori per le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia proposti all’articolo 7 del progetto notificato in aggiunta ai requisiti di etichettatura obbligatori di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 rafforzano la percezione nei consumatori che le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia costituiscano una categoria distinta di prodotti, analoghi alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento, che sono particolarmente adatti ai bambini nella prima infanzia di età compresa tra uno e tre anni rispetto ad altri alimenti che possono essere inclusi nella loro dieta normale.

(19)

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 5 ottobre 2020 la Commissione ha consultato il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(20)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’articolo 7 del progetto notificato induca in errore per quanto riguarda la natura delle bevande per la prima infanzia e del latte per la prima infanzia e sia pertanto in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 e non possa essere giustificato da motivi di protezione dei consumatori. L’articolo 7 non può neppure essere giustificato da motivi di salute pubblica, in quanto le autorità dei Paesi Bassi non hanno fornito alcuna giustificazione al riguardo.

(21)

Alla luce di tali osservazioni, a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 27 ottobre 2020 la Commissione ha espresso un parere negativo sul progetto notificato. Il 28 ottobre 2020 la Commissione ha notificato il parere negativo alle autorità dei Paesi Bassi.

(22)

Le autorità dei Paesi Bassi dovrebbero pertanto essere invitate a non adottare il progetto di provvedimento notificato.

(23)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base alle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo parere negativo e nella presente decisione, il Regno dei Paesi Bassi non adotta l’articolo 7 del progetto di decreto concernente le bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia nel quadro della legge sulle merci, che ha notificato alla Commissione a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che è stato oggetto di un parere negativo della Commissione notificato alle autorità dei Paesi Bassi il 28 luglio 2020.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (rifusione) (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM(2016) 0169 final).

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, 2013, «Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union», EFSA Journal 2013; 11(10): 3408.

(6)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(7)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).


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