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Document 32021R1783

Regolamento delegato (UE) 2021/1783 della Commissione del 2 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/4786

GU L 359 del 11.10.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1783/oj

11.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 359/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1783 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione con paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato) stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a concludere, ove necessario, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni e all’applicazione degli obblighi derivanti dal medesimo regolamento nei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione in merito allo scambio di informazioni possono essere conclusi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni da comunicare offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 27 del predetto regolamento, e tali scambi devono essere finalizzati all’esecuzione dei compiti delle autorità competenti in questione.

(2)

L’articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 stabilisce che le autorità competenti sono tenute a concludere, se possibile, accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione di paesi terzi responsabili per i relativi mercati a pronti ai sensi dell’articolo 26 del medesimo regolamento.

(3)

Quando concludono nuovi accordi di cooperazione e aggiornano gli accordi di cooperazione esistenti con le autorità di paesi terzi, le autorità competenti sono tenute a utilizzare, ove possibile, il modello di documento adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 596/2014.

(4)

Al fine di garantire un livello di protezione dei dati personali che sia in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi dovrebbe essere effettuato nel pieno rispetto di tale regolamento. Una modalità per procedere a tale scambio di dati personali tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi è mediante accordi amministrativi recanti garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che comprendano diritti effettivi e azionabili delle persone fisiche sui loro dati personali. Per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio economico europeo («SEE») e le autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE, tale accordo amministrativo è stato redatto dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (3) e ha ricevuto il parere positivo del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) (4). Tutte le autorità di vigilanza finanziaria del SEE e una serie di autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE hanno firmato l’accordo amministrativo ESMA-IOSCO. Alla luce dell’ampio consenso istituzionale in merito alle garanzie in materia di dati personali previste nell’accordo amministrativo ESMA-IOSCO, esso rappresenta un modello per futuri accordi analoghi volti a stabilire le condizioni quadro per il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi che non aderiscono all’accordo amministrativo ESMA-IOSCO. Tuttavia le autorità degli Stati membri che utilizzano il modello di accordo amministrativo ESMA-IOSCO dovrebbero comunque ottenere l’autorizzazione dell’autorità per la protezione dei dati a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all’introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all’ambito di applicazione e all’impatto delle norme tecniche, tenuto conto che i destinatari delle norme sarebbero soltanto le autorità competenti degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(7)

L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Accordi di cooperazione

Il modello di documento che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a utilizzare, ove possibile, per gli accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Trasferimenti di dati personali

Ove le autorità competenti richiedano garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi sotto forma di un accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, tale accordo è allegato all’accordo di cooperazione concluso in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 e ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra ciascuna delle autorità dello Spazio economico europeo («SEE») di cui all’appendice A e ciascuna delle autorità al di fuori del SEE di cui all’appendice B, disponibile all’indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/administrative_arrangement_aa_for_the_transfer_of_personal_data_between_eea_and_non-eea_authorities.pdf.

(4)  Parere 4/2019 sul progetto di accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio economico europeo (SEE) e le autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE, disponibile all’indirizzo https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/valdybos-nuomone-64-str/opinion-42019-draft-aa-between-eea-and-non-eea_it.

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Modello di documento per gli accordi di cooperazione in merito allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di paesi terzi e all’applicazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 nei paesi terzi

1.   Introduzione

Descrizione della base giuridica di ciascuna autorità firmataria per lo scambio di informazioni ai fini dell’esecuzione dei compiti attribuiti a tali autorità dalle rispettive leggi e normative in materia di abusi di mercato.

Dichiarazione che, in virtù delle leggi e delle normative che costituiscono la base giuridica per lo scambio di informazioni e delle disposizioni dell’accordo di cooperazione, le autorità firmatarie possono fornirsi mutua assistenza su base reciproca.

2.   Definizioni

Opportuno elenco delle definizioni dei termini utilizzati nell’accordo.

3.   Contenuto dell’assistenza da fornire

Descrizione del tipo di assistenza da fornire in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ad esempio:

a)

ottenere informazioni contenute nella documentazione detenuta dall’autorità firmataria destinataria della richiesta;

b)

ottenere dichiarazioni o informazioni da qualsiasi persona;

c)

ottenere documenti da persone o entità, anche mediante l’esecuzione di ispezioni in loco;

d)

ottenere registrazioni di dati relativi al traffico, nella misura concessa dalla legislazione nazionale e, se del caso, con l’assistenza dell’autorità giudiziaria competente in funzione dell’attuazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 596/2014 o di qualsiasi altra disposizione di legge equivalente del paese terzo in questione;

e)

ottenere o aiutare a ottenere il congelamento o il sequestro di beni conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 596/2014 o a qualsiasi altra disposizione di legge equivalente del paese terzo in questione;

f)

ottenere o aiutare a ottenere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica contraria alle leggi e alle normative in materia di abusi di mercato conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 596/2014 o a qualsiasi altra disposizione di legge equivalente del paese terzo in questione.

4.   Disposizioni generali — Rifiuto dell’assistenza

Elenco dei casi in cui è possibile rigettare richieste di cooperazione, ad esempio se:

a)

la richiesta non viene presentata conformemente alle disposizioni dell’accordo;

b)

per dare seguito alla richiesta l’autorità firmataria destinataria dovrebbe tenere una condotta che viola il diritto nazionale;

c)

la comunicazione delle pertinenti informazioni potrebbe pregiudicare la sicurezza del paese destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo o ad altre forme di criminalità grave;

d)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle indagini, alle attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale dell’autorità destinataria della richiesta;

e)

è già stato avviato un procedimento giudiziario per le stesse azioni e nei confronti delle stesse persone dinanzi alle autorità competenti del paese destinatario della richiesta;

f)

nel paese destinatario della richiesta è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone per le stesse azioni.

L’assistenza non verrà negata sulla base del fatto che il tipo di condotta oggetto delle indagini non costituirebbe una violazione delle leggi e delle normative in materia di abusi di mercato del paese destinatario della richiesta.

5.   Invio e trattamento delle richieste di assistenza

Descrizione della procedura per l’invio e il trattamento delle richieste di assistenza.

6.   Usi consentiti delle informazioni

Descrizione delle norme sugli usi consentiti delle informazioni in conformità dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, con particolare riferimento al fatto che le informazioni comunicate devono essere finalizzate all’esecuzione dei compiti delle autorità firmatarie al fine di garantire il rispetto e l’applicazione delle leggi e delle normative in materia di abusi di mercato. Le informazioni scambiate devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di assistenza.

Se l’autorità firmataria che presenta la richiesta intende utilizzare le informazioni fornite nell’ambito dell’accordo per finalità diverse da quelle indicate nella presente sezione, deve ottenere il previo consenso dell’autorità firmataria destinataria della richiesta.

7.   Limitazioni in materia di riservatezza

Descrizione delle norme in materia di riservatezza applicabili alle informazioni comunicate, ricevute, scambiate o trasmesse. La descrizione deve includere quanto segue:

a)

tutte le informazioni scambiate tra i firmatari in applicazione di disposizioni riguardanti aspetti commerciali o operativi o altre questioni di natura economica o personale devono considerarsi riservate e soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità che fornisce le informazioni dichiara al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari;

b)

il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per i firmatari o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato cui uno dei firmatari ha conferito i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato dal firmatario. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale o in forza di disposizioni del diritto del paese terzo in questione almeno equivalenti a tali disposizioni.

Le informazioni scambiate non devono essere comunicate ad alcuna altra autorità o entità se non con il previo consenso del firmatario che le ha originariamente fornite.

8.   Disposizioni generali – individuazione di un referente

Per agevolare la cooperazione nel quadro dell’accordo, le autorità firmatarie designano referenti.

9.   Disposizioni generali – clausola di revisione

Le autorità firmatarie riesaminano periodicamente il funzionamento e l’efficacia dell’accordo di cooperazione nell’ottica di ampliarne o modificarne l’ambito di applicazione o il funzionamento, ove ciò sia ritenuto necessario.

10.   Altre disposizioni – Varie


(1)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).


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