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Document 32021R1007

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1007 della Commissione del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la banca dati analitica di dati isotopici e i controlli nel settore vitivinicolo

C/2021/4307

GU L 222 del 22.6.2021, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1007/oj

22.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la banca dati analitica di dati isotopici e i controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore vitivinicolo dell’Unione è estremamente vulnerabile alle frodi, in quanto la maggior parte della produzione dell’Unione si basa sui regimi di certificazione della qualità, vale a dire la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP), che concedono un riconoscimento a prodotti di qualità e aiutano i produttori a commercializzare meglio i loro prodotti. Le principali presunte violazioni riguardano l’usurpazione dell’origine, ad esempio commercializzando ed etichettando deliberatamente e illecitamente un vino di qualità inferiore come un vino che ha ottenuto una DOP o un’IGP, oppure diluendo illecitamente il vino o aggiungendo zucchero al vino. L’impatto economico dell’attività fraudolenta nel settore vitivinicolo dell’Unione è stimato a 1,3 miliardi di EUR all’anno, pari al 3,3 % delle vendite del settore vitivinicolo dell’Unione. Oltre all’evidente impatto economico diretto sul settore vitivinicolo dovuto a tali casi di frode, il rischio di danno alla reputazione al settore vitivinicolo sarebbe potenzialmente ancora maggiore qualora una frode di grave entità provocasse una perdita di fiducia dei consumatori e restrizioni al commercio, danneggiando in tal modo gli interessi generali del settore vitivinicolo dell’Unione.

(2)

Di conseguenza è necessario migliorare e rafforzare la lotta contro la frode nel settore vitivinicolo dell’Unione, con particolare riguardo al funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/273 (2) e al coordinamento delle relative responsabilità negli Stati membri e con il Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS). Ciò contribuisce alla strategia della Commissione «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (3), in particolare a una delle sue priorità, ossia combattere le frodi alimentari lungo la filiera alimentare, che invita specificamente la Commissione a intensificare la lotta contro le frodi alimentari al fine di garantire la parità di condizioni per gli operatori e rafforzare i poteri delle autorità di controllo e di contrasto.

(3)

Le norme relative alla banca dati analitica di dati isotopici e le disposizioni specifiche in materia di controlli sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (4). È necessario adeguare il contenuto della banca dati analitica di dati isotopici affinché rappresenti meglio la realtà del settore vitivinicolo dell’Unione. Considerando la media degli ultimi 5 anni di produzione vinicola dell’Unione, la percentuale di vini che beneficiano di una DOP o di un’IGP segue una tendenza costante al rialzo, raggiungendo oltre il 60 % della produzione totale. Nel corso della campagna di commercializzazione 2019/20 la percentuale era prossima al 70 %. Pertanto, dato che i vini che hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP sono maggiormente a rischio di frode, è necessario prevedere nella banca dati una quota maggiore di tali vini, che attualmente si attesta al 40 % del totale dei vini DOP o IGP dell’Unione.

(4)

Il campionamento delle uve, nonché le operazioni e le analisi necessarie per produrre dati per la banca dati analitica di dati isotopici richiedono un livello elevato di risorse, che può comportare ritardi nella trasmissione di tali dati. Al fine di superare le difficoltà nel fornire informazioni tempestive e complete, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini DOP o IGP possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la DOP o l’IGP, in coordinamento con i laboratori designati, nei casi in cui questi ultimi non dispongano di risorse sufficienti per effettuare essi stessi il campionamento. La cooperazione tra tali soggetti, l’ERC-CWS e i laboratori designati degli Stati membri sarà essenziale nella lotta contro le pratiche fraudolente riguardanti i vini cui è stata riconosciuta una DOP o un’IGP, che costituiscono la maggioranza della produzione vinicola dell’Unione.

(5)

Dati isotopici mancanti e serie di dati incomplete possono ritardare o addirittura pregiudicare l’esito delle indagini su casi di presunta frode nel settore vitivinicolo, il che potrebbe portare all’immissione sul mercato di vino contraffatto. Tale mancanza di dati minaccia non solo la reputazione dei vini dell’Unione, ma potrebbe anche avere un impatto sull’importo delle accise applicate. Ciò comporta il rischio che siano applicate accise a categorie di vini non etichettate correttamente. È pertanto necessario migliorare il quadro giuridico attuale per la banca dati analitica di dati isotopici, al fine di garantirne l’aggiornamento entro un periodo di tempo determinato e di assicurare in questo modo una migliore protezione contro le frodi nel settore vitivinicolo dell’Unione. Tenuto conto di alcuni problemi di attribuzione in alcuni Stati membri, è altresì necessario chiarire quali parti interessate hanno il diritto di accedere ai campioni e ai fascicoli.

(6)

Per migliorare le procedure che disciplinano le indagini sui casi di presunta frode riguardante una partita di vino, è opportuno rafforzare le norme vigenti. Dovrebbero essere fissati termini alla scadenza dei quali tutti i dati pertinenti disponibili, necessari per verificare se il vino sospetto è conforme alla normativa dell’Unione nel settore vitivinicolo, dovrebbero essere trasmessi all’autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di scarico. È opportuno chiarire ulteriormente il ruolo dei soggetti responsabili delle varie fasi della procedura d’indagine.

(7)

Le serie di dati di misurazione isotopica e tutti i relativi risultati della banca dati analitica di dati isotopici non sono divulgati al pubblico. Ciò è giustificato dalla preoccupazione che la divulgazione di tali informazioni fornirebbe informazioni agli autori di frodi che potrebbero utilizzarle a loro vantaggio. L’uso improprio di tali informazioni danneggerebbe inoltre la reputazione di alcuni vini. Dovrebbe tuttavia essere possibile divulgare al pubblico alcuni dati anonimizzati sui casi di frode mediante la pubblicazione di una relazione annuale contenente i risultati principali dei controlli nel settore vitivinicolo effettuati utilizzando la banca dati. È pertanto opportuno precisare ulteriormente le norme relative all’elaborazione della relazione annuale.

(8)

Sono state riscontrate difficoltà nell’esecuzione delle verifiche e dei controlli sui prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, in quanto tali prodotti sono più esposti a pratiche fraudolente rispetto ai prodotti imbottigliati, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere. Pertanto, nei casi in cui l’autorità competente non sia informata in tempo utile, mediante un sistema informatizzato o un sistema d’informazione, dell’arrivo di una partita di prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, dovrebbero essere adottate misure per garantire che l’autorità competente del luogo di scarico sia in grado di effettuare i controlli necessari prima che il prodotto lasci i locali del destinatario. Qualora l’autorità competente decida di non effettuare tali controlli, il destinatario dovrebbe essere autorizzato a spedire immediatamente il prodotto dai propri locali.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:

(1)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per l’istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri assicurano che i campioni di uve fresche che devono essere analizzati dai laboratori designati degli Stati membri siano prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni riportate nell’allegato III, parte I, del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il numero di campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell’allegato III, parte II. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto sia della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell’allegato III, parte II, sia della proporzione dei vini DOP e IGP per Stato membro o regione. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso, che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini DOP o IGP possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la DOP o l’IGP. In tal caso, il campionamento è coordinato dai laboratori designati dagli Stati membri secondo le istruzioni riportate nell’allegato III, parte I, sezione A.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I laboratori trasmettono per via elettronica all’ERC-CWS i dati raccolti, unitamente a una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l’interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica entro il [31 ottobre] dell’anno successivo alla vendemmia.»;

e)

al paragrafo 7, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«l’accesso, senza eccessivi ritardi o spese, di coloro che hanno generato le informazioni contenute nelle pratiche per l’eventuale rettifica di dati inesatti.»;

(2)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica in caso di presunta non conformità alle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove necessario a fini scientifici, statistici, di controllo o giudiziari in casi debitamente motivati, le informazioni di cui al paragrafo 1, se rappresentative, possono essere messe a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri che ne fanno richiesta, per garantire l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo e degli organi giurisdizionali nazionali. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono richieste e sono trattate come riservate.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nel caso di un controllo in uno Stato membro per il quale sono necessari dati di riferimento provenienti dalla banca dati analitica di dati isotopici relativi al vino prodotto in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro chiede all’ERC-CWS di contattare il laboratorio designato dello Stato membro in cui il vino oggetto dell’indagine è prodotto, al fine di verificare il sospetto utilizzando tutti i dati pertinenti disponibili. Tale laboratorio designato verifica, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se il vino in questione è conforme alla normativa dell’Unione nel settore vitivinicolo. Se tale termine non può essere rispettato per motivi debitamente giustificati, il laboratorio designato informa di conseguenza l’ERC-CWS e l’ERC-CWS:

i)

estrae i pertinenti dati di misurazione isotopica di riferimento relativi al vino in questione dalla banca dati analitica di dati isotopici e li trasmette al soggetto richiedente, oppure

ii)

se i pertinenti dati di misurazione isotopica di riferimento non possono essere estratti dalla banca dati analitica di dati isotopici, ma i campioni richiesti sono messi a disposizione, su richiesta, dell’ERC-CWS, fornisce al soggetto richiedente un supporto analitico, compresi i risultati dei pertinenti dati di misurazione isotopica relativi al vino in questione,

entro un mese dal momento in cui risulta chiaro che il termine iniziale non può essere rispettato. In entrambi i casi, i pertinenti dati di misurazione isotopica sono interpretati e trasmessi al più tardi entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui il vino sospetto è stato prodotto.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   L’ERC-CWS pubblica una relazione annuale, in forma anonima, sui principali risultati delle richieste ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 e sulle principali risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri nel loro territorio utilizzando la banca dati analitica di dati isotopici. L’ERC-CWS garantisce che tale relazione non contenga informazioni commercialmente sensibili. Le suddette risultanze sono comunicate all’ERC-CWS entro la fine di marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento e l’ERC-CWS pubblica la relazione entro due mesi.»;

e)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Controlli sui prodotti vitivinicoli sfusi

Nel caso di importazioni di prodotti vitivinicoli sfusi non coperti da un sistema informatizzato o da un sistema d’informazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273, per consentire i controlli, l’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il luogo di scarico può chiedere ai destinatari di partite di prodotti vitivinicoli sfusi di tenere tali partite nel luogo di scarico nei loro locali per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi. I destinatari non spediscono, trasferiscono o manipolano una partita oggetto di campionamento da parte dell’autorità competente durante tale periodo fino a quando non siano informati dell’esito dei controlli.

Su richiesta dei destinatari, l’autorità competente, qualora decida di non effettuare controlli sulla partita in questione, ne autorizza la spedizione prima della fine del periodo di cui al primo comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(3)  COM/2020/381 final.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).


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