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Document 32021Y0208(01)

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2020 che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2020/16) 2021/C 43/01

GU C 43 del 8.2.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 43/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 22 dicembre 2020

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2020/16)

(2021/C 43/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

L’8 gennaio 2018, in virtù della raccomandazione CERS/2018/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), la raccomandazione CERS/2015/2 è stata modificata al fine di raccomandare il riconoscimento di un requisito minimo del 15 per cento per il fattore di ponderazione del rischio medio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da un mutuo sulle unità abitative in Finlandia, applicato dalla Finanssivalvonta (autorità di vigilanza finanziaria finlandese), in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito il «CRR»), agli enti creditizi autorizzati in Finlandia, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.

(4)

In risposta alla decisione dall’autorità di vigilanza finlandese del 30 settembre 2020 di non rinnovare, dal 31 dicembre 2020, il fattore minimo di ponderazione del rischio, il Consiglio generale del CERS ha decisio di escludere la misura finlandese dall’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Belgio:

una maggiorazione della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio;

Francia:

un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

Svezia:

un requisito minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.»;

2.

L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

SEZIONE II

ENTRATA IN VIGORE

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2021.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 dicembre 2020

Il capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(4)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(5)  Raccomandazione CERS/2018/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del lunedì 8 gennaio 2018, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 41 del 3.2.2018, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB, consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

a)

la prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b).

b)

La seconda componente consiste in una maggiorazione di 33 punti percentuali della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga ed applicarla alle succursali situate in Belgio degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 2 miliardi di EUR sia superata.

7.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo IRB e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di EUR sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB ecceda la soglia di 2 miliardi di EUR.

8.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Francia

Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura francese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale ammissibile, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.

2.

Una società non finanziaria è definita come una persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

3.

La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:

a)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi del dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:

i)

delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;

ii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non abbiano sede in Francia e che non siano una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né siano controllate direttamente o indirettamente da una tale società, non rientrano pertanto nel campo di applicazione della misura.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di EUR. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (*3).

5.

Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:

a)

il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e

b)

il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: i) la massa salariale; ii) le imposte e tasse per l’esercizio; iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi e oneri assimilati; e iv) deprezzamento e ammortamento e, dall’altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

II.   Riconoscimento

6.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

7.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, che si compone di:

a)

una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;

b)

una soglia di 300 milioni di EUR applicabile ai G-SII e agli O-SII che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:

i)

una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;

ii)

la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

iii)

la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede fuori dalla Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

c)

una soglia del 5 per cento del capitale ammissibile del G-SII o dell’O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell’esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII e gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

10.

In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Svezia

Un requisito mimino del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB consiste in un requisito mimino specifico per ente creditizio del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

2.

La media ponderata per l’esposizione è la media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

3.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese ed applicarla alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

5.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giursdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

6.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

7.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 5 miliardi di SEK sia superata.

8.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette a debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo IRB e che hanno esposizioni pari o superiori a 5 miliardi di SEK verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

9.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.
.

(*1)  (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

(*2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»


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